Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4471 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 12.11.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Chirignago-Venezia, Via Oriago n. 10
e
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Coppola (PEC:
, in PI (Ve), via Roma 145/2, che li rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; 3) la casa familiare sita in Chirignago-Venezia,
Via Oriago n. 10, in comproprietà indivisa tra i coniugi per la quota di ½ ciascuno, rimane assegnata al IG. 4) a fronte di quanto sopra, nell'ottica della Parte_2
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, le parti convengono quanto segue: - il saldo presente sul conto corrente n. 13944 – filiale di PI (Ve), cointestato tra Controparte_1
i coniugi, viene assegnato in proprietà esclusiva al IG. che ne rimane unico Parte_2
ed esclusivo proprietario, con conseguente rinuncia di qualsivoglia pretesa sullo stesso da parte della IG.ra ; - il saldo presente sul conto corrente Banco Posta n. 001071455453, Parte_1
intestato a , rimane assegnato a quest'ultima che ne rimane unica ed esclusiva Parte_1
proprietaria, con conseguente rinuncia di qualsivoglia pretesa sullo stesso da parte del IG.
; - i denari di cui alle polizze vita Alleanza n. 23167065, n. 24358820, n. Parte_2
24801613 e n. 23239064, tutte intestate alla IG.ra , restano in piena ed esclusiva Parte_1
proprietà della stessa, così come il fondo pensione Allianz n. 23147896, con conseguente rinuncia di qualsivoglia pretesa su di essi da parte del IG. ; - le parti precisano inoltre Parte_2
che il buono postale fruttifero dematerializzato di importo pari ad euro 45.000,00, presente nel conto corrente postale cointestato (IBAN [...] 000 0000 61357091), attualmente estinto,
è stato destinato di comune accordo a favore della figlia per l'acquisto di un Controparte_2
immobile a lei intestato (pari importo in passato è stato destinato all'altra figlia della coppia
[...]
; mentre il buono postale fruttifero dematerializzato di importo pari ad euro Per_1
95.0000,00 (sottoscritto in data 08.11.2022 per un importo iniziale pari ad euro 110.000,00), presente nel conto corrente postale originariamente cointestato tra loro ed oggi estinto (IBAN
[...] 000 0000 61357091), è confluito nel conto corrente Banco Posta n. 001071455453 intestato a , trattandosi di denaro appartenente al padre della IG.ra , Parte_1 Parte_1
IG. deceduto in data 06.09.2023 e relativo alla successione dello stesso. A fronte di Persona_2 quanto esposto, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di non aver Parte_2
nulla a pretendere in relazione ai suindicati buoni postali fruttiferi dematerializzati, rinunciando a qualsiasi pretesa sugli stessi;
- le vetture in uso esclusivo ai coniugi rimangono in proprietà esclusiva degli stessi e dunque la IG.ra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
mantiene la proprietà esclusiva della vettura a lei intestata modello C.F._1
Mercedes Benz, targata FC705KG ed il IG. nato a [...] il Parte_2
27.06.1953, C.F. mantiene la proprietà esclusiva della vettura a lui C.F._2
intestata Opel Agila targata DR200CC, del scooter HONDA, targato AZ29582 e della moto BMW, targata DA21026 (docc. 4 e 5); 5) la IG.ra trasferirà la propria residenza Parte_1
anagrafica entro e non oltre il 31.12.2024. Nel medesimo termine la stessa provvederà ad asportare tutti i propri effetti personali presenti presso la casa coniugale di Chirignago-Venezia, Via Oriago
n. 10, concordando tempi e modalità con il marito;
6) avendo le parti definito in questa sede tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, ed essendo le stesse economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver ulteriori pretese l'una nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo ragione o causa;
7) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione consensuale;
8) spese, compensi e onorari integralmente compensati tra le parti.
Il pubblico ministero intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 12.11.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i IG.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in PI in data 01.05.1980, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PI al n. 13, parte II, serie A, dell'anno 1980. Dal matrimonio sono nate due figlie, ed entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 CP_2
autosufficienti.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
20.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 01.05.1980, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di PI al n. 13, parte II, serie A, dell'anno 1980 alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 29.04.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore