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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1585/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1585/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIZZIMENTI Parte_1 C.F._1 MARIA ROSARIA e dell'avv. BARDAZZI GINEVRA ( ) VIA BENEDETTO C.F._2
DEI 2/A 50127 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO DEI 2/A 50127
FIRENZEpresso il difensore avv. PIZZIMENTI MARIA ROSARIA
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI STEFANO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CECCONI ANDREA ( ) VIA ALFONSO LA MARMORA 39 50121 C.F._3
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LA MARMORA 39 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. BIANCHI STEFANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Firenze chiedendo che accertata la nullità (perché ritorsivo) o, in subordine, la illegittimità ( per assenza della violazione disciplinare contestata o comunque della giusta causa ) del licenziamento disciplinare intimato in data 4.12.2023 , le fosse riconosciuta la tutela prevista per legge.
Chiedeva inoltre la condanna della suddetta al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale – ( nella specie biologico e morale)- subito per essere stata esposta sul luogo di lavoro a molestie di natura sessuale e al pagamento di differenze retributive derivanti dalla prestazione di lavoro straordinario e da “sottoinquadramento”. si costituiva eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e sostenendo nel CP_1 merito l'infondatezza di tutte le domande azionate.
La causa istruita tramite audizione di testi è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Eccezione di nullità
1 E' noto che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande e delle richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati negli atti introduttivi della controversia (Cass.
Se.Un. 17 giugno 2004, n. 11353). In particolare, nel rito di lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova in forza della quale, ai sensi degli artt.414 e 416
c.p.c., da un lato gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto devono essere compiutamente contenuti nei rispettivi atti introduttivi
(ricorso e memoria difensiva) e, dall'altro lato, nel ricorso introduttivo deve essere individuato in modo chiaro quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze di fatto non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (cfr. al riguardo: Cass.
Sez.Un. 17 giugno 2004, n.11353 cit., cui adde: Cass. Sez.Un., 20 aprile 2005, n.8202; Cass., sez.
Un. 23 gennaio 2002, n.761).
Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza a fondamento delle richieste relative a differenze retributive per lavoro straordinario ( in ricorso manca ogni indicazione sulle circostanze temporali nelle quali la prestazione era stata svolta oltre l'ordinario orario di lavoro) e per inquadramento superiore ( la lavoratrice ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento nel IV liv CCNL invece che nel VI riconosciuto in contratto senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie dell'inquadramento rivendicato, senza neppure produrre le declaratorie del contratto invocato e senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso la convenuta fosse da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative IV liv).
Tale difetto di allegazione e prova , pur rendendo nulla la domanda, comporta, in ogni caso, il rigetto nel merito , alla luce delle insanabili preclusioni che caratterizzano il rito lavoro.
Ed in effetti, l' eventuale integrazione della domanda , disposta ai sensi dell'art 164 comma V cpc (conseguenza prevista per la rilevata nullità) non avrebbe potuto rimettere in termini la ricorrente rispetto ai mezzi di prova (relativi alle circostanze omesse, elementi costitutivi del diritto azionato) non indicati ne' specificati in ricorso .
Il licenziamento
La ricorrente risulta essere stata licenziata senza preavviso con lettera del 4 dicembre 2023 quale sanzione disciplinare irrogata con riferimento ai seguenti comportamenti:
- a) in data 31.10 .2023 , nell'ambito di un colloquio con il legale rappresentante della società convenuta , al quale la lavoratrice si era rivolta per ottenere la compilazione Controparte_2
di un documento che serviva per il permesso di soggiorno, di fronte alla richiesta dell' CP_3
2
[...] di attendere che lui si consultasse con il consulente del lavoro, aveva proferito la frase “so io come fare per aver giustizia” ; Per_
-b) in data 4.11.2023 aveva avvicinato il dipendente mentre stava servendo ai tavoli e in malo modo gli aveva detto di non farla parlare perché altrimenti sarebbero andati via i clienti , senza dare ulteriori spiegazioni c) in data 15.11.2023 aveva postato sul profilo istagram due foto : una con la sua immagine con sovrapposta la scritta “going to the shit of my life” e l'altra raffigurante il dehor del locale vuoto accompagnata dal commento ” (Prego Dio che rimanga così) con l'emoticon Persona_2
di mani in segno di preghiera .
Per_ d) in data il 16.11.2023, al dipendente “ ” che le ricordava la regola per cui tutti i dipendenti debbono consumare il pasto prima di entrare in servizio, aveva risposto in modo offensivo e minaccioso chiedendo se tale indicazione era stata data dal o dai “libanesi” Parte_2 affermando, poi, “ora ci penso io”, con fare minaccioso;
e)il 26 e il 29 novembre 2023, nonostante fosse in malattia, aveva prestato attività lavorativa presso uno stand posto nel Mercatini di Piazza Santa Croce ( cfr lettera licenziamento, contestazione del 3.11.2023 e del 17.11..2023 doc 4 ric, nonché contestazione del 6.11.2023 doc
4 conv)
In via preliminare deve evidenziarsi che alcune delle condotte sanzionate sono prive di rilevanza disciplinare alla luce della stessa ricostruzione effettuata da parte datoriale nelle contestazioni.
Ci si riferisce alla frase “so io come avere giustizia” riferita al legale rappresentante in data
31.10.2023 (condotta sub a) . Alla frase, oggettivamente priva di offensività, non può nemmeno darsi una connotazione minacciosa, atteso che la minaccia risulta rilevante in sede disciplinare solo ove abbia ad oggetto un male ingiusto ( che parte datoriale non ha nemmeno individuato) e non l'esercizio di un diritto, quale quello di rivolgersi ad un legale per tutelare i propri ( anche solo presunti) diritti.
Ugualmente è a dirsi della foto postata su istagram raffigurante la ricorrente con la frase “going to the shit of my life” ( prima parte della condotta sub c). Nella foto, per come descritta nella lettera di contestazione degli addebiti manca ogni riferimento alla società convenuta. Il dedotto collegamento tra l'orario nella quale la foto è stata pubblicata e quello di ingresso al lavoro non è un fatto notorio e non risulta in alcun modo desumibile dalla foto stessa, di talchè non vi sono elementi per ritenere che fosse rilevabile da coloro che l'hanno visionata, .
3 Anche per la diversa attività lavorativa asseritamente svolta il 26 e il 29 novembre 2023 durante la malattia ( condotta sub e) manca la rilevanza disciplinare della condotta. Parte datoriale, infatti, non ha provato ( e per la verità nemmeno dedotto) come sarebbe stato suo onere , che la malattia denunciata fosse simulata ovvero che l'attività svolta in costanza di malattia fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio della dipendente, elementi costitutivi della violazione disciplinare, in quanto tali indispensabili per ritenere la condotta contraria ai doveri contrattuali ( cfr tra le altre e da ultimo Cass Sez. L -
, Sentenza n. 13063 del 26/04/2022 alla cui compiuta motivazione si rimanda).
Con riguardo alla condotta del 4 novembre 2023, (descritta sub b), la ricostruzione effettuata in sede processuale ha smentito le accuse.
Per_ Il teste “ ” (alias , infatti, ha riferito di essere stato lui ad avvicinare la Tes_1
ricorrente appena rientrata al lavoro (e non lei a disturbarlo mentre stava servendo ai tavoli) per chiederle spiegazioni e che lei aveva semplicemente risposto “che era meglio non farla parlare in quel momento perché altrimenti i clienti sarebbero andati via”. La suddetta frase dimostra che la ricorrente, (diversamente da quanto contestato) non ha voluto infastidire gli avventori con conversazioni ed atteggiamenti inopportuni.
Per_
Restano dunque la condotta descritta sub d) (il teste ” ha confermato che la ricorrente aveva risposto in maniera “aggressiva” alla richiesta di rispettare la regola di consumare il pasto prima del turno) e la seconda parte della condotta sub c)( l'aver postato su istagram una foto raffigurante il dehor del locale vuoto accompagnata dal commento con Persona_2
l'emoticon di mani in segno di preghiera, condotta pacifica).
Le suddette violazioni, complessivamente considerate, non appaiono di gravità tale da costituire giusta causa o giustificato motivo oggettivo di licenziamento atteso che:
-in assenza di allegazione della perdurante inadempienza della ricorrente alla regola aziendale sulla consumazione dei pasti in precedenza violata, la risposta della ricorrente, sia pur poco urbana, non vale a costituire insubordinazione (condotta sub d);
- la foto, pur dimostrando disaffezione per l'azienda datrice, non appare idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tenuto conto del carattere isolato della condotta, della ridotta offensività della stessa (è pacifico che la foto era inserita tra le stories ed è quindi stata visibile solo per 24 ore) e soprattutto del contenuto delle mansioni svolte (aiuto cameriere), rispetto alle quali il carattere fiduciario non assume rilevanza precipua (seconda parte condotta sub c).
Sussistono invece elementi convergenti per ritenere sussistente l'allegato motivo ritorsivo.
4 Le contestazioni degli addebiti (ben quattro) si sono succedute in un brevissimo arco temporale
(un mese) e sono iniziate il 3.11.2023 il giorno successivo alla ricezione della lettera a firma delle avvocate Pizzimenti e Bardazzi con la quale la lavoratrice denunciava le molestie sessuali subite e chiedeva al datore di lavoro di fare quanto in suo potere per farle cessare , sollecitando la consegna del documento necessario per il permesso di soggiorno ( cfr doc 3 ric).
Il collegamento tra l'iniziativa ( legittima a prescindere dalla fondatezza della denuncia) della lavoratrice e le azioni disciplinari è reso evidente nella lettera di contestazione degli addebiti del
3 novembre ove si fa espresso riferimento alla lettera ricevuta ( cfr doc 4 ric).
La volontà di liberarsi in fretta di una lavoratrice giudicata scomoda è inoltre confermata dalla pretestuosità (vedi sopra)della maggior parte delle accuse, compresa l'ultima ( quella relativa all'attività lavorativa svolta al mercato natalizio) significativamente contestata nella stessa lettera di licenziamento, senza concedere alcuno spazio di difesa.
Sussistono dunque elementi sufficienti per ritenere che il licenziamento ( privo di legittima motivazione per le ragioni sopra espresse) sia viziato da motivo illecito determinante .
La lavoratrice ha quindi diritto ai sensi dell'art 2 Dlvo 23/15 alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Il risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno- fondata sulla violazione dell'art 2087 cc - non può trovare accoglimento.
Deve a tal proposito sottolinearsi che i capitoli di prova (richiesti e non ammessi) sulle vessazioni e le molestie subite nel periodo antecedente all'invio della lettera delle legali riguardano esclusivamente circostanze apprese de relato ex parte actoris , in quanto tali inutilizzabili (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013) e che l'esistenza delle molestie non è stata accertata nemmeno in sede penale ( cfr motivazione sentenza Tribunale
Firenze 1078/2024 in atti).
Spese le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore delle avvocate Bardazzi e Pizzimenti, antistatarie
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la nullità del licenziamento intimato con lettera datata 4 dicembre 2023 e per l'effetto
5 condanna alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di CP_1 Parte_1 lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del licenziamento a quella dell'effettivo pagamento, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna altresì la suddetta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali, con distrazione a favore delle avvocate Bardazzi e Pizzimenti.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1585/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIZZIMENTI Parte_1 C.F._1 MARIA ROSARIA e dell'avv. BARDAZZI GINEVRA ( ) VIA BENEDETTO C.F._2
DEI 2/A 50127 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO DEI 2/A 50127
FIRENZEpresso il difensore avv. PIZZIMENTI MARIA ROSARIA
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI STEFANO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CECCONI ANDREA ( ) VIA ALFONSO LA MARMORA 39 50121 C.F._3
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LA MARMORA 39 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. BIANCHI STEFANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Firenze chiedendo che accertata la nullità (perché ritorsivo) o, in subordine, la illegittimità ( per assenza della violazione disciplinare contestata o comunque della giusta causa ) del licenziamento disciplinare intimato in data 4.12.2023 , le fosse riconosciuta la tutela prevista per legge.
Chiedeva inoltre la condanna della suddetta al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale – ( nella specie biologico e morale)- subito per essere stata esposta sul luogo di lavoro a molestie di natura sessuale e al pagamento di differenze retributive derivanti dalla prestazione di lavoro straordinario e da “sottoinquadramento”. si costituiva eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e sostenendo nel CP_1 merito l'infondatezza di tutte le domande azionate.
La causa istruita tramite audizione di testi è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Eccezione di nullità
1 E' noto che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande e delle richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati negli atti introduttivi della controversia (Cass.
Se.Un. 17 giugno 2004, n. 11353). In particolare, nel rito di lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova in forza della quale, ai sensi degli artt.414 e 416
c.p.c., da un lato gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto devono essere compiutamente contenuti nei rispettivi atti introduttivi
(ricorso e memoria difensiva) e, dall'altro lato, nel ricorso introduttivo deve essere individuato in modo chiaro quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze di fatto non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (cfr. al riguardo: Cass.
Sez.Un. 17 giugno 2004, n.11353 cit., cui adde: Cass. Sez.Un., 20 aprile 2005, n.8202; Cass., sez.
Un. 23 gennaio 2002, n.761).
Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza a fondamento delle richieste relative a differenze retributive per lavoro straordinario ( in ricorso manca ogni indicazione sulle circostanze temporali nelle quali la prestazione era stata svolta oltre l'ordinario orario di lavoro) e per inquadramento superiore ( la lavoratrice ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento nel IV liv CCNL invece che nel VI riconosciuto in contratto senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie dell'inquadramento rivendicato, senza neppure produrre le declaratorie del contratto invocato e senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso la convenuta fosse da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative IV liv).
Tale difetto di allegazione e prova , pur rendendo nulla la domanda, comporta, in ogni caso, il rigetto nel merito , alla luce delle insanabili preclusioni che caratterizzano il rito lavoro.
Ed in effetti, l' eventuale integrazione della domanda , disposta ai sensi dell'art 164 comma V cpc (conseguenza prevista per la rilevata nullità) non avrebbe potuto rimettere in termini la ricorrente rispetto ai mezzi di prova (relativi alle circostanze omesse, elementi costitutivi del diritto azionato) non indicati ne' specificati in ricorso .
Il licenziamento
La ricorrente risulta essere stata licenziata senza preavviso con lettera del 4 dicembre 2023 quale sanzione disciplinare irrogata con riferimento ai seguenti comportamenti:
- a) in data 31.10 .2023 , nell'ambito di un colloquio con il legale rappresentante della società convenuta , al quale la lavoratrice si era rivolta per ottenere la compilazione Controparte_2
di un documento che serviva per il permesso di soggiorno, di fronte alla richiesta dell' CP_3
2
[...] di attendere che lui si consultasse con il consulente del lavoro, aveva proferito la frase “so io come fare per aver giustizia” ; Per_
-b) in data 4.11.2023 aveva avvicinato il dipendente mentre stava servendo ai tavoli e in malo modo gli aveva detto di non farla parlare perché altrimenti sarebbero andati via i clienti , senza dare ulteriori spiegazioni c) in data 15.11.2023 aveva postato sul profilo istagram due foto : una con la sua immagine con sovrapposta la scritta “going to the shit of my life” e l'altra raffigurante il dehor del locale vuoto accompagnata dal commento ” (Prego Dio che rimanga così) con l'emoticon Persona_2
di mani in segno di preghiera .
Per_ d) in data il 16.11.2023, al dipendente “ ” che le ricordava la regola per cui tutti i dipendenti debbono consumare il pasto prima di entrare in servizio, aveva risposto in modo offensivo e minaccioso chiedendo se tale indicazione era stata data dal o dai “libanesi” Parte_2 affermando, poi, “ora ci penso io”, con fare minaccioso;
e)il 26 e il 29 novembre 2023, nonostante fosse in malattia, aveva prestato attività lavorativa presso uno stand posto nel Mercatini di Piazza Santa Croce ( cfr lettera licenziamento, contestazione del 3.11.2023 e del 17.11..2023 doc 4 ric, nonché contestazione del 6.11.2023 doc
4 conv)
In via preliminare deve evidenziarsi che alcune delle condotte sanzionate sono prive di rilevanza disciplinare alla luce della stessa ricostruzione effettuata da parte datoriale nelle contestazioni.
Ci si riferisce alla frase “so io come avere giustizia” riferita al legale rappresentante in data
31.10.2023 (condotta sub a) . Alla frase, oggettivamente priva di offensività, non può nemmeno darsi una connotazione minacciosa, atteso che la minaccia risulta rilevante in sede disciplinare solo ove abbia ad oggetto un male ingiusto ( che parte datoriale non ha nemmeno individuato) e non l'esercizio di un diritto, quale quello di rivolgersi ad un legale per tutelare i propri ( anche solo presunti) diritti.
Ugualmente è a dirsi della foto postata su istagram raffigurante la ricorrente con la frase “going to the shit of my life” ( prima parte della condotta sub c). Nella foto, per come descritta nella lettera di contestazione degli addebiti manca ogni riferimento alla società convenuta. Il dedotto collegamento tra l'orario nella quale la foto è stata pubblicata e quello di ingresso al lavoro non è un fatto notorio e non risulta in alcun modo desumibile dalla foto stessa, di talchè non vi sono elementi per ritenere che fosse rilevabile da coloro che l'hanno visionata, .
3 Anche per la diversa attività lavorativa asseritamente svolta il 26 e il 29 novembre 2023 durante la malattia ( condotta sub e) manca la rilevanza disciplinare della condotta. Parte datoriale, infatti, non ha provato ( e per la verità nemmeno dedotto) come sarebbe stato suo onere , che la malattia denunciata fosse simulata ovvero che l'attività svolta in costanza di malattia fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio della dipendente, elementi costitutivi della violazione disciplinare, in quanto tali indispensabili per ritenere la condotta contraria ai doveri contrattuali ( cfr tra le altre e da ultimo Cass Sez. L -
, Sentenza n. 13063 del 26/04/2022 alla cui compiuta motivazione si rimanda).
Con riguardo alla condotta del 4 novembre 2023, (descritta sub b), la ricostruzione effettuata in sede processuale ha smentito le accuse.
Per_ Il teste “ ” (alias , infatti, ha riferito di essere stato lui ad avvicinare la Tes_1
ricorrente appena rientrata al lavoro (e non lei a disturbarlo mentre stava servendo ai tavoli) per chiederle spiegazioni e che lei aveva semplicemente risposto “che era meglio non farla parlare in quel momento perché altrimenti i clienti sarebbero andati via”. La suddetta frase dimostra che la ricorrente, (diversamente da quanto contestato) non ha voluto infastidire gli avventori con conversazioni ed atteggiamenti inopportuni.
Per_
Restano dunque la condotta descritta sub d) (il teste ” ha confermato che la ricorrente aveva risposto in maniera “aggressiva” alla richiesta di rispettare la regola di consumare il pasto prima del turno) e la seconda parte della condotta sub c)( l'aver postato su istagram una foto raffigurante il dehor del locale vuoto accompagnata dal commento con Persona_2
l'emoticon di mani in segno di preghiera, condotta pacifica).
Le suddette violazioni, complessivamente considerate, non appaiono di gravità tale da costituire giusta causa o giustificato motivo oggettivo di licenziamento atteso che:
-in assenza di allegazione della perdurante inadempienza della ricorrente alla regola aziendale sulla consumazione dei pasti in precedenza violata, la risposta della ricorrente, sia pur poco urbana, non vale a costituire insubordinazione (condotta sub d);
- la foto, pur dimostrando disaffezione per l'azienda datrice, non appare idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tenuto conto del carattere isolato della condotta, della ridotta offensività della stessa (è pacifico che la foto era inserita tra le stories ed è quindi stata visibile solo per 24 ore) e soprattutto del contenuto delle mansioni svolte (aiuto cameriere), rispetto alle quali il carattere fiduciario non assume rilevanza precipua (seconda parte condotta sub c).
Sussistono invece elementi convergenti per ritenere sussistente l'allegato motivo ritorsivo.
4 Le contestazioni degli addebiti (ben quattro) si sono succedute in un brevissimo arco temporale
(un mese) e sono iniziate il 3.11.2023 il giorno successivo alla ricezione della lettera a firma delle avvocate Pizzimenti e Bardazzi con la quale la lavoratrice denunciava le molestie sessuali subite e chiedeva al datore di lavoro di fare quanto in suo potere per farle cessare , sollecitando la consegna del documento necessario per il permesso di soggiorno ( cfr doc 3 ric).
Il collegamento tra l'iniziativa ( legittima a prescindere dalla fondatezza della denuncia) della lavoratrice e le azioni disciplinari è reso evidente nella lettera di contestazione degli addebiti del
3 novembre ove si fa espresso riferimento alla lettera ricevuta ( cfr doc 4 ric).
La volontà di liberarsi in fretta di una lavoratrice giudicata scomoda è inoltre confermata dalla pretestuosità (vedi sopra)della maggior parte delle accuse, compresa l'ultima ( quella relativa all'attività lavorativa svolta al mercato natalizio) significativamente contestata nella stessa lettera di licenziamento, senza concedere alcuno spazio di difesa.
Sussistono dunque elementi sufficienti per ritenere che il licenziamento ( privo di legittima motivazione per le ragioni sopra espresse) sia viziato da motivo illecito determinante .
La lavoratrice ha quindi diritto ai sensi dell'art 2 Dlvo 23/15 alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Il risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno- fondata sulla violazione dell'art 2087 cc - non può trovare accoglimento.
Deve a tal proposito sottolinearsi che i capitoli di prova (richiesti e non ammessi) sulle vessazioni e le molestie subite nel periodo antecedente all'invio della lettera delle legali riguardano esclusivamente circostanze apprese de relato ex parte actoris , in quanto tali inutilizzabili (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013) e che l'esistenza delle molestie non è stata accertata nemmeno in sede penale ( cfr motivazione sentenza Tribunale
Firenze 1078/2024 in atti).
Spese le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore delle avvocate Bardazzi e Pizzimenti, antistatarie
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la nullità del licenziamento intimato con lettera datata 4 dicembre 2023 e per l'effetto
5 condanna alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di CP_1 Parte_1 lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del licenziamento a quella dell'effettivo pagamento, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna altresì la suddetta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali, con distrazione a favore delle avvocate Bardazzi e Pizzimenti.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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