Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2026, n. 2569
CASS
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 109 dpr 917/1986 e artt. 2704 e 2697 c.c.

    La Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente capovolto l'onere probatorio, non applicando correttamente l'art. 109 TUIR. Affinché il costo sia deducibile, la società controllata deve trarre un'effettiva utilità dal servizio, che deve essere oggettivamente determinabile e documentata. L'onere della prova grava sulla contribuente.

  • Altro
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 dpr 22/12/1986 n. 917

    Questo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2026, n. 2569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2569
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo