CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da NO VA, nato a [...] il [...] per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 05041/25 del 10/01/2025 della Prima Sezione penale visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL AN;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Cesare Placanica, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2019 VA NO è stato condannato per i reati allo stesso ascritti ai capi 1) e 2) della rubrica posti in continuazione tra loro. Al capo 1) era stato contestato all'imputato il reato di cui agli artt. 81, 110, 318, 319 e 321 cod. pen. commesso dal 2009 al 2013, in concorso con CO Penale Sent. Sez. 5 Num. 3236 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/01/2026 2 ZI, SA ZI, SS AT, DI TO, VA SC, LA CA, ND CI e CO EL - nei cui confronti si era proceduto separatamente. In particolare, NO era stato accusato di avere, quale Sindaco di Roma Capitale, compiuto atti contrari ai doveri del suo ufficio, vendendo le sue funzioni in favore di ZI e AT. Tali atti sono consistiti tra l'altro: nella indicazione di TI quale componente del consiglio di amministrazione dell'Ama s.p.a., controllata da Roma Capitale;
nell'intervento per la nomina di SC quale Direttore generale dell'Ama s.p.a; nel porre le strutture del suo ufficio a disposizione di ZI e AT;
nonché nell'intervento per l'erogazione dal Comune di Roma di finanziamenti a Eur s.p.a. finalizzati al pagamento di crediti a soggetti economici riconducibili a ZI e AT. Secondo l'imputazione, lo stesso NO avrebbe inoltre concorso nella vendita delle funzioni di ZI, sia formali (quale componente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato di Ama s.p.a. sino al 4 agosto 2011; quale consigliere del sindaco fino a giugno 2013) che di fatto (amministratore di fatto di Ama s.p.a. fino a giugno 2013), attraverso il compimento da parte di questi di atti contrari ai doveri di ufficio in favore di ZI (tra i quali gli accordi presi con ZI circa il contenuto dei provvedimenti di assegnazione delle gare indette da Ama s.p.a., prima della loro aggiudicazione, tra le quali quella per l'assegnazione della raccolta differenziata per il Comune di Roma n. 18/11, aggiudicata il 5 dicembre 2012; gli interventi sui competenti organi di Ama per lo sblocco dei crediti vantati dalle imprese di ZI). Al capo 2) era stato altresì contestato all'imputato il reato di cui agli artt. 7, commi secondo e terzo, legge n. 195 del 1974, e 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e 110 cod. pen., perché in concorso tra loro, ZI, quale amministratore di fatto della cooperativa Formula Sociale, in accordo con AT, aveva erogato nel 2014 ad NO, consigliere comunale presso il Comune di Roma, la somma di almeno 10.000 euro, che aveva ricevuto tramite la Fondazione Nuova Italia, con bonifico senza la deliberazione dell'organo sociale competente per finanziare una cena elettorale per le elezioni europee, mascherando la elargizione come finanziamento alla Fondazione, che per statuto, non poteva finanziare campagne elettorali. Quanto al capo 1), il Tribunale aveva riqualificato tutti i fatti ai sensi dell'art. 319 cod. pen., quale unico reato permanente di stabile asservimento della funzione di Sindaco agli interessi privati delle cooperative facenti riferimento a ZI, anche attraverso la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio fino all’11 giugno 2013 (data di cessazione della carica di Sindaco), remunerato con erogazioni effettuate fino al 3 settembre 2014 dalle suddette cooperative. 3 In particolare, quanto al capo 1), il Tribunale aveva ritenuto che i fatti per i quali era stata accertata la responsabilità dell'imputato avevano ad oggetto solo le vicende illecite relative alla gara n. 18/11 indetta da Ama s.p.a. e al pagamento dei crediti vantati dalle cooperative riconducibili a ZI nei confronti di Ama s.p.a. e E.u.r. s.p.a., fatti che, secondo il Tribunale, dovevano qualificarsi nello schema del reato di corruzione propria, avendo comportato il compimento di plurimi atti contrari ai doveri di pubblici ufficiali coinvolti non identificati con il concorso del Sindaco NO, che si era adoperato personalmente perché fossero assicurati gli interessi delle cooperative di ZI, favorendole attraverso l'aggiudicazione della gara di rilevantissimo importo e il pagamento preferenziale dei crediti vantati nei confronti delle suddette società. Il concorso del Sindaco si era realizzato attraverso la delega di poteri di fatto conferita a ZI che, grazie al controllo della società Ama, aveva potuto condizionare l'esito della gara in favore di ZI e nel consentire, anche adoperandosi in prima persona, il più sollecito pagamento dei crediti delle cooperative (per Eur s.p.a. anche favorendo lo sblocco dei pagamenti da parte del Comune in favore di detta società al solo scopo di finanziarla perché provvedesse a pagare ZI) in cambio di lauti compensi versati, in parte, nelle casse della Fondazione Nuova Italia e, in parte, in contanti nelle mani di ZI. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2020, ha confermato la sentenza di primo grado, mentre questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 40518/21 dell’8 luglio 2021 ha prosciolto VA NO dalla imputazione di corruzione relativa alla gara indetta dall’AMA s.p.a. per non aver commesso il fatto e ha riqualificato le rimanenti condotte contestate al capo 1) nel diverso reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis, terzo comma, cod. pen.), annullando la medesima sentenza, senza rinvio, in relazione alla vicenda dello sblocco dei pagamenti da parte di A.m.a. s.p.a., per essere il reato estinto per prescrizione;
ha quindi annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al residuo reato di cui al capo 1) e di quello indicato al capo 2), nonché in relazione alla disposta confisca. In definitiva, VA NO risulta condannato per il reato di cui all’art. 346-bis, terzo comma, cod. pen., perché, quale pubblico ufficiale, sfruttando le relazioni esistenti con gli uffici comunali che dovevano disporre il finanziamento di Eur e con i vertici di Eur che dovevano provvedere alla liquidazione dei pagamenti in favore delle cooperative di ZI, era stato remunerato da quest’ultimo per la sua mediazione illecita. Con sentenza del 18 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma pronunciata il 25 febbraio 4 2019 appellata dall'NO, rideterminava il trattamento sanzionatorio nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 346-bis, terzo comma, cod. pen., ivi compreso l'aumento per la continuazione;
venivano revocate le sanzioni accessorie applicate ex artt. 317- bis, 32 terzo comma, 32-quater e 36 cod. pen. ed applicata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni uno e mesi sette ai sensi degli artt. 37 e 31 cod. pen., con riduzione della confisca diretta della somma di denaro ad euro 165.000,00. 2. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed all’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024 n. 114, che ha abrogato il reato di abuso di ufficio e ha modificato il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., VA NO ha chiesto la revoca parziale, ai sensi dell’art. 673 cod. pen., della sentenza di condanna, sostenendo che la condotta materiale non potrebbe più assumere rilevanza penale, essendo venuta meno «ogni possibilità di qualificare la vicenda sottostante come penalmente rilevante poiché integrante l’abrogato reato di abuso di ufficio». La Corte di appello, con ordinanza del 30 ottobre 2024, ha rigettato l’istanza, ritenendo la condotta per la quale VA NO è stato condannato sussumibile anche nella nuova disposizione conseguente alla modifica dell’art. 346-bis cod. pen. 3. La Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato detta ordinanza. Ha osservato che la Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 40518 del 2021, aveva affermato che, poiché l'art. 346-bis cod. pen., nel testo applicabile all'epoca, non chiariva quale fosse l'influenza illecita che doveva tipizzare la mediazione e non era possibile, allo stato della normativa vigente, far riferimento ai presupposti e alle procedure di una mediazione legittima con la pubblica amministrazione (la c.d. lobbying), non ancora regolamentata, era necessario «ancorare la fattispecie ad un elemento certo che connoti tipizzandola la mediazione illecita e che costituisca una guida sicura per gli operatori e per l'interprete della norma», concludendo nel senso che l'unica lettura della norma che soddisfava il principio di legalità era quella che faceva leva sulla particolare finalità perseguita attraverso la mediazione: la mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un «fatto di reato» idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, che, nel caso di specie, era l'abuso d'ufficio. Ha pure evidenziato che prima dell’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. è entrato in vigore l’art. 314-bis cod. pen., che sanziona alcune condotte 5 distrattive già sanzionate ai sensi dell’art. 323 cod. pen. ossia le distrazioni compatibili con i fini istituzionali dell’ente. Difatti, con l'art. 9 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è stato inserito nel codice penale l'art. 314-bis, che ha introdotto il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, a decorrere dal 5 luglio 2024 (art. 15, comma 1, d.l. n. 92 del 2024). Nel preambolo del decreto-legge vi è l'espressa attestazione che l'intervento è giustificato dalla «straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente» e la Prima Sezione penale ha affermato che la modifica normativa costituisce adempimento degli obblighi di incriminazione derivanti dal diritto dall'Unione europea per effetto del disposto dell'art. 4, par. 3, della direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF). La Prima Sezione penale ha pure rilevato che «la finalità illecita perseguita attraverso la condotta dell'NO e avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche per pagare debiti in violazione, secondo quanto rilevato dalla sentenza n. 40518 del 2021, della normativa sui pagamenti della pubblica amministrazione, già sussumibile nella fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio, continua oggi ad assumere rilievo penale nella misura in cui, pur in presenza di un oggettivo, concorrente interesse della pubblica amministrazione (ciò che esclude la qualificazione come peculato di cui all'art. 314 cod. pen.), esprimeva l'intento di realizzare una destinazione dei beni ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, intenzionalmente procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto». In particolare, in base alla normativa che disciplina i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e, più in generale, l'agire della P.A., gli organi competenti per i provvedimenti adottati, nello specifico la Giunta comunale e il Consiglio comunale, devono assumere le decisioni relative ai pagamenti di crediti liquidi ed esigibili in sede di programmazione e, pertanto, prima dell'anno di esercizio cui si riferiscono rispettando un ordine temporale, che nel caso di specie risultava violato. Ha, quindi, ritenuto che, sebbene fosse intervenuta la abrogazione del reato di abuso di ufficio, la concreta condotta per la quale VA NO era stato condannato continuasse ad essere sussumibile nel delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen. in quanto la mediazione restava finalizzata alla commissione di un fatto di reato costituito non più dall’abuso di ufficio, ormai abrogato, ma dal delitto di 6 cui all’art. 314-bis cod. pen., la cui norma incriminatrice era entrata in vigore prima della predetta abrogazione. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. VA NO, a mezzo del suo difensore, richiedendone la correzione e deducendo che la stessa costituisce l’effetto di un errore di fatto nel quale è incorsa la Prima Sezione penale. A tal fine invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Nunziata (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 - 01) secondo la quale il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. In particolare, il ricorrente evidenzia che, in motivazione, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento, a titolo esemplificativo, tra le altre, alla ipotesi in cui la sentenza della Corte di cassazione abbia deciso sulla procedura di cui all’art. 673 cod. proc. pen. Dopo avere ripercorso l’iter della vicenda processuale relativa al giudizio di cognizione, il ricorrente sostiene che la violazione del criterio temporale nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione non integra una distrazione, intesa quale indebita destinazione, cui si riferisce l’art. 314-bis cod. pen. L’art. 4, par. 3 della direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 (direttiva PIF) imponeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, se intenzionale, l’appropriazione indebita costituisse reato, precisandosi con chiarezza che «ai fini della presente direttiva, s’intende per appropriazione indebita l’azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa ad impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione». Per ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 314-bis cod. pen. era necessario dimostrare un uso distorto del denaro pubblico che non poteva essere ritenuto sussistente nella mera anticipazione di un pagamento comunque dovuto rispetto al pagamento di altri crediti maturati anteriormente, come avvenuta nel caso di specie. Nel caso di specie, i crediti vantati dalle cooperative che avevano ottenuto i pagamenti grazie alla condotta di VA NO erano realmente esistenti e legittimi e, comunque, l’esistenza di altri creditori che avrebbero avuto titolo per 7 ottenere il pagamento prima delle cooperative avvantaggiate dall’odierno ricorrente era stata solo presunta e non compiutamente accertata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte. 2. In primo luogo va rilevato che non si è in presenza di un errore di fatto, come il ricorrente prospetta, bensì di un errore di interpretazione della norma giuridica, specificamente dell’art. 314-bis cod. pen., rilevante ai fini applicativi del secondo comma dell’art. 346-bis cod. pen. Le doglianze investono, infatti, la qualificazione dell’«altra mediazione illecita» di cui al primo comma dell’art. 346-bis cod. pen., intesa come mediazione volta a indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, nonché gli ulteriori soggetti indicati dall’art. 322-bis cod. pen., a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio che costituisca reato e dal quale possa derivare un vantaggio indebito. 2.1. La sentenza impugnata, con il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., ha ritenuto che l’atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero l’esecuzione di pagamenti in favore delle cooperative controllate dal ZI in violazione del criterio di priorità temporale, fosse sussumibile nel reato di cui all’art. 314-bis cod. pen. Il ricorrente sostiene, invece, che tale condotta non sia sussumibile nel delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all’art. 314-bis cod. pen. In particolare, poiché detta disposizione sarebbe stata introdotta — secondo quanto affermato nella sentenza impugnata — per dare attuazione alla direttiva dell’Unione europea sopra richiamata, egli ritiene necessario, per integrare il reato, che la condotta sia «tesa ad impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione»; ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di specie, mancando un «uso distorto» delle somme versate in favore delle cooperative del ZI, trattandosi di crediti reali e legittimi, comunque destinati ad essere soddisfatti. Ne deriva che l’errore denunciato dal ricorrente non è un errore di fatto, ma un errore che, semmai, cadrebbe sull’interpretazione dell’art. 314-bis cod. pen.; il ricorso straordinario, pertanto, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 625-bis cod. proc. pen. 2.2. È opportuno, in proposito, rammentare che, in tema di ricorso straordinario, quando la causa dell’errore non sia riconducibile esclusivamente a una svista percettiva e la decisione presenti contenuto valutativo, non ricorre 8 l’errore di fatto ma quello di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv 263686). Nel solco di tale principio, le Sezioni Unite hanno precisato che è emendabile solo l’errore percettivo, interno al giudizio di legittimità e decisivo, rilevabile ictu oculi dagli atti (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv 221284), restando invece estranei gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali e, in generale, le opzioni valutative dell’organo giudicante (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv 250527). La giurisprudenza ha altresì puntualizzato che il rimedio non può fungere da veicolo per “riaprire” scelte ermeneutiche o apprezzamenti di merito, neppure quando si discuta di decisioni che stabilizzano il giudicato, giacché l’operatività resta confinata al solo errore percettivo e decisivo (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv 269690). Tali approdi sono coerenti con i parametri CEDU e con il quadro costituzionale, interno ed europeo di riferimento: il principio di legal certainty desumibile dall’art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) e, sul versante interno, dagli artt. 111 Cost. (giusto processo) e 117, primo comma, Cost. (rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali), consente la riapertura straordinaria solo in presenza di circostanze eccezionali e stringenti e non la trasformazione dei rimedi in un ulteriore grado di giudizio (Ryabykh c. Russia, ric. n. 52854/99, Corte EDU, Prima Sezione, sent. 24 luglio 2003, def. 3 dicembre 2003, §§ 51–54). La Grande Camera riconosce, inoltre, un ampio margine di apprezzamento alle Corti supreme nel negare la riapertura quando la doglianza non verta su un errore percettivo, interno e decisivo, escludendo la violazione dell’art. 6 CEDU ove il rifiuto non sia arbitrario o distorsivo e sia motivato in modo ragionevole (BO c. Ucraina -n. 2-, ric. n. 22251/08, Corte EDU, Grande Camera, sent. 5 febbraio 2015; RE IR c. TO -n. 2-, ric. n. 19867/12, Corte EDU, Grande Camera, sent. 11 luglio 2017). Inoltre, è stigmatizzato l’impiego di congegni di revisione per “fatti nuovi” allorché si traducano in rivalutazioni valutative o ermeneutiche, ribadendosi che la riapertura è praticabile soltanto per sviste percettive o veri e propri miscarriages of justice (Pravednaya c. Russia, ric. n. 69529/01, Corte EDU, Prima Sezione, sent. 18 novembre 2004, def. 30 marzo 2005). 2.3. Nel caso in esame, come si è detto, il ricorrente qualifica come errore di fatto ciò che, nella sostanza, è riconducibile alla interpretazione normativa. Egli contesta la lettura dell’art. 314-bis cod. pen. e il suo rapporto funzionale con l’art. 346-bis cod. pen. (anche in riferimento alla direttiva UE 2017/1371), 9 sollecitando una diversa sussunzione della condotta accertata. Si tratta, dunque, di errore di giudizio e non di svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, come tale estraneo all’orizzonte dell’art. 625-bis cod. proc. pen., alla stregua dei principi ermeneutici sopra rammentati. 3. Alla stregua delle stesse coordinate interpretative, si deve ritenere che il ricorrente si duole di errori di valutazione anche allorquando sostiene che non risulta accertato che i pagamenti siano stati effettuati in violazione del criterio di priorità temporale. Infatti, la censura sul “mancato accertamento” della violazione del criterio di priorità temporale non indica alcuna svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, ma sollecita una diversa lettura dell’assetto normativo e una rivalutazione del percorso motivazionale già compiuto dai giudici di merito e di legittimità; in altri termini, ciò che si prospetta è un dissenso ermeneutico-valutativo sul significato da attribuire alle regole che governano la sequenza dei pagamenti della pubblica amministrazione, non un errore di fatto ictu oculi rilevabile. Si tratta, peraltro, di censure che investono profili coperti da giudicato, formatosi in relazione alla sentenza di questa Corte n. 40518 del 2021, avverso la quale non risulta essere stato proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. In quella decisione è stato positivamente accertato che l’attività di mediazione onerosa, oggetto dell’accordo intercorso tra ZI e il ricorrente, si è connotata per la finalità illecita di assicurare alle cooperative di ZI un trattamento di favore nei pagamenti dei crediti pregressi in violazione della normativa che disciplina il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (come già esplicitamente richiamata nella sentenza di primo grado), con affermazione puntuale al § 4.3 del «considerato in diritto»: «L’attività di mediazione onerosa […] si è caratterizzata dalla illecita finalità di far ottenere alle cooperative di ZI un trattamento di favore per i pagamenti dei crediti pregressi, in violazione della normativa che disciplina la materia del pagamento dei debiti della p.a.». La stabilità di tale accertamento preclude qualsiasi rilettura del compendio motivazionale e delle regole di settore applicate. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL AN IA OS NN LI
udita la relazione svolta dal Consigliere EL AN;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Cesare Placanica, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2019 VA NO è stato condannato per i reati allo stesso ascritti ai capi 1) e 2) della rubrica posti in continuazione tra loro. Al capo 1) era stato contestato all'imputato il reato di cui agli artt. 81, 110, 318, 319 e 321 cod. pen. commesso dal 2009 al 2013, in concorso con CO Penale Sent. Sez. 5 Num. 3236 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/01/2026 2 ZI, SA ZI, SS AT, DI TO, VA SC, LA CA, ND CI e CO EL - nei cui confronti si era proceduto separatamente. In particolare, NO era stato accusato di avere, quale Sindaco di Roma Capitale, compiuto atti contrari ai doveri del suo ufficio, vendendo le sue funzioni in favore di ZI e AT. Tali atti sono consistiti tra l'altro: nella indicazione di TI quale componente del consiglio di amministrazione dell'Ama s.p.a., controllata da Roma Capitale;
nell'intervento per la nomina di SC quale Direttore generale dell'Ama s.p.a; nel porre le strutture del suo ufficio a disposizione di ZI e AT;
nonché nell'intervento per l'erogazione dal Comune di Roma di finanziamenti a Eur s.p.a. finalizzati al pagamento di crediti a soggetti economici riconducibili a ZI e AT. Secondo l'imputazione, lo stesso NO avrebbe inoltre concorso nella vendita delle funzioni di ZI, sia formali (quale componente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato di Ama s.p.a. sino al 4 agosto 2011; quale consigliere del sindaco fino a giugno 2013) che di fatto (amministratore di fatto di Ama s.p.a. fino a giugno 2013), attraverso il compimento da parte di questi di atti contrari ai doveri di ufficio in favore di ZI (tra i quali gli accordi presi con ZI circa il contenuto dei provvedimenti di assegnazione delle gare indette da Ama s.p.a., prima della loro aggiudicazione, tra le quali quella per l'assegnazione della raccolta differenziata per il Comune di Roma n. 18/11, aggiudicata il 5 dicembre 2012; gli interventi sui competenti organi di Ama per lo sblocco dei crediti vantati dalle imprese di ZI). Al capo 2) era stato altresì contestato all'imputato il reato di cui agli artt. 7, commi secondo e terzo, legge n. 195 del 1974, e 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e 110 cod. pen., perché in concorso tra loro, ZI, quale amministratore di fatto della cooperativa Formula Sociale, in accordo con AT, aveva erogato nel 2014 ad NO, consigliere comunale presso il Comune di Roma, la somma di almeno 10.000 euro, che aveva ricevuto tramite la Fondazione Nuova Italia, con bonifico senza la deliberazione dell'organo sociale competente per finanziare una cena elettorale per le elezioni europee, mascherando la elargizione come finanziamento alla Fondazione, che per statuto, non poteva finanziare campagne elettorali. Quanto al capo 1), il Tribunale aveva riqualificato tutti i fatti ai sensi dell'art. 319 cod. pen., quale unico reato permanente di stabile asservimento della funzione di Sindaco agli interessi privati delle cooperative facenti riferimento a ZI, anche attraverso la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio fino all’11 giugno 2013 (data di cessazione della carica di Sindaco), remunerato con erogazioni effettuate fino al 3 settembre 2014 dalle suddette cooperative. 3 In particolare, quanto al capo 1), il Tribunale aveva ritenuto che i fatti per i quali era stata accertata la responsabilità dell'imputato avevano ad oggetto solo le vicende illecite relative alla gara n. 18/11 indetta da Ama s.p.a. e al pagamento dei crediti vantati dalle cooperative riconducibili a ZI nei confronti di Ama s.p.a. e E.u.r. s.p.a., fatti che, secondo il Tribunale, dovevano qualificarsi nello schema del reato di corruzione propria, avendo comportato il compimento di plurimi atti contrari ai doveri di pubblici ufficiali coinvolti non identificati con il concorso del Sindaco NO, che si era adoperato personalmente perché fossero assicurati gli interessi delle cooperative di ZI, favorendole attraverso l'aggiudicazione della gara di rilevantissimo importo e il pagamento preferenziale dei crediti vantati nei confronti delle suddette società. Il concorso del Sindaco si era realizzato attraverso la delega di poteri di fatto conferita a ZI che, grazie al controllo della società Ama, aveva potuto condizionare l'esito della gara in favore di ZI e nel consentire, anche adoperandosi in prima persona, il più sollecito pagamento dei crediti delle cooperative (per Eur s.p.a. anche favorendo lo sblocco dei pagamenti da parte del Comune in favore di detta società al solo scopo di finanziarla perché provvedesse a pagare ZI) in cambio di lauti compensi versati, in parte, nelle casse della Fondazione Nuova Italia e, in parte, in contanti nelle mani di ZI. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2020, ha confermato la sentenza di primo grado, mentre questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 40518/21 dell’8 luglio 2021 ha prosciolto VA NO dalla imputazione di corruzione relativa alla gara indetta dall’AMA s.p.a. per non aver commesso il fatto e ha riqualificato le rimanenti condotte contestate al capo 1) nel diverso reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis, terzo comma, cod. pen.), annullando la medesima sentenza, senza rinvio, in relazione alla vicenda dello sblocco dei pagamenti da parte di A.m.a. s.p.a., per essere il reato estinto per prescrizione;
ha quindi annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al residuo reato di cui al capo 1) e di quello indicato al capo 2), nonché in relazione alla disposta confisca. In definitiva, VA NO risulta condannato per il reato di cui all’art. 346-bis, terzo comma, cod. pen., perché, quale pubblico ufficiale, sfruttando le relazioni esistenti con gli uffici comunali che dovevano disporre il finanziamento di Eur e con i vertici di Eur che dovevano provvedere alla liquidazione dei pagamenti in favore delle cooperative di ZI, era stato remunerato da quest’ultimo per la sua mediazione illecita. Con sentenza del 18 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma pronunciata il 25 febbraio 4 2019 appellata dall'NO, rideterminava il trattamento sanzionatorio nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 346-bis, terzo comma, cod. pen., ivi compreso l'aumento per la continuazione;
venivano revocate le sanzioni accessorie applicate ex artt. 317- bis, 32 terzo comma, 32-quater e 36 cod. pen. ed applicata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni uno e mesi sette ai sensi degli artt. 37 e 31 cod. pen., con riduzione della confisca diretta della somma di denaro ad euro 165.000,00. 2. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed all’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024 n. 114, che ha abrogato il reato di abuso di ufficio e ha modificato il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., VA NO ha chiesto la revoca parziale, ai sensi dell’art. 673 cod. pen., della sentenza di condanna, sostenendo che la condotta materiale non potrebbe più assumere rilevanza penale, essendo venuta meno «ogni possibilità di qualificare la vicenda sottostante come penalmente rilevante poiché integrante l’abrogato reato di abuso di ufficio». La Corte di appello, con ordinanza del 30 ottobre 2024, ha rigettato l’istanza, ritenendo la condotta per la quale VA NO è stato condannato sussumibile anche nella nuova disposizione conseguente alla modifica dell’art. 346-bis cod. pen. 3. La Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato detta ordinanza. Ha osservato che la Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 40518 del 2021, aveva affermato che, poiché l'art. 346-bis cod. pen., nel testo applicabile all'epoca, non chiariva quale fosse l'influenza illecita che doveva tipizzare la mediazione e non era possibile, allo stato della normativa vigente, far riferimento ai presupposti e alle procedure di una mediazione legittima con la pubblica amministrazione (la c.d. lobbying), non ancora regolamentata, era necessario «ancorare la fattispecie ad un elemento certo che connoti tipizzandola la mediazione illecita e che costituisca una guida sicura per gli operatori e per l'interprete della norma», concludendo nel senso che l'unica lettura della norma che soddisfava il principio di legalità era quella che faceva leva sulla particolare finalità perseguita attraverso la mediazione: la mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un «fatto di reato» idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, che, nel caso di specie, era l'abuso d'ufficio. Ha pure evidenziato che prima dell’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. è entrato in vigore l’art. 314-bis cod. pen., che sanziona alcune condotte 5 distrattive già sanzionate ai sensi dell’art. 323 cod. pen. ossia le distrazioni compatibili con i fini istituzionali dell’ente. Difatti, con l'art. 9 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è stato inserito nel codice penale l'art. 314-bis, che ha introdotto il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, a decorrere dal 5 luglio 2024 (art. 15, comma 1, d.l. n. 92 del 2024). Nel preambolo del decreto-legge vi è l'espressa attestazione che l'intervento è giustificato dalla «straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente» e la Prima Sezione penale ha affermato che la modifica normativa costituisce adempimento degli obblighi di incriminazione derivanti dal diritto dall'Unione europea per effetto del disposto dell'art. 4, par. 3, della direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF). La Prima Sezione penale ha pure rilevato che «la finalità illecita perseguita attraverso la condotta dell'NO e avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche per pagare debiti in violazione, secondo quanto rilevato dalla sentenza n. 40518 del 2021, della normativa sui pagamenti della pubblica amministrazione, già sussumibile nella fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio, continua oggi ad assumere rilievo penale nella misura in cui, pur in presenza di un oggettivo, concorrente interesse della pubblica amministrazione (ciò che esclude la qualificazione come peculato di cui all'art. 314 cod. pen.), esprimeva l'intento di realizzare una destinazione dei beni ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, intenzionalmente procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto». In particolare, in base alla normativa che disciplina i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e, più in generale, l'agire della P.A., gli organi competenti per i provvedimenti adottati, nello specifico la Giunta comunale e il Consiglio comunale, devono assumere le decisioni relative ai pagamenti di crediti liquidi ed esigibili in sede di programmazione e, pertanto, prima dell'anno di esercizio cui si riferiscono rispettando un ordine temporale, che nel caso di specie risultava violato. Ha, quindi, ritenuto che, sebbene fosse intervenuta la abrogazione del reato di abuso di ufficio, la concreta condotta per la quale VA NO era stato condannato continuasse ad essere sussumibile nel delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen. in quanto la mediazione restava finalizzata alla commissione di un fatto di reato costituito non più dall’abuso di ufficio, ormai abrogato, ma dal delitto di 6 cui all’art. 314-bis cod. pen., la cui norma incriminatrice era entrata in vigore prima della predetta abrogazione. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. VA NO, a mezzo del suo difensore, richiedendone la correzione e deducendo che la stessa costituisce l’effetto di un errore di fatto nel quale è incorsa la Prima Sezione penale. A tal fine invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Nunziata (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 - 01) secondo la quale il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. In particolare, il ricorrente evidenzia che, in motivazione, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento, a titolo esemplificativo, tra le altre, alla ipotesi in cui la sentenza della Corte di cassazione abbia deciso sulla procedura di cui all’art. 673 cod. proc. pen. Dopo avere ripercorso l’iter della vicenda processuale relativa al giudizio di cognizione, il ricorrente sostiene che la violazione del criterio temporale nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione non integra una distrazione, intesa quale indebita destinazione, cui si riferisce l’art. 314-bis cod. pen. L’art. 4, par. 3 della direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 (direttiva PIF) imponeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, se intenzionale, l’appropriazione indebita costituisse reato, precisandosi con chiarezza che «ai fini della presente direttiva, s’intende per appropriazione indebita l’azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa ad impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione». Per ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 314-bis cod. pen. era necessario dimostrare un uso distorto del denaro pubblico che non poteva essere ritenuto sussistente nella mera anticipazione di un pagamento comunque dovuto rispetto al pagamento di altri crediti maturati anteriormente, come avvenuta nel caso di specie. Nel caso di specie, i crediti vantati dalle cooperative che avevano ottenuto i pagamenti grazie alla condotta di VA NO erano realmente esistenti e legittimi e, comunque, l’esistenza di altri creditori che avrebbero avuto titolo per 7 ottenere il pagamento prima delle cooperative avvantaggiate dall’odierno ricorrente era stata solo presunta e non compiutamente accertata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte. 2. In primo luogo va rilevato che non si è in presenza di un errore di fatto, come il ricorrente prospetta, bensì di un errore di interpretazione della norma giuridica, specificamente dell’art. 314-bis cod. pen., rilevante ai fini applicativi del secondo comma dell’art. 346-bis cod. pen. Le doglianze investono, infatti, la qualificazione dell’«altra mediazione illecita» di cui al primo comma dell’art. 346-bis cod. pen., intesa come mediazione volta a indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, nonché gli ulteriori soggetti indicati dall’art. 322-bis cod. pen., a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio che costituisca reato e dal quale possa derivare un vantaggio indebito. 2.1. La sentenza impugnata, con il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., ha ritenuto che l’atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero l’esecuzione di pagamenti in favore delle cooperative controllate dal ZI in violazione del criterio di priorità temporale, fosse sussumibile nel reato di cui all’art. 314-bis cod. pen. Il ricorrente sostiene, invece, che tale condotta non sia sussumibile nel delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all’art. 314-bis cod. pen. In particolare, poiché detta disposizione sarebbe stata introdotta — secondo quanto affermato nella sentenza impugnata — per dare attuazione alla direttiva dell’Unione europea sopra richiamata, egli ritiene necessario, per integrare il reato, che la condotta sia «tesa ad impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione»; ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di specie, mancando un «uso distorto» delle somme versate in favore delle cooperative del ZI, trattandosi di crediti reali e legittimi, comunque destinati ad essere soddisfatti. Ne deriva che l’errore denunciato dal ricorrente non è un errore di fatto, ma un errore che, semmai, cadrebbe sull’interpretazione dell’art. 314-bis cod. pen.; il ricorso straordinario, pertanto, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 625-bis cod. proc. pen. 2.2. È opportuno, in proposito, rammentare che, in tema di ricorso straordinario, quando la causa dell’errore non sia riconducibile esclusivamente a una svista percettiva e la decisione presenti contenuto valutativo, non ricorre 8 l’errore di fatto ma quello di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv 263686). Nel solco di tale principio, le Sezioni Unite hanno precisato che è emendabile solo l’errore percettivo, interno al giudizio di legittimità e decisivo, rilevabile ictu oculi dagli atti (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv 221284), restando invece estranei gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali e, in generale, le opzioni valutative dell’organo giudicante (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv 250527). La giurisprudenza ha altresì puntualizzato che il rimedio non può fungere da veicolo per “riaprire” scelte ermeneutiche o apprezzamenti di merito, neppure quando si discuta di decisioni che stabilizzano il giudicato, giacché l’operatività resta confinata al solo errore percettivo e decisivo (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv 269690). Tali approdi sono coerenti con i parametri CEDU e con il quadro costituzionale, interno ed europeo di riferimento: il principio di legal certainty desumibile dall’art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) e, sul versante interno, dagli artt. 111 Cost. (giusto processo) e 117, primo comma, Cost. (rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali), consente la riapertura straordinaria solo in presenza di circostanze eccezionali e stringenti e non la trasformazione dei rimedi in un ulteriore grado di giudizio (Ryabykh c. Russia, ric. n. 52854/99, Corte EDU, Prima Sezione, sent. 24 luglio 2003, def. 3 dicembre 2003, §§ 51–54). La Grande Camera riconosce, inoltre, un ampio margine di apprezzamento alle Corti supreme nel negare la riapertura quando la doglianza non verta su un errore percettivo, interno e decisivo, escludendo la violazione dell’art. 6 CEDU ove il rifiuto non sia arbitrario o distorsivo e sia motivato in modo ragionevole (BO c. Ucraina -n. 2-, ric. n. 22251/08, Corte EDU, Grande Camera, sent. 5 febbraio 2015; RE IR c. TO -n. 2-, ric. n. 19867/12, Corte EDU, Grande Camera, sent. 11 luglio 2017). Inoltre, è stigmatizzato l’impiego di congegni di revisione per “fatti nuovi” allorché si traducano in rivalutazioni valutative o ermeneutiche, ribadendosi che la riapertura è praticabile soltanto per sviste percettive o veri e propri miscarriages of justice (Pravednaya c. Russia, ric. n. 69529/01, Corte EDU, Prima Sezione, sent. 18 novembre 2004, def. 30 marzo 2005). 2.3. Nel caso in esame, come si è detto, il ricorrente qualifica come errore di fatto ciò che, nella sostanza, è riconducibile alla interpretazione normativa. Egli contesta la lettura dell’art. 314-bis cod. pen. e il suo rapporto funzionale con l’art. 346-bis cod. pen. (anche in riferimento alla direttiva UE 2017/1371), 9 sollecitando una diversa sussunzione della condotta accertata. Si tratta, dunque, di errore di giudizio e non di svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, come tale estraneo all’orizzonte dell’art. 625-bis cod. proc. pen., alla stregua dei principi ermeneutici sopra rammentati. 3. Alla stregua delle stesse coordinate interpretative, si deve ritenere che il ricorrente si duole di errori di valutazione anche allorquando sostiene che non risulta accertato che i pagamenti siano stati effettuati in violazione del criterio di priorità temporale. Infatti, la censura sul “mancato accertamento” della violazione del criterio di priorità temporale non indica alcuna svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, ma sollecita una diversa lettura dell’assetto normativo e una rivalutazione del percorso motivazionale già compiuto dai giudici di merito e di legittimità; in altri termini, ciò che si prospetta è un dissenso ermeneutico-valutativo sul significato da attribuire alle regole che governano la sequenza dei pagamenti della pubblica amministrazione, non un errore di fatto ictu oculi rilevabile. Si tratta, peraltro, di censure che investono profili coperti da giudicato, formatosi in relazione alla sentenza di questa Corte n. 40518 del 2021, avverso la quale non risulta essere stato proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. In quella decisione è stato positivamente accertato che l’attività di mediazione onerosa, oggetto dell’accordo intercorso tra ZI e il ricorrente, si è connotata per la finalità illecita di assicurare alle cooperative di ZI un trattamento di favore nei pagamenti dei crediti pregressi in violazione della normativa che disciplina il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (come già esplicitamente richiamata nella sentenza di primo grado), con affermazione puntuale al § 4.3 del «considerato in diritto»: «L’attività di mediazione onerosa […] si è caratterizzata dalla illecita finalità di far ottenere alle cooperative di ZI un trattamento di favore per i pagamenti dei crediti pregressi, in violazione della normativa che disciplina la materia del pagamento dei debiti della p.a.». La stabilità di tale accertamento preclude qualsiasi rilettura del compendio motivazionale e delle regole di settore applicate. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL AN IA OS NN LI