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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
443/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 443/2025 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Tosca Sambinello e Nicola Rubiero ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
GI VO e IA IN ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Vista la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi depositata il 9.6.2025, i coniugi e chiedono che il Tribunale CP_1 Parte_1 prenda atto delle condizioni della separazione di seguito indicate:
1) I figli e RA sono affidati ad entrambi i genitori con residenza Per_1 presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi alla settimana e a fine settimana alternati, nonché sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo 24-30 dicembre e il periodo 31 dicembre-6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche pasquali e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
2) si obbliga a corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di 350,00 euro per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, dopo-scuola, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
3) si obbliga a trasferire alla sig.ra , entro e CP_1 Parte_1 non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva di separazione, l'autovettura a lui intestata targata GH549BZ, previa estinzione da parte della sig.ra del debito contratto per il finanziamento dell'acquisto Pt_1 dell'autovettura, pari € 3.950,00, che dovranno essere restituiti al qualora CP_1 quest'ultimo continui a versare le rate fino ad estinzione;
4) L'assegno unico e universale viene attribuito per l'intero importo a
[...]
; Parte_1
5) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 16.3.2025 innanzi al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva la pronuncia di separazione personale da con il
[...] CP_1 quale aveva contratto matrimonio il 21-7-2018 a LL (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2018, ufficio 1, ed esponeva che:
- dalla loro unione erano nati i figli e RA rispettivamente il Per_1
15.1.2013 e il 18.8.2017;
- i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati nel mese di aprile 2019, al punto che essi decidevano di promuovere congiuntamente il procedimento di separazione consensuale, ma a seguito della successiva riconciliazione la e il Pt_1 CP_1 avevano ripreso la convivenza nel mese di dicembre 2021;
2 - dopo un primo periodo di serenità, le incomprensioni e i contrasti tra i coniugi erano riemersi, tanto da determinare l'irreversibile crisi dell'unione coniugale, causata, a dire della ricorrente, anche da atteggiamenti irrispettosi che il marito aveva nei confronti di lei e, a volte, dei figli;
- nel mese di agosto 2023, pertanto, la ricorrente, unitamente ai figli e con l'accordo del marito, si era allontanata dalla casa coniugale e aveva trovato una sistemazione provvisoria presso un immobile di proprietà dei suoi genitori, tornati in Romania, nel quale viveva il fratello della con la sua compagna;
Pt_1
- la ricorrente, estetista, svolgeva la propria attività a chiamata presso centri estetici e parrucchiere e percepiva un reddito mensile pari a circa 1.500,00 euro.
Concludeva, quindi, l'affidamento condiviso dei figli e RA, con Per_1 collocazione prevalente presso di lei, e la regolamentazione del diritto di visita paterno. Domandava, inoltre, la statuizione dell'obbligo del di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una somma pari a 900,00 euro (450,00 euro per ciascun figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' . Prendeva, da ultimo, la cessione della proprietà dell'autovettura CP_2
a lei in uso, da parte del previa corresponsione al marito del saldo residuo CP_1 del finanziamento contratto per l'acquisto del veicolo.
2. Con decreto depositato in data 17.3.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al giorno 6.6.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7.5.2025, il CP_1 non si opponeva alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ma contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla In particolare, il Pt_1 convenuto negava di avere assunto atteggiamenti irrispettosi nei confronti della moglie o dei figli, verso i quali affermava di essere stato un padre sempre affettuoso e amorevole, e sosteneva di aver sempre assecondato la volontà della moglie, dapprima con la presentazione del ricorso per la separazione nel 2019, poi rendendosi disponibile a concederle la casa familiare in cui ella avrebbe potuto vivere con i figli.
Il convenuto concludeva chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, e la regolamentazione del proprio diritto di visita. Domandava inoltre che l'assegno da lui dovuto ex art. 337 ter c.c. fosse determinato in 500,00 euro (250,00 euro per ciascuno figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
3 4. All'udienza del 6.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c., il giudice esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi e formulava ad essi una proposta conciliativa che veniva accettata solo dalla Giuhat, per cui si riservava di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
5. Con ordinanza depositata il 7.6.2025 il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso dei figli e RA, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, e determinava i tempi e le modalità di permanenza dei minori con il padre. Il contributo periodico fisso dovuto dal CP_1 per il mantenimento dei figli veniva stabilito in 640,00 euro (320,00 euro per ogni figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. Infine, l'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' veniva attribuito alla Il CP_2 Pt_1 giudice disponeva inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 9, L. 898/1970, accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Rovigo in ordine alla consistenza economico- patrimoniale delle parti e rimetteva la causa al collegio per l'immediata decisione sullo status.
7. Con la sentenza non definitiva n. 475/2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e e, con Parte_1 CP_1 separata ordinanza, rimetteva le parti innanzi al giudice relatore all'udienza del 14.10.2025 per la prosecuzione del processo in relazione alle altre domande proposte dalle parti.
8. All'udienza sopra indicata i coniugi, avendo alfine raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse, formulavano conclusioni congiunte e i lori difensori rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché il giudice rimetteva la causa al collegio.
9. Gli accordi raggiunti dai coniugi in ordine all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli sono conformi alla legge e rispondono all'interesse dei minori.
10. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 443/2025 R.G. promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, vista la sentenza non definitiva n. 475/2025 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
4 - recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni della separazione, come analiticamente indicate nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di RA
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 443/2025 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Tosca Sambinello e Nicola Rubiero ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
GI VO e IA IN ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Vista la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi depositata il 9.6.2025, i coniugi e chiedono che il Tribunale CP_1 Parte_1 prenda atto delle condizioni della separazione di seguito indicate:
1) I figli e RA sono affidati ad entrambi i genitori con residenza Per_1 presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi alla settimana e a fine settimana alternati, nonché sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo 24-30 dicembre e il periodo 31 dicembre-6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche pasquali e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
2) si obbliga a corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di 350,00 euro per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, dopo-scuola, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
3) si obbliga a trasferire alla sig.ra , entro e CP_1 Parte_1 non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva di separazione, l'autovettura a lui intestata targata GH549BZ, previa estinzione da parte della sig.ra del debito contratto per il finanziamento dell'acquisto Pt_1 dell'autovettura, pari € 3.950,00, che dovranno essere restituiti al qualora CP_1 quest'ultimo continui a versare le rate fino ad estinzione;
4) L'assegno unico e universale viene attribuito per l'intero importo a
[...]
; Parte_1
5) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 16.3.2025 innanzi al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva la pronuncia di separazione personale da con il
[...] CP_1 quale aveva contratto matrimonio il 21-7-2018 a LL (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2018, ufficio 1, ed esponeva che:
- dalla loro unione erano nati i figli e RA rispettivamente il Per_1
15.1.2013 e il 18.8.2017;
- i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati nel mese di aprile 2019, al punto che essi decidevano di promuovere congiuntamente il procedimento di separazione consensuale, ma a seguito della successiva riconciliazione la e il Pt_1 CP_1 avevano ripreso la convivenza nel mese di dicembre 2021;
2 - dopo un primo periodo di serenità, le incomprensioni e i contrasti tra i coniugi erano riemersi, tanto da determinare l'irreversibile crisi dell'unione coniugale, causata, a dire della ricorrente, anche da atteggiamenti irrispettosi che il marito aveva nei confronti di lei e, a volte, dei figli;
- nel mese di agosto 2023, pertanto, la ricorrente, unitamente ai figli e con l'accordo del marito, si era allontanata dalla casa coniugale e aveva trovato una sistemazione provvisoria presso un immobile di proprietà dei suoi genitori, tornati in Romania, nel quale viveva il fratello della con la sua compagna;
Pt_1
- la ricorrente, estetista, svolgeva la propria attività a chiamata presso centri estetici e parrucchiere e percepiva un reddito mensile pari a circa 1.500,00 euro.
Concludeva, quindi, l'affidamento condiviso dei figli e RA, con Per_1 collocazione prevalente presso di lei, e la regolamentazione del diritto di visita paterno. Domandava, inoltre, la statuizione dell'obbligo del di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una somma pari a 900,00 euro (450,00 euro per ciascun figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' . Prendeva, da ultimo, la cessione della proprietà dell'autovettura CP_2
a lei in uso, da parte del previa corresponsione al marito del saldo residuo CP_1 del finanziamento contratto per l'acquisto del veicolo.
2. Con decreto depositato in data 17.3.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al giorno 6.6.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7.5.2025, il CP_1 non si opponeva alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ma contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla In particolare, il Pt_1 convenuto negava di avere assunto atteggiamenti irrispettosi nei confronti della moglie o dei figli, verso i quali affermava di essere stato un padre sempre affettuoso e amorevole, e sosteneva di aver sempre assecondato la volontà della moglie, dapprima con la presentazione del ricorso per la separazione nel 2019, poi rendendosi disponibile a concederle la casa familiare in cui ella avrebbe potuto vivere con i figli.
Il convenuto concludeva chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, e la regolamentazione del proprio diritto di visita. Domandava inoltre che l'assegno da lui dovuto ex art. 337 ter c.c. fosse determinato in 500,00 euro (250,00 euro per ciascuno figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
3 4. All'udienza del 6.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c., il giudice esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi e formulava ad essi una proposta conciliativa che veniva accettata solo dalla Giuhat, per cui si riservava di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
5. Con ordinanza depositata il 7.6.2025 il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso dei figli e RA, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, e determinava i tempi e le modalità di permanenza dei minori con il padre. Il contributo periodico fisso dovuto dal CP_1 per il mantenimento dei figli veniva stabilito in 640,00 euro (320,00 euro per ogni figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. Infine, l'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' veniva attribuito alla Il CP_2 Pt_1 giudice disponeva inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 9, L. 898/1970, accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Rovigo in ordine alla consistenza economico- patrimoniale delle parti e rimetteva la causa al collegio per l'immediata decisione sullo status.
7. Con la sentenza non definitiva n. 475/2025 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e e, con Parte_1 CP_1 separata ordinanza, rimetteva le parti innanzi al giudice relatore all'udienza del 14.10.2025 per la prosecuzione del processo in relazione alle altre domande proposte dalle parti.
8. All'udienza sopra indicata i coniugi, avendo alfine raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse, formulavano conclusioni congiunte e i lori difensori rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché il giudice rimetteva la causa al collegio.
9. Gli accordi raggiunti dai coniugi in ordine all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli sono conformi alla legge e rispondono all'interesse dei minori.
10. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 443/2025 R.G. promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, vista la sentenza non definitiva n. 475/2025 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
4 - recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni della separazione, come analiticamente indicate nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di RA
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