Articolo 61 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 59Articolo 62
Versione
16 settembre 1950
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Versione
24 febbraio 1962
Art. 61.
Se con la vedova, concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa e' ulteriormente integrata, con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.
Qualora la inabilita' sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. ((11)) ---------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 25 gennaio 1962, n. 12 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall' articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni, e' elevato progressivamente come in appresso:
L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962.
L'assegno integratore per gli orfani previsto dall' articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e dal presente articolo, e' concesso fino al 26° anno di eta' quando trattasi di orfano studente universitario."
Entrata in vigore il 24 febbraio 1962
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