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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1120/2022
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Montegiordano, CF: , elettivamente domiciliata in Scalea alla Via C.F._1
25 Aprile 12,, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Marino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'
Avv. Marcello Carnovale e dall'avv. Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.3.2022 ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale l' esponendo che presentava domanda per l'attribuzione di pensione di CP_2
vecchiaia in deroga ai limiti di età previsti dal D. L 503/92 in quanto invalida in misura non inferiore all'80% e che l' rigettava la domanda per non essere risultati stati CP_2
patologici tali da ridurre nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alla sua attitudine.
Deduceva che aveva esperito il prescritto iter amministrativo, anche attraverso la proposizione del ricorso in via amministrativa, conclusosi negativamente. Evidenziava la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata, sussistendo sia i requisiti sanitari che quelli socio- economici.
L' , regolarmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda formulata CP_2
dal ricorrente con varie argomentazioni. Contestava, in particolare, la mancanza del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta.
La causa, dopo espletamento di consulenza medica, viene decisa all'odierna udienza.
******
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi amministrativi, avendo la ricorrente documentato sia la presentazione della domanda che la formulazione del ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione richiesta.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo, vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all'80%.
Le risultanze della consulenza tecnica, depositata agli atti del giudizio, non contestate specificamente dalle parti devono ritenersi in tal sede richiamate perché immuni da vizi logico-giuridici e basate sull visita effettuata e sulla documentazione depositata in atti alla luce delle disposizioni normative dettate in materia di pensione anticipata ex art. 1, comma
8 legge 503/1992.
In particolare, dalla stessa è emerso che, non essendo diminuita la capacità lavorativa della ricorrente in misura superiore ad un terzo e non potendo ritenersi sussistente il requisito di possesso di una percentuale invalidante oltre l'80%, non possono ritenersi esistenti i requisiti per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata richiesta.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio,
l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese;
c) Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 15.4.2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1120/2022
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Montegiordano, CF: , elettivamente domiciliata in Scalea alla Via C.F._1
25 Aprile 12,, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Marino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'
Avv. Marcello Carnovale e dall'avv. Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.3.2022 ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale l' esponendo che presentava domanda per l'attribuzione di pensione di CP_2
vecchiaia in deroga ai limiti di età previsti dal D. L 503/92 in quanto invalida in misura non inferiore all'80% e che l' rigettava la domanda per non essere risultati stati CP_2
patologici tali da ridurre nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alla sua attitudine.
Deduceva che aveva esperito il prescritto iter amministrativo, anche attraverso la proposizione del ricorso in via amministrativa, conclusosi negativamente. Evidenziava la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata, sussistendo sia i requisiti sanitari che quelli socio- economici.
L' , regolarmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda formulata CP_2
dal ricorrente con varie argomentazioni. Contestava, in particolare, la mancanza del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta.
La causa, dopo espletamento di consulenza medica, viene decisa all'odierna udienza.
******
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi amministrativi, avendo la ricorrente documentato sia la presentazione della domanda che la formulazione del ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione richiesta.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo, vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all'80%.
Le risultanze della consulenza tecnica, depositata agli atti del giudizio, non contestate specificamente dalle parti devono ritenersi in tal sede richiamate perché immuni da vizi logico-giuridici e basate sull visita effettuata e sulla documentazione depositata in atti alla luce delle disposizioni normative dettate in materia di pensione anticipata ex art. 1, comma
8 legge 503/1992.
In particolare, dalla stessa è emerso che, non essendo diminuita la capacità lavorativa della ricorrente in misura superiore ad un terzo e non potendo ritenersi sussistente il requisito di possesso di una percentuale invalidante oltre l'80%, non possono ritenersi esistenti i requisiti per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata richiesta.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio,
l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese;
c) Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 15.4.2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone