TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/12/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.3062/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3062/2025 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Simona Lacolla - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a San Benedetto del Tronto, via Crispi n. 37;
***
i quali hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 07/09/2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Benedetto del Tronto, Anno 2008, Numero 59,
Parte II, Serie A, deleg. 1) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, Persona_1
(nato il [...]) e (nata il [...]). Persona_2
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto della persona e della vita dell'altro. Entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente al versamento di un assegno di mantenimento per il coniuge.
2. I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in forma congiunta, con collocamento prevalente presso la madre.
3. L'abitazione familiare, attualmente condotta in locazione da entrambi i coniugi, viene assegnata alla madre collocataria dei minori, la quale si impegna a stipulare un nuovo contratto di locazione a proprio nome ed a provvedere alle volture delle utenze relative all'immobile.
4. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 22:30, provvedendo personalmente a prelevare e riaccompagnare i minori presso l'abitazione materna;
oltre che nei predetti giorni, a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 22:30, con pernottamento presso l'abitazione paterna. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro genitore alternando tali periodi negli anni successivi. Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno 5 giorni con un genitore e i successivi 5 giorni con l'altro, alternando
l'ordine tra i genitori di anno in anno. Durante le vacanze estive e con l'avvio della sospensione didattica dell'attività scolastica per il periodo estivo il padre potrà trascorrere un periodo di 15 gg con i figli, che provvederà a comunicare all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno.
5. Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo Parte_2 mensile di € 600,00 (€ 300 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre. Il padre contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Fermo in materia di spese straordinarie nei casi di separazione che qui si intende richiamato. L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla madre in quanto collocataria dei figli minori.
pagina 2 di 4
6. Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi si impegnano a chiudere i rapporti di c/c intestati ad entrambi
e comunque non oltre il termine di mesi 3 ed a regolarizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura Ford Fiesta assegnata alla Sig.ra ”. Parte_1
2. Con il ricorso le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 02/09/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 07/09/2008 (atto
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune Anno 2008, Numero 59,
Parte II, Serie A, deleg. 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predettecondizioni da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore. Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3062/2025 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Simona Lacolla - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a San Benedetto del Tronto, via Crispi n. 37;
***
i quali hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 07/09/2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Benedetto del Tronto, Anno 2008, Numero 59,
Parte II, Serie A, deleg. 1) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, Persona_1
(nato il [...]) e (nata il [...]). Persona_2
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto della persona e della vita dell'altro. Entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente al versamento di un assegno di mantenimento per il coniuge.
2. I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in forma congiunta, con collocamento prevalente presso la madre.
3. L'abitazione familiare, attualmente condotta in locazione da entrambi i coniugi, viene assegnata alla madre collocataria dei minori, la quale si impegna a stipulare un nuovo contratto di locazione a proprio nome ed a provvedere alle volture delle utenze relative all'immobile.
4. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 22:30, provvedendo personalmente a prelevare e riaccompagnare i minori presso l'abitazione materna;
oltre che nei predetti giorni, a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 22:30, con pernottamento presso l'abitazione paterna. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro genitore alternando tali periodi negli anni successivi. Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno 5 giorni con un genitore e i successivi 5 giorni con l'altro, alternando
l'ordine tra i genitori di anno in anno. Durante le vacanze estive e con l'avvio della sospensione didattica dell'attività scolastica per il periodo estivo il padre potrà trascorrere un periodo di 15 gg con i figli, che provvederà a comunicare all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno.
5. Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo Parte_2 mensile di € 600,00 (€ 300 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre. Il padre contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Fermo in materia di spese straordinarie nei casi di separazione che qui si intende richiamato. L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla madre in quanto collocataria dei figli minori.
pagina 2 di 4
6. Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi si impegnano a chiudere i rapporti di c/c intestati ad entrambi
e comunque non oltre il termine di mesi 3 ed a regolarizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura Ford Fiesta assegnata alla Sig.ra ”. Parte_1
2. Con il ricorso le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 02/09/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 07/09/2008 (atto
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune Anno 2008, Numero 59,
Parte II, Serie A, deleg. 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predettecondizioni da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore. Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4