Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 39848/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 26.10.2022, rimessa al
Collegio con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.12.2024, con espressa richiesta dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., e discussa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PINO MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], P_ C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUFFANTI GIULIO MARIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte convenuta -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 22
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respinte le domande tutte di merito ed istruttorie formulate ex adverso nella propria memoria di costituzione e risposta, nel merito così provvedere:
NEL MERITO
1) dichiarare la separazione addebitabile in via esclusiva al sig. ex art. 151, secondo P_ comma c.c.;
2) disporre che: i) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
essi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, Per_1 all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e della sua aspirazione;
ciascuno dei genitori eserciterà tuttavia disgiuntamente la responsabilità per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito dei periodi di permanenza con la bambina;
ii) i coniugi si comunicheranno reciprocamente gli spostamenti e i programmi che effettueranno con la figlia al di fuori delle abitudini quotidiane;
iii) i coniugi si asterranno dal porre in relazione la minore con nuovi eventuali partner sino a quando non vi saranno le condizioni a ciò idonee, ed in ogni caso non prima che abbia compiuto Per_1
l'ottavo anno di età; 3) disporre l'affidamento condiviso di (nata a [...] il [...]) con collocazione Persona_2 presso la madre e con diritto - dovere del padre di tenerla con sé nei seguenti termini: durante il fine settimana:
a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.00, seguendo l'alternanza già in atto tra i genitori;
durante la settimana: il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 20.00; durante le vacanze estive (luglio – agosto): per un periodo di 15 giorni non consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana, da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze estive di ciascun genitore con resta sospeso il regime di visita ordinario. Per_1 durante le vacanze natalizie: alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale con quello di Capodanno durante le vacanze pasquali: alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua con quello di lunedì di Pasquetta.
4) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente quale contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile dell'importo di € 1.200,00, in relazione alle Per_1 esposte esigenze della minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre che il 100 % delle spese straordinarie mediche ed odontoiatriche non coperte dal SSN concordate dai genitori ed in mancanza di accordo pagina 2 di 22 prescritte dal medico curante della minore, salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, salvo accordo tra i genitori per scuole private, libri di testo, gite scolastiche, corredo scolastico di inizio anno) delle spese per attività sportive concordate dai genitori tenuto conto della inclinazione della minore, spese tutte documentate;
le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta scritta della spesa, l'altro genitore dovrà far pervenire per iscritto il proprio diniego motivato. In caso di mancato diniego motivato la spesa sarà ritenuta approvata;
5) confermare l'assegnazione a parte ricorrente della casa coniugale, sita a Mesero (MI) in Via silvio
Pellico, n. 69, completa di tutti gli arredi ed accessori ivi presenti, quale genitore collocatario della minore;
6) porre a carico del resistente l'assegno mensile di mantenimento della sig.ra Parte_1 nella misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto esposto in atti anche da controparte, per ciò che possa occorrere e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede:
A. ammettersi prova per interpello del sig. e per testi sui seguenti capitoli, intendendosi gli P_ stessi preceduti dalle parole “vero è che”:
1. il sig. a partire dal 2020 - data della scoperta della recidiva della sig.ra - P_ Parte_1 agiva e si riferiva nei confronti della moglie con moti di stizza quando la stessa stava male per le cure, senza peraltro preoccuparsi di accompagnarla in occasione delle visite mediche e trattamenti cui veniva sottoposta;
2. il sig. a far data dal 2020 negava la propria presenza alle visite mediche e trattamenti cui P_ veniva sottoposta la sig.ra Parte_1
3. il sig. dal 2020 a seguito della scoperta della recidiva si asteneva dal condividere con la P_ sig.ra le scelte circa gli interventi e/o i programmi di cura da sostenere, e contestava Parte_1 alla stessa la necessità di evitare di perdere tempo poiché andava a discapito del proprio lavoro;
4. il sig. dal 2020, dopo la scoperta della recidiva della sig.ra si rivolgeva alla P_ Parte_2 moglie proferendo spesso le seguenti frasi, quali “rifatti almeno l'altro seno, che sei già una merda con una tetta sola”, “merda umana”, “cagna ignorante”, “non vali niente”, “verme”;
5. il a far data dal 2020, a partire dalla scoperta della recidiva, lasciava l'abitazione familiare P_ nelle ore serali e ciò quando la sig.ra stava male per le cure, incurante delle condizioni Parte_1 della stessa e della necessità di avere un aiuto nella gestione della bambina, facendovi ritorno solo a notte fonda;
6. il sig. a partire dal 2020, dalla scoperta della recidiva della moglie, lasciava l'abitazione P_ familiare con cadenza quotidiana nelle ore serali e ciò in quanto la sig.ra stava male Parte_1 per le cure, incurante delle condizioni della stessa e della necessità di avere un aiuto nella gestione pagina 3 di 22 della bambina, e poi al rientro si ritirava nella stanza da lui da solo occupata senza verificare le reali condizioni di salute della moglie;
7. il sig. a partire dall'anno 2020, dalla scoperta della recidiva della moglie, si asteneva dal P_ prendersi cura della figlia durante le cure ed i momenti di difficoltà fisica della sig.ra Parte_1
8. in data 20.06.22 il sig. aggrediva verbalmente la sig.ra proferendo frasi P_ Parte_1 offensive e denigratorie del tenore di cui al capitolo 4), procurando alla stessa uno stato di malessere tale da indurla a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso con diagnosi alla dimissione di “stato di agitazione secondario ad episodi di aggressività verbale da parte del marito” come da doc. 7 che si rammostra;
9. la sig.ra dopo il 20.06.22 e le cure ricevute al Pronto soccorso in occasione Parte_1 dell'aggressione verbale da parte del sig. si vedeva costretta a lasciare la casa familiare ed a P_ trovare rifugio con la minore presso l'abitazione dei propri genitori;
Si indicano a rispondere sui capitoli i testi: sig. , Viale Rossetti n. 8 Cuggiono;
Testimone_1 sig.ra , Viale Rossetti n. 8 Cuggiono;
Tes_2 sig. , Via della Valle, Castelletto. Testimone_3
B. si chiede altresì di ordinare ex art. 210 cpc al sig. l'esibizione in giudizio della P_ documentazione bancaria relativa ai depositi mobiliari ed al portafoglio titoli con riferimento agli ultimi tre anni, nonché di altri strumenti finanziari e di risparmio, ivi comprese polizze assicurative;
ordinare al resistente di fornire l'elenco completo di tutti gli istituti di credito ed intermediari finanziari presso i quali intrattiene rapporti, nonché altri strumenti finanziari e di risparmio, ivi comprese polizze assicurative affinché sia consentito individuare i soggetti a cui indirizzare l'ordine di esibizione.
In ogni caso disporre le indagini presso l'anagrafe tributaria (ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari).
C. Disporre che la Guardia di Finanza effettui indagini sui redditi dichiarati e/o effettivamente percepiti, sul patrimonio mobiliare e immobiliare (beni immobili, mobili trascritti, titoli azionari, partecipazioni in società ed ogni altra evidenza che emerga dall'interrogazione dalle banche dati in uso al Corpo) e sul concreto tenore di vita del sig. invitando a procedere anche con indagini P_ finanziarie.
Autorizzare l'interrogazione dell'archivio dei rapporti (istituito dall'art. 27, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) allo scopo di individuare gli istituti di credito e gli altri intermediari presso cui il sig. intrattenga rapporti continuativi, ha delega ad P_ operare o ha effettuato operazioni occasionali, procedendo ad acquisire estratti conto e documentazione ritenuta necessaria agli accertamenti.
Con riserva di dedurre, produrre e articolare con i richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
Per : P_
1. confermare la separazione personale dei coniugi e l'autorizzazione agli stessi a vivere separati;
pagina 4 di 22 2. addebitare la responsabilità della separazione alla SI.ra per i motivi esposti Parte_1 in narrativa;
3. affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della Per_1
SI.ra in Mesero (MI), Via Silvio Pellico, n. 69; Parte_1
4. assegnare la casa coniugale sita in Mesero (MI), Via Silvio Pellico n. 69, con quanto l'arreda, alla
SI.ra in quanto genitore collocatario della minore;
Parte_1
5. prevedere che il SI. possa incontrare con le seguenti modalità: P_ Per_1
- due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola (dalle 15,00 nei periodi di vacanza) sino alle
21,00, nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre;
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola (dalle 15,00 nei periodi di vacanza) sino alle
21,00, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con il padre;
Per_1
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (dalle ore 15,00 nel periodo di vacanza) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola (alle ore 9,30 nei periodi di vacanza).
6. prevedere che la minore, durante le vacanze estive, di Natale e di Pasqua, possa trascorrere con il padre dei periodi che il Tribunale vorrà stabilire, viste le relazioni dei Servizi Sociali;
7. porre a carico del SI. a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma di € P_ Per_1
400,00, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello della comparizione delle parti avanti il Presidente del Tribunale;
8. porre a carico del SI. nella misura dell'80% e della SI.ra nella misura del P_ Parte_1
20%, le spese straordinarie per e precisamente: Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi pagina 5 di 22 di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
9. disporre, per le spese che non richiedono il preventivo accordo, che il genitore che non ha sostenuto la spesa rimborsi all'altro la propria quota entro dieci giorni dalla consegna del
10. disporre, per le spese che richiedono il preventivo accordo, che la richiesta sia effettuata dal genitore che intende sostenere la spesa in forma scritta e che anche l'assenso o il dissenso siano presentati in forma scritta;
11. disporre, per le spese di cui al precedente punto 12, che la mancata risposta alla richiesta entro il termine di dieci giorni, equivale ad assenso;
12. disporre, per le spese di cui al precedente punto 12, che il genitore che non ha sostenuto la spesa rimborsi all'altro la propria quota entro dieci giorni dalla consegna della pezza giustificativa;
13. rigettare tutte le domande promosse dalla SI. in quanto, infondate per i motivi Parte_1 esposti in narrativa.
In via istruttoria: il SI. insiste affinchè venga rimessa la causa sul ruolo e vengano accolte le P_ seguenti istanze istruttorie:
- si insiste affinchè il Giudice disponga nomini un perito che verifichi ed accerti le capacità genitoriali della SI.ra per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che dal momento in cui è nata la SI.ra ha iniziato a trascorrere i fine Per_1 Parte_1 settimana con la propria famiglia, lasciando solo il SI. ”; P_
2. “Vero che la SI.ra ha, sempre, cercato di ostacolare gli incontri tra lei e ?”; Parte_1 Per_1
3. “Vero che la SI.ra le ha, spesso, negato la possibilità di recarsi presso la casa Parte_1 coniugale per incontrare ?”; Per_1
4. “Vero che la SI.ra in numerose occasioni, durante il matrimonio, ha redarguito il Parte_1
SI. per non aver tenuto i comportamenti dalla stessa imposti?”; P_
5. “Vero che il SI. ha, sempre, sostenuto la SI.ra durante la malattia e l'ha P_ Parte_1 sempre accompagnata a visite e controlli?
6. “Vero che la famiglia della SI.ra nei mesi prima della separazione, ha sempre Parte_1 cercato di escludere il SI. dalla riunioni famigliari?”; P_
pagina 6 di 22 7. “Vero che quando è con il SI. la SI.ra telefona numerose volte ed Per_1 P_ Parte_1 invia numerosi messaggi?”;
8. “Vero che il SI. per diversi mesi ha dovuto vedere nei luoghi pubblici nei pressi della P_ Per_1 casa della famiglia della SI.ra ”; Parte_1
9. “Vero che il SI. per diverse settimane non ha potuto vedere né tantomeno sentirla P_ Per_1 telefonicamente?”;
10. “Vero che la SI.ra ha, sempre, impedito a di giocare con la cuginetta”?. Parte_1 Per_1
Si indicano quali testimoni:
residente in [...] dal 1 a 7 e sul Testimone_4 capitolo 9;
, residente in [...] sui capitoli dai 1 a 9; Testimone_5
residente in [...] sui capitoli da 1 a 7 e Testimone_6 sul capitolo 9;
residente in [...] sui capitoli da 1 a 7 Testimone_7
e sul capitolo 9;
residente in [...] sui capitoli da 1 a 7 e sui capitoli 9 e 10; Testimone_8
, residente in [...] sui capitoli da 1 a 7 e sui capitoli 9 e Testimone_9
10. - - si insiste, sin d'ora, per essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova formulati dalla SI.ra con i testi che ci si riserva di indicare. Parte_1
- si insiste affinchè venga ordinata l'esibizione alla ricorrente della documentazione relativa alla pensione di invalidità percepita ed all'assegno unico percepito, nonché le fatture relative alle spese per la fornitura di energia elettrica della casa coniugale ed i ricavi dalla vendita dell'energia elettrica al GSE;
- si insiste per l'acquisizione dei seguenti documenti:
1. ricorso notificato;
2. certificato di residenza e stato di famiglia del SI. P_
3. chat Whastapp del 13 ottobre 2019 e del 19 ottobre 2019.
4. chat Whatsapp del 27 settembre 2019;
5. chat Whatsapp;
6. chat Whatsapp;
7. chat Whatsapp;
8. chat Whatsapp;
9. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 10 giugno 2022;
10. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 21 giugno 2022;
11. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 24 giugno 2022;
12. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 24 giugno 2022;
13. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 27 giugno 2022;
14. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 28 giugno 2022;
15. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 29 giugno 2022; pagina 7 di 22 16. pec Avv. Pino / Avv. Guffanti dell'11 luglio 2022;
17. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 14 luglio 2022;
18. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 15 luglio 2022;
19. pec Avv Guffanti / Avv. Pino del 25 luglio 2022;
20. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 18 luglio 2022;
21. pec Avv. Guffanti / Avv. Pino del 29 luglio 2022;
21. mail Avv. Trezzi / Avv. Pino del 14 ottobre 2022;
23. mail Avv. Trezzi / Avv. Pino del 14 ottobre 2022;
24. mail Avv. Pino / Avv. Trezzi del 17 ottobre 2022;
25. chat Whatsapp;
26. chat Whatsapp;
27. chat Whatsapp;
28. chat Whatsapp;
29. chat Whatsapp;
30. chat Whatsapp;
31. dichiarazione redditi anno 2020 (redditi 2019) SI. P_
32. versamenti IVA anno 2019;
33. versamenti IRPEF anno 2019;
34. versamenti INPS anno 2019;
35. versamenti addizionale comunale anno 2019;
36. versamenti addizionale regionale anno 2019;
37. dichiarazione redditi anno 2021 (redditi 2020) SI. P_
38. versamenti IVA anno 2020;
39. versamenti IRPEF anno 2020;
40. versamenti INPS anno 2020;
41. versamenti addizionale comunale anno 2020;
42. versamenti addizionale regionale anno 2020;
43. dichiarazione redditi anno 2022 (redditi 2021) SI. P_
44. versamenti IVA anno 2021;
45. versamenti IRPEF anno 2021;
46. versamenti INPS anno 2021;
47. versamenti addizionale comunale anno 2021;
48. versamenti addizionale regionale anno 2021;
49. fattura n. 34/12;
50. fattura n. 35/12;
51. contratto di mutuo;
52. surroga mutuo;
53. versamento del 25 luglio 2016;
54. versamento del 10 agosto 2018;
pagina 8 di 22 55. fatture acquisto salotto;
56. fatture acquisto arredamento taverna;
57. fatture acquisto lampadari;
58. fattura acquisto porte;
59. fattura acquisto lavatrice;
60. fattura acquisto e posa parapetto;
61. fattura acquisto allarme;
62. fattura arredamento e tende dehor;
63. fattura acquisto scarpiera;
64. fattura acquisto impianto videocamera;
65. fattura acquisto armadio;
66. fattura acquisto cassettiera;
67. fatture acquisto manutenzioni casa;
68. fatture acquisto cameretta;
Per_1
69. fattura lavori box;
70. fatture acquisto impianto fotovoltaico;
71.chat Whatsapp;
72. chat Whatsapp;
73. chat Whatsapp;
74. chat Whatsapp;
75. chat Whatsapp;
76. modello disclosure;
77. saldi conto 2019 – 2020 – 2021; P_
78. saldi conto cointestato 2019 – 2020 – 2021;
79. polizza infortuni;
80. RC professionale;
81. polizza vita;
82. dati catastali casa coniugale;
83. libretto moto;
84. libretto auto;
85. messaggi WhatsApp;
86. messaggi WhatsApp 16 maggio 2023;
87. messaggi WhatsApp (rimproveri);
88. vademecum redatti dalla SI.ra Parte_1
89. messaggi WhatsApp;
90. messaggi WhatsApp;
91. mail Avv. Pino / Avv. Trezzi;
92. relazione Servizi Sociali;
93. massaggi WhatsApp;
pagina 9 di 22 94. dichiarazione redditi 2022 SI. P_
95. contratto di locazione ufficio;
96. fattura spese ufficio aprile 2023 – giugno 2023;
97. contratto locazione abitazione;
98. spese condominiali;
99. mail Avv. Trezzi / Avv. Pino;
100. messaggi WhatsApp / con rimproveri e raccomandazioni P_ Parte_1
101. messaggi WhatsApp / P_ Parte_3
102. messaggi WhatsApp / con emoticon e gif;
P_ Parte_1
103. screen shot numero messaggi;
104. messaggi WhatsApp / con osservazioni maestra P_ Parte_1
105. fatture gas ed energia elettrica abitazione SI. P_
106. fattura canone di locazione semestrale SI. P_
107. fatture fornitura gas ufficio SI. P_
108. pagamento rata mutuo;
109. regolamentazione incontri periodo estivo e vacanze;
110. dichiarazione dei redditi SI. P_
111. messaggi WhatsApp del 20 maggio 2024;
112. messaggi WhatsApp 29 giugno 2024;
113. messaggi WhatsApp ricevuto in un giorno;
114. file audio 20 giugno 2022;
115. dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2018 del SI. P_
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
DI e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 P_ in CUGGIONO il 26.05.2012, atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di CUGGIONO al n. 6, anno 2012, parte II, serie A.
Dalla loro unione è nata la figlia il 20.7.2019. Per_1
In data 25.10.2022 ha presentato ricorso ex art. 706 c.p.c. e parte Parte_1 convenuta si è costituita in giudizio in data 12.1.2023.
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente f.f. all'udienza del 17.1.2023 e con ordinanza emessa fuori udienza del 20.2.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
Letti gli atti ed i documenti di causa sentite le parti ed i procuratori, a scioglimento della riserva assunta osserva
Responsabilità genitoriale:
Allo stato e salvi gli accertamenti e verifiche sotto dettagliati, può essere mantenuto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con previsione che la bambina continui ad abitare (come è Per_1 stato durante la convivenza ed a convivenza interrotta) con la madre. pagina 10 di 22 Le allegazioni contenute negli scritti difensivi e ribadite dai genitori in udienza (non abitudine del Per padre nella cura della minore comportamenti possessivi materni), il coinvolgimento della bambina nella conflittualità dei genitori (scandita anche da interventi dei CC chiamati dal padre per vedere la figlia) e la tenera età di (che a luglio compirà quattro anni) impongono di delegare ai SS del Per_1
Comune di Mesero, Comune di residenza del nucleo, in collaborazione con le competenti ASST, i seguenti interventi:
1. verificare lo stato di benessere psicofisico della bambina mediante colloqui conoscitivi con i genitori, con i nonni materni (attualmente conviventi con la bambina) e contatti con la pediatra che ha in cura la minore e la condizione dei genitori;
2. verificare che la minore sia effettivamente iscritta alla scuola dell'infanzia nel corrente anno scolastico (2022/2023);
3. garantire le frequentazioni di con il padre che, in una prima fase, dovranno essere organizzati Per_1 in due pomeriggi alla settimana dalle 14.30 alle 18.00 e a fine settimana alternati con la madre il sabato e la domenica tutta la giornata dalla mattina alle 10.00 alla sera alle 18.30. Delega i SS di meglio graduare, tenuto conto dell'interesse della bambina e degli esiti della complessiva situazione, modalità e tempistiche incontro con possibilità di introduzione graduale del pernottamento;
4. trasmettere una relazione di aggiornamento entro la data del 15 luglio 2023 o immediatamente in caso di pregiudizio.
Assegnazione della casa famigliare:
La casa famigliare di Mesero Via Silvio Pellico n. 69 di cui i coniugi sono comproprietari deve essere assegnata alla madre perché continui ad abitarla con la bambina con termine al padre al 30 marzo
2023 per allontanarsene.
Questioni economiche
Al fine di determinare i rapporti economici conseguenti alla separazione occorre tenere in considerazione che:
- I coniugi sono comproprietari della casa famigliare per l'acquisto del quale hanno sottoscritto un contratto di mutuo con rateo di circa 410,00 euro mensili che verrà estinto tra tre anni;
- La casa famigliare è stata assegnata alla madre ed il padre si è impegnato a farsi carico in via integrale del pagamento del mutuo;
- Il padre dall'uscita di casa dovrà trovare un'altra sistemazione abitativa per sé ed una nuova sede per l'esercizio della sua attività professionale (fino ad oggi esercitata nella casa famigliare);
- La madre, invalida al 100% per patologia oncologica percepisce una pensione di invalidità civile per l'importo di 280,00 euro mensili. Non ha altre entrate economiche;
- Il è titolare dello studio tecnico “Tiesse Rilevamenti Ambientali”. Dalla documentazione P_ fiscale depositata in atti emerge che nell'ultimo triennio ha dichiarato di aver percepito redditi netti mensili su 12 mensilità rispettivamente pari a circa: 4.092,00 euro nel 2019, 4.022,00 euro nel 2020 e
4.635,00 nel 20211 Al 31 dicembre 2021 aveva accrediti sul CC pari a 57.000 euro circa.
Tanto premesso tenuto conto delle complessive capacità economiche come evincibili in questa sede e fatte salve ulteriori approfondimenti istruttori, del tempo che trascorre con i genitori (è la madre Per_1
pagina 11 di 22 a farsi carico in via prevalente delle sue necessità anche economiche), che la madre beneficia dell'assegnazione della casa famigliare, che il padre continuerà a corrispondere per intero il rateo mensile di mutuo dovrà contribuire nel mantenimento della figlia versando alla madre P_
l'importo mensile di 400,00 euro oltre rivalutazione ISTAT di legge, prima rivalutazione febbraio
2024. Detto importo dovrà essere versato alla madre entro il 20 di ogni mese. Il padre dovrà contribuire nella misura dell'80% nelle spese extra assegno per la minore come da linee Guida indicate in dispositivi
La disparità economica tra i genitori fonda il diritto della moglie ad ottenere un assegno di mantenimento che, tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate, deve essere quantificato in via provvisoria in complessivi 500,00 euro mensili de versarsi alla moglie entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT di legge, prima rivalutazione febbraio 2024
P.Q.M.
1) Da atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto in data 17.1.2023;
2) nata il [...] in [...] condivisa ai genitori;
Persona_4
3) Dispone che continua ad abitare con la mamma;
Per_1
4) Assegna la casa famigliare di Mesero via Pellico 29 alla madre con termine al padre al 30 marzo
2023 per allontanarsene;
5) Dispone che i SS del Comune di Mesero, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a:
• verificare lo stato di benessere psicofisico della bambina mediante colloqui conoscitivi con i genitori, con i nonni materni (attualmente conviventi con la bambina) e contatti con la pediatra che ha in cura la minore e la condizione dei genitori;
• verificare che la minore sia effettivamente iscritta alla scuola dell'infanzia nel corrente anno scolastico (2022/2023);
• garantire le frequentazioni di con il padre che, in una prima fase, dovranno essere organizzati Per_1 in due pomeriggi alla settimana dalle 14.30 alle 18.00 e a fine settimana alternati con la madre il sabato e la domenica tutta la giornata dalla mattina alle 10.00 alla sera alle 18.30. Delega i SS di meglio graduare, tenuto conto dell'interesse della bambina e degli esiti della complessiva situazione, modalità e tempistiche incontro con possibilità di introduzione graduale del pernottamento;
• trasmettere una relazione di aggiornamento entro la data del 15 luglio 2023 o immediatamente in caso di pregiudizio.
6) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia versando alla madre l'importo mensile di 400,00 euro oltre rivalutazione ISTAT di legge, prima rivalutazione febbraio
2024. Detto importo dovrà essere versato alla madre entro il 20 di ogni mese.
7) Da atto che il sig. si è impegnato a corrispondere per intero la rata di mutuo;
P_
8) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura dell'80% nelle spese extra assegno per la minore come da linee Guida e Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano(…)
pagina 12 di 22 9) Pone a carico del marito l'obbligo di versare la moglie un assegno di mantenimento pari a 500,00 euro mensili de versarsi alla moglie entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT di legge, prima rivalutazione febbraio 2024.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 13 settembre 2023 la difesa di parte convenuta ha chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione con remissione della causa sul ruolo dell'Istruttore al fine di acquisire la relazione dei Servizi sociali incaricati ed entrambe le parti hanno riservato all'esito del deposito della relazione la richiesta dei termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai numeri 1, 2 e 3.
Il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale in ordine allo status.
In data 20.9.2023 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione n. 7941/2023 e, con separata ordinanza, emessa in pari data, il Collegio ha così provveduto:
Vista l'odierna pronuncia di sentenza parziale nel giudizio di separazione tra Parte_1
e ;
[...] P_
Letta la relazione dei Servizi sociali del Comune di Mesero depositata in data 28.7.2023 in cui hanno richiesto al Tribunale di ampliare il loro mandato d'indagine “anche ai nuclei allargati, oltre alla possibilità di incontrare la minore a colloquio effettuando osservazioni della relazione con Per_1 ciascun genitore, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari al monitoraggio della crescita della minore e alla conoscenza delle dinamiche famigliari sia tra genitori e le rispettive famiglie d'origine sia tra i nonni di entrambe le figure genitoriali”;
Rilevato che all'udienza del 13 settembre 2023 le parti hanno domandato di riservare all'esito del deposito della relazione dei SS la richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con riferimento alle ulteriori domande articolate;
ritenuto
- che è necessario ampliare gli incarichi conferiti ai SS del nel modo richiesto;
Controparte_2
- che è, altresì, necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice Istruttore
P.Q.M.
1. Integra il mandato di indagine dei Servizi sociali del Comune di Mesero “anche ai nuclei allargati, oltre alla possibilità di incontrare la minore a colloquio effettuando osservazioni della relazione Per_1 con ciascun genitore, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari al monitoraggio della crescita della minore e alla conoscenza delle dinamiche famigliari sia tra genitori e le rispettive famiglie d'origine sia tra i nonni di entrambe le figure genitoriali”;
2. Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte e rinvia il procedimento in prosecuzione di udienza ex art 183, I c.p.c. e per la valutazione nel contraddittorio della relazione depositata al 17 aprile 2024 ore 9.30
3. Dispone che il Servizio sociale del Comune di Mesero trasmetta una relazione di aggiornamento con riferimento ai nuovi interventi delegati entro la data del 30 marzo 2024.
All'udienza del 17.4.2024 i procuratori delle parti, dopo aver rappresentato che i loro assistiti avevano riferito di una situazione rasserenata, hanno domandato la concessione dei termini ex art. 183, comma pagina 13 di 22 6, c.p.c. Il Giudice, dato atto che non era stata depositata la relazione dei Servizi sociali del CP_2
già richiesta, ha disposto il deposito della predetta relazione entro il 4 settembre 2024, e, dato
[...] atto della richiesta delle parti di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha concesso i predetti termini;
la causa è stata, quindi, rinviata per valutare nel contraddittorio delle parti le richieste istruttorie e per la valutazione della relazione dei Servizi sociali all'udienza del 19.9.2024.
All'udienza del 19 settembre 2024 il Giudice istruttore, sentito il padre (unica parte presente) e i procuratori delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente trascritte e che hanno insistito nelle istanze istruttorie articolate, letti gli atti e i documenti di causa, letta la relazione dei Servizi sociali del depositata in data 3.9.2024, ritenuta la causa matura per la Controparte_2 decisione senza procedere nella istruttoria richiesta, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni e, sostituita l'udienza ex art 127 ter c.p.c., ha assegnato alle parti termine fino al 18 dicembre 2024 per il deposito di note di udienza.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 19.12.2024 il Giudice istruttore, dato atto che le parti avevano depositato note di udienza con cui avevano precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato alle parti i suddetti termini e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
***
Sulla domanda di separazione personale.
Come anticipato il Collegio ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 7941/2023 emessa in data 20.9.2023.
Sul compendio probatorio in atti.
Osserva il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte domande formulate dalle parti senza procedere nell'istruttoria richiesta. A ciò si aggiunga che le prove documentale non necessitano di ammissione e che le istanze di prova testimoniale reiterate dalle parti nelle conclusioni sopra trascritte non sono ammissibili visto il carattere estremamente generico della loro formulazione ed atteso che demandano ai testimoni di riferire valutazioni incompatibili con l'ufficio che dovrebbero ricoprire.
Sull'addebito della separazione.
La moglie a fondamento della domanda di addebito articolata, ha allegato che dal 2020 e, dunque, dopo aver scoperto di essere affetta da patologia oncologica con metastasi ossee, il marito avrebbe iniziato a manifestare insofferenza nei suoi confronti quando stava male a causa delle cure a cui doveva sottoporsi, non la accompagnava alle visite mediche, la offendeva e denigrava e spesso usciva con gli amici lasciando la moglie, malata, da sola a gestire la figlia minore, venendo così del tutto meno ai propri doveri coniugali di vicinanza, assistenza e supporto nei confronti della moglie.
pagina 14 di 22 Il marito, invece, a fondamento della domanda di addebito formulata, ha rappresentato che dalla nascita della figlia (2019) la moglie avrebbe sviluppato un attaccamento morboso alla stessa e alla Per_1 propria famiglia di origine “creandosi un microcosmo dal quale il marito è stato escluso”. In particolare, il marito ha riferito che durante i weekend e le festività moglie, marito e figlia non riuscivano mai a trascorrere del tempo da soli poiché i genitori della signora erano Parte_1 sempre con loro. Il signor ha, inoltre, riferito che la moglie -sempre dopo la nascita della figlia- P_ avrebbe iniziato ad avere nei di lui confronti atteggiamenti controllanti ed accusatori, criticandolo per ogni azione e rimproverandolo se teneva comportamenti diversi da quelli da lei desiderati.
Le allegate condotte denigratorie e di trascuratezza morale e materiale imputate al marito non solo sono rimaste sfornite di alcuna prova -vista l'inidoneità probatoria delle generiche, non circostanziate e non rilevanti richieste di prova costituenda-, ma sono anche state smentite dalla documentazione prodotta in atti dal marito stesso. Da detta documentazione, rappresentata da numerose conversazioni WhatsApp riferibili al periodo compreso tra il 2020 e il 2022, infatti, emerge chiaramente come il signor P_ abbia mantenuto un comportamento solidale e partecipe durante le visite a cui la signora ha dovuto sottoporsi dal 2020 in poi: invero, risulta che, quando la moglie era in ospedale per sottoporsi a visite mediche o alle cure necessarie, egli non solo mostrava interesse per il suo stato di salute chiedendole esiti e aggiornamenti, ma era, altresì, fisicamente presente, attendendola in diverse occasioni fuori dall'ospedale o nelle immediate vicinanze1.
Neppure le circostanze allegate dal marito sono idonee a fondare la della domanda di addebito: a supporto delle sue allegazioni, infatti, il signor ha prodotto in atti delle chat WhatsApp da cui P_ emergono soltanto comportamenti della moglie connotati da una forte preoccupazione rispetto alla salute di e alla sua gestione. Tuttavia, detti comportamenti, sebbene caratterizzati da una evidente Per_1 componente ansiosa, non integrano una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, dovendo piuttosto essere correttamente inquadrati nel contesto della situazione personale di parte attrice, colpita da una patologia oncologica gravemente invalidante, che inevitabilmente ha investito e avuto ripercussioni su tutto il nucleo famigliare.
Le reciproche domande di addebito devono, pertanto essere respinte, dovendosi ritenere che la disgregazione dell'unione non sia ascrivibile a condotte violative dei doveri che derivano dal matrimonio quanto, piuttosto, ad un graduale e reciproco allontanamento affettivo e relazionale dei coniugi.
Sulla responsabilità genitoriale.
Il padre, pur avendo concluso chiedendo l'affido condiviso della figlia minore, in comparsa conclusionale ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo al fine di permettere agli assistenti sociali pagina 15 di 22 di verificare lo stato della relazione madre/figlia e di prevedere un affidamento ed un collocamento della figlia minore che siano il più tutelanti possibili per la stessa, tornando a ribadire quanto già detto nel corso di tutto il procedimento e, cioè, che la signora ha atteggiamenti eccessivamente Parte_1 apprensivi e controllanti nei confronti di tanto da inviare al padre, ogni volta che la figlia si reca Per_1 da lui, dettagliati e precisi vademecum circa l'alimentazione, l'abbigliamento e la gestione della minore, e aggiungendo che, dopo l'udienza del 18 dicembre 2024, la moglie avrebbe avuto comportamenti ancora più preoccupanti, posto che stessa avrebbe suggerito al marito di somministrare alla figlia una TA ogni tre ore (dose che appare incongruente con la posologia del farmaco) nonostante il pediatra non avesse dato alcuna indicazione in tal senso -tale ultima circostanza è stata accertata anche dagli operatori dei SS (cfr. relazione 23.1.2025 dei SS del Comune di Mesero)-
La innegabile tendenza della madre a chiedere (nei periodi di competenza paterna) continui aggiornamenti al padre sulle condizioni della figlia, a voler tenere la figlia con sé il più possibile facendo fatica a lasciarla, ad ingigantire piccoli problemi di salute della bambina non facendola per tale ragione andare a scuola anche per lunghi periodi e a fornire al padre lunghi e dettagliati vademecum
(uno dei quali è stato allegato alla relazione dei SS del 2.9.2024), deve essere letta in correlazione allo stato di salute materno (allo stato non noto nella sua evoluzione) ed alla accertata competenza di entrambi i genitori a relazionarsi con la bambina come corroborata anche dalle osservazione delle insegnanti della scuola dell'infanzia frequentata dalla minore che hanno descritto due genitori Per_1 attenti e premurosi e che “è serena e accoglie i genitori in maniera positiva” (cfr. relazione dei Per_1
Servizi sociali del Comune di Mesero del 2.9.2024).
Detti elemento portano a ritenere che l'affidamento condiviso, richiesto da entrambi e sperimentato nell'ultimo biennio sia, allo stato, il regime di esercizio della responabilità più coerente con la situazione di fatto.
Vista la complessità della situazione in cui le problematiche di salute della signora rappresentano certamente un elemento significativo, il Collegio osserva quanto segue.
Dalla lettura delle relazioni dei Servizi sociali del Comune di Mesero del 2.9.2024 e del 23.1.2025 emerge che, sebbene la regolamentazione delle visite del padre con la figlia viene in linea generale rispettata, permane la tendenza della signora a ritardare l'uscita di casa di durante i weekend di Per_1 competenza paterna oppure a limitare le visite ogniqualvolta la bambina ha un piccolo malanno
(raffreddore, qualche linea di febbre).
Inoltre, dalla relazione da ultimo depositata in data 23.1.2025 emerge come il signor abbia P_ riferito al SS che, nonostante gli assistenti sociali abbiano comunicato ad entrambi i genitori che, se la bambina non ha un malanno grave ed è quindi trasportabile, dovrà recarsi comunque dal padre nei giorni di sua competenza, ha ancora oggi delle difficoltà ad incontrare la figlia in modo costante dal momento che la signora spesso informerebbe il marito che la minore è ammalata e che Parte_1 per tali ragioni non può uscire di casa per recarsi dal padre, comportando una netta riduzione dei weekend di spettanza paterna senza dare alcuna possibilità di recupero. Emerge, inoltre, che gli operatori hanno provato a contattare la madre al fine di avere un confronto su tali riportati del padre, ma non è stato possibile perché la signora dalla primavera scorsa ha interrotto ogni Parte_1
pagina 16 di 22 rapporto con il SS comunicando a mezzo email di essere impossibilità a partecipare agli incontri senza specificarne i motivi.
Quanto sopra valutato unitamente:
• alla latitanza materna con i SS e alla totale assenza in assenza di informazioni sulle recenti condizioni di salute della signora Parte_1
• ai fatti riportati dal padre che il padre ed alla sua preoccupazione per lo stato emotivo della figlia che, durante il tragitto di ritorno verso casa della madre la stessa si rabbuierebbe;
• alle incompatibili modalità dei genitori di rapportarsi con la bambina;
• all'ansia da separazione della madre, inespressa, ma agita sul piano fattuale nel limitare la relazione con il papà; portano a concordare con i SS nel ritenere “un rischio evolutivo circa lo svilupparsi di due differenti funzionamenti, faticando a raggiungere un equilibrio stabile, necessario per una crescita psicoemotiva adeguata2” ed ad attivarsi a tutela nei seguenti termini al fine di supportare i genitori e garantire alla bambina un sereno ed importante accesso al papà che è – al pari della madre- importante punto di riferimento:
1. limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento ai tempi e alle modalità di frequentazione padre/figlia con contestuale delega al Servizio sociale del Comune di Mesero a gestire e regolamentare le frequentazioni secondo il seguente calendario minimo con possibile ampliamento nell'interesse della minore : a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola fino alle 21.00, nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre;
un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola fino alle
21.00, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con il padre . Almeno due settimane Per_1 non consecutive durante il periodo di sospensione estiva da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno nonché ampie frequentazioni durante le vacanze natalizie (almeno 4 giorni consecutivi con il padre prevedendo ad anni alterni o la viglia di Natale / Natale o il 31 dicembre ed il 1 gennaio ) e le vacanze pasquali ad anni alterni;
2. delegare al Servizio sociale del Comune di Mesero - come peraltro efficacemente suggerito dai
SS nella relazione da ultimo depositata del 23.1.2025 - il compito di attivare a favore della minore una educativa domiciliare presso l'abitazione materna al fine di meglio Per_1 comprendere e valutare lo stato psicofisico di e la qualità della relazione madre/figlia e di Per_1 agire su eventuali dinamiche disfunzionali presenti;
3. delegare al Servizio sociale del Comune di Mesero il compito di svolgere un'attenta, costante ed effettiva attività di controllo, vigilanza e monitoraggio sulla minore e sull'intero nucleo familiare, segnalando, in ogni caso, senza ritardo, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei minori, Autorità giudiziaria competente, ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore. 2 Cfr relazione del 23 gennaio 2025 pagina 17 di 22 Sull'assegnazione della casa familiare.
Deve essere confermata la assegnazione della casa famigliare di Mesero, Via Silvio Pellico, n. 69, di cui i coniugi sono comproprietari, alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente della figlia minore , considerato, peraltro, che parte resistente nulla ha opposto rispetto a tale assegnazione. Per_1
Sul contributo nel mantenimento della figlia . Per_1
In sede di ordinanza presidenziale del 20.2.2023 il contributo di mantenimento paterno per è Per_1 stato riconosciuto nella somma di euro 400,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie, tenuto conto della complessiva situazione economico/reddituale delle parti, dell'assegnazione della casa coniugale (di cui i coniugi sono comproprietari) alla madre e del fatto che il padre si era impegnato a farsi carico in via integrale del pagamento del mutuo gravante sulla stessa.
La madre, nelle proprie conclusioni, ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore mediante versamento della somma di euro 1.200,00 mensili, Per_1 oltre al 100% delle spese extra assegno.
Di contro, il padre, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori.
Dalla documentazione versata in atti risulta che a parte attrice è stata riconosciuta - con decorrenza dal
18.12.2020 – una invalidità civile del 100% con inabilità totale e permanente al lavoro (cfr. doc. 4) a causa della patologia oncologica da cui è affetta e percepisce una pensione di invalidità civile per l'importo di circa euro 300,00 mensili. Inoltre, la stessa percepisce per intero l'AUU, che, a detta sua, ammonta ad euro 25,00 mensili, ma che il Collegio ritiene che sia indubbiamente di importo superiore, dal momento che la signora, oltre alla pensione di invalidità di cui sopra, non ha altre entrate e che l'ammontare minimo normalmente riconosciuto a titolo di AUU è pari a 50,00 euro mensili.
La signora inoltre, vive nella casa famigliare di Mesero, via S. Pellico, n. 69 (di cui è Parte_1 comproprietaria al 50% insieme al signor su cui grava un mutuo la cui rata mensile, pari a P_ euro 410,00, è integralmente pagata dal signor P_
Parte attrice è, altresì, titolare di un conto corrente bancario BPM il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 4.000,00 (cfr. modello disclosure allegato alla nota di deposito del
23.12.2022). Tuttavia, non sono stati depositati gli estratti conto relativi al 2021 né gli estratti conto e i saldi relativi agli anni successivi.
Parte convenuta, invece, è titolare dello studio tecnico “Tiesse Rilevamenti Ambientali” e dalla documentazione fiscale depositata in atti emerge che nel 2019 ha dichiarato redditi mensili (su 12 mensilità) pari a euro 4.092,00, nel 2020 pari a euro 4.022,00, nel 2021 pari a euro 4.635,00, nel 2022 pari a euro 2.338,25 e nel 2023 pari a euro 2.613,75.
Il signor inoltre, dall'uscita dalla casa coniugale – aprile 2023 - vive in locazione in un P_ appartamento sito in Bernate Ticino, via Ugo Foscolo, n. 30/32, per cui paga un canone di locazione mensile pari a euro 580,00.
pagina 18 di 22 È, altresì, titolare di un conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari ad euro 57.943,38. Tuttavia, non sono stati depositati in atti gli estratti conto e i saldi degli anni successivi al 2021.
Alla luce delle condizioni economico – reddituali delle parti come emersa, il Collegio ritiene di confermare, come da disponibilità manifestata in sede di precisazione delle conclusioni, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento – in via Per_1 anticipata entro il giorno 20 di ogni mese – in favore di , della somma di euro Parte_1
400,00. I genitori dovranno continuare a sostenere le spese straordinarie per la figlia minore, come da
Linee approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (trascritte nel dispositivo), nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre. L'assegno unico universale, sull'accordo delle parti, dovrà continuare ad essere percepito integralmente dalla madre.
Sull'assegno di mantenimento.
La moglie, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un contributo al mantenimento da porsi a carico del marito quantificato in euro 1.000,00, rappresentando che dal 2020 per la patologia oncologica da cui è affetta è invalida al 100% con inabilità totale e permanente al lavoro e percepisce soltanto una pensione di invalidità civile per l'importo di circa 300,00 euro al mese.
Il marito, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato il rigetto della domanda di mantenimento avanzata da parte convenuta in suo favore, rappresentando che la moglie, vista la patologia oncologica da cui è affetta, potrebbe chiedere altri e diversi sussidi e sovvenzioni oltre alla pensione di invalidità civile e che contribuisce già al mantenimento della moglie posto che la casa coniugale è stata a lei assegnata ed è soltanto lui a farsi carico in via integrale del pagamento del mutuo gravante sulla stessa.
Osserva il Collegio che come noto, a mente dell'art. 156 c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione che sia sprovvisto di adeguati redditi propri - da intendersi come redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio – può chiedere ed ottenere di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario per il suo mantenimento, nel limite quantitativo determinato dal Tribunale avuto riguardo ai redditi dell'obbligato e alle altre circostanze rilevanti.
Il Collegio, richiamate le valutazioni sulle capacità economiche delle parti sopra riportate, tenuto in particolare conto della disparità economico/reddituale delle parti come emersa, che la situazione reddituale di parte convenuta, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale è peggiorata (se nel 2021 lo stesso aveva prodotto un reddito mensile netto pari a euro 4.635,00, nel 2023, invece, ha prodotto un reddito netto mensile pari a euro 2.613,00), che parte attrice continua a non poter svolgere alcuna attività lavorativa e a percepire una pensione di invalidità pari a circa euro 300,00 mensili, della assegnazione della casa coniugale alla moglie e del fatto che del pagamento del mutuo su di essa pagina 19 di 22 gravante si fa integralmente carico il marito con conseguente indubbio vantaggio economico per la moglie, il Collegio ritiene congruo ed equo rideterminare la somma dovuta dal marito alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento in euro 250,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande di addebito, la soccombenza del marito in ordine alla domanda di mantenimento per la moglie, la soccombenza materna sulla domanda di contributo nel mantenimento della bambina da porsi a acrico del padre, le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 39848/2022 R.G., richiamata la sentenza parziale di separazione n. 7941/2023 resa in data 20.9.2023 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le reciproche domande di addebito;
2. Affida la figlia minore , nata il [...], in [...] congiunta, ad entrambi i genitori con Per_1 prevalente collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre;
3. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento ai tempi e alle modalità di frequentazione padre/figlia con contestuale delega al Servizio sociale del Comune di Mesero a gestire e regolamentare le frequentazioni secondo il seguente calendario minimo con possibile ampliamento nell'interesse della minore : a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola fino alle 21.00, nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre;
un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola fino alle 21.00, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con Per_1 il padre . Almeno due settimane non consecutive durante il periodo di sospensione estiva da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno nonché ampie frequentazioni durante le vacanze natalizie
(almeno 4 giorni consecutivi con il padre prevedendo ad anni alterni o la viglia di Natale / Natale o il
31 dicembre ed il 1 gennaio ) e le vacanze pasquali ad anni alterni;
4. Dispone che il Servizio sociale del Comune di Mesero, in collaborazione con le competenti ASST provvedano, altresì, a:
- avviare un intervento di educativa domiciliare in favore della minore presso l'abitazione Per_1 materna al fine di valutare il benessere psicofisico di e la qualità della relazione madre-figlia; Per_1
- svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando, in ogni caso, immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
5. Conferma la assegnazione della casa famigliare di Mesero, Via Silvio Pellico, n. 69, alla madre;
pagina 20 di 22 6. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia P_
mediante versamento – in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese – in favore di Per_1 [...]
, della somma di euro 400,00 soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat Parte_1
(prima rivalutazione febbraio 2024);
7. Conferma a carico del padre nella misura dell'80 % ed a carico della madre nella misura del 20% le spese extra assegno per la figlia minore individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte Per_1
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
- spese di mensa scolastica, da sempre rimborsate;
pagina 21 di 22 Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
8. Dispone, sull'accordo delle parti, che la madre continui a percepire per intero l'AUU;
9. Pone a carico di l'obbligo versare un assegno di mantenimento per moglie P_ [...]
, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese, dell'importo mensile di euro 250,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione aprile 2026);
10. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Mesero
Così deciso, in Milano in data 9 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come correttamente evidenziato dal marito a nulla rileva il fatto (sottolineato dalla signora che l'uomo non Parte_1 fosse presente fisicamente durante il corso delle visite dal momento che detta assenza è compatibile con le restrizioni che impedivano l'accesso diretto ai reparti ospedalieri agli accompagnatori dei pazienti nel periodo dell'emergenza sanitaria
Covid-19 (periodo 2020 – 2022).