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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1938 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Pitero Ferri
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
che a seguito di ricorso per ATP era stato riconosciuto il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_ che il decreto era stato notificato all' in via telematica ed inviato il mod. AP70;
che, ciononostante, non gli erano stati liquidati i ratei maturati e maturandi.
CP_ 2. Tanto esposto, chiedeva che l' fosse condannato <
indennità di accompagnamento, ex art. 1 della Legge n. 18/80, con decorrenza dal 1°/04/2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 4/03/2021), oltre accessori>>.
CP_ 3. Nel contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale, dato atto che, nelle more, l' aveva liquidato la prestazione, con sentenza n. 7947/2024 del 4 luglio 2024 così statuiva: <
CP_ contendere e condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.
1.000 da distrarsi>>.
4. Con ricorso del 15 luglio 2024 il impugnava la predetta sentenza e con un unico motivo, si doleva Pt_1
della misura delle spese liquidate dal Tribunale, perché inferiore ai minimi tariffari.
CP_ L' resisteva.
5. L'appello è fondato.
Considerato il valore della controversia – che si inscrive nella fascia tariffaria da €.
5.200 a €.26.000,00 –
l'importo minimo spettante al per spese del primo grado, ammonta, come correttamente calcolato Pt_1
dallo stesso appellante, a €.1.865,00, di cui €.465 per studio controversia, €.389,00 per fase introduttiva e
€.
1.011 per fase decisionale.
CP_ 6. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato a pagare al difensore distrattario dell'appellante le spese di primo grado in €.1.865,00, oltre rimborso forfetario delle spese del 15%, IVA e CAP come per legge. 7. Le spese del presente grado - liquidabili in misura prossima ai minimi tariffari stante la semplicità della controversia e parametrate sul valore della controversia in questa sede, pari a €.865,00 (differenza tra
CP_
€.1865,00 e €.1.000,00) - vanno poste a carico dell' e distratte in favore del difensore distrattario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione
CP_ accoglie l'appello proposto, con ricorso del 15 luglio 2024, da nei confronti dell' avverso Parte_1
la sentenza n. 7947/2024 del 4 luglio 2024 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, in parziale riforma di detta
CP_ sentenza, condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario del delle spese Pt_1
processuali di primo grado nella misura di €.1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e
CAP come per legge.
CP_ Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza e condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario del delle spese processuali del presente grado, che liquida in €.350,00, oltre rimborso Pt_1
forfetario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis