Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/06/1982, n. 3921
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Sentenza 29 giugno 1982

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Il diritto alla rendita per inabilità da infortunio sul lavoro conferisce al titolare non soltanto un indennizzo in Forma pecuniaria per il verificarsi di un determinato evento assicurato, ma gli assicura anche e prevalentemente i mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in presenza di una impossibilità o limitazione della sua attività lavorativa ed ha perciò finalità sociale e natura sostanzialmente alimentare che lo rende anche indisponibile e, conseguentemente, imprescrittibile nella sua configurazione unitaria, una volta che sia entrato nel patrimonio del titolare stesso (come è confermato anche dalla sua incedibilità, impignorabilità ed insequestrabilità, ai sensi dell'art. 110 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), prescrittibili restando, invece, nel quinquennio le singole rate della rendita (art. 2948 n. 1 e 2 cod. civ.) per l'inerzia del suo titolare. ( Conf 4317/81, mass n 415001; ( Conf 2197/78, mass n 391586; ( contra 5945/80, mass n 409736).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/06/1982, n. 3921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3921
    Data del deposito : 29 giugno 1982

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