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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/12/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6983 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice IN La Torre, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6983 /2013 R.G. introitata in data 11.06.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] cod. Parte_1 fisc rappresentata e difesa dall'Avv. SMIRIGLIA FAVA ANTONELLA giusta procura C.F._1 in atti;
-attrice-
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. IACOPINO Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA come da procura in atti;
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da iscrizione ipotecaria illegittima
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 esponendo: - che in data 29.10.2005 veniva notificata a Controparte_1 Parte_1 la cartella di pagamento n. 295 2005 00002964 55 emessa da relativa a TARSU anno 2004, che Parte_2 veniva ritualmente opposta con ricorso del 10.12.2005 iscritto al n. 109/06 R.G.- Commissione tributaria;
-che per tale procedimento l'Avv. Antonella Smiriglia Fava, procuratore di anticipava Parte_1 spese e compensi di giudizio pari ad €. 100,00 per spese vive di giudizio ed €. 400,00 per compensi e competenze, per un totale di €. 500,00, come da preavviso di parcella allegato;
-che in data 17.11.2010 la
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione 12, emetteva la sentenza n. 657/12/10 e, dopo aver rilevato che la si era costituita in giudizio, provvedeva ad annullare la cartella di pagamento n. Parte_2
2952005 00202964 55 in quanto aveva provato di aver pagato la TARSU anno 2004 Parte_1
e, pertanto, nulla era dovuto al;
- che per tale procedimento la Commissione, Controparte_2 nonostante l'accoglimento del ricorso, compensava le spese di giudizio;
- che in data 31.10.2009 nonostante la rituale costituzione nel giudizio n. 109/06 R.G, avente ad oggetto opposizione alla cartella n.29520050020296455, la notificava a la comunicazione di Controparte_3 Parte_1 iscrizione ipotecaria sull'immobile di proprietà della stessa sito in , C.da Muscale, foglio di CP_2 mappa n. 2, particella 214, subalterno n. 2, categoria C6, urbano adibito ad autorimessa, per l'importo di euro
1.554,00 relativamente all'asserito mancato pagamento della cartella n. 295 2005 0020296455 (già ritualmente opposta perché fondata su titolo nullo, stante avvenuto pagamento del tributo) nonché su altra cartella n. 295
2005 00214 04064 mai notificata a;
- che avverso la comunicazione di iscrizione Parte_1 ipotecaria veniva ritualmente proposto ricorso che è stato accolto e deciso dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Messina Sezione 11 in data 22.09.2011 con sentenza n. 57/1 1/12 depositata in data 19.01.2012 che, tuttavia, ha compensato le spese del giudizio;
-che anche per tale procedimento, stante la pubblica udienza,
l'Avv. Antonella Smiriglia Fava anticipava tutte le spese e competenze giudiziali per un totale di €. 500,00 come da preavviso di parcella allegato;
-che a causa della condotta connotata da colpa della CP_3
(oggi , è stata costretta, nonostante avesse
[...] Controparte_1 Parte_1 regolarmente corrisposto il tributo TARSU anno 2004, a doversi difendere contro una cartella di pagamento illegittima (dichiarata tale con sentenza passata in giudicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina) quanto da una iscrizione ipotecaria dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina (che ha comportato una ridotta se non inesistente commerciabilità del bene ipotecato dal 06.10.2009 fino al 22.03.2013, come dimostrato dalla visura ipotecaria allegata); - che la condotta tenuta da è connotata Controparte_1 Controparte_4 da colpa grave in quanto ha inibito a di richiedere un mutuo sull'immobile Parte_1 ingiustamente ipotecato nonché ha impedito di poterlo trasferire, creando di fatto una limitazione al diritto di proprietà ingiusta e costituzionalmente illegittima, causando un danno che può essere quantificato pari al valore che si sarebbe potuto ottenere con il trasferimento del bene (autorimessa), ovvero chiedendo un mutuo sullo stesso e pari ad €. 25.000,00 secondo i prezzi di cui alle stime dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Rappresentava infine che l'ipoteca era stata iscritta per un presunto debito di Euro 1554,79 su un immobile del valore di euro 25.000 (pag. 3 atto di citazione).
Tutto ciò premesso chiedeva che il Tribunale adito di condannare con qualsiasi statuizione
[...] al risarcimento, a titolo di indennizzo, della complessiva somma di Euro 26.000 così specificata: CP_1 danno patrimoniale quantificato in Euro 25.000; spese competenze ed onorari dei due giudizi pari a Euro 1.000 da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.; condannare altresì al pagamento di spese e compensi del presente giudizio da Controparte_1 distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava procuratore costituito.
Si costituiva la convenuta contestando l'illegittimità dell'iscrizione deducendo: -che la CP_1 CP_
(già ha iscritto ipoteca in data 11.07.2009 sulla base di cartelle di pagamento pienamente efficaci
[...]
e non sospese, neppure successivamente, in seguito ai ricorsi in opposizione presentati dalla;
- che Parte_1 la Commissione Tributaria ha successivamente annullato l'iscrizione di cui trattasi aderendo ad un orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n. 4077 del 22.02.2010 chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità delle ipoteche eseguite dall'Agente della Riscossione per debiti inferiori ad 8.000 Euro;
- che anche la quantificazione del danno per
Euro 25.000 operata ad all'attrice appare spropositata atteso che tale somma corrisponde all'intero valore del bene rimasto, comunque, di proprietà dell'attrice. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande di cui all'atto di citazione.
°°°°°°°°°°°°°°°
Ai fini della risoluzione dell'odierna controversia occorre, preliminarmente, accertare se in capo alla CP_ (già sia rinvenibile un condotta dolosa o colposa generatrice di Controparte_1 un'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'invocato disposto di cui all'art. 2043 c.c.
Dall'esame degli atti emerge che l'ipoteca in oggetto è stata iscritta sull'immobile attoreo in data
11.07.2009.- Più precisamente, l'iscrizione ipotecaria risulta eseguita sulla base di due cartelle di pagamento, di cui una opposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (ma, alla data dell' iscrizione ipotecaria, non ancora annullata) ed un'altra notificata a mani dell'odierna attrice e non impugnata.
Ne consegue che l'ipoteca è stata iscritta sulla base di cartelle efficaci alla data di iscrizione della stessa
(11.7.2009). A seguito dell'opposizione presentata avverso la cartella n. 295 2005 00002964 55 emessa da relativa a TARSU anno 2004, opposta con ricorso del 10.12.2005 iscritto al n. 109/06 R.G., la Parte_2
Commissione Tributaria non ha sospeso la cartella medesima.
Dalla produzione attorea si evince che la suddetta ipoteca è stata successivamente annullata dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina con provvedimento del 22.09.2011 per la violazione dell'art.
76 DPR 602/73 laddove stabilisce che l'esecuzione immobiliare è consentita qualora il valore del credito vantato ecceda l'importo di 8.000 Euro. La Commissione ha ritenuto che tale limitazione non può che riguardare anche l'ipoteca che precede il pignoramento.
La Commissione, con la pronuncia suddetta, ha fatto applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità delle ipoteche CP_ eseguite dall'Agente Riscossione per debiti inferiori ad € 8.000,00.
La Suprema Corte ha chiarito, invero, come l'iscrizione ipotecaria non rappresenti altro che un atto strumentale e diretto all'espropriazione immobiliare e, di conseguenza, all'ipoteca risultano applicabili le disposizioni relative all'espropriazione, anche quelle riferite al limite di valore del credito (sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010)
Le SS.UU. nell'enunciare il principio di diritto (v. anche sentenza n. 5771 del 12 aprile 2012 nella parte motiva) danno atto della preesistenza di due contrapposti orientamenti evidenziando che “il sistema delineato dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un'autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l'ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata;
che a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d'impedire l'iscrizione dell'ipoteca per importi inferiori agli ottomila Euro che, com'è noto, rappresentavano per l'agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare;
che chiamate a pronunciarsi sul punto, queste Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda lettura, riconoscendo, nel solco della precedente giurisprudenza, che al pari del fermo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, (su cui v. C. Cass. n. 2053 del 2006), anche l'ipoteca di cui all'art. 77 del medesimo decreto costituiva un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente art. 76 (C. Cass. 22/2/2010, n. 4077).
Se quanto sopra esclude che prima del pronunciamento dele Sezioni Unite del 2010, recepito nella successiva legge n. 73/2010, vi fosse univocità di orientamento in ordine alla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per debiti inferiori a Euro 8000, non può, tuttavia, non considerarsi- nel caso di specie- la sproporzione (pure dedotta nell'atto introduttivo pag.3) tra l'iscrizione di ipoteca su un immobile del valore di
25.000 Euro e il presunto debito ammontante a Euro 1.554,79, tenuto anche conto che nel giudizio di opposizione n. 109/06 R.G. della Commissione Tributaria (proposto anteriormente alla iscrizione ipotecaria) era stata prodotta la ricevuta attestante il pagamento della TARSU 2004 oggetto della cartella impugnata che avalla la censurabilità del comportamento dell'Agente della Riscossione che nel procedere all'iscrizione non ha adoperato l'ordinaria diligenza avuto riguardo alla fattispecie concreta. Atteso l'ammontare dell'importo riportato in carella il concessionario della riscossione, essendo il credito di appena 1.554,79, avrebbe potuto attivare gli altri strumenti esecutivi disciplinati dalla normativa sulla riscossione delle imposte e, in particolare,
l'esecuzione mobiliare e, se del caso, il pignoramento presso terzi e tentare di cautelarsi, preliminarmente, tramite fermo amministrativo.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr.ex multis Cass. sentenza n. 6533 del 05.04.2016), il creditore il quale, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale (come nel caso di specie), nella responsabilità prevista dall'art. 96 co. 2 cpc, con conseguente diritto del debitore al risarcimento dei danni patiti.
Con la su citata sentenza, la Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che in detta ipotesi si configura un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore, a prescindere dal fatto che il debitore abbia iniziato un'azione di riduzione ed il creditore abbia resistito con mala fede o colpa grave.
Più di recente il Supremo Consesso (vedasi ordinanza n. 39441 pubblicata in data 13.12.2021) ha chiarito ulteriormente che: "il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito (…), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela".
Quanto al diritto al risarcimento del danno derivante dalla difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene ipotecato ovvero dalla difficoltà di accesso al credito la Corte ha evidenziato che: 1) il rapporto di causalità tra l'evento (e cioè l'ipoteca sproporzionata) e il danno (e cioè la difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene ipotecato ovvero la difficoltà di accesso al credito) non va provato alla stregua del principio della certezza, ma del "più probabile che non" (cfr. Cass. 20.11.2018 n. 29829); 2) la valutazione del danno da perdita di chance (come quello derivante dall'impossibilità di negoziare un bene o di accedere al credito) è necessariamente equitativa e, quindi, non passa attraverso un onere probatorio in capo al debitore anche in relazione al quantum.
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, preliminarmente si rileva che la permanenza dell'iscrizione ipotecaria per un periodo di circa quattro anni e la sproporzione tra la misura e l'importo del presunto debito, consentono di apprezzare positivamente il raggiungimento della prova presuntiva dell'esistenza del danno consistente nella riduzione delle chance di negoziazione/ commerciabilità del bene, tenuto anche conto della deposizione testimoniale resa all'udienza del 05/07/2016 da cui emerge la presenza di una trattativa finalizzata all'acquisto del bene, poi "sfumata", per la presenza dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto delle trattative medesime.
In punto di quantum non si ritiene possa accogliersi, tuttavia, la prospettazione attorea secondo cui il danno subito per la compromissione della chance di vendita del bene possa ragguagliarsi all'importo pattuito per il trasferimento dell'immobile posto che, non essendo il bene fuoriuscito dal patrimonio attoreo, ciò determinerebbe un ingiustificato arricchimento dell'attrice che ha continuato a godere del bene e ben potrà disporre liberamente dello stesso alienandolo (anche tenuto conto alla cancellazione della ipoteca avvenuta
22.03.2013).
Alla luce di quanto sopra appare equo liquidare, per il danno da perdita di chance di vendita e per la presunta difficoltà di accesso al credito nel periodo di cui sopra, la somma di Euro 4000,00, soma da intendersi liquidata all'attualità.
Deve a questo punto precisarsi che tra le voci di danno liquidabili non può includersi quella volta ad ottenere il pagamento delle spese legali sostenute per i due giudizi svoltisi innanzi alla Commissione Tributaria.
Sul punto l'attrice si duole della compensazione delle spese da parte della Parte_1 commissione Tributaria (con sentenze ad oggi passate in giudicato) per i due giudizi introitati per ottenere l'annullamento della cartella esattoriale e l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e chiede che il giudice dell'odierno giudizio condanni la al pagamento della somma di euro mille da distrarsi in Controparte_1 favore del difensore costituito nei suddetti giudizi tributari, Avv. Smiriglia Fava Antonella. Allega a tal fine due preavvisi di parcella.
La superiore domanda non può trovare accoglimento per come formulata.
Avverso la sentenza che ha compensato le spese nei giudizi tributari il nostro ordinamento mette a disposizione della parte vittoriosa appositi rimedi impugnatori.
E' certamente precluso a questo giudice ordinario statuire e quantificare le spese per la difesa espletata nei giudizi suddetti e ancor più disporne la distrazione a carico del difensore che in quei giudizi ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari, così come richiesto dall'Avv. Smiriglia Fava Antonella nel presente procediemento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (per il quale si avrà riguardo al “decisum” cfr. Cass. civ. 11 settembre 2007, n.19014), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Spese da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Condanna la al risarcimento del danno in favore di parte attrice, per le causali Controparte_1 di cui in parte motiva, che liquida in Euro 4000,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo.
Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore della dell'attrice Controparte_1 che liquida in Euro 250,00 per spese, Euro 2552,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Smiriglia Fava Antonella ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Messina il 14/12/2025
Il G.O.
(IN La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice IN La Torre, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6983 /2013 R.G. introitata in data 11.06.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] cod. Parte_1 fisc rappresentata e difesa dall'Avv. SMIRIGLIA FAVA ANTONELLA giusta procura C.F._1 in atti;
-attrice-
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. IACOPINO Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA come da procura in atti;
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da iscrizione ipotecaria illegittima
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 esponendo: - che in data 29.10.2005 veniva notificata a Controparte_1 Parte_1 la cartella di pagamento n. 295 2005 00002964 55 emessa da relativa a TARSU anno 2004, che Parte_2 veniva ritualmente opposta con ricorso del 10.12.2005 iscritto al n. 109/06 R.G.- Commissione tributaria;
-che per tale procedimento l'Avv. Antonella Smiriglia Fava, procuratore di anticipava Parte_1 spese e compensi di giudizio pari ad €. 100,00 per spese vive di giudizio ed €. 400,00 per compensi e competenze, per un totale di €. 500,00, come da preavviso di parcella allegato;
-che in data 17.11.2010 la
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione 12, emetteva la sentenza n. 657/12/10 e, dopo aver rilevato che la si era costituita in giudizio, provvedeva ad annullare la cartella di pagamento n. Parte_2
2952005 00202964 55 in quanto aveva provato di aver pagato la TARSU anno 2004 Parte_1
e, pertanto, nulla era dovuto al;
- che per tale procedimento la Commissione, Controparte_2 nonostante l'accoglimento del ricorso, compensava le spese di giudizio;
- che in data 31.10.2009 nonostante la rituale costituzione nel giudizio n. 109/06 R.G, avente ad oggetto opposizione alla cartella n.29520050020296455, la notificava a la comunicazione di Controparte_3 Parte_1 iscrizione ipotecaria sull'immobile di proprietà della stessa sito in , C.da Muscale, foglio di CP_2 mappa n. 2, particella 214, subalterno n. 2, categoria C6, urbano adibito ad autorimessa, per l'importo di euro
1.554,00 relativamente all'asserito mancato pagamento della cartella n. 295 2005 0020296455 (già ritualmente opposta perché fondata su titolo nullo, stante avvenuto pagamento del tributo) nonché su altra cartella n. 295
2005 00214 04064 mai notificata a;
- che avverso la comunicazione di iscrizione Parte_1 ipotecaria veniva ritualmente proposto ricorso che è stato accolto e deciso dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Messina Sezione 11 in data 22.09.2011 con sentenza n. 57/1 1/12 depositata in data 19.01.2012 che, tuttavia, ha compensato le spese del giudizio;
-che anche per tale procedimento, stante la pubblica udienza,
l'Avv. Antonella Smiriglia Fava anticipava tutte le spese e competenze giudiziali per un totale di €. 500,00 come da preavviso di parcella allegato;
-che a causa della condotta connotata da colpa della CP_3
(oggi , è stata costretta, nonostante avesse
[...] Controparte_1 Parte_1 regolarmente corrisposto il tributo TARSU anno 2004, a doversi difendere contro una cartella di pagamento illegittima (dichiarata tale con sentenza passata in giudicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina) quanto da una iscrizione ipotecaria dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina (che ha comportato una ridotta se non inesistente commerciabilità del bene ipotecato dal 06.10.2009 fino al 22.03.2013, come dimostrato dalla visura ipotecaria allegata); - che la condotta tenuta da è connotata Controparte_1 Controparte_4 da colpa grave in quanto ha inibito a di richiedere un mutuo sull'immobile Parte_1 ingiustamente ipotecato nonché ha impedito di poterlo trasferire, creando di fatto una limitazione al diritto di proprietà ingiusta e costituzionalmente illegittima, causando un danno che può essere quantificato pari al valore che si sarebbe potuto ottenere con il trasferimento del bene (autorimessa), ovvero chiedendo un mutuo sullo stesso e pari ad €. 25.000,00 secondo i prezzi di cui alle stime dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Rappresentava infine che l'ipoteca era stata iscritta per un presunto debito di Euro 1554,79 su un immobile del valore di euro 25.000 (pag. 3 atto di citazione).
Tutto ciò premesso chiedeva che il Tribunale adito di condannare con qualsiasi statuizione
[...] al risarcimento, a titolo di indennizzo, della complessiva somma di Euro 26.000 così specificata: CP_1 danno patrimoniale quantificato in Euro 25.000; spese competenze ed onorari dei due giudizi pari a Euro 1.000 da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.; condannare altresì al pagamento di spese e compensi del presente giudizio da Controparte_1 distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava procuratore costituito.
Si costituiva la convenuta contestando l'illegittimità dell'iscrizione deducendo: -che la CP_1 CP_
(già ha iscritto ipoteca in data 11.07.2009 sulla base di cartelle di pagamento pienamente efficaci
[...]
e non sospese, neppure successivamente, in seguito ai ricorsi in opposizione presentati dalla;
- che Parte_1 la Commissione Tributaria ha successivamente annullato l'iscrizione di cui trattasi aderendo ad un orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n. 4077 del 22.02.2010 chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità delle ipoteche eseguite dall'Agente della Riscossione per debiti inferiori ad 8.000 Euro;
- che anche la quantificazione del danno per
Euro 25.000 operata ad all'attrice appare spropositata atteso che tale somma corrisponde all'intero valore del bene rimasto, comunque, di proprietà dell'attrice. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande di cui all'atto di citazione.
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Ai fini della risoluzione dell'odierna controversia occorre, preliminarmente, accertare se in capo alla CP_ (già sia rinvenibile un condotta dolosa o colposa generatrice di Controparte_1 un'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'invocato disposto di cui all'art. 2043 c.c.
Dall'esame degli atti emerge che l'ipoteca in oggetto è stata iscritta sull'immobile attoreo in data
11.07.2009.- Più precisamente, l'iscrizione ipotecaria risulta eseguita sulla base di due cartelle di pagamento, di cui una opposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (ma, alla data dell' iscrizione ipotecaria, non ancora annullata) ed un'altra notificata a mani dell'odierna attrice e non impugnata.
Ne consegue che l'ipoteca è stata iscritta sulla base di cartelle efficaci alla data di iscrizione della stessa
(11.7.2009). A seguito dell'opposizione presentata avverso la cartella n. 295 2005 00002964 55 emessa da relativa a TARSU anno 2004, opposta con ricorso del 10.12.2005 iscritto al n. 109/06 R.G., la Parte_2
Commissione Tributaria non ha sospeso la cartella medesima.
Dalla produzione attorea si evince che la suddetta ipoteca è stata successivamente annullata dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina con provvedimento del 22.09.2011 per la violazione dell'art.
76 DPR 602/73 laddove stabilisce che l'esecuzione immobiliare è consentita qualora il valore del credito vantato ecceda l'importo di 8.000 Euro. La Commissione ha ritenuto che tale limitazione non può che riguardare anche l'ipoteca che precede il pignoramento.
La Commissione, con la pronuncia suddetta, ha fatto applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità delle ipoteche CP_ eseguite dall'Agente Riscossione per debiti inferiori ad € 8.000,00.
La Suprema Corte ha chiarito, invero, come l'iscrizione ipotecaria non rappresenti altro che un atto strumentale e diretto all'espropriazione immobiliare e, di conseguenza, all'ipoteca risultano applicabili le disposizioni relative all'espropriazione, anche quelle riferite al limite di valore del credito (sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010)
Le SS.UU. nell'enunciare il principio di diritto (v. anche sentenza n. 5771 del 12 aprile 2012 nella parte motiva) danno atto della preesistenza di due contrapposti orientamenti evidenziando che “il sistema delineato dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un'autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l'ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata;
che a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d'impedire l'iscrizione dell'ipoteca per importi inferiori agli ottomila Euro che, com'è noto, rappresentavano per l'agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare;
che chiamate a pronunciarsi sul punto, queste Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda lettura, riconoscendo, nel solco della precedente giurisprudenza, che al pari del fermo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, (su cui v. C. Cass. n. 2053 del 2006), anche l'ipoteca di cui all'art. 77 del medesimo decreto costituiva un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente art. 76 (C. Cass. 22/2/2010, n. 4077).
Se quanto sopra esclude che prima del pronunciamento dele Sezioni Unite del 2010, recepito nella successiva legge n. 73/2010, vi fosse univocità di orientamento in ordine alla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per debiti inferiori a Euro 8000, non può, tuttavia, non considerarsi- nel caso di specie- la sproporzione (pure dedotta nell'atto introduttivo pag.3) tra l'iscrizione di ipoteca su un immobile del valore di
25.000 Euro e il presunto debito ammontante a Euro 1.554,79, tenuto anche conto che nel giudizio di opposizione n. 109/06 R.G. della Commissione Tributaria (proposto anteriormente alla iscrizione ipotecaria) era stata prodotta la ricevuta attestante il pagamento della TARSU 2004 oggetto della cartella impugnata che avalla la censurabilità del comportamento dell'Agente della Riscossione che nel procedere all'iscrizione non ha adoperato l'ordinaria diligenza avuto riguardo alla fattispecie concreta. Atteso l'ammontare dell'importo riportato in carella il concessionario della riscossione, essendo il credito di appena 1.554,79, avrebbe potuto attivare gli altri strumenti esecutivi disciplinati dalla normativa sulla riscossione delle imposte e, in particolare,
l'esecuzione mobiliare e, se del caso, il pignoramento presso terzi e tentare di cautelarsi, preliminarmente, tramite fermo amministrativo.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr.ex multis Cass. sentenza n. 6533 del 05.04.2016), il creditore il quale, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale (come nel caso di specie), nella responsabilità prevista dall'art. 96 co. 2 cpc, con conseguente diritto del debitore al risarcimento dei danni patiti.
Con la su citata sentenza, la Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che in detta ipotesi si configura un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore, a prescindere dal fatto che il debitore abbia iniziato un'azione di riduzione ed il creditore abbia resistito con mala fede o colpa grave.
Più di recente il Supremo Consesso (vedasi ordinanza n. 39441 pubblicata in data 13.12.2021) ha chiarito ulteriormente che: "il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito (…), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela".
Quanto al diritto al risarcimento del danno derivante dalla difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene ipotecato ovvero dalla difficoltà di accesso al credito la Corte ha evidenziato che: 1) il rapporto di causalità tra l'evento (e cioè l'ipoteca sproporzionata) e il danno (e cioè la difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene ipotecato ovvero la difficoltà di accesso al credito) non va provato alla stregua del principio della certezza, ma del "più probabile che non" (cfr. Cass. 20.11.2018 n. 29829); 2) la valutazione del danno da perdita di chance (come quello derivante dall'impossibilità di negoziare un bene o di accedere al credito) è necessariamente equitativa e, quindi, non passa attraverso un onere probatorio in capo al debitore anche in relazione al quantum.
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, preliminarmente si rileva che la permanenza dell'iscrizione ipotecaria per un periodo di circa quattro anni e la sproporzione tra la misura e l'importo del presunto debito, consentono di apprezzare positivamente il raggiungimento della prova presuntiva dell'esistenza del danno consistente nella riduzione delle chance di negoziazione/ commerciabilità del bene, tenuto anche conto della deposizione testimoniale resa all'udienza del 05/07/2016 da cui emerge la presenza di una trattativa finalizzata all'acquisto del bene, poi "sfumata", per la presenza dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto delle trattative medesime.
In punto di quantum non si ritiene possa accogliersi, tuttavia, la prospettazione attorea secondo cui il danno subito per la compromissione della chance di vendita del bene possa ragguagliarsi all'importo pattuito per il trasferimento dell'immobile posto che, non essendo il bene fuoriuscito dal patrimonio attoreo, ciò determinerebbe un ingiustificato arricchimento dell'attrice che ha continuato a godere del bene e ben potrà disporre liberamente dello stesso alienandolo (anche tenuto conto alla cancellazione della ipoteca avvenuta
22.03.2013).
Alla luce di quanto sopra appare equo liquidare, per il danno da perdita di chance di vendita e per la presunta difficoltà di accesso al credito nel periodo di cui sopra, la somma di Euro 4000,00, soma da intendersi liquidata all'attualità.
Deve a questo punto precisarsi che tra le voci di danno liquidabili non può includersi quella volta ad ottenere il pagamento delle spese legali sostenute per i due giudizi svoltisi innanzi alla Commissione Tributaria.
Sul punto l'attrice si duole della compensazione delle spese da parte della Parte_1 commissione Tributaria (con sentenze ad oggi passate in giudicato) per i due giudizi introitati per ottenere l'annullamento della cartella esattoriale e l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e chiede che il giudice dell'odierno giudizio condanni la al pagamento della somma di euro mille da distrarsi in Controparte_1 favore del difensore costituito nei suddetti giudizi tributari, Avv. Smiriglia Fava Antonella. Allega a tal fine due preavvisi di parcella.
La superiore domanda non può trovare accoglimento per come formulata.
Avverso la sentenza che ha compensato le spese nei giudizi tributari il nostro ordinamento mette a disposizione della parte vittoriosa appositi rimedi impugnatori.
E' certamente precluso a questo giudice ordinario statuire e quantificare le spese per la difesa espletata nei giudizi suddetti e ancor più disporne la distrazione a carico del difensore che in quei giudizi ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari, così come richiesto dall'Avv. Smiriglia Fava Antonella nel presente procediemento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (per il quale si avrà riguardo al “decisum” cfr. Cass. civ. 11 settembre 2007, n.19014), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Spese da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Condanna la al risarcimento del danno in favore di parte attrice, per le causali Controparte_1 di cui in parte motiva, che liquida in Euro 4000,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo.
Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore della dell'attrice Controparte_1 che liquida in Euro 250,00 per spese, Euro 2552,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Smiriglia Fava Antonella ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Messina il 14/12/2025
Il G.O.
(IN La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.