Art. 10. Prova della proprieta' dei Beni
La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.
Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1 gennaio 1943 al 1 aprile 1946, e' necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perche' il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perche' ando' distrutto per fatto di guerra il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.
((Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprieta', deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potra' documentare la proprieta' degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformita' e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile.)) Per gli immobili siti in territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella localita' in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti.
Nell'atto dimostrativo della proprieta' e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprieta' successivi all'evento bellico che ha causato il danno ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.
Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato o ricostruito.
La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.
Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1 gennaio 1943 al 1 aprile 1946, e' necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perche' il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perche' ando' distrutto per fatto di guerra il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.
((Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprieta', deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potra' documentare la proprieta' degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformita' e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile.)) Per gli immobili siti in territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella localita' in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti.
Nell'atto dimostrativo della proprieta' e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprieta' successivi all'evento bellico che ha causato il danno ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.
Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato o ricostruito.