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Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 12501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12501 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AD CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2024 emessa dalla 'Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere LO Di NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB OR, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria degli Avvocati Patrizio Fioravanti e Mario nicola Bianchi, i quali depositano certificato di morte, sollecitando in odni caso l'esame del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente, in ordine al reato di corruzione, che sarebbe stato commesso per effetto della cessione dei diritti di visione di film russi, ceduti ad un prezzo maggiorato, in accordo con NZ AL, dirigente di AI LD (società incaricata Penale Sent. Sez. 6 Num. 12501 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 14/01/2026 di effettuare acquisti per conto del gruppo AI), il quale a sua volta riceveva la somma di €20.800,00, apparentemente versati dalla società Edizione De LI tramite una simulata prestazione professionale svolta dalla moglie di AL. La Corte di appello confermava le statuizioni civili in favore di AI CI s.p.a e AI Radio Televisione italiana, nei cui confronti era stata disposta condanna generica al risarcimento dei danni. 2. Nell'interesse del ricorrente venivano proposti due motivi di ricorso, con i quali si contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, evidenziandosi l'estraneità di AD all'accordo corruttivo e, in ogni caso, si chiedeva la derubricazione della condotta nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione. 2.1. Nelle more del giudizio l'imputato decedeva, come risultante dal certificato di morte prodotto dal difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. A fronte dell'intervenuto decesso dell'imputato, si deve valutare se, in presenza di cause di proscioglimento di immediato rilievo, debba prevalere l'assoluzione nel merito, piuttosto che la causa estintiva del reato. 2.• Occorre dar atto che la motivazione delle sentenze di merito e, in particolare, quella di appello, sono essenzialmente incentrate sui ruoli e le condotte svolte dai coimputati di AD, mentre la posizione di quest'ultimo appare ictu °cui/ estranea ai fatti. La complessa vicenda oggetto di giudizio si dipana attraverso due distinte fasi, entrambe incentrate sulla condotta posta in essere da AL che, incaricato di acquistare i diritti di visione dei film destinati ad essere trasmessi sui canali AI, raggiungeva un accordo corruttivo con il legale rappresentante della Mosa Film, acquistando film di produzione russa ad un prezzo maggiorato e ottenendo in cambio una promessa di denaro. A seguito dell'improvviso decesso del legale rappresentante della Mosa Film, AL, avendo la necessità di procedere ugualmente all'acquisto dei film, contattava AD e De LI (imprenditori nel settore cinematografico) proponendo loro di subentrare nel contratto in !:.oncorso di conclusione con AI CI. Risulta accertato che l'acquisto del diritto di visione dei film veniva effettuato e il contratto con AI CI veniva stipulato dalla Edizione De LI, società 2 nella quale AD era socio, mentre l'amministratore di diritto era NA TI e De LI era indicato quale amministratore di fatto. Le sentenze di merito proseguono ricostruendo i rapporti tra De LI e la moglie di AL, sottolineando come quest'ultima avrebbe ottenuto il versamento di una somma di denaro, apparentemente giustificata quale pagamento di una prestazione professionale, ma in realtà destinata a remunerare AL nell'ambito dell'accordo corruttivo. Orbene, rispetto a tale complessa vicenda, AD non viene in alcun modo indicato quale partecipe all'accordo corruttivo, né interviene nella fase esecutiva di tale accordo, integralmente gestito da De Angélis. A . fronte di tale sintetica ricostruzione, emere la sostanziale estraneità di AD rispetto al reato, posto che l'accordo corruttivo tra altri pattuito non lo vede personalmente coinvolto. 2.1. Per completezza, deve evidenziarsi anche l'obiettiva carenza di elementi per sostenere che la condotta, così come descricta, integrerebbe il reato di corruzione, difettando la qualifica soggettiva in capo a AL, indicato quale vice-direttore del canale AI LD deputato ad iridividuare i film che AI CI s.p.a. provvedeva ad acquistare. A ben vedere, AL svolgeva una mera funzione di intermediazione, senza esercitare in alcun modo funzioni pubblicistiche, né attività riconducibili nell'ambito del pubblico servizio, non potendosi considerare tali la mera individuazione dei film da acquistare e le correlate trattative, rientranti in un'ordinaria attività privatistica. 3. Una volta verificata l'estraneità ai fatti„si pone la questione se debba prevalere l'assoluzione nel merito rispetto alla pironuncia di estinzione del reato per morte dell'imputato. 3.1. Sul tema si registra un autorevole, per quanto risalente, precedente, secondo cui la sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa ex nunc, non può porre nel nulla la realtà, acquisita nel procedimento, che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della ',sopravvenuta morte del reo;
ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimeniò dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v'è ragione 3 - in virtù del principio di eguaglianza e per consider'azioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fa distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento, in cui è stata promossa l'azione penale (Sez.U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci,.Rv. 191227). Occorre dar atto che tale principio è stato affermato in relazione ad un'ipotesi in cui il ricorrente, nelle more deceduto, era stato già assolto nel giudizio di merito, tuttavia, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla regola indicata dalle Sezioni Unite citate nel diverso caso in cui l'imputato sia stato condannato nel giudizio di merito e, tuttavia, la Corte di cassazione ravvisi una causa di proscioglimento di immediato rilievo. A ben vedere, la ragioni che le Sezioni' unite indicano per sostenere l'ammissibilità del proscioglimento, anche nel Caso di estinzione del reato per morte dell'imputato, sono ancor più fondate nel caso in cui vi sia stata una precedente statuizione, per quanto non definitiva, di condanna. È proprio in tal caso, infatti, che sussiste quell'interesse dei congiunti e degli eredi del defunto a veder affermata l'innocenza del de cuius. Si potrebbe obiettare l'insussistenza di un interesse alla definizione nel merito dell'accusa, posto che gli eredi non potrebbero subire alcuna conseguenza negativa per effetto delle statuizioni civili contenute in una sentenza di condanna che, per effetto dell'intervenuta estinzione del reato, non diviene irrevocabile. La giurisprudenza, infatti, ha affermato che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate "ex lege", senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale (da ultimo, Sez.3, n. 18021 del 18/1/2024, Santoro, Rv. 286271). Tale principio, tuttavia, non elide la permanenza di quell'interesse di natura prettamente morale a veder affermata, nel merito, l'innocenza del defunto, espressamente riconosciuto nella citata sentenza delle Sezioni unite. Una volta individuato un interesse concreto alla pronuncia della sentenza assolutoria, deve sottolinearsi come la previsione contenuta all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è inequivoca nell'attribuire prevalenza all'assoluzione nel merito con formula liberatoria, rispetto al ricorrere di un à qualsivoglia causa di estinzione del reato, non essendovi ragione per distinguere a seconda del tipo di evento 4 estintivo in mancanza di una diversa indicazione normativa. In definitiva, quindi, la regola dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. consente di far prevalere l'assoluzione nel merito rispetto all'estinzione del reato per morte dell'imputato, salvo restando che tale prevalenza soggiace al criterio di immediata evidenza della prova dell'innocenza. • Né consegue che, pur a seguito della nnòrte dell'imputato, deve trovare applicazione il principio - notoriamente elaborato in tema di prescrizione - secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutannehte non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Un tale approccio, del resto, è stato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, sia pur in risalenti precedenti riferiti alla disciplina dettata all'art. 152 del codice abrogato che, tuttavia, è stata sostanzialmente traslata nell'attuale art. 129 cod. proc. pen. Secondo tali sentenze, non può essere dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, quando viene in discussione il ricorso di imputato assolto con il dubbio e deceduto dopo la proposizione dell'impugnazione, in quanto in tal caso va adottata la formula piena (Sez.1, n. 4153 del 24/2/1992, Barbieri, Rv. 190768; Sez.1, n. 4820 del 5/2/1991, Aceto, Rv. 187219). 3.2. A fronte della tesi favorevole a far prevalere l'assoluzione nel merito anche a seguito dell'intervenuto decesso dell'imputato, deve darsi atto dell'esistenza di un più recente orientamento secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.3, n.23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez.4, n.16819. del 20/4/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombar.do, Rv. 247790). Secondo tale impostazione il venir meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e la conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di 5 provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di forme procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703). A riprova di ciò viene richiamata la giurisprudenza secondo cui la sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e spetta al giudice che l'ha pronunciata di provvedere alla sua revoca (Sez.5, ord.n. 29494 del 7/5/2018, Devito, Rv. 273330; Sez.U, n. 3489 del 23/1/1982, Antonucci, Rv. 153021). I 3.3. La ragione sulla quale si fonda l'orientamento da ultimo richiamato non è condivisibile. Si sostiene, infatti, che la morte dell'imputato determinerebbe tout court l'estinzione del rapporto processuale, ma in tal modo si omette di considerare che anche la dichiarazione di estinzione del reato presuppone una sia pur minima attività probatoria (volta all'accertamento dell'effettiva morte dell'imputato) cui segue una pronuncia, pur avendo un contenuto sostanzialmente dichiarativo, produce l'effetto di annullare senza rinvio la precedente sentenza. A ben vedere, quindi, il sopravvenuto dec'e,sso dell'imputato richiede pur sempre un intervento del giudice cui è devoluto l'esame dell'impugnazione, sicchè l'estinzione del rapporto processuale consegue alla sentenza, il che dimostra come permanga in ogni caso uno spazio processuale nell'ambito del quale continua a trovare applicazione la previsione generale dettata dall'art. 129 cod. proc. pen. 3.4. Non conduce a diverse conclusioni neppure il richiamo alla giurisprudenza secondo cui la sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente, posto che tale principio è stato affermato in relazione alla diversa ipotesE in cui il giudice non si sia avveduto dell'intervenuto decesso. Diverso è il caso in esame, nel quale al giudice cui è nota la morte dell'imputato prende atto dell'effetto estintivo, ma pronuncia ugualmente una sentenza assolutoria in applicazione del criterio della prevalenza del proscioglimento, cosa che può fare in quanto l'estinzione del rapporto processuale non preclude il pronunciamento di una clausola assolutoria che, essendo di maggior favore per l'imputato, prescinde dall'instaurazione del contraddittorio. A ben vedere, il senso della regola dettata dàl :Vart. 129, comma 2, cod. proc. pen. va ravvisato proprio nell'attribuire il potere di decidere nel merito pur in presenza di fatti estintivi che, di per sé, consentirebbero la definizione del procedimento. L'unico effetto che determina il sopravvenuto decesso dell'imputato, quindi, non è ravvisabile in una preclusione assoluta di pronunciare l'assoluzione nel merito, bensì esclusivamente la limitazione di ta!e possibilità ai soli casi in cui la 6 'SrD Il Consigliere estensore LO Di NI Il Presidente GI Fi . elbo i \41 prova dell'innocenza emerge ictu ocu/i e non occorre, pertanto, alcuna forma di giudizio diversa dalla mera constatazione. 3.5. In definitiva, pertanto, deve affermarsi il principio secondo cui a seguito della morte dell'imputato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevarrzà penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. Tale interpretazione è l'unica, infatti, che consente di coniugare il dato testuale dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. con l'esigenza di garantire in ogni caso la prevalenza dell'interesse all'affermazione di innocenza dell'imputato, anche ove questi sia nelle more deceduto, posto che permane ugualmente un interesse di natura morale, ma anche patrimoniale in capo . agli eredi, di veder riconosciuta l'insussistenza del fatto o la non commissione dà° stesso da parte de cuius. Deve sottolinearsi, infatti, che la sentenza di assoluzione pronunciata con le formule previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. comporta l'efficacia del giudicato nell'eventuale giudizio civile che, eventualmente, potrebbe essere instaurato in relazione ai medesimi fatti. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, la s'entenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto l'imputato non ha commesso il fatto.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto. Così deciso il 14 gennaio 2026
udita la relazione del consigliere LO Di NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB OR, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria degli Avvocati Patrizio Fioravanti e Mario nicola Bianchi, i quali depositano certificato di morte, sollecitando in odni caso l'esame del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente, in ordine al reato di corruzione, che sarebbe stato commesso per effetto della cessione dei diritti di visione di film russi, ceduti ad un prezzo maggiorato, in accordo con NZ AL, dirigente di AI LD (società incaricata Penale Sent. Sez. 6 Num. 12501 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 14/01/2026 di effettuare acquisti per conto del gruppo AI), il quale a sua volta riceveva la somma di €20.800,00, apparentemente versati dalla società Edizione De LI tramite una simulata prestazione professionale svolta dalla moglie di AL. La Corte di appello confermava le statuizioni civili in favore di AI CI s.p.a e AI Radio Televisione italiana, nei cui confronti era stata disposta condanna generica al risarcimento dei danni. 2. Nell'interesse del ricorrente venivano proposti due motivi di ricorso, con i quali si contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, evidenziandosi l'estraneità di AD all'accordo corruttivo e, in ogni caso, si chiedeva la derubricazione della condotta nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione. 2.1. Nelle more del giudizio l'imputato decedeva, come risultante dal certificato di morte prodotto dal difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. A fronte dell'intervenuto decesso dell'imputato, si deve valutare se, in presenza di cause di proscioglimento di immediato rilievo, debba prevalere l'assoluzione nel merito, piuttosto che la causa estintiva del reato. 2.• Occorre dar atto che la motivazione delle sentenze di merito e, in particolare, quella di appello, sono essenzialmente incentrate sui ruoli e le condotte svolte dai coimputati di AD, mentre la posizione di quest'ultimo appare ictu °cui/ estranea ai fatti. La complessa vicenda oggetto di giudizio si dipana attraverso due distinte fasi, entrambe incentrate sulla condotta posta in essere da AL che, incaricato di acquistare i diritti di visione dei film destinati ad essere trasmessi sui canali AI, raggiungeva un accordo corruttivo con il legale rappresentante della Mosa Film, acquistando film di produzione russa ad un prezzo maggiorato e ottenendo in cambio una promessa di denaro. A seguito dell'improvviso decesso del legale rappresentante della Mosa Film, AL, avendo la necessità di procedere ugualmente all'acquisto dei film, contattava AD e De LI (imprenditori nel settore cinematografico) proponendo loro di subentrare nel contratto in !:.oncorso di conclusione con AI CI. Risulta accertato che l'acquisto del diritto di visione dei film veniva effettuato e il contratto con AI CI veniva stipulato dalla Edizione De LI, società 2 nella quale AD era socio, mentre l'amministratore di diritto era NA TI e De LI era indicato quale amministratore di fatto. Le sentenze di merito proseguono ricostruendo i rapporti tra De LI e la moglie di AL, sottolineando come quest'ultima avrebbe ottenuto il versamento di una somma di denaro, apparentemente giustificata quale pagamento di una prestazione professionale, ma in realtà destinata a remunerare AL nell'ambito dell'accordo corruttivo. Orbene, rispetto a tale complessa vicenda, AD non viene in alcun modo indicato quale partecipe all'accordo corruttivo, né interviene nella fase esecutiva di tale accordo, integralmente gestito da De Angélis. A . fronte di tale sintetica ricostruzione, emere la sostanziale estraneità di AD rispetto al reato, posto che l'accordo corruttivo tra altri pattuito non lo vede personalmente coinvolto. 2.1. Per completezza, deve evidenziarsi anche l'obiettiva carenza di elementi per sostenere che la condotta, così come descricta, integrerebbe il reato di corruzione, difettando la qualifica soggettiva in capo a AL, indicato quale vice-direttore del canale AI LD deputato ad iridividuare i film che AI CI s.p.a. provvedeva ad acquistare. A ben vedere, AL svolgeva una mera funzione di intermediazione, senza esercitare in alcun modo funzioni pubblicistiche, né attività riconducibili nell'ambito del pubblico servizio, non potendosi considerare tali la mera individuazione dei film da acquistare e le correlate trattative, rientranti in un'ordinaria attività privatistica. 3. Una volta verificata l'estraneità ai fatti„si pone la questione se debba prevalere l'assoluzione nel merito rispetto alla pironuncia di estinzione del reato per morte dell'imputato. 3.1. Sul tema si registra un autorevole, per quanto risalente, precedente, secondo cui la sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa ex nunc, non può porre nel nulla la realtà, acquisita nel procedimento, che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della ',sopravvenuta morte del reo;
ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimeniò dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v'è ragione 3 - in virtù del principio di eguaglianza e per consider'azioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fa distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento, in cui è stata promossa l'azione penale (Sez.U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci,.Rv. 191227). Occorre dar atto che tale principio è stato affermato in relazione ad un'ipotesi in cui il ricorrente, nelle more deceduto, era stato già assolto nel giudizio di merito, tuttavia, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla regola indicata dalle Sezioni Unite citate nel diverso caso in cui l'imputato sia stato condannato nel giudizio di merito e, tuttavia, la Corte di cassazione ravvisi una causa di proscioglimento di immediato rilievo. A ben vedere, la ragioni che le Sezioni' unite indicano per sostenere l'ammissibilità del proscioglimento, anche nel Caso di estinzione del reato per morte dell'imputato, sono ancor più fondate nel caso in cui vi sia stata una precedente statuizione, per quanto non definitiva, di condanna. È proprio in tal caso, infatti, che sussiste quell'interesse dei congiunti e degli eredi del defunto a veder affermata l'innocenza del de cuius. Si potrebbe obiettare l'insussistenza di un interesse alla definizione nel merito dell'accusa, posto che gli eredi non potrebbero subire alcuna conseguenza negativa per effetto delle statuizioni civili contenute in una sentenza di condanna che, per effetto dell'intervenuta estinzione del reato, non diviene irrevocabile. La giurisprudenza, infatti, ha affermato che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate "ex lege", senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale (da ultimo, Sez.3, n. 18021 del 18/1/2024, Santoro, Rv. 286271). Tale principio, tuttavia, non elide la permanenza di quell'interesse di natura prettamente morale a veder affermata, nel merito, l'innocenza del defunto, espressamente riconosciuto nella citata sentenza delle Sezioni unite. Una volta individuato un interesse concreto alla pronuncia della sentenza assolutoria, deve sottolinearsi come la previsione contenuta all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è inequivoca nell'attribuire prevalenza all'assoluzione nel merito con formula liberatoria, rispetto al ricorrere di un à qualsivoglia causa di estinzione del reato, non essendovi ragione per distinguere a seconda del tipo di evento 4 estintivo in mancanza di una diversa indicazione normativa. In definitiva, quindi, la regola dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. consente di far prevalere l'assoluzione nel merito rispetto all'estinzione del reato per morte dell'imputato, salvo restando che tale prevalenza soggiace al criterio di immediata evidenza della prova dell'innocenza. • Né consegue che, pur a seguito della nnòrte dell'imputato, deve trovare applicazione il principio - notoriamente elaborato in tema di prescrizione - secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutannehte non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Un tale approccio, del resto, è stato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, sia pur in risalenti precedenti riferiti alla disciplina dettata all'art. 152 del codice abrogato che, tuttavia, è stata sostanzialmente traslata nell'attuale art. 129 cod. proc. pen. Secondo tali sentenze, non può essere dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, quando viene in discussione il ricorso di imputato assolto con il dubbio e deceduto dopo la proposizione dell'impugnazione, in quanto in tal caso va adottata la formula piena (Sez.1, n. 4153 del 24/2/1992, Barbieri, Rv. 190768; Sez.1, n. 4820 del 5/2/1991, Aceto, Rv. 187219). 3.2. A fronte della tesi favorevole a far prevalere l'assoluzione nel merito anche a seguito dell'intervenuto decesso dell'imputato, deve darsi atto dell'esistenza di un più recente orientamento secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.3, n.23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez.4, n.16819. del 20/4/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombar.do, Rv. 247790). Secondo tale impostazione il venir meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e la conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di 5 provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di forme procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703). A riprova di ciò viene richiamata la giurisprudenza secondo cui la sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e spetta al giudice che l'ha pronunciata di provvedere alla sua revoca (Sez.5, ord.n. 29494 del 7/5/2018, Devito, Rv. 273330; Sez.U, n. 3489 del 23/1/1982, Antonucci, Rv. 153021). I 3.3. La ragione sulla quale si fonda l'orientamento da ultimo richiamato non è condivisibile. Si sostiene, infatti, che la morte dell'imputato determinerebbe tout court l'estinzione del rapporto processuale, ma in tal modo si omette di considerare che anche la dichiarazione di estinzione del reato presuppone una sia pur minima attività probatoria (volta all'accertamento dell'effettiva morte dell'imputato) cui segue una pronuncia, pur avendo un contenuto sostanzialmente dichiarativo, produce l'effetto di annullare senza rinvio la precedente sentenza. A ben vedere, quindi, il sopravvenuto dec'e,sso dell'imputato richiede pur sempre un intervento del giudice cui è devoluto l'esame dell'impugnazione, sicchè l'estinzione del rapporto processuale consegue alla sentenza, il che dimostra come permanga in ogni caso uno spazio processuale nell'ambito del quale continua a trovare applicazione la previsione generale dettata dall'art. 129 cod. proc. pen. 3.4. Non conduce a diverse conclusioni neppure il richiamo alla giurisprudenza secondo cui la sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente, posto che tale principio è stato affermato in relazione alla diversa ipotesE in cui il giudice non si sia avveduto dell'intervenuto decesso. Diverso è il caso in esame, nel quale al giudice cui è nota la morte dell'imputato prende atto dell'effetto estintivo, ma pronuncia ugualmente una sentenza assolutoria in applicazione del criterio della prevalenza del proscioglimento, cosa che può fare in quanto l'estinzione del rapporto processuale non preclude il pronunciamento di una clausola assolutoria che, essendo di maggior favore per l'imputato, prescinde dall'instaurazione del contraddittorio. A ben vedere, il senso della regola dettata dàl :Vart. 129, comma 2, cod. proc. pen. va ravvisato proprio nell'attribuire il potere di decidere nel merito pur in presenza di fatti estintivi che, di per sé, consentirebbero la definizione del procedimento. L'unico effetto che determina il sopravvenuto decesso dell'imputato, quindi, non è ravvisabile in una preclusione assoluta di pronunciare l'assoluzione nel merito, bensì esclusivamente la limitazione di ta!e possibilità ai soli casi in cui la 6 'SrD Il Consigliere estensore LO Di NI Il Presidente GI Fi . elbo i \41 prova dell'innocenza emerge ictu ocu/i e non occorre, pertanto, alcuna forma di giudizio diversa dalla mera constatazione. 3.5. In definitiva, pertanto, deve affermarsi il principio secondo cui a seguito della morte dell'imputato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevarrzà penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. Tale interpretazione è l'unica, infatti, che consente di coniugare il dato testuale dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. con l'esigenza di garantire in ogni caso la prevalenza dell'interesse all'affermazione di innocenza dell'imputato, anche ove questi sia nelle more deceduto, posto che permane ugualmente un interesse di natura morale, ma anche patrimoniale in capo . agli eredi, di veder riconosciuta l'insussistenza del fatto o la non commissione dà° stesso da parte de cuius. Deve sottolinearsi, infatti, che la sentenza di assoluzione pronunciata con le formule previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. comporta l'efficacia del giudicato nell'eventuale giudizio civile che, eventualmente, potrebbe essere instaurato in relazione ai medesimi fatti. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, la s'entenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto l'imputato non ha commesso il fatto.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto. Così deciso il 14 gennaio 2026