TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5950/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5950 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA c.f. ), in persona della procuratrice dott.ssa , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Calabrò, in virtù di procura alle liti in atti in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via della Zecca n. 1 e, quindi presso il suo indirizzo telematico Email_1
RICORRENTE E
(c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._1
(FC) – 47042 - in via Castellaccio n. 1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge anche in ordine alla intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del dedotto contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 920759 in data 2/04/2009:
– condannare il Sig. nato a [...] il [...] (c.f. e residente a [...]C.F._1
(47042) Cesenatico (FC) in Castellaccio n. 1, a rilasciare immediatamente il compendio immobiliare sito a Cesenatico (FC) in Via del Castellaccio n. 1, n. 1/A e n. 3 – edificato su sottostante e circostante pertinenziale terreno della superficie catastale di mq. 625, distinto al N.C.T di detto Comune al foglio 53, particella 639, ente urbano – costituito da: laboratorio artigianale, appartamento del custode strettamente pertinenziale all'unità produttiva principale e corte pertinenziale (doc. 2), così distinti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 53, particelle:
- 639/sub. 1, cat. D/7;
- 639/sub. 2, cat. A/2, vani 7;
- 639/sub. 3 (corte), B.C.N.C. comune ai subb. 1 e 2; il tutto libero e vuoto da persone e cose, nella piena e libera disponibilità di Parte_1 Con ogni riserva processualmente consentita di formulare ulteriori e/o oni, ovvero di integrare le produzioni, precisare le conclusioni e formulare le istanze istruttorie nei termini consentiti o in sede di eventuale mutamento del rito. Vinte le spese con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (così come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/2022 che ha peraltro soppresso le parole “di regola” ove originariamente inserite) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale dei documenti allegati, oltre accessori di legge”.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato al signor
(d'ora innanzi denominata anche utilizzatore) la società (d'ora innanzi CP_1 Parte_1 appellata anche concedente) - quale avente causa dalla società - ha chiesto di accertare Parte_3
l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra le parti in data 2 aprile 2009 e, per l'effetto, di condannare il resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel comune di Cesenatico, in via Castellaccio n. 1, 1/A e 3, come specificamente descritto in atti. La ricorrente ha dedotto che:
- in data 2 aprile 2009, con atto di compravendita a rogito Notaio di Rimini (rep. n. Persona_1
107418/racc. 13944), la società aveva acquistato l'immobile sopra indicato, al fine di Parte_3 concederlo in locazione finanziaria al signor , quale titolare dell'omonima impresa individuale CP_1
(doc. 1);
- nella medesima data la aveva stipulato con il signor il contratto di Parte_4 CP_1 locazione finanziaria avente ad oggetto l'immobile in questione, consegnato regolarmente all'utilizzatore (doc. 2 e 3);
- nel corso del rapporto di leasing l'utilizzatore non aveva adempiuto al pagamento dei canoni mensili e la società concedente aveva dichiarato la risoluzione contrattuale, con lettera raccomandata recante la data del 19 agosto 2024, perfezionatasi per compiuta giacenza, avvalendosi della clausola risolutiva contrattualmente pattuita ai sensi dell'art. 11 delle condizioni di contratto e dell'art. 1456 c.c. (doc. 4).
Il resistente non si è costituito in giudizio, così che all'udienza del 20 maggio 2025, verificata la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionata in data 1 aprile 2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge. 2. In via preliminare, si rileva che sussiste la legittimazione della ricorrente quale avente causa dalla società in quanto dai molteplici atti di fusione prodotti (doc. A-E allegati al ricorso Parte_3 introduttivo) si evince che ha incorporato la società nel Parte_1 Controparte_2 corso dell'anno 2019 e che quest'ultima, a sua volta, era subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili alla società con conseguente prosecuzione nel rapporto giuridico Parte_3 oggetto del presente giudizio da parte della società ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.. Parte_1
3. Tanto premesso, la domanda è fondata. La società ha instaurato il presente giudizio invocando l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria stipulato nel corso dell'anno 2009, avente a oggetto il bene immobile sito nel Comune di Cesenatico, come sopra descritto, e chiedendo la condanna della parte resistente alla sua restituzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni mensili contrattualmente previsti, ragion per cui ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., prevista nelle condizioni generali regolanti il contratto di leasing e, precisamente, all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, mediante la comunicazione recante la data del 19 agosto 2024, con cui è stata anche intimata la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria (doc. 4). Le parti, in effetti, per il caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale di uno degli obblighi di pagina 2 di 3 cui al contratto di locazione, tra cui quello di pagamento del corrispettivo, hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto (art. 11 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria sub doc. 1). La concedente ha esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con la comunicazione prodotta, che si è perfezionata per compiuta giacenza in data 28 settembre 2024 (doc. 4). Va poi rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). L'attore può infatti limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto, mentre è onere di quest'ultima provare il proprio esatto adempimento ovvero la riconducibilità del proprio inadempimento o ritardo ad impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, il signor va condannato all'immediata restituzione, in favore della società ricorrente, CP_1 dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alle fasi istruttoria e decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna , al rilascio immediato, in CP_1 favore della ricorrente dell'immobile, libero e vuoto di persone e cose, sito nel Parte_1
Comune di Cesenatico (FC), in Via del Castellaccio n. 1, n. 1/A e n. 3 come descritto nelle conclusioni del ricorso e, precisamente, dell'immobile “edificato su sottostante e circostante pertinenziale terreno della superficie catastale di mq. 625, distinto al N.C.T di detto Comune al foglio 53, particella 639, ente urbano – costituito da: laboratorio artigianale, appartamento del custode strettamente pertinenziale all'unità produttiva principale e corte pertinenziale (doc. 2), così distinti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 53, particelle:
- 639/sub. 1, cat. D/7;
- 639/sub. 2, cat. A/2, vani 7;
- 639/sub. 3 (corte), B.C.N.C. comune ai subb. 1 e 2”, come descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida nella somma di euro 545,00 per spese ed euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Milano, 20 maggio 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5950 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA c.f. ), in persona della procuratrice dott.ssa , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Calabrò, in virtù di procura alle liti in atti in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via della Zecca n. 1 e, quindi presso il suo indirizzo telematico Email_1
RICORRENTE E
(c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._1
(FC) – 47042 - in via Castellaccio n. 1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge anche in ordine alla intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del dedotto contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 920759 in data 2/04/2009:
– condannare il Sig. nato a [...] il [...] (c.f. e residente a [...]C.F._1
(47042) Cesenatico (FC) in Castellaccio n. 1, a rilasciare immediatamente il compendio immobiliare sito a Cesenatico (FC) in Via del Castellaccio n. 1, n. 1/A e n. 3 – edificato su sottostante e circostante pertinenziale terreno della superficie catastale di mq. 625, distinto al N.C.T di detto Comune al foglio 53, particella 639, ente urbano – costituito da: laboratorio artigianale, appartamento del custode strettamente pertinenziale all'unità produttiva principale e corte pertinenziale (doc. 2), così distinti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 53, particelle:
- 639/sub. 1, cat. D/7;
- 639/sub. 2, cat. A/2, vani 7;
- 639/sub. 3 (corte), B.C.N.C. comune ai subb. 1 e 2; il tutto libero e vuoto da persone e cose, nella piena e libera disponibilità di Parte_1 Con ogni riserva processualmente consentita di formulare ulteriori e/o oni, ovvero di integrare le produzioni, precisare le conclusioni e formulare le istanze istruttorie nei termini consentiti o in sede di eventuale mutamento del rito. Vinte le spese con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (così come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/2022 che ha peraltro soppresso le parole “di regola” ove originariamente inserite) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale dei documenti allegati, oltre accessori di legge”.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato al signor
(d'ora innanzi denominata anche utilizzatore) la società (d'ora innanzi CP_1 Parte_1 appellata anche concedente) - quale avente causa dalla società - ha chiesto di accertare Parte_3
l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra le parti in data 2 aprile 2009 e, per l'effetto, di condannare il resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel comune di Cesenatico, in via Castellaccio n. 1, 1/A e 3, come specificamente descritto in atti. La ricorrente ha dedotto che:
- in data 2 aprile 2009, con atto di compravendita a rogito Notaio di Rimini (rep. n. Persona_1
107418/racc. 13944), la società aveva acquistato l'immobile sopra indicato, al fine di Parte_3 concederlo in locazione finanziaria al signor , quale titolare dell'omonima impresa individuale CP_1
(doc. 1);
- nella medesima data la aveva stipulato con il signor il contratto di Parte_4 CP_1 locazione finanziaria avente ad oggetto l'immobile in questione, consegnato regolarmente all'utilizzatore (doc. 2 e 3);
- nel corso del rapporto di leasing l'utilizzatore non aveva adempiuto al pagamento dei canoni mensili e la società concedente aveva dichiarato la risoluzione contrattuale, con lettera raccomandata recante la data del 19 agosto 2024, perfezionatasi per compiuta giacenza, avvalendosi della clausola risolutiva contrattualmente pattuita ai sensi dell'art. 11 delle condizioni di contratto e dell'art. 1456 c.c. (doc. 4).
Il resistente non si è costituito in giudizio, così che all'udienza del 20 maggio 2025, verificata la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionata in data 1 aprile 2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge. 2. In via preliminare, si rileva che sussiste la legittimazione della ricorrente quale avente causa dalla società in quanto dai molteplici atti di fusione prodotti (doc. A-E allegati al ricorso Parte_3 introduttivo) si evince che ha incorporato la società nel Parte_1 Controparte_2 corso dell'anno 2019 e che quest'ultima, a sua volta, era subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili alla società con conseguente prosecuzione nel rapporto giuridico Parte_3 oggetto del presente giudizio da parte della società ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.. Parte_1
3. Tanto premesso, la domanda è fondata. La società ha instaurato il presente giudizio invocando l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria stipulato nel corso dell'anno 2009, avente a oggetto il bene immobile sito nel Comune di Cesenatico, come sopra descritto, e chiedendo la condanna della parte resistente alla sua restituzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni mensili contrattualmente previsti, ragion per cui ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., prevista nelle condizioni generali regolanti il contratto di leasing e, precisamente, all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, mediante la comunicazione recante la data del 19 agosto 2024, con cui è stata anche intimata la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria (doc. 4). Le parti, in effetti, per il caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale di uno degli obblighi di pagina 2 di 3 cui al contratto di locazione, tra cui quello di pagamento del corrispettivo, hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto (art. 11 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria sub doc. 1). La concedente ha esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con la comunicazione prodotta, che si è perfezionata per compiuta giacenza in data 28 settembre 2024 (doc. 4). Va poi rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). L'attore può infatti limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto, mentre è onere di quest'ultima provare il proprio esatto adempimento ovvero la riconducibilità del proprio inadempimento o ritardo ad impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, il signor va condannato all'immediata restituzione, in favore della società ricorrente, CP_1 dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alle fasi istruttoria e decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna , al rilascio immediato, in CP_1 favore della ricorrente dell'immobile, libero e vuoto di persone e cose, sito nel Parte_1
Comune di Cesenatico (FC), in Via del Castellaccio n. 1, n. 1/A e n. 3 come descritto nelle conclusioni del ricorso e, precisamente, dell'immobile “edificato su sottostante e circostante pertinenziale terreno della superficie catastale di mq. 625, distinto al N.C.T di detto Comune al foglio 53, particella 639, ente urbano – costituito da: laboratorio artigianale, appartamento del custode strettamente pertinenziale all'unità produttiva principale e corte pertinenziale (doc. 2), così distinti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 53, particelle:
- 639/sub. 1, cat. D/7;
- 639/sub. 2, cat. A/2, vani 7;
- 639/sub. 3 (corte), B.C.N.C. comune ai subb. 1 e 2”, come descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida nella somma di euro 545,00 per spese ed euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Milano, 20 maggio 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 3 di 3