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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2511/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12676/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712016006578198000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1997/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna di controparte alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – SC notificava il 3 giugno 2025 al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9002289703000 con la quale, tra altre voci, chiedeva euro 1074,69 per imposta di registro, anno di riferimento 2013, cartella di pagamento 071 2016 0065781980000.
Il Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, con riferimento al solo importo predetto, eccepiva:
- l'inesistenza del titolo esecutivo;
- l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione, presupposto della cartella;
- la prescrizione del credito azionato;
- il difetto di motivazione.
Concludeva per l'annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate per ribadire la ritualità del proprio operato.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La vicenda nasce dalla mancata registrazione del decreto ingiuntivo n. 260/2013 emesso
contro
Ricorrente_1
dal Tribunale di Torre Annunziata.
L'Agenzia delle Entrate ha ritualmente notificato al contribuente una molteplicità di atti, tra cui: un avviso di liquidazione;
la cartella di pagamento n. 071 2016 0065781980000; il preavviso di fermo n. 071 80201900018068000; l'intimazione di pagamento n. 071 2019 9051660475000 (vedi produzione di parte resistente).
E tutto ciò senza che mai il Ricorrente_1 muovesse eccezione alcuna.
Considerato che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”
(articolo 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992), la pretesa è oramai definitiva e non più contestabile.
Mancano, invero, censure specifiche rispetto all'intimazione oggetto di causa, risultando quelle mosse del contribuente “di stile”: l'insufficiente motivazione è superata dal “dettaglio del debito”, di per sé esaustivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 400,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12676/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712016006578198000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1997/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna di controparte alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – SC notificava il 3 giugno 2025 al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9002289703000 con la quale, tra altre voci, chiedeva euro 1074,69 per imposta di registro, anno di riferimento 2013, cartella di pagamento 071 2016 0065781980000.
Il Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, con riferimento al solo importo predetto, eccepiva:
- l'inesistenza del titolo esecutivo;
- l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione, presupposto della cartella;
- la prescrizione del credito azionato;
- il difetto di motivazione.
Concludeva per l'annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate per ribadire la ritualità del proprio operato.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La vicenda nasce dalla mancata registrazione del decreto ingiuntivo n. 260/2013 emesso
contro
Ricorrente_1
dal Tribunale di Torre Annunziata.
L'Agenzia delle Entrate ha ritualmente notificato al contribuente una molteplicità di atti, tra cui: un avviso di liquidazione;
la cartella di pagamento n. 071 2016 0065781980000; il preavviso di fermo n. 071 80201900018068000; l'intimazione di pagamento n. 071 2019 9051660475000 (vedi produzione di parte resistente).
E tutto ciò senza che mai il Ricorrente_1 muovesse eccezione alcuna.
Considerato che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”
(articolo 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992), la pretesa è oramai definitiva e non più contestabile.
Mancano, invero, censure specifiche rispetto all'intimazione oggetto di causa, risultando quelle mosse del contribuente “di stile”: l'insufficiente motivazione è superata dal “dettaglio del debito”, di per sé esaustivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 400,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.