Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2511
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza del titolo esecutivo

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse notificato una molteplicità di atti, tra cui l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento, senza che il contribuente avesse sollevato eccezioni. Pertanto, la pretesa è considerata definitiva e non più contestabile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse notificato una molteplicità di atti, tra cui l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento, senza che il contribuente avesse sollevato eccezioni. Pertanto, la pretesa è considerata definitiva e non più contestabile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse notificato una molteplicità di atti, tra cui l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento, senza che il contribuente avesse sollevato eccezioni. Pertanto, la pretesa è considerata definitiva e non più contestabile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che le censure mosse dal contribuente fossero generiche e che l'insufficiente motivazione fosse superata dal dettaglio del debito presente nell'atto, considerato esaustivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2511
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2511
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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