Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2026, proposto da:
SC DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - del provvedimento n. 17045 del 23.10.2025, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia del Comune di Positano ha respinto la istanza di compatibilità edilizia e paesaggistica per modeste difformità al Garage DA ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 380/2001 ed ha disposto la riviviscenza della ordinanza di demolizione 18/2025 per tali opere;
b - del provvedimento n. 16023 dell'8.10.2025 di preavviso di diniego della istanza di compatibilità edilizia e paesaggistica, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
c - del provvedimento n. 9201 (ordinanza n. 18) del 9.06.2025, notificato in data 17.06.2025, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia del Comune di Positano ha ingiunto al sig. DA la demolizione di una pluralità di opere presso l'Autorimessa "Parcheggio DA" in Viale Pasitea 93, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001;
d - della relazione del tecnico comunale di Positano (n. 8947) del 4.06.2025;
e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa NA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
DA è proprietario di un complesso immobiliare, storicamente adibito a garage/autorimessa, denominato “Parcheggio DA”, in pieno Centro di Positano (Via Pasitea), che ricade in Zona Territoriale 2 del PUT della Area Sorrentino-Amalfitana (L.R.C. 35/1987), in area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.L.gs. 42/2004);
tale complesso immobiliare formava oggetto di modeste opere di ampliamento e completamento per le quali erano presentate istanze di condono edilizio (n. 296/85 ex L. 47/85; n. 124/95 ex L. 724/1994) tuttora pendenti;
con ordinanza n. 18/2025, il Comune ingiungeva la demolizione delle seguenti opere edilizie:
opere al livello 0.00: - realizzazione nella superficie esistente di un disimpegno, bagno per disabili e bagno per donne; opere al livello -3,23: - modifica ed ampliamento w.c.; - ampliamento mediante demolizione di roccia e realizzazione di opere strutturali quali piastri; opere al livello -6,53: - rampa di accesso al livello e rimozione di parte della roccia calcarea; - locale spogliatoio previa rimozione di una “nicchia”; 4 - ulteriore volume di 7,63 mq; - ampliamenti locale garage e realizzazione di opere strutturali; opere al livello -9,84: - rampa di accesso previo scavo in roccia; n. 2 locali; - ampliamenti nel locale garage previa demolizione di roccia calcarea;
avverso il provvedimento de quo insorgeva la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, definito con decisione n. 1692/2025, recante la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la presentazione, il 15.09.2025, dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001.
Con successivo provvedimento, prot. n. 16029 datato 8.10.2025, il Comune formalizzava il preavviso di diniego della sanatoria, ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90.
Il 20.10.2025, il ricorrente epigrafato deduceva con articolata perizia di parte.
Con provvedimento, n. 17045 del 23.10.2025, l’Ente rigettava la sanatoria e disponeva la riviviscenza dell’ingiunzione di demolizione n. 18/2025.
Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 21 gennaio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente fondato.
Lo stato degli atti è chiaro.
Le ragioni del diniego sono così di seguito sintetizzate:
asserita inapplicabilità dell’art. 36-bis D.P.R. 380/2001, perché le opere sarebbero in carenza di permesso di costruire, fattispecie più grave per la quale non trova applicazione l’art. 36bis D.P.R. 380/2001; inammissibilità di sanatoria in quanto l’immobile risulterebbe “privo della legittimità” per pendenza di due pregresse domande di condono edilizio (L. 47/85 e L. 724/94), non ancora definite; presunta realizzazione delle opere in data successiva al 23.10.2008, desunta da un mero confronto con i grafici integrativi delle suddette istanze di condono; necessità di “valutazione globale” che precluderebbe una trattazione separata dei vari interventi edilizi.
Ed invero, come emerge dalle evidenze documentali in atti, è di palmare evidenza il vizio procedurale profilato dalla parte ricorrente, nel suo gravame.
Non è infatti condivisibile la ragione ostativa all’accoglimento della domanda di sanatoria, addotta dal Comune nel suo provvedimento, inerente la pendenza pregiudiziale di due istanze di condono.
Se, infatti, la definizione del condono edilizio era ritenuta pregiudiziale, il Comune non poteva definire negativamente il secondo procedimento di sanatoria (art. 36bis), prima di pronunciarsi sul condono edilizio.
Come condivisibilmente evidenzia il ricorrente epigrafato, il Comune era tenuto o a sospendere il procedimento, ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001, per pendenza del condono edilizio; ovvero, ad esaminare contestualmente, in un unico procedimento, le due istanze (condono edilizio; accertamento di conformità ex art. 36 bis), per pervenire al risultato della regolarizzazione degli abusi che possono essere salvaguardati.
Nel caso di specie, non è avvenuto alcunchè di tutto ciò.
Il vizio procedimentale è incontestabile.
Il gravame è accolto.
Stante la mancata costituzione del Comune intimato, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, n. 17045 del 23.10.2025.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
NA EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO