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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2025 promossa con ricorso congiunto in data
10.4.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Brugherio (MB) in Viale Lombardia n. 353/F, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Simona Merisi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
2.10.1963 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Simona Merisi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Brugherio (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare la cessazione degli pagina 1 di 5 effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Brugherio (MB);
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita a Brugherio, è di proprietà della sig.ra e la stessa vi Parte_1 continuerà a vivere con le figlie.
3) Le figlie minori e rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con potestà decisionale ordinaria disgiunta tra loro e con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e le esigenze delle ragazze e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto-dovere di visita del padre:
A) un week-end al mese, dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 21.00;
B) un giorno infrasettimanalmente, da concordarsi tra i coniugi, dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
C) vacanze estive: i genitori concorderanno i turni entro il 31 maggio;
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori possibilmente due settimane, anche non consecutive;
D) vacanze natalizie: i figli staranno la prima settimana (comprensiva del giorno di Natale) con uno dei genitori, la seconda (comprensiva di Capodanno ed Epifania) con l'altro; l'anno successivo sarà invertito il turno;
E) vacanze di Pasqua: i figli staranno fino al giorno di Pasqua compreso con uno dei genitori, dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola con l'altro; l'anno successivo sarà invertito il turno;
F) festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1^ Maggio, 2 Giugno, 1^ Novembre, Immacolata, Festa del Paese, ecc. …): i figli trascorreranno con i genitori tali periodo seguendo il criterio dell'alternanza.
In ogni caso, i genitori si impegnano a collaborare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita della prole, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra la medesima e ciascuno dei genitori.
I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e gli altri parenti più prossimi.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli. Ciascun genitore, per portare i figli fuori dal territorio italiano, deve comunque avere il consenso dell'altro.
Se, nel periodo di propria competenza, un genitore è impossibilitato ad occuparsi personalmente dei figli per ragioni indipendenti dalla propria volontà, deve preferibilmente affidarli all'altro, laddove pagina 2 di 5 disponibile, o comunque a familiari. L'affidamento temporaneo dei bambini a persone estranee alla famiglia deve sempre essere concordato tra i coniugi.
5) In considerazione dei redditi dei coniugi e del maggior tempo di permanenza dei minori con la madre, il padre verserà a quest'ultima, quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a figlio e, quindi, la somma complessiva mensile di € 400,00, da aggiornarsi annualmente in virtù delle intervenute variazioni degli indici ISTAT, prendendo come indice base quello della data dell'udienza presidenziale.
6) I coniugi si impegnano, inoltre, reciprocamente a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra di base o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero prestati dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli.
pagina 3 di 5 In ogni caso, le scelte educative e formative riguardanti i figli, gravanti per compito naturale e giuridico su entrambi i genitori, saranno sempre concordate tra gli stessi, così come ogni eventuale necessità sopravvenuta, avuto riguardo all'interesse superiore della prole.
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare (a mezzo raccomandata o/e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
6) I coniugi sin d'ora prestano formale assenso ed autorizzazione reciproca al rinnovo dei documenti d'identità, anche ai fini dell'espatrio, sia propri che delle figlie.
7) I coniugi, infine, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Brugherio in data 13.10.2007 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 26.5.2025 per l'udienza del giorno 11.6.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse delle figlie minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
;
[...]
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5