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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21698/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ANDREA RAGNI e l'avv. ADRIANA Parte_1 C.F._1
BR
e
DE LU NO (c.f. , con l'avv. PATRIZIA DI NUNNO C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
3. l'abitazione coniugale sita in Brescia, Via Enrico Caruso n. 24, di proprietà della nonna e della madre della SI.ra non verrà assegnata ad alcuno dei coniugi non essendoci i presupposti, ma Pt_1 continuerà ad essere abitata dalla moglie cui è stata concessa in comodato d'uso gratuito;
4. saranno a carico della SI.ra tutte le utenze della casa coniugale;
Pt_1
5. i coniugi danno atto di aver già provveduto a chiudere il conto corrente comune n. 0000/64421060 acceso presso Banca Fideuram;
6. tra i mobili acquistati dalle parti per l'abitazione familiare, resteranno al SI. De CH:
a) la consolle e la cassapanca situate all'ingresso b) le cassettiere ed il divano Ikea collocati nella cameretta Controparte_1
c) la lampada “Lumus” collocata nel salotto d) il tavolino del salotto e) le pinte finte Ikea
f) il barbecue esterno
7. resteranno invece alla SI.ra tutti gli altri beni mobili dell'abitazione, ovvero: Pt_1
a) il depuratore b) il personal computer Apple
c) il tavolo esterno con le sedie d) le sedie della cantina e della cameretta e) il soggiorno e la credenza Controparte_1
f) l'intera camera da letto CP_2
g) il lampadario a soffitto della sala h) gli armadi Ikea della cameretta i) la lavatrice CP_3
j) il forno a microonde
[...]
k) la friggitrice ad aria l) il cooking pot m) la macchina del caffè SS
n) il frigorifero o) le zanzariere p) il televisore Philips
q) l'aspirapolvere EN ed il Robot Roomba
r) la tenda e l'attrezzatura da campeggio s) il ferro da stiro t) l'asse da stiro u) la stampante HP;
8. la SI.ra riconosce al marito, che accetta, per i mobili di cui al punto 7) la somma di € Pt_1
4.000,00 (Euro quattromila,00) che verrà versata mediante bonifico bancario appena dopo l'emissione da parte del Tribunale adito del provvedimento di separazione;
9. il SI. De CH dichiara di aver già prelevato dalla casa familiare tutti i propri effetti personali e si impegna ad asportare i mobili di cui al punto 6) entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo;
10. il SI. De CH si impegna a spostare la residenza altrove entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ed a consegnare alla SI.ra entro il medesimo termine le chiavi Pt_1 dell'abitazione familiare;
11. i coniugi dichiarano di aver risolto con il presente accordo qualsiasi questione economica/patrimoniale esistente tra loro e di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/08/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTEL MELLA, BS (atto n. 24, parte II, serie C) e del comune di BRESCIA (atto n. 643, p. II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21698/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ANDREA RAGNI e l'avv. ADRIANA Parte_1 C.F._1
BR
e
DE LU NO (c.f. , con l'avv. PATRIZIA DI NUNNO C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
3. l'abitazione coniugale sita in Brescia, Via Enrico Caruso n. 24, di proprietà della nonna e della madre della SI.ra non verrà assegnata ad alcuno dei coniugi non essendoci i presupposti, ma Pt_1 continuerà ad essere abitata dalla moglie cui è stata concessa in comodato d'uso gratuito;
4. saranno a carico della SI.ra tutte le utenze della casa coniugale;
Pt_1
5. i coniugi danno atto di aver già provveduto a chiudere il conto corrente comune n. 0000/64421060 acceso presso Banca Fideuram;
6. tra i mobili acquistati dalle parti per l'abitazione familiare, resteranno al SI. De CH:
a) la consolle e la cassapanca situate all'ingresso b) le cassettiere ed il divano Ikea collocati nella cameretta Controparte_1
c) la lampada “Lumus” collocata nel salotto d) il tavolino del salotto e) le pinte finte Ikea
f) il barbecue esterno
7. resteranno invece alla SI.ra tutti gli altri beni mobili dell'abitazione, ovvero: Pt_1
a) il depuratore b) il personal computer Apple
c) il tavolo esterno con le sedie d) le sedie della cantina e della cameretta e) il soggiorno e la credenza Controparte_1
f) l'intera camera da letto CP_2
g) il lampadario a soffitto della sala h) gli armadi Ikea della cameretta i) la lavatrice CP_3
j) il forno a microonde
[...]
k) la friggitrice ad aria l) il cooking pot m) la macchina del caffè SS
n) il frigorifero o) le zanzariere p) il televisore Philips
q) l'aspirapolvere EN ed il Robot Roomba
r) la tenda e l'attrezzatura da campeggio s) il ferro da stiro t) l'asse da stiro u) la stampante HP;
8. la SI.ra riconosce al marito, che accetta, per i mobili di cui al punto 7) la somma di € Pt_1
4.000,00 (Euro quattromila,00) che verrà versata mediante bonifico bancario appena dopo l'emissione da parte del Tribunale adito del provvedimento di separazione;
9. il SI. De CH dichiara di aver già prelevato dalla casa familiare tutti i propri effetti personali e si impegna ad asportare i mobili di cui al punto 6) entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo;
10. il SI. De CH si impegna a spostare la residenza altrove entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ed a consegnare alla SI.ra entro il medesimo termine le chiavi Pt_1 dell'abitazione familiare;
11. i coniugi dichiarano di aver risolto con il presente accordo qualsiasi questione economica/patrimoniale esistente tra loro e di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/08/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTEL MELLA, BS (atto n. 24, parte II, serie C) e del comune di BRESCIA (atto n. 643, p. II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio