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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA celebrata mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 33/2025 Oggi 5 marzo 2025, alle ore 12:34 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , Parte_1 Parte_2
, l'avv. CROTTI in sostituzione dell'avv. BERSANI GIUSEPPE, la cui identità Parte_3
è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto per il DE , il funzionario delegato, CP_1 Controparte_2 dott. come da delega in atti, la cui identità è verificata dal Giudice sulla base della Controparte_3 sua dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2025 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. BERSANI GIUSEPPE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procure in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_4 dott. e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza Controparte_3 di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di personale A.T.A.
(ausiliario, tecnico, amministrativo), hanno adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro nel contraddittorio con il , chiedendo l'accertamento del proprio diritto al Controparte_4 riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato in forza di reiterati contratti a tempo determinato, in qualità di collaboratore scolastico e la conseguente condanna del a collocarli CP_1 nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto e a corrispondere le relative differenze retributive, corrispondenti all'effettiva anzianità di servizio.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che:
- hanno prestato servizio pre-ruolo alle dipendenze del Controparte_5
in qualità di dipendenti A.T.A. collaboratore scolastico sulla base di ripetuti contratti a tempo
[...] determinato, per posti vacanti nell'organico, dal a.s. 2000/01 al a.s. 2009/10 la ricorrente
[...]
, per anni 10 e giorni 6, dal a.s. 2000/01 al a.s. 2010/11 la ricorrente Parte_1 Parte_2 per anni 10, mesi 10, giorni 26, dal a.s. 2000/01 al a.s. 2010/11 il ricorrente
[...] Parte_3
per anni 12, giorni 29 (v. decreto di ricostruzione carriera per ciascun ricorrente),
[...]
1 “prestando effettivamente servizio per i periodi indicati” ai sensi dell'art. 570 del d.lgs. 297/1994) e di essere stati immessi in ruolo ed assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2010 ( dal Pt_1
01.09.2011 ), dal 01.09.2011 ), prestando servizio come dipendenti ATA- Pt_2 Pt_3 collaboratore scolastico;
attualmente prestano servizio presso l'I.I.S. “Volta” di Lodi;
- lamentano i ricorrenti che, a seguito dell'immissione in ruolo ed in occasione della ricostruzione della carriera, il , nel decreto di ricostruzione carriera1, non aveva riconosciuto l'intera anzianità di CP_1 servizio maturata nel periodo pre-ruolo ai fini della progressione di carriera, negando ai ricorrenti gli scatti di anzianità e pertanto la corretta fascia stipendiale;
- in particolare, espongono che l'art. 569 del d.lgs. 297/1994, sul riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale ATA a tempo determinato immesso nei ruoli dell'amministrazione scolastica, violerebbe la clausola 4 dell'accordo quadro cit., ciò che ne comporterebbe la disapplicazione.
Sul presupposto della violazione dell'art. 4 (punti 4.1. e 4.4., v. “condizioni di impiego”) dell'Accordo Quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE (principio di non discriminazione) e della discriminazione sussistente rispetto agli assunti a tempo indeterminato, a parità di livello, anzianità e mansioni, hanno pertanto concluso per il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo.
Si è costituito in giudizio il ( , il quale, in via preliminare, ha Controparte_4 CP_6 eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese retributive maturate nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
Nel merito, hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso di cui evidenziava l'infondatezza stante l'inconferente richiamo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione in conformità alle previsioni di cui agli artt. 569 e 570 d.lgs. 291/1994.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti, veniva discussa all'odierna udienza per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
1. Prescrizione.
Va osservato che i ricorrenti hanno espressamente chiesto l'attribuzione dei benefici economici conseguenti all'inquadramento nella fascia stipendiale conseguente alla ricostruzione.
In altre parole, ai ricorrenti, poi assunti a tempo indeterminato, non è stato riconosciuto l'avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio, in relazione al periodo di precariato. Va altresì ricordato che l'anzianità di servizio configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano (v. Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 30/01/2020, n. 2232).
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità (v. cass. civ. sez. lav. Ord. n. 2232 del 2020 cit.).
È fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei benefici economici connessi all'anzianità di servizio, in quanto, come è stato affermato: “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto
a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948
c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (v. Cass. 12443 del 2020; v. Cass. 11379 del 2020).
Pertanto, dovrà tenersi conto della prescrizione del credito retributivo per il quinquennio antecedente alla data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio quale primo atto di messa in mora dell'amministrazione prodotto dai ricorrenti.
2. Ricostruzione carriera.
Il convenuto, invero, non contesta la sussistenza dei presupposti per la ricostruzione della carriera, CP_1
d'altro canto, ormai riconosciuti dall'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. in materia, per cui: “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti
a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 26/09/2018) 08-11-2018, n.
28635)
La S.C. ha altresì ricordato, citando la CGUE, che: “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del
3 8.9.2011, causa C-177/10 )” (v. parte motiva di Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. Persona_1 Persona_2
28/01/2020) 17-07-2020, n. 15352).
Deve dirsi non necessaria la previa impugnazione del decreto di ricostruzione carriera, atto non impugnabile dinanzi al giudice ordinario. L'eccezione mossa dal è infondata. CP_1
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla ricostruzione carriera e condanna al pagamento delle relative differenze retributive e non l'impugnazione dell'atto di ricostruzione carriera.
Nemmeno è possibile che il Giudice del Lavoro condanni l'amministrazione ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione carriera che tenga conto dell'anzianità giuridica effettivamente maturata dalle ricorrenti;
una Cont simile operazione, come del resto dedotto dallo stesso (v. memoria), sfugge dai poteri e dalle attribuzioni del giudice ordinario, poiché il decreto di ricostruzione carriera è un provvedimento autoritativo e vincolato, espressione della potestà organizzatoria della P.A. ed a fronte del quale la posizione del dipendente è di interesse legittimo.
Nel merito, è stato detto – ed è condiviso in quanto orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito -: “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/11/2019,
n. 31150).
Nel caso in esame sussiste assoluta identità di mansioni ed obblighi contrattuali ricorrenti rispetto ai colleghi di ruolo (non contestata da controparte) e vi è assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di Cont trattamento, non eccepite dal .
3.In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed il convenuto deve essere condannato CP_1 all'accoglimento della domanda di riconoscimento dei servizi prestati a tempo determinato ed all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale con le decorrenze di cui al ricorso, con conseguente condanna generica al pagamento dei relativi benefici economici, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_1 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Bersani, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- condanna il a riconoscere a ciascun ricorrente l'intera anzianità di servizio Controparte_4 corrispondente ai servizi pre-ruolo a tempo determinato prestati dagli stessi come personale A.T.A.
e a collocarli nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità per l'effetto maturata: per al 01.09.2010 nella fascia 9, dal 24.08.2016 nella fascia 15, dal 24.08.2022 nella fascia Pt_1
21; per dal 01.09.2011 nella fascia 9, dal 05.10.2016 nella fascia 15, dal 05.10.2022 nella Pt_2 fascia 21, per dal 01.09.2011 nella fascia 9, dal 01.09.2015 nella fascia 15, dal 01.09.2021 Pt_3 nella fascia 21;
- condanna il al pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della Controparte_4 prescrizione quinquennale;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15%; compensi distratti in favore dell'avv. Bersani, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 provvedimento dell'amministrazione scolastica che riconosce e valuta i servizi prestati nel periodo anteriore alla nomina in ruolo, ricostruendo anzianità di servizio, relativo trattamento economico e successivo sviluppo di carriera.
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