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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1444/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1444/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
- , nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...],
e
-TRIVELLATO , nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a Peseggia Pt_2 C.F._2 di Scorzè (VE), via Verdi, n. 3/B, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MA Molin (pec: , presso il cui Email_1 studio – sito in MAn, Viale della Stazione, n. 3 – sono elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 28.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 9.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 17.06.2025;
Conclusioni del P.M.: Il P.M. esprime parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2025, e – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_3 in data 24.07.1999, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1999, parte II, serie A, Ufficio 15, atto n. 8 e che dall'unione sono nati due figli, (nato a Persona_1
Venezia, il 13.10.2000), (nata a [...], il [...]), maggiorenni e parzialmente autosufficienti Persona_2
– hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa: R.G. 1444/2025 V.G.
“1) Dichiararsi la separazione personale di e , autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco Parte_1 Parte_3 rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà e ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di provvedere alla relativa annotazione.
2) La casa familiare di Peseggia (VE), via Verdi 3/B, viene assegnata alla IG , che ne è peraltro proprietaria Parte_3 esclusiva, e che vi continuerà ad abitare insieme ai figli MA e maggiorenni e parzialmente autosufficienti, in base agli accordi Per_2 tra loro.
3) Il Signor in ragione del fatto che i figli, solo parzialmente autosufficienti, continuano a vivere con la madre nel Parte_1 suddetto immobile, corrisponderà alla IG un assegno mensile di € 300,00 ciascuno quale contributo per il Parte_3 mantenimento di MA e e di € 200,00 quale contributo al mutuo. Persona_2
4) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro altro rapporto patrimoniale, relativo alla divisione dei beni mobili, arredi e suppellettili di casa, nonchè alle giacenze di conto corrente, si riconoscono economicamente indipendenti, rinunciando entrambi al reciproco mantenimento.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi, sicchè il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi,
i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_3 matrimonio in Venezia in data 24.07.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1999, parte II, serie A, Ufficio 15, atto n. 8, alle condizioni sopra riportate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
R.G. 1444/2025 V.G.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1444/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
- , nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...],
e
-TRIVELLATO , nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a Peseggia Pt_2 C.F._2 di Scorzè (VE), via Verdi, n. 3/B, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MA Molin (pec: , presso il cui Email_1 studio – sito in MAn, Viale della Stazione, n. 3 – sono elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 28.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 9.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 17.06.2025;
Conclusioni del P.M.: Il P.M. esprime parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2025, e – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_3 in data 24.07.1999, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1999, parte II, serie A, Ufficio 15, atto n. 8 e che dall'unione sono nati due figli, (nato a Persona_1
Venezia, il 13.10.2000), (nata a [...], il [...]), maggiorenni e parzialmente autosufficienti Persona_2
– hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa: R.G. 1444/2025 V.G.
“1) Dichiararsi la separazione personale di e , autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco Parte_1 Parte_3 rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà e ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di provvedere alla relativa annotazione.
2) La casa familiare di Peseggia (VE), via Verdi 3/B, viene assegnata alla IG , che ne è peraltro proprietaria Parte_3 esclusiva, e che vi continuerà ad abitare insieme ai figli MA e maggiorenni e parzialmente autosufficienti, in base agli accordi Per_2 tra loro.
3) Il Signor in ragione del fatto che i figli, solo parzialmente autosufficienti, continuano a vivere con la madre nel Parte_1 suddetto immobile, corrisponderà alla IG un assegno mensile di € 300,00 ciascuno quale contributo per il Parte_3 mantenimento di MA e e di € 200,00 quale contributo al mutuo. Persona_2
4) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro altro rapporto patrimoniale, relativo alla divisione dei beni mobili, arredi e suppellettili di casa, nonchè alle giacenze di conto corrente, si riconoscono economicamente indipendenti, rinunciando entrambi al reciproco mantenimento.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi, sicchè il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi,
i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_3 matrimonio in Venezia in data 24.07.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1999, parte II, serie A, Ufficio 15, atto n. 8, alle condizioni sopra riportate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
R.G. 1444/2025 V.G.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca