TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 14/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi sezione lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
TRIZZA GIUSEPPE ALBERTO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione avviso di addebito
1
Con ricorso depositato il 08.02.2023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324 2022 0001814035000 di € 8.966,79 notificato il 30.12.2022 con il quale l' ha intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 contributi previdenziali non corrisposti relativi agli anni dal 2016 al 2021, eccependo: 1) decadenza ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 46/99; 2) prescrizione del credito;
3) nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
4) erroneità, indeterminatezza e indeterminabilità del credito ingiunto. costituitosi in giudizio ha diffusamente contestato le avverse CP_1 deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _________________ Il ricorso è infondato. Giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito di CP_1 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.
2 Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione all'avviso di addebito, notificato al ricorrente il 30.12.2022 è stata proposta in data 08.02.2023 e, pertanto, oltre i venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della cartella) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, ma entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito. Ne consegue che nella parte riguardante il difetto di motivazione e l'eccezione di irrituale notifica via pec dell'avviso di addebito opposto il ricorso è intempestivo. Ciò detto, merita accoglimento l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 46/99. Tale norma prevede che l'ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito: “a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) per i contributi e premi dovuti in forma di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. La norma riguarda le ipotesi “a regime”, come stabilito dall'art. 36, co. 6, D.Lgs. n. 46/99, ossia i contributi dovuti per accertamenti notificati a far tempo dall' 1/7/99 (data di vigenza del d.lgs. n. 46/99). Nel caso di specie il credito portato dall'avviso di addebito qui opposto si riferisce a contributi IVS relativi agli anni dal 2016 al 2021, iscritti a ruolo solo nell'anno 2022, con la conseguenza che il predetto termine di decadenza in relazione ai contributi dovuti per gli anni dal 2016 al 2020 era ampiamente maturato. Tuttavia, in ossequio ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)”. (Cass., ordinanza 24134 del 2021). Nel merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione. E' opportuno rammentare che il comma 9 dell'art. 3 legge n. 335/95 afferma che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza
3 del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. I giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D. L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso". La Suprema Corte, con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge n. 335 del 1995, ha risolto il contrasto interpretativo insorto sul coordinamento dei commi 9 e 10 dell'art. 3 cit. affermando il seguente principio: "in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge — salvi i casi il cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel rispetto della normativa preesistente — il Controparte_2 termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dall' 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente” (Cass. S.U. 7 marzo 2008, n. 6173). In sostanza, l'opinione consolidata è che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi relativi a periodi successivi (dal 3° trimestre 1995) alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti (fino al 2° trimestre 1995) alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione
4 diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall CP_2 atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Dalla data dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione (Cass. Sez. Un., n. 5784 del 04/03/2008). Ciò posto, essendo applicabile pacificamente il termine di prescrizione quinquennale, occorre procedere alla corretta individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione in materia contributiva, nel caso in esame in particolare, in relazione alla contribuzione dovuta dai professionisti, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, alla Gestione Separata. Per diversi anni vi è stato sul punto un contrasto giurisprudenziale. Difatti, le pronunce di merito si sono divise tra quelle che individuano la decorrenza della prescrizione del credito contributivo nella data di scadenza del termine per il versamento dei contributi e quelle che, avallando la tesi dell'ente previdenziale, la individuano nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha aderito al primo orientamento sul presupposto che il fatto costitutivo del diritto ai contributi previdenziali è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito anche qualora l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento. In altri termini, "il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1195, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270). In proposito, però, la Suprema Corte ha di recente riaffermato "che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi;
né può ritenersi che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi (…) vale, dunque, la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della
5 decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12532; ancora Cass. civ., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). Nel ribadire detto principio, recentemente la giurisprudenza ha altresì precisato che fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo ai fini del decorso della prescrizione al primo termine di versamento. Si è ivi osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 17 comma 2, DPR 435/2001 — (trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo) — non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto. (Cass., ordinanza 14 maggio 2019, nr. 12779; Cass., ordinanza 16 settembre 2019, n. 23040). Nel caso di specie, nessuna prescrizione è maturata per i contributi relativi all'avviso di addebito opposto. Invero per i contributi relativi agli anni dal 2018 al 2021 non è decorso il termine prescrizionale quinquennale alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto. In merito ai contributi relativi agli anni 2016 e 2017, il pagamento doveva essere effettuato rispettivamente entro il 17.11.2016 e 16.02.2018. data da cui è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Tuttavia, a tal fine, deve tenersi conto dell'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021 (542 giorni) dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020
[...]
che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione Pt_2 dall'8.3.2020 e successive modifiche al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021). Tale normativa emergenziale ha disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con la conseguenza che, essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l
[...]
di procedere con la notifica dei suddetti atti, per il Controparte_3 corrispondente periodo deve intendersi sospeso il decorso prescrizionale, costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole
6 dell'agente della riscossione che non può trovare applicazione al caso di specie. Alla luce delle sopra richiamate norme la prescrizione quinquennale non era ancora maturata al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto. Priva di fondamento è altresì l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito perché effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario. Inoltre la Corte di cassazione in un recente arresto ha statuito che: “In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell Controparte_3
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
[...] abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015, Corte Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979). Inoltre la Suprema Corte nella citata sentenza n. 982/2023 ha precisato “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
7 l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)”. Nel caso de quo parte ricorrente non ha dedotto quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero scaturiti dalla ricezione della notifica dell'avviso di addebito da un indirizzo telematico non corrispondente al domicilio digitale dell come presente nei pubblici CP_1 registri, avendo potuto comunque parte istante svolgere compiutamente le proprie difese nel presente giudizio, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'avviso di addebito ed all'oggetto dello stesso. Del pari, infondata è l'eccezione relativa alla erroneità, indeterminatezza e indeterminabilità della pretesa contributiva, in quanto, in disparte la generica contestazione sul punto, gli importi dovuti sono stati determinati in modo dettagliato e specifico, con preciso riferimento ad ogni annualità contributiva, calcolata anche con riferimento al recupero del regime agevolato in conseguenza della revoca dello stesso. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione. Le spese di lite liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 08.02.2023 da
, così provvede: Parte_1
- dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito n. 324 2022 0001814035000;
- dichiara dovuto l'importo di euro 8.966,79 indicato nell'avviso di addebito di cui al capo che precede e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento di detta somma in favore di CP_1
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese legali liquidate in € 1865,00, oltre iva cap e rimborso spese come per legge. Brindisi, 14.01.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
8