Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2907/2024
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale formato dai seguenti magistrati: Andrea Ghinetti dott. PRESIDENTE
Niccolò Bencini dott. GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2907/2024 promossa da: Parte 1 (c.f: C.F. 1 ), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Sandro Bartucciotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arona (NO), via Paleocapa 37, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
'nata a [...] il [...] e residente in [...]1 (c.f: C.F. 2
Paruzzaro (NO), via Bovrò 1, rappresentata ed assistita dall'avv. Laura Borgna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgomanero (NO), via Pietra Scritta 12, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) il figlio maggiorenne Per_1 non ancora autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre;
3) la casa coniugale di Paruzzaro (NO), via Bovrò n. 1, resta assegnata alla moglie che vi rimarrà a vivere, unitamente al figlio maggiorenne.
Quando il figlio si trasferirà presso altra abitazione, i coniugi si impegnano a valutare e concordare il da farsi in relazione alla casa.
L'arredo e la mobilia vengono assegnati alla moglie in proprietà.
Sino alla vendita, le spese ordinarie dell'abitazione (rata del mutuo, assicurazione sull'immobile), oltre alle spese di finanziamento per l'acquisto del telefono mobile e l'utenza dello stesso, intestato al figlio Per 1 saranno divise in parti uguali tra i signori Parte 1 e CP, nella misura di € 250,000 mensili ciascuno;
ulteriori spese afferenti la proprietà e imputabili alla moglie (utenze, consumi, e spese di ordinaria manutenzione, ecc) saranno a carico della signora CP;
- le spese straordinarie verranno suddivise a metà.
4) il signor Parte_1 si impegna a versare il suindicato importo, di euro 250,0 entro il giorno 15 di ogni mese, direttamente alle coordinate bancarie che la signora CP fornirà
5) il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 non autosufficiente, la
6) personalmente i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
7) le spese del presente ricorso e degli adempimenti successivi saranno divise a metà tra le parti;
8) i coniugi chiedono l'omologa." Per il P.M.:
"visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni." MOTIVI DELLA DECISIONE Ра e CP 1Parte 1 hanno contratto matrimonio concordatario in Arona il 31.7.1999.
Dall'unione matrimoniale è nato Per 1 (il 5.5.2003), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico.
All'udienza del 29.1.2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 e CP 1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla collocazione e al mantenimento della prole, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Arona (NO) (atto n. 30, parte II, serie A, anno 1999) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29/4/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. dott.ssa Veronica Zanin