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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2025, n. 10071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10071 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2024 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV AL, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Provvidenza Di Lisi - difensore di fiducia di NI OR- con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 30 maggio 2023 - all'esito di rito abbreviato - dal Tribunale della medesima città con cui NI OR era stato ritenuto colpevole e condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di evasione ex art. 385 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10071 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 05/02/2025 2. Ha proposto ricorso NI OR, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio;
- violazione di legge e vizio di motivazione, per insufficienza e illogicità manifesta, per avere la Corte di appello ritenuto congrua la pena inflitta dal Tribunale;
-violazione di legge e vizio di motivazione per omissione, per non avere la Corte di appello affrontato la specifica censura difensiva in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e perché generico. 2. In ordine alla preliminare eccezione, il devolutum introduce la specifica questione della possibilità di reiterare la eccezione di incompetenza per territorio, già ritualmente sollevata nel corso del procedimento, a seguito dell'ammissione al rito abbreviato. Nel caso di specie, l'imputato - arrestato nella flagranza del reato di evasione e tratto a giudizio con decreto per direttissima ex art. 450 cod. proc. pen. - aveva formulato detta eccezione in sede di convalida, reiterandola sia nel corso della successiva udienza sia nel corso del giudizio abbreviato. 2.1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 438, comma 6 bis, cod. pen. e dall'art. 452, comma 2, cod. pen. secondo cui: a) la richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio del Giudice;
b) al giudizio direttissimo si applicano le disposizioni di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. E' condivisa nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui l'estensione della preclusione processuale anche all'abbreviato richiesto in sede di giudizio direttissimo non pregiudichi il diritto di difesa. Ciò perché, dopo la convalida dell'arresto, è prevista una fase dibattimentale, nel corso della quale l'imputato non solo può avanzare la richiesta di un termine a difesa, ma può anche sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale e, solo all'esito della decisione, richiedere il giudizio abbreviato. 2 P- Così deciso il 02/02/2025 Si è, infatti, precisato come «il meccanismo processuale disegnato dall'art. 452 cod. proc. pen. garantisce [a] appieno il diritto di difesa dell'imputato, non limitando affatto la sua possibilità di far valere l'incompetenza territoriale ...» di guisa che «proprio per tale ragione la preclusione di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. è stata espressamente richiamata dalla norma» (così in motivazione Sez. 6, n. 11528 del 02/03/2022, Marangolo, Rv 283050). 2.2. Operando, dunque, per espressa previsione normativa la preclusione prevista dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., l'eccezione di incompetenza per territorio non è nuovamente proponibile una volta chiesto ed ammesso il rito abbreviato. 3. In relazione agli ulteriori due motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, la Corte di appello (cfr pag. 2 della sentenza) ha reso una motivazione succinta, ma priva di elementi di illogicità e/o di manifesta contraddittorietà: la tendenza recidivante dello OR, ostativa sia alla riformulazione in melius del trattamento sanzionatorio che al riconoscimento della pena sospesa, è stata congruamente desunta dai precedenti da cui l'imputato è gravato e dalle modalità della condotta criminis, trattandosi di soggetto che, in violazione del permesso concessogli dal Tribunale di Sorveglianza, decideva di non far ritorno presso l'Istituto in cui era detenuto, rimanendo "in libertà" per circa due mesi fino a quando nel mese di giugno non veniva tratto in arresto. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV AL, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Provvidenza Di Lisi - difensore di fiducia di NI OR- con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 30 maggio 2023 - all'esito di rito abbreviato - dal Tribunale della medesima città con cui NI OR era stato ritenuto colpevole e condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di evasione ex art. 385 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10071 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 05/02/2025 2. Ha proposto ricorso NI OR, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio;
- violazione di legge e vizio di motivazione, per insufficienza e illogicità manifesta, per avere la Corte di appello ritenuto congrua la pena inflitta dal Tribunale;
-violazione di legge e vizio di motivazione per omissione, per non avere la Corte di appello affrontato la specifica censura difensiva in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e perché generico. 2. In ordine alla preliminare eccezione, il devolutum introduce la specifica questione della possibilità di reiterare la eccezione di incompetenza per territorio, già ritualmente sollevata nel corso del procedimento, a seguito dell'ammissione al rito abbreviato. Nel caso di specie, l'imputato - arrestato nella flagranza del reato di evasione e tratto a giudizio con decreto per direttissima ex art. 450 cod. proc. pen. - aveva formulato detta eccezione in sede di convalida, reiterandola sia nel corso della successiva udienza sia nel corso del giudizio abbreviato. 2.1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 438, comma 6 bis, cod. pen. e dall'art. 452, comma 2, cod. pen. secondo cui: a) la richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio del Giudice;
b) al giudizio direttissimo si applicano le disposizioni di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. E' condivisa nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui l'estensione della preclusione processuale anche all'abbreviato richiesto in sede di giudizio direttissimo non pregiudichi il diritto di difesa. Ciò perché, dopo la convalida dell'arresto, è prevista una fase dibattimentale, nel corso della quale l'imputato non solo può avanzare la richiesta di un termine a difesa, ma può anche sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale e, solo all'esito della decisione, richiedere il giudizio abbreviato. 2 P- Così deciso il 02/02/2025 Si è, infatti, precisato come «il meccanismo processuale disegnato dall'art. 452 cod. proc. pen. garantisce [a] appieno il diritto di difesa dell'imputato, non limitando affatto la sua possibilità di far valere l'incompetenza territoriale ...» di guisa che «proprio per tale ragione la preclusione di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. è stata espressamente richiamata dalla norma» (così in motivazione Sez. 6, n. 11528 del 02/03/2022, Marangolo, Rv 283050). 2.2. Operando, dunque, per espressa previsione normativa la preclusione prevista dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., l'eccezione di incompetenza per territorio non è nuovamente proponibile una volta chiesto ed ammesso il rito abbreviato. 3. In relazione agli ulteriori due motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, la Corte di appello (cfr pag. 2 della sentenza) ha reso una motivazione succinta, ma priva di elementi di illogicità e/o di manifesta contraddittorietà: la tendenza recidivante dello OR, ostativa sia alla riformulazione in melius del trattamento sanzionatorio che al riconoscimento della pena sospesa, è stata congruamente desunta dai precedenti da cui l'imputato è gravato e dalle modalità della condotta criminis, trattandosi di soggetto che, in violazione del permesso concessogli dal Tribunale di Sorveglianza, decideva di non far ritorno presso l'Istituto in cui era detenuto, rimanendo "in libertà" per circa due mesi fino a quando nel mese di giugno non veniva tratto in arresto. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.