Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
- Presidente Marcello MAGGI
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4865-2024 r.g. promossa da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. FISTETTO FABIO;
ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso, dall'avv. BUCCOLIERI PATRIZIA Controparte_1
CARLA ;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 21.05.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che: il 10/12/2005 aveva Con ricorso depositato il 08/11/2024 Parte 1 '
in MANDURIA (TA); dalla loro unione contratto matrimonio con Controparte_1 erano nati i figli Persona 1 il 17.03.2007 e Persona 2 il 30.10.2008; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di
Taranto del 06.05.2022; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 06.05.2022. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/11/2024 da Parte 1 nei confronti di così Controparte 1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 10/12/2005 nel
'nato a [...] il [...], e Comune di Manduria da Parte 1
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello Controparte 1 stato civile del comune di Manduria dell'anno 2005, parte 2 numero 110; '
Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e Controparte_1 nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 09.05.2025 e riportato nelle note scritte depositate telematicamente in data 12.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI