Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/11/2025, n. 21411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21411 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13234 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota ministeriale prot n. 24632 del 19.07.2022 - prot. n. 18618 notificata in data 21.07.2022, con la quale veniva comunicato al ricorrente la sospensione del giudizio in merito alla promozione alla qualifica superiore, con riserva di rideterminare la posizione del dipendente all'esito della vicenda disciplinare, nonché di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, appartenente al corpo della Polizia di Stato con la qualifica di Vice Ispettore, attualmente in servizio presso la Questura di -OMISSIS-, a seguito della circolare ministeriale del 28.03.2022 ha partecipato all'iter procedimentale degli scrutini per merito assoluto, riferiti al 31 dicembre 2021, per la promozione alla qualifica di ispettore della Polizia di Stato.
2. In esito al suddetto scrutinio, la Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, nella seduta del 21 giugno 2022, ha deliberato di non procedere alla valutazione del ricorrente, con riserva di riesaminare la posizione all'esito della vicenda penale che lo vedeva implicato (in quanto rinviato a giudizio per violenza e lesioni personali) e, conseguentemente, alle valutazioni di carattere disciplinare.
3. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto il presente ricorso, con cui si formulano due ordini di censure.
4. Con il primo mezzo si lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del d.p.r. n. 3 del 1957. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta ”. L’art. 93 del d.p.r. 3/57, cui fa rinvio l’art. 10 del d.p.r. 737/81, stabilisce che “ L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio ”. Dalla lettura della suindicata norma si desumerebbe che solo il dipendente sospeso dal servizio oppure deferito alla Commissione di disciplina potrebbe essere escluso dagli esami e dagli scrutini. Il comma 2 dell’art. 93 del d.p.r. n. del 1957 stabilisce, d’altra parte, che in assenza di una sospensione cautelare dal servizio solo il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, può escludere l’impiegato dall’esame o dallo scrutinio allorché egli stesso sia stato deferito al giudizio della commissione di disciplina. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non è stato attinto da nessuna sospensione cautelare dal servizio, né tantomeno alcun procedimento disciplinare veniva avviato nei suoi confronti.
5. Con il secondo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 1, e 68, comma 10, del D. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. Contraddittorietà intrinseca. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento ”. Il provvedimento si porrebbe in violazione dell’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 334/2000, ai sensi del quale “ E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”. I reati contestati al ricorrente (art. 337 c.p.c.; artt. 582-585-576-61, n. ,2 c.p.c) non rientrano tra quelli indicati dall’art. 58, comma 1, lettera a) e b) del d.lgs. n. 267/2000. Nonostante l’inesistenza di cause di sospensione/esclusione del ricorrente dagli scrutini, la p.a., ha deliberato la sospensione del giudizio in quanto, a suo dire, la vicenda in cui il ricorrente risultava coinvolto “ è allo stato attuale da ritenersi oltremodo grave ”, con il che essa verrebbe a sostituirsi al giudice penale e alla Commissione di disciplina. La Commissione, invece, avrebbe dovuto fare unicamente riferimento alla circolare ministeriale del 28.03.2022 e applicare unicamente le cause di esclusione ivi elencate, tra le quali non sarebbe contemplata la vicenda che interessato il ricorrente.
6. L’Amministrazione si è costituita eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e chiedendo, nel merito, il suo rigetto in quanto infondato.
7. Con la memoria depositata in vista dell’udienza la parte ricorrente ha contrastato l’eccezione in rito formulata dalla difesa erariale, insistendo nelle proprie pretese.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte pubblica, essendo il ricorso infondato nel merito.
10. L’art. 93 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, stabilisce che “ L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 [per essere stato sottoposto a procedimento penale ovvero, su iniziative del Ministro, per gravi motivi, n.d.r.] è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione ”.
11. Il d.P.R. 24.4.1982, n. 335, recante “ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ”, stabilisce, all’art. 62, che “ Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ”.
12. L’art. 39 del d.P.R. 28.12.1970, n. 1077, prevede a sua volta che “ Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta ”.
13. Le previsioni di cui all’art. 93 del d.P.R. n. 3/1957 e all’art. 62, co. 1, del d.P.R. n. 335/1982, da un lato, e quella di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 1077/1970, dall’altro, operano su piani diversi: le prime stabiliscono, infatti, un requisito di partecipazione allo scrutinio, consistente nell’assenza di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione o di provvedimenti di sospensione dal servizio; la seconda, invece, individua i presupposti per l’esito positivo dello scrutinio, consistenti nella meritevolezza del candidato per capacità professionale, rendimento e buona condotta.
14. Al medesimo livello delle prime si colloca la previsione dell’art. 61, co. 1, del d.lgs. n. 334/2000, laddove la sospensione “ dagli scrutini ” si configura quale vera e propria esclusione dalla partecipazione ai medesimi.
15. Nel caso di specie, il ricorrente è stato, invece, ammesso a partecipare allo scrutinio, ma la commissione, in presenza di una sentenza di condanna non definitiva ritenuta tale da ostare alla promozione (“ i fatti di cui è stata accertata la responsabilità sono allo stato attuale da considerarsi oltremodo gravi, tanto da non ritenerlo meritevole della promozione ”), ha ritenuto più opportuno sospendere il giudizio in attesa della definizione dell’appello pendente, con riserva di rideterminarsi all’esito.
16. Il ricorrente, pertanto, non è stato escluso dalla procedura di scrutinio, sicché è fuori luogo il richiamo alle previsioni di cui all’art. 93 del d.P.R. 3/57 o all’art. 61 del d.lgs. n. 334/2000, sulle quali il ricorrente non può pertanto fondare l’illegittimità degli atti impugnati.
17. Sotto altro profilo, la giurisprudenza ha precisato che “ la capacità professionale, il rendimento e la buona condotta di un appartenente al Corpo di Polizia […] possono certamente essere messi in dubbio dalla pendenza di un procedimento penale, nonché dalla possibilità di rilievo disciplinare dei fatti relativi a quel procedimento […]. Sicché non è illogico che, in pendenza di un procedimento penale per reati quali quelli contestati al ricorrente, l'Amministrazione si sia ritenuta impossibilitata ad appurare, ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 443/1992 e dell'art. 39 del d.P.R. n. 1077/1970, se lo stesso fosse meritevole "per capacità professionale, rendimento e buona condotta" dell'avanzamento alla qualifica superiore ” (Cons. Stato, II cons., 25.2.2019, n. 492; in precedenza, cfr. id., 21.2.2012, n. 770).
18. Per le ragioni sopra esposte le censure formulate nel ricorso sono infondate.
19. Le spese di lite, peraltro, tenuto conto della peculiarità della controversia possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AP, Presidente FF
BR BA, Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | TO AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.