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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1977/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1977 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19 marzo 2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, viale Colli Aminei n. 461, presso lo studio dell'Avv. DE
LU CA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone, Piazza F. Fellini n. 4, presso lo studio dell'Avv.
NA UE, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
, nato in [...] il [...], CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2657/2020.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cassino Parisi Gaetano e al fine di ottenere, Controparte_3 previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Panda tg. VE910474 di 1 N. 1977/2021 R.G.
proprietà di nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido o in CP_2 via alternativa, al pagamento in suo favore della somma di euro 4.250,00 oltre al pagamento dell'iva per il risarcimento del danno al veicolo, oltre ad euro 300,00 per cinque giorni di sosta tecnica ed euro 150,00 per indennità da sosta legale, o le diverse somme che risulteranno in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria, oltre spese di CTP, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alle spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: - che in data 15.01.2017 alle ore 8:15 circa, in Minturno, alla via Zeccarelle, l'autovettura Toyota IQ tg. FG206KN di sua proprietà veniva investita e danneggiata ad opera e per responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. VE910474 di proprietà di;
- che il conducente della CP_2
Fiat Panda, nell'effettuare una manovra di retromarcia al fine di muoversi dalla propria posizione di sosta, urtava con la propria zona posteriore la zona anteriore della Toyota IQ che procedeva a velocità moderata ed accostata a destra;
- che a seguito dell'urto la Toyota IQ subiva vari danni nella parte anteriore, accertati nella perizia di parte;
- che veniva inviata richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa la quale incaricava il proprio tecnico di periziare l'autovettura.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il sig. restava contumace. CP_2
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
Con sentenza n. 2657 del 18.12.2020 il Giudice di Pace di Cassino rigettava la domanda, compensando le spese di lite e di CTU.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la citata sentenza, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità della stessa, dal momento che il giudice aveva errato nella valutazione della testimonianza resa dal teste escusso, che riteneva incapace a testimoniare, e della CTU espletata, nonché deducendo la mancata valutazione della perizia di parte attrice e in subordine di quella di parte convenuta ai fini della quantificazione dei danni.
L'appellante chiedeva, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, ritenuto procedibile ed ammissibile l'appello, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat
Panda tg. VE910474 di proprietà di nella causazione del sinistro, la condanna dei CP_2 convenuti in solido al pagamento in suo favore della somma di euro €. 4.740,91 comprensiva di
IVA, o in subordine della somma di €. 3.531,28 comprensiva di IVA, oltre interessi ex art. 1284 co.
4 c.c. e rivalutazione monetaria, oltre ad euro 300,00 per cinque giorni di sosta tecnica ed euro
150,00 per indennità da sosta legale, o in subordine delle diverse somme che risulteranno in corso di
2 N. 1977/2021 R.G.
causa, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria oltre alle spese di lite entrambi i gradi di giudizio e spese di CTU.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito CP_2 nonostante regolare notifica.
Nel merito, l'appello va respinto.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Come noto, ai sensi dell'art. 2054, co. 2 c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Tale presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 3698/2018; 4055/2009; 15434/2004).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il concorso di colpa può essere escluso non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente (Cass. 24860/2010; Cass. ord. 4646 del
23/02/2013). Tali principi sono stati ribaditi più volte dalla Suprema Corte anche da ultimo con la
Sentenza n. 34895/2022 in cui si legge “…nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altro dall'art. 2054 c. c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata)”.
Nel caso di specie, l'appellante ha lamentato, anzitutto, l'erronea valutazione della testimonianza resa dal teste che il giudice di pace ha ritenuto incapace a Testimone_1
3 N. 1977/2021 R.G.
testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto terzo traportato sul veicolo attoreo e figlio della parte appellante.
Come noto, tale norma dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Sul punto è bene premettere che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. In relazione al terzo trasportato è stato inoltre precisato che “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro.” (Cass. Sez. 6, 17/07/2019, n. 19121, Rv. 654450 - 01)
Pertanto, il solo terzo trasportato che abbia riportato lesioni o danni a seguito del sinistro che ha visto coinvolto il veicolo sul quale viaggiava è incapace a testimoniare, in quanto portatore di un interesse che lo legittimerebbe ad essere parte in causa. Viceversa, il terzo trasportato uscito indenne da un sinistro che ha visto coinvolto solo cose a lui non appartenenti non ha alcun interesse tutelabile, se non un interesse di fatto non sufficiente a fondare la legittimazione ad agire in giudizio.
Nel caso di specie, il testimone escusso all'udienza del 11.09.2018 ha Testimone_1 riferito: “ADR Non ho riportato lesioni a seguito dell'evento e non ho attivato alcun giudizio risarcitorio per il sinistro per cui è causa”.
Ne consegue che ha errato il giudice di pace nel ritenere il teste aprioristicamente incapace a testimoniare, senza verificare se avesse riportato lesioni nel sinistro, mentre il predetto aveva espressamente dichiarato di non essere stato danneggiato dal sinistro. Inoltre, anche la circostanza che il teste sia figlio dell'attrice risulta insufficiente a fondare un giudizio di incapacità o inattendibilità, in difetto di ulteriori elementi volti a inficiarne la credibilità (Cass. 11635/1997). Nel caso in esame, non può esprimersi invero un giudizio di inattendibilità, tenuto conto che il testimone ha precisato di svolgere attività lavorativa e di non essere a carico della madre.
4 N. 1977/2021 R.G.
Il teste pertanto va ritenuto capace di testimoniare, non essendo portatore di alcun interesse attuale e concreto che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, nonché attendibile.
Ciò posto, in merito alla dinamica del sinistro, il testimone ha riferito: “…Mentre percorrevamo via Zeccarelle ho visto che la vettura Fiat Panda di colore rosso, che si trovava in posizione di sosta, usciva dal parcheggio in retromarcia e urtava la vettura Toyota. ADR Preciso che entrambe le vetture erano nello stesso senso di marcia. ADR A seguito del sinistro la Toyota ha riportato danni alla parte posteriore centrale con interessamento del paraurti, del cofano e con scoppio degli airbag ADR La panda riportava danni nella parte posteriore con interessamento del paraurti e sportellone posteriore. Anche l'urto della Panda è stato al centro della parte posteriore.
ADR L'urto è avvenuto quando la Panda era in posizione obliqua rispetto alla carreggiata…”.
Come noto, l'art. 154 C.d.S. impone al conducente che intenda fare retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada e di dare la precedenza ad eventuali veicoli in transito.
Nel caso in esame, dalla testimonianza resa risulta dimostrata la violazione di tale disposizione da parte del conducente della Fiat Panda;
tale accertamento non esclude tuttavia l'onere per il danneggiato di dimostrare la sua regolare condotta di guida nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Orbene, sulla base delle sole dichiarazioni rese dal testimone, non può ritenersi in alcun modo superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti e dunque provata la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Panda. Infatti, l'accertamento della responsabilità del conducente della Fiat Panda non consente il superamento della presunzione, non essendo stata dimostrata la correttezza della condotta di guida del conducente della Toyota IQ, né avendo parte attrice allegato o dimostrato la messa in atto di manovre d'emergenza per evitare il sinistro oppure l'impossibilità di effettuarle per motivi non attribuibili al conducente;
né risulta con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte del conducente della Toyota, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Tanto premesso in punto di responsabilità, la domanda risarcitoria non è in ogni caso accoglibile.
Invero, incombe al giudice del merito il compito di verificare se i danni denunciati possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui è causa.
Nel caso de quo, il CTU in primo grado, sulla base delle fotografie prodotte relative al solo veicolo di parte attrice (non visionato poiché in data 5.3.2018 venduto a terzi) ha riscontrato la
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sussistenza di molteplici danni: modeste abrasioni, tagli e rottura dell'elemento sulla superficie del paraurti anteriore della Toyota, modestissime simmetriche deformazioni del lamierato cofano, localizzate nella zona anteriore, gruppo elettroventola staccato, traversa inferiore supporto paraurti sostituita, n. 2 airbag esplosi ed asportati. In merito alla compatibilità dei danni riportati dai due veicoli, in mancanza di fotografia della Fiat Panda, il CTU ha dato atto di non essere in grado di esprimere un giudizio di compatibilità, non potendo precisare se le tracce rilevate sulla superficie del paraurti della richiedente siano da addebitare ad un rapporto di contatto con la zona posteriore della In merito ai danni, alla riferita dinamica e allo stato dei luoghi, il CTU ha infine Pt_2 evidenziato che in base alle leggi della fisica “sulla superficie del paraurti del veicolo Toyota, avremmo dovuto trovare evidente tracce residue orizzontali prodotte dalla continuità dello striamento della zona spigolare destra del paraurti posteriore del veicolo Fiat Panda contro la superficie del paraurti del mezzo Toyota ma, al contrario, dalla ispezione delle foto non si è rilevato alcunchè di tracce riconducibili a quanto sopradetto.”. Il CTU ha quindi concluso ritenendo che una modestissima velocità di appena km/h 5.40, come quella di un pedone, “risulta impossibile a produrre una tale quantità di moto tanto da arrecare danni da: rotture permanenti, deformazioni ai lamierati, gravi ammaccature, nonché l'apertura degli airbag”, “Il risultato su descritto sulla energia cinetica celocità v + massa m in questo caso del veicolo Fiat Panda, avrebbe, secondo le leggi della fisica, prodotto solamente modestissimi danni e non i gravi danni quantificati in migliaia di euro”. In sostanza il CTU ha ritenuto non compatibile la dinamica descritta con i danni riportati dal veicolo attoreo. Tali conclusioni del consulente appaiono immuni da vizi logici o giuridici e pertanto condivisibili.
In base a tali risultanze, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra i danni richiesti da parte attrice e il sinistro in esame. Tale lacuna probatoria non può essere colmata neppure con il preventivo redatto dal perito di parte attrice o attraverso la stima prodotta dal perito dell'assicurazione. Infatti, tali perizie sono relative alla mera quantificazione dei danni sul veicolo Toyota IQ e non sono idonee a dimostrare la sussistenza del nesso di casualità con il sinistro in questione, in quanti non esprimono alcun giudizio circa la compatibilità dei danni con il sinistro. Infine, occorre osservare che la mancata rinnovazione/integrazione delle indagini peritali svolte in primo grado non risulta censurabile in questa sede, non essendo stata reiterata in appello alcuna richiesta istruttoria. La circostanza che il convenuto , in data 11.4.2019, si CP_2 fosse reso disponibile per l'ispezione della Fiat Panda prima della rottamazione non risulta dirimente, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dall'accadimento del sinistro.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza del
Giudice di Pace.
6 N. 1977/2021 R.G.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità delle questioni affrontate. Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2657/2020;
3) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in euro 962,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 18.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1977 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19 marzo 2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, viale Colli Aminei n. 461, presso lo studio dell'Avv. DE
LU CA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone, Piazza F. Fellini n. 4, presso lo studio dell'Avv.
NA UE, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
, nato in [...] il [...], CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2657/2020.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cassino Parisi Gaetano e al fine di ottenere, Controparte_3 previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Panda tg. VE910474 di 1 N. 1977/2021 R.G.
proprietà di nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido o in CP_2 via alternativa, al pagamento in suo favore della somma di euro 4.250,00 oltre al pagamento dell'iva per il risarcimento del danno al veicolo, oltre ad euro 300,00 per cinque giorni di sosta tecnica ed euro 150,00 per indennità da sosta legale, o le diverse somme che risulteranno in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria, oltre spese di CTP, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alle spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: - che in data 15.01.2017 alle ore 8:15 circa, in Minturno, alla via Zeccarelle, l'autovettura Toyota IQ tg. FG206KN di sua proprietà veniva investita e danneggiata ad opera e per responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. VE910474 di proprietà di;
- che il conducente della CP_2
Fiat Panda, nell'effettuare una manovra di retromarcia al fine di muoversi dalla propria posizione di sosta, urtava con la propria zona posteriore la zona anteriore della Toyota IQ che procedeva a velocità moderata ed accostata a destra;
- che a seguito dell'urto la Toyota IQ subiva vari danni nella parte anteriore, accertati nella perizia di parte;
- che veniva inviata richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa la quale incaricava il proprio tecnico di periziare l'autovettura.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il sig. restava contumace. CP_2
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
Con sentenza n. 2657 del 18.12.2020 il Giudice di Pace di Cassino rigettava la domanda, compensando le spese di lite e di CTU.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la citata sentenza, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità della stessa, dal momento che il giudice aveva errato nella valutazione della testimonianza resa dal teste escusso, che riteneva incapace a testimoniare, e della CTU espletata, nonché deducendo la mancata valutazione della perizia di parte attrice e in subordine di quella di parte convenuta ai fini della quantificazione dei danni.
L'appellante chiedeva, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, ritenuto procedibile ed ammissibile l'appello, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat
Panda tg. VE910474 di proprietà di nella causazione del sinistro, la condanna dei CP_2 convenuti in solido al pagamento in suo favore della somma di euro €. 4.740,91 comprensiva di
IVA, o in subordine della somma di €. 3.531,28 comprensiva di IVA, oltre interessi ex art. 1284 co.
4 c.c. e rivalutazione monetaria, oltre ad euro 300,00 per cinque giorni di sosta tecnica ed euro
150,00 per indennità da sosta legale, o in subordine delle diverse somme che risulteranno in corso di
2 N. 1977/2021 R.G.
causa, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria oltre alle spese di lite entrambi i gradi di giudizio e spese di CTU.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito CP_2 nonostante regolare notifica.
Nel merito, l'appello va respinto.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Come noto, ai sensi dell'art. 2054, co. 2 c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Tale presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 3698/2018; 4055/2009; 15434/2004).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il concorso di colpa può essere escluso non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente (Cass. 24860/2010; Cass. ord. 4646 del
23/02/2013). Tali principi sono stati ribaditi più volte dalla Suprema Corte anche da ultimo con la
Sentenza n. 34895/2022 in cui si legge “…nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altro dall'art. 2054 c. c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata)”.
Nel caso di specie, l'appellante ha lamentato, anzitutto, l'erronea valutazione della testimonianza resa dal teste che il giudice di pace ha ritenuto incapace a Testimone_1
3 N. 1977/2021 R.G.
testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto terzo traportato sul veicolo attoreo e figlio della parte appellante.
Come noto, tale norma dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Sul punto è bene premettere che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. In relazione al terzo trasportato è stato inoltre precisato che “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro.” (Cass. Sez. 6, 17/07/2019, n. 19121, Rv. 654450 - 01)
Pertanto, il solo terzo trasportato che abbia riportato lesioni o danni a seguito del sinistro che ha visto coinvolto il veicolo sul quale viaggiava è incapace a testimoniare, in quanto portatore di un interesse che lo legittimerebbe ad essere parte in causa. Viceversa, il terzo trasportato uscito indenne da un sinistro che ha visto coinvolto solo cose a lui non appartenenti non ha alcun interesse tutelabile, se non un interesse di fatto non sufficiente a fondare la legittimazione ad agire in giudizio.
Nel caso di specie, il testimone escusso all'udienza del 11.09.2018 ha Testimone_1 riferito: “ADR Non ho riportato lesioni a seguito dell'evento e non ho attivato alcun giudizio risarcitorio per il sinistro per cui è causa”.
Ne consegue che ha errato il giudice di pace nel ritenere il teste aprioristicamente incapace a testimoniare, senza verificare se avesse riportato lesioni nel sinistro, mentre il predetto aveva espressamente dichiarato di non essere stato danneggiato dal sinistro. Inoltre, anche la circostanza che il teste sia figlio dell'attrice risulta insufficiente a fondare un giudizio di incapacità o inattendibilità, in difetto di ulteriori elementi volti a inficiarne la credibilità (Cass. 11635/1997). Nel caso in esame, non può esprimersi invero un giudizio di inattendibilità, tenuto conto che il testimone ha precisato di svolgere attività lavorativa e di non essere a carico della madre.
4 N. 1977/2021 R.G.
Il teste pertanto va ritenuto capace di testimoniare, non essendo portatore di alcun interesse attuale e concreto che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, nonché attendibile.
Ciò posto, in merito alla dinamica del sinistro, il testimone ha riferito: “…Mentre percorrevamo via Zeccarelle ho visto che la vettura Fiat Panda di colore rosso, che si trovava in posizione di sosta, usciva dal parcheggio in retromarcia e urtava la vettura Toyota. ADR Preciso che entrambe le vetture erano nello stesso senso di marcia. ADR A seguito del sinistro la Toyota ha riportato danni alla parte posteriore centrale con interessamento del paraurti, del cofano e con scoppio degli airbag ADR La panda riportava danni nella parte posteriore con interessamento del paraurti e sportellone posteriore. Anche l'urto della Panda è stato al centro della parte posteriore.
ADR L'urto è avvenuto quando la Panda era in posizione obliqua rispetto alla carreggiata…”.
Come noto, l'art. 154 C.d.S. impone al conducente che intenda fare retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada e di dare la precedenza ad eventuali veicoli in transito.
Nel caso in esame, dalla testimonianza resa risulta dimostrata la violazione di tale disposizione da parte del conducente della Fiat Panda;
tale accertamento non esclude tuttavia l'onere per il danneggiato di dimostrare la sua regolare condotta di guida nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Orbene, sulla base delle sole dichiarazioni rese dal testimone, non può ritenersi in alcun modo superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti e dunque provata la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Panda. Infatti, l'accertamento della responsabilità del conducente della Fiat Panda non consente il superamento della presunzione, non essendo stata dimostrata la correttezza della condotta di guida del conducente della Toyota IQ, né avendo parte attrice allegato o dimostrato la messa in atto di manovre d'emergenza per evitare il sinistro oppure l'impossibilità di effettuarle per motivi non attribuibili al conducente;
né risulta con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte del conducente della Toyota, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Tanto premesso in punto di responsabilità, la domanda risarcitoria non è in ogni caso accoglibile.
Invero, incombe al giudice del merito il compito di verificare se i danni denunciati possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui è causa.
Nel caso de quo, il CTU in primo grado, sulla base delle fotografie prodotte relative al solo veicolo di parte attrice (non visionato poiché in data 5.3.2018 venduto a terzi) ha riscontrato la
5 N. 1977/2021 R.G.
sussistenza di molteplici danni: modeste abrasioni, tagli e rottura dell'elemento sulla superficie del paraurti anteriore della Toyota, modestissime simmetriche deformazioni del lamierato cofano, localizzate nella zona anteriore, gruppo elettroventola staccato, traversa inferiore supporto paraurti sostituita, n. 2 airbag esplosi ed asportati. In merito alla compatibilità dei danni riportati dai due veicoli, in mancanza di fotografia della Fiat Panda, il CTU ha dato atto di non essere in grado di esprimere un giudizio di compatibilità, non potendo precisare se le tracce rilevate sulla superficie del paraurti della richiedente siano da addebitare ad un rapporto di contatto con la zona posteriore della In merito ai danni, alla riferita dinamica e allo stato dei luoghi, il CTU ha infine Pt_2 evidenziato che in base alle leggi della fisica “sulla superficie del paraurti del veicolo Toyota, avremmo dovuto trovare evidente tracce residue orizzontali prodotte dalla continuità dello striamento della zona spigolare destra del paraurti posteriore del veicolo Fiat Panda contro la superficie del paraurti del mezzo Toyota ma, al contrario, dalla ispezione delle foto non si è rilevato alcunchè di tracce riconducibili a quanto sopradetto.”. Il CTU ha quindi concluso ritenendo che una modestissima velocità di appena km/h 5.40, come quella di un pedone, “risulta impossibile a produrre una tale quantità di moto tanto da arrecare danni da: rotture permanenti, deformazioni ai lamierati, gravi ammaccature, nonché l'apertura degli airbag”, “Il risultato su descritto sulla energia cinetica celocità v + massa m in questo caso del veicolo Fiat Panda, avrebbe, secondo le leggi della fisica, prodotto solamente modestissimi danni e non i gravi danni quantificati in migliaia di euro”. In sostanza il CTU ha ritenuto non compatibile la dinamica descritta con i danni riportati dal veicolo attoreo. Tali conclusioni del consulente appaiono immuni da vizi logici o giuridici e pertanto condivisibili.
In base a tali risultanze, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra i danni richiesti da parte attrice e il sinistro in esame. Tale lacuna probatoria non può essere colmata neppure con il preventivo redatto dal perito di parte attrice o attraverso la stima prodotta dal perito dell'assicurazione. Infatti, tali perizie sono relative alla mera quantificazione dei danni sul veicolo Toyota IQ e non sono idonee a dimostrare la sussistenza del nesso di casualità con il sinistro in questione, in quanti non esprimono alcun giudizio circa la compatibilità dei danni con il sinistro. Infine, occorre osservare che la mancata rinnovazione/integrazione delle indagini peritali svolte in primo grado non risulta censurabile in questa sede, non essendo stata reiterata in appello alcuna richiesta istruttoria. La circostanza che il convenuto , in data 11.4.2019, si CP_2 fosse reso disponibile per l'ispezione della Fiat Panda prima della rottamazione non risulta dirimente, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dall'accadimento del sinistro.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza del
Giudice di Pace.
6 N. 1977/2021 R.G.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità delle questioni affrontate. Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2657/2020;
3) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in euro 962,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 18.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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