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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 910/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 2.5.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti RONCATO LISA e SARTO GIULIA, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso la casella PEC della seconda
Email_1
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CUSIN ANTONELLA, QUARNETI GIACOMO, MIOTTO
FA e DE LU, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso c/o Avvocatura Regionale Del Veneto, , Cannaregio 23 Controparte_2
- Venezia
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
- resistente –
1 rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. 21/07/2015, Persona_1
rep. 80974, rogito 21569, elettivamente domiciliato in Venezia, Dorsoduro 3500/D,
OGGETTO: categoria e qualifica.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
1) accertati i fatti di cui in narrativa, accertato che l'allegato B della delibera della Giunta regionale
Veneto n. 1354 del 1° settembre 2016 e il decreto del direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio n. 17 del 23.09.2016, unitamente ad ogni altro provvedimento connesso e/o conseguente di pesatura della PO assegnata al ricorrente sono illegittimi per le considerazioni esposte, previa disapplicazione degli stessi e di ogni altro provvedimento connesso e/o conseguente e/o presupposto, per l'effetto a) condannare la a: Controparte_4
1) graduare la Posizione Organizzativa del sig. in fascia B per il periodo dal 1° Parte_1
ottobre 2016 al 1° febbraio 2017 e a ricostruire la posizione giuridica ed economica del ricorrente;
2) versare al ricorrente tutte le differenze retributive, pari ad euro 1.652,42 o alla diversa somma,
anche maggiore, che emergerà in corso di causa o che risulterà di giustizia, maturate nel predetto periodo, se del caso, in subordine anche a titolo di indebito arricchimento, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria dal dovuto (singole scadenze) al saldo;
3) previa ricostruzione della posizione economica e giuridica del sig. , versare Parte_1
all i contributi dovuti in relazione al maggior trattamento economico dovuto nel predetto CP_3
periodo;
b) condannare l a: CP_3
5) ricalcolare/ricostruire la posizione previdenziale del sig. a far data dal 1.2.2017 Parte_1
o dalla diversa data che emergerà in corso di causa;
6) corrispondere al sig. tutte le differenze maturate sulla pensione dal 1.2.2017 o Parte_1
dalla diversa data che emergerà in corso di causa, pari all'importo mensile di euro 310,00 o alla
2 diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, il tutto da maggiorarsi di interessi e rivalutazione;
7) aggiornare il trattamento pensionistico del sig. . Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Per : CP_1
In via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore di quella del Giudice
amministrativo;
in ogni caso, rigettare il ricorso in quanto infondato.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite
Per CP_3
in caso di accoglimento in toto o in parte delle domande spiegate nei confronti del datore di lavoro,
condannare conseguentemente quest'ultimo alla regolarizzazione contributiva, comprese somme aggiuntive ex lege 388/2000;
in ogni caso dichiarare inammissibili le domande spiegate direttamente nei confronti dell' , CP_3
con condanna alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
dall'1.2.1981 all'1.2.2017 – data nella quale il rapporto cessava per collocamento
[...]
in quiescenza – e di essere stato adibito per l'intero periodo nell'Area tutela e Sviluppo
del Territorio – Direzione Operativa - Genio Civile Litorale Veneto, ivi collocato nell'unità periferica provinciale di Venezia, nonché di essere stato nominato responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e dell'Ufficio Risorse Idriche rispettivamente nei mesi di gennaio e marzo 2000, e, dall'aprile 2016, anche dell' . Premesso Controparte_5
che dal 2011 gli era stata attribuita Posizione Organizzativa di fascia “C” – al pari di quanto previsto per i responsabili dell'Ufficio Gestione Risorse Idriche ed Edilizia
Privata delle altre unità periferiche del Genio Civile del Veneto – poi rinnovato nel tempo,
lamentava che con la delibera n. 1354 dell'1.9.2016 si fosse previsto per l'incarico di
3 responsabile dell'Ufficio Risorse Idriche di Venezia – a lui assegnato all'esito di selezione in data 1.10.2016 e concretamente svolto fino al pensionamento dell'1.2.2017
- una PO di fascia B, mentre analoghi incarichi presso altre unità periferiche del Genio
Civile erano riconosciuti come PO di fascia B o addirittura A, nonostante l'incarico a lui conferito non fosse meno complesso o richiedesse minori competenze e responsabilità.
Deduceva quindi la violazione da parte della , attraverso la delibera Controparte_4
in questione, dei principi di ragionevolezza, meritevolezza ed imparzialità nonché delle previsioni specifiche di cui all'art. 15 del CCNL e dell'art. 45 D.Lgs. 165/01 nonché dei principi di bona fede e correttezza e chiedeva, agendo nei confronti della CP_1
e dell' , che fosse riconosciuta in suo capo per il periodo dall'1.20.2019 all'1.2.2017 CP_3
la PO nella superiore fascia B con conseguente condanna della al CP_1
pagamento delle differenze retributive e contributive ed a ricostruire la sua posizione giuridica anche a fini previdenziali/assistenziali e pensionistici con conseguente riliquidazione/ricalcolo della pensione da parte dell' ed aggiornamento del CP_3
trattamento pensionistico.
2. Costituendosi in giudizio la eccepiva in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione rispetto al Giudice Amministrativo attesa la doglianza del ricorso incentrata sulla delibera n. 1354 dell'1.9.2016, costituente un atto di macroorganizzazione non modificabile da parte del Giudice Ordinario. Nel merito negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso sostenendo la legittimità e coerenza rispetto ai criteri di cui all'art. 15 CCNL
della delibera, anche tenuto coto dei vincoli di bilancio e dei diversi ambiti di competenza e responsabilità delle strutture cui si riferiva il ricorso avversario, irrilevanti le caratteristiche personali dei potenziali candidati. Contestava la domanda del ricorrente anche nel quantum, sia con riferimento alle differenze retributive che con riferimento all'incidenza sul TFS, per non computabilità nella retribuzione utile a questo fine degli importi correlati a PO.
4 3. A sua volta eccepiva l'inammissibilità delle domande svolte nei suoi confronti CP_3
contestandone il quantum indicato, deducendo che ove fossero risultate dovute al ricorrente differenze retributive doveva accertarsi anche l'obbligo dell'Amministrazione
di fare fronte ai maggiori contributi, con eventuale rideterminazione della pensione se dovuta.
4. La causa perveniva in decisone all'udienza odierna, autorizzato il deposito di memorie,
in ordine alle eccezioni preliminari.
§ § § § § § § § § § § § §
5. La domanda di causa non rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, bensì in quella del Giudice Amministrativo, cui compete la valutazione di illegittimità degli atti amministrativi di macro organizzazione, in particolare quando gli stessi siano oggetto primario del giudizio e tanto più quando, come nel caso di specie, il diritto rivendicato in capo alla parte non possa essere soddisfatto da una loro mera disapplicazione.
6. Si rileva che nella fattispecie in esame parte ricorrente ha chiesto esplicitamente di accertare l'illegittimità della delibera n. 1354 dell'1.9.2016 in relazione al suo allegato B
– riferito alla istituzione delle PO, identificate anche per la diversa pesatura (cfr. doc. 10
ric.) – nonché di condannare la a graduare la PO assegnata al ricorrente CP_1
in fascia B. Da ciò è evidente che l'illegittimità dell'atto in questione costituisca vero e proprio oggetto del giudizio, nonché che l'intervento richiesto al giudicante non consistesse nella mera disapplicazione dello stesso.
7. Non può poi porsi in dubbio che la delibera n. 1354 dell'1.9.2016, ed il suo allegato B
che ne costituisce parte integrante, in quanto volta ad individuare le PO istituite nell'ambito della sia un atto di macro-organizzazione, ovvero un atto CP_1
dell'Amministrazione volto a disciplinare in maniera sistematica l'organizzazione degli uffici. Atto dunque espressione della discrezionalità amministrativa perché fondato su scelte strategiche e vincoli di bilancio, pur se limitata dalla necessità del rispetto delle previsioni di legge, del CCNL e di coerenza interna. Quanto al decreto del direttore
5 dell'area del 14.10.2026 (doc. 12 ric.), si tratta di atto di conferimento di incarico che effettivamente ha natura privatistica, peraltro la sua disapplicazione o rimozione non sarebbe idonea a fondare la pretesa del ricorrente, avendo quale presupposto la delibera regionale di istituzione delle PO, ciascuna con la sua specifica pesatura.
8. La diversa prospettazione dedotta da parte ricorrente nella memoria autorizzata – secondo cui l'azione odierna sarebbe volta semplicemente a fare accertare il diritto del ricorrente alla congrua retribuzione in relazione alle mansioni effettivamente svolte – si scontra con la diversa e chiara impostazione del ricorso, incentrato sulla illegittimità della delibera laddove inseriva la PO poi assegnata al ricorrente tra quelle di fascia C. Si rileva peraltro che detta costruzione era necessaria per addivenire all'accoglimento delle domande di condanna svolte in ricorso, a fronte della conferma della collocazione della PO dell'Unità
in fascia C – per cui l'attribuzione di differenze retributive presuppone Parte_2
l'inserimento della PO in una fascia diversa rispetto a quella deliberata dall'Amministrazione - , della non obbligatorietà dell'istituzione delle PO da parte delle
Amministrazioni e dell'inapplicabilità del disposto dell'art. 52 D.Lgs. 165/01 in relazione a PO non istituite, dovendo ritenersi inscindibile la istituzione della PO e la sua specifica pesatura.
9. In conclusione, va declinata la giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto al Giudice
Amministrativo.
10. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della complessità della questione di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario rispetto al Giudice Amministrativo.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 28/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
6 dott. Anna Menegazzo
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