Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 6688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6688 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Frattaminore (NA) alla via Napoli n. 10, presso lo studio dell'avvocato Anna Artellino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Castello di Cisterna (NA) alla via Kennedy n. 4, presso lo studio dell'avvocato
Ginevra Cervone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 13.08.2024 parte ricorrente ha chiesto, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la pronuncia dello scioglimento del
1
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di scioglimento del matrimonio ed ha prestato consenso alla conferma delle condizioni di separazione.
All'udienza di comparizione del 07.03.2025 i procuratori delle parti hanno allegato l'intervenuto accordo tra le stesse;
i coniugi comparsi, sentiti congiuntamente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni dell'accordo raggiunto e riportato a verbale;
dunque, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del PM sugli accordi di divorzio.
Il PM con visto del 12.03.2025 nulla ha opposto.
2. La domanda, proposta da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto la richiesta di scioglimento del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale trasformata in consensuale definita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
5089/2023 pubblicata il 15.12.2023 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente in data 24.10.2023) e passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sulle statuizioni accessorie al divorzio i coniugi hanno raggiunto l'accordo trascritto nel verbale dell'udienza di comparizione del giorno 07.03.2025, di seguito integralmente riportato:
2 “1) Pronunciarsi lo scioglimento matrimonio (matrimonio civile contratto in
GO - Na - Atto N. 103 parte I - anno 2005);
2) il IG. corrisponderà, per il solo mantenimento della figlia Controparte_1
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, un assegno Persona_1 mensile di € 325,00, da versarsi a favore della IG.ra entro il giorno 1 Parte_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente nella misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT;
3) il IG. corrisponderà, oltre al predetto assegno, alla sig.ra Controparte_1
l'importo di euro 175,00 al mese, pari al 50% della rata Parte_1
mensile di mutuo fondiario, gravante sulla casa coniugale della quale la figlia è proprietaria, sino alla estinzione del mutuo stesso. A sua volta la IG.ra
si impegna a provvedere a sua cura all'integrale pagamento della rata Parte_1
di mutuo, pari a circa euro 350,00 mensili, di cui entrambi restano coobligati in solido nei confronti dell'istituto bancario;
4) oltre all'assegno di mantenimento, di cui al punto 2, il padre contribuirà – nella misura del 50% - alle spese scolastiche ed in generale di studio per la figlia, nonché mediche e, più in generale straordinarie, il tutto come da protocollo del
Tribunale idi Napoli Nord del 25.10.2019, cui si rimanda;
5) il sig. si impegna al trasferimento della propria residenza Controparte_1
dalla casa coniugale entro trenta giorni dalla data odierna;
6) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
7) Spese legali compensate”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia
4. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a GO (NA) il
19.12.2005 dalle parti e , alle Parte_1 Controparte_1
condizioni concordate;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
3 Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 103, parte I, Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 25.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
4