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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13444/2024, vertente
TRA
( , nata in Irlanda a [...], il [...]), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avvocati Sara Cerrocchi e Charlotte Miranda Jane Oliver;
E
, nato in Canada a [...] il [...]), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv.to Raoul Giangolini;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato a Knox College, Toronto (Canada) presso il
Comune di Clarington in data 14 Settembre 2002.
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 18/2025 pubbl. il 02/01/2025 del
Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare dove vogliono la loro nuova residenza, portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno stabilito congiuntamente di regolamentare in via definitiva i loro reciproci rapporti economici e patrimoniali nelle seguenti modalità:
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra una somma pari a € 515.595,38 di cui: CP_1 Pt_1
- € 193.793,50 al fine di perequare i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi derivanti dagli anni di matrimonio, da versare entro sette giorni dal deposito del ricorso in Tribunale. - € 321.801,88, da versare entro il 30/04/2025, al fine di eguagliare il rapporto tra le pensioni future degli stessi e la differenza di retribuzione mensile di cui la sig.ra avrebbe usufruito qualora il rapporto di matrimonio fosse continuato. Si Pt_1 ribadisce che tali somme vengono corrisposte dal sig. alla sig.ra al fine CP_1 Pt_1 di regolamentare i rapporti economici e patrimoniali tra i ricorrenti in virtù degli anni di matrimonio e delle aspettative future che vengono interrotte dalla separazione sub iudice.
3) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza alcun obbligo di dazione mensile di alcuna somma, tenuto anche conto della corresponsione di cui sopra. 4) I coniugi, adempiute le condizioni di cui sopra, dichiarano risolti i reciproci rapporti economici e dichiarano di non pretendere più nulla l'uno dall'altra per cause connesse esclusivamente al rapporto di coniugio.
5) Le spese legali sono integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13/8 L.P.F”.
Poiché le parti hanno adempiuto agli obblighi patrimoniali di cui al punto 2, congiuntamente chiedono la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma a mezzo rituale
[...] comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza/ordinanza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) Disporre che i rapporti economici e patrimoniali siano definiti con quanto richiesto nel ricorso introduttivo e già recepito nella sentenza di separazione passata in giudicato
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14/09/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
13444/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Knox College, Toronto (Canada) presso il Comune di Clarington in data 14 Settembre 2002 tra (, ) e Parte_1
(CANADA, 09/10/1973), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13444/2024, vertente
TRA
( , nata in Irlanda a [...], il [...]), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avvocati Sara Cerrocchi e Charlotte Miranda Jane Oliver;
E
, nato in Canada a [...] il [...]), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv.to Raoul Giangolini;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato a Knox College, Toronto (Canada) presso il
Comune di Clarington in data 14 Settembre 2002.
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 18/2025 pubbl. il 02/01/2025 del
Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare dove vogliono la loro nuova residenza, portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno stabilito congiuntamente di regolamentare in via definitiva i loro reciproci rapporti economici e patrimoniali nelle seguenti modalità:
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra una somma pari a € 515.595,38 di cui: CP_1 Pt_1
- € 193.793,50 al fine di perequare i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi derivanti dagli anni di matrimonio, da versare entro sette giorni dal deposito del ricorso in Tribunale. - € 321.801,88, da versare entro il 30/04/2025, al fine di eguagliare il rapporto tra le pensioni future degli stessi e la differenza di retribuzione mensile di cui la sig.ra avrebbe usufruito qualora il rapporto di matrimonio fosse continuato. Si Pt_1 ribadisce che tali somme vengono corrisposte dal sig. alla sig.ra al fine CP_1 Pt_1 di regolamentare i rapporti economici e patrimoniali tra i ricorrenti in virtù degli anni di matrimonio e delle aspettative future che vengono interrotte dalla separazione sub iudice.
3) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza alcun obbligo di dazione mensile di alcuna somma, tenuto anche conto della corresponsione di cui sopra. 4) I coniugi, adempiute le condizioni di cui sopra, dichiarano risolti i reciproci rapporti economici e dichiarano di non pretendere più nulla l'uno dall'altra per cause connesse esclusivamente al rapporto di coniugio.
5) Le spese legali sono integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13/8 L.P.F”.
Poiché le parti hanno adempiuto agli obblighi patrimoniali di cui al punto 2, congiuntamente chiedono la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma a mezzo rituale
[...] comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza/ordinanza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) Disporre che i rapporti economici e patrimoniali siano definiti con quanto richiesto nel ricorso introduttivo e già recepito nella sentenza di separazione passata in giudicato
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14/09/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
13444/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Knox College, Toronto (Canada) presso il Comune di Clarington in data 14 Settembre 2002 tra (, ) e Parte_1
(CANADA, 09/10/1973), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi