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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1756/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA CP_1 Parte_1 C.F._1
SPANÒ, elettivamente domiciliato nel suo studio in Anzio, viale Mencacci n. 11;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO CALÒ e dell'avv. CESARE MOSCATI, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, via Savoia n. 78;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO DI CP_3 C.F._2
VEROLI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Savoia n. 78;
CONVENUTI
Oggetto
Mediazione.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 17/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14-15/6/2020 conveniva in giudizio la Parte_2
e proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2 CP_3 provvisoriamente esecutivo n. 359/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 6-7/4/2020, con cui era stato ingiunto a il pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_2
della somma di euro 13.420,00 (oltre interessi e spese), e (più precisamente) chiedendo:
[...]
- in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, nonché di dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza di valida procura, nonché per mancanza di attestazione di conformità;
- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, di condannare la e a risarcire il Controparte_2 CP_3 danno subito, pari a euro 10.000,00.
Inoltre, con istanza depositata in data 17/6/2020 chiedeva di sospendere la Parte_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 8/7/2020 la
[...] chiedeva: Controparte_2
- in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 8/7/2020 SA PA chiedeva:
- in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande proposte da nei propri confronti;
Parte_2
- nel merito, di rigettare le domande proposte da nei propri confronti;
Parte_2
- di condannare ex art. 96, commi 1-3, c.p.c. Parte_2
Con ordinanza del 22/7/2020 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dell'1/4/2021, disattese le richieste istruttorie delle parti, veniva formulata proposta conciliativa.
Con ordinanza del 15/6/2021, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte di la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Parte_2
Con ordinanza del 17/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la (convenuta-opposta) ha dedotto Controparte_2 di essere creditrice di (attore-opponente) per la somma di euro 13.420,00 (oltre Parte_2 interessi e spese), deducendo:
- che in data 12/11/2019, per il tramite dell'attività di mediazione svolta dalla convenuta-opposta,
l'attore-opponente aveva formulato una proposta irrevocabile d'acquisto dell'immobile sito in
Roma, via Madonna del Riposo n. 114/d, di proprietà di , Persona_1 Controparte_4 CP_5
e (“eredi ), per un prezzo complessivo pari a euro
[...] Controparte_6 CP_4
275.000,00;
- che l'attore-opponente aveva consegnato alla convenuta-opposta un assegno bancario non trasferibile intestato ai promittenti venditori per euro 10.000,00, dichiarando espressamente che “in caso di accettazione della presente proposta tale somma […] diverrà
[...]
” e impegnandosi, in tale ipotesi, ad integrare il prezzo d'acquisto di ulteriori Persona_2 euro 40.000,00 entro il 30/11/2019, nonché a stipulare il rogito notarile di compravendita e a versare il residuo importo di euro 225.000,00 entro il 30/3/2020; - che la predetta proposta irrevocabile era stata accettata e sottoscritta dai promittenti venditori in data 13/11/2019 e l'accettazione era stata comunicata all'attore-opponente con telegramma del
14/11/2019;
- che l'art. 7 della predetta proposta irrevocabile prevedeva testualmente che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del VENDITORE;
la relativa comunicazione potrà pervenire al PROPONENTE anche tramite l'agente immobiliare mediante trasmissione a mezzo telegramma”;
- che, contestualmente alla sottoscrizione della predetta proposta irrevocabile d'acquisto
(perfezionatasi in contratto preliminare di compravendita immobiliare), l'attore-opponente aveva sottoscritto l'allegato A alla medesima, con cui si era espressamente impegnato a corrispondere alla convenuta-opposta “il giorno del preliminare” l'importo di euro 11.000,00 oltre IVA (e, quindi, di euro 13.420,00 IVA inclusa), in ragione dell'attività di mediazione svolta;
- che l'attore-opponente si era rifiutato indebitamente di integrare la caparra confirmatoria entro il
30/11/2019 e di ottemperare agli obblighi assunti con la sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto e la successiva accettazione intervenuta da parte dei promittenti venditori;
- di avere diritto a conseguire il pagamento dell'importo di euro 13.420,00 IVA inclusa, a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione immobiliare svolta, anche a prescindere dalla condotta inadempiente tenuta da parte dell'attore-opponente nei riguardi dei promittenti venditori.
Con l'atto di citazione l'attore-opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, l'inesistenza di valida procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché la mancanza di attestazione di conformità.
Tali eccezioni preliminari non devono essere esaminate, in quanto:
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore-opponente ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di incompetenza territoriale (cfr. p. 3);
- con le conclusioni della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore-opponente non ha chiesto di dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza di valida procura, nonché per mancanza di attestazione di conformità, con conseguente implicita rinuncia a tali eccezioni;
- analogamente, con le note scritte di precisazione delle conclusioni del 13/12/2024 l'attore- opponente non ha chiesto di dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza di valida procura, nonché per mancanza di attestazione di conformità, con conseguente ulteriore dimostrazione dell'implicita rinuncia a tali eccezioni.
Ciò premesso, nel merito, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'attore- opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi: “omissione di atti e fatti rilevanti”, “inesistenza del fondamento giuridico del ricorso per decreto ingiuntivo”,
“clausola risolutiva espressa”, “atto conseguenza di artifizi” e “negligenza ed imperizia dell'agente immobiliare”.
I motivi concernenti la “omissione di atti e fatti rilevanti” e la “inesistenza del fondamento giuridico del ricorso per decreto ingiuntivo” (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono fondati, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 34850/2023:
- “il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro letterale dell'art. 1755 c.c., comma 1”;
- “al fine di poter ritenere concluso l'affare è necessario che fra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito - in relazione ad un'eventuale futura stipula di un contratto preliminare - un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato”;
- “non basta, invece, accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un "preliminare di preliminare", secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4628/2015 (cfr. Cass. n. 22012/2023, Cass. n. 17919/2023, Cass. n. 28879/2022, Cass.
n. 30083/2019)”.
Più precisamente, secondo Cass. 30083/2019:
- “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio”;
- al fine di verificare se sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, occorre tener conto delle modalità con cui si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti, per cui anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento), è idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa viene accettata dal promittente venditore e si costituisce tra le parti un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art. 2932 c.c.
Ed infatti, per come chiarito da Cass. 9694/2023, “la proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) - come la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 c.c.) - deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la stipulazione del negozio nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni, assumendo, in mancanza, carattere di mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro contratto con l'effetto di fissarne solo gli elementi già concordati”.
Ciò chiarito, nel caso di specie la convenuta-opposta ha anzitutto prodotto (a sostegno della domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta) la proposta del 12/11/2019 (all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo), con cui (per quanto qui di rilievo):
- l'attore-opponente “promette irrevocabilmente di acquistare” l'immobile sito in Roma, via
Madonna del Riposo n. 114 int. 8, intestato a “eredi , in catasto al foglio 423, part. 14, CP_4 sub 10, per il prezzo di euro 275.000,00;
- sono state indicate le “condizioni di pagamento”, che prevedevano la corresponsione di euro
10.000,00 al momento della proposta, di euro 40.000,00 entro e non oltre il 30/11/2019 e di euro
225.000,00 entro e non oltre il 30/3/2020, con stipula di atto notarile entro e non oltre il 30/3/2020
(cfr. punto 3);
- è stato previsto che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO
PRELIMINARE) non appena il Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del VENDITORE” (cfr. punto 7).
In calce a tale proposta vi era la “accettazione del venditore” del 13/11/2019 (“noi sottoscritto eredi e preso atto del contenuto della presente proposta d'acquisto dichiara di CP_4 Persona_1 accettarla integralmente”), sottoscritta da e da Persona_1 Controparte_6
Inoltre, la convenuta-opposta ha depositato:
- il telegramma del 14/11/2019 (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), con cui la convenuta- opposta aveva comunicato all'attore-opponente l'accettazione della predetta proposta, nonché la convocazione “presso i nostri uffici … per il giorno 25/11/2019 alle ore 18.00 per la sottoscrizione del preliminare di compravendita”;
- l'allegato A alla proposta di acquisto del 12/11/2019 (all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo), con cui l'attore-opponente aveva confermato l'impegno a corrispondere alla convenuta-opposta “quale compenso a Voi spettante per l'operato svolto l'importo di € 11.000,00 … + IVA somma che vi verrà corrisposta dal sottoscritto il giorno del preliminare di compravendita”.
Infine, l'attore-opponente ha documentato che:
- le parti avevano predisposto bozze di contratto preliminare di compravendita (cfr. all.
4-6 all'atto di citazione);
- nella data fissata per la stipula del contratto preliminare di compravendita (25/11/2019) le parti non avevano raggiunto alcun accordo (cfr. all. 7 all'atto di citazione);
- per la stipula del contratto preliminare di compravendita era stato programmato un ulteriore incontro per il 20/12/2019 (cfr. all. 9 all'atto di citazione).
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, accettata in data 13/11/2019, abbia dato luogo ad un vero e proprio contratto preliminare o, comunque, abbia costituito un vincolo giuridico tale da abilitare le parti ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
È vero che, in base al punto 7 della “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il
Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del VENDITORE”.
Tuttavia, va ricordato che il giudice può dare al rapporto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalle parti, avendo il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica (alla stregua del concreto assetto di interessi predisposto dalle parti) il rapporto che forma oggetto della controversia.
Orbene, in primo luogo, dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che è stato avviato un procedimento negoziale con più fasi, articolato:
- in una prima fase in cui, con la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, l'attore- opponente ha offerto il corrispettivo di euro 275.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, via Madonna del Riposo n. 114 int. 8, in catasto al foglio 423, part. 14, sub 10, con accettazione di tale “promessa”, in data 13/11/2019, da parte di e di Persona_1 Controparte_6
- in una seconda fase in cui doveva essere stipulato un contratto preliminare di compravendita del predetto immobile (per come si desume dalle bozze predisposte dalle parti e dalla fissazione di date per la sottoscrizione del contratto preliminare), il che, però, non è avvenuto;
- in una terza fase, in cui doveva essere stipulato il contratto definitivo di compravendita (rogito notarile) con il saldo del prezzo, il che, però, non è avvenuto.
Dunque, va evidenziato che, successivamente all'accettazione della “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, le parti hanno predisposto bozze di contratto preliminare e hanno programmato incontri per la stipula del contratto preliminare (poi non avvenuta).
Ciò depone nel senso che la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, accettata in data
13/11/2019, non era qualificabile come contratto preliminare, atteso che, altrimenti, non vi sarebbe stata alcuna ragione di interloquire per la stipula di un (ulteriore) contratto preliminare.
In secondo luogo, va osservato che la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019 non conteneva tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento) e, pertanto, non era idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa fosse stata accettata dal promittente venditore, considerato che:
- nella “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019 non è stata esattamente indicata la parte venditrice, essendo stato effettuato un generico riferimento agli “eredi ; CP_4
- conseguentemente, il promissario acquirente (cioè l'attore-opponente) non poteva agire ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica di un obbligo (quale l'obbligo di vendere l'immobile in questione) assunto da un soggetto non meglio precisato.
In questa prospettiva, risulta irrilevante che (per come evidenziato dalla convenuta-opposta)
l'attore-opponente non abbia mai dedotto e/o eccepito di non essere a conoscenza di chi fossero gli
“eredi e, inoltre, in data 7/11/2018 Pasqua Sabino, CP_4 Controparte_4 Controparte_5 e abbiano presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui Controparte_6 dichiaravano di essere eredi legittimi di Persona_3
Invero, anche a voler ritenere che , e Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 fossero gli eredi di e che ciò fosse noto all'attore-opponente, a
[...] Persona_3 quest'ultimo sarebbe comunque rimasta preclusa la tutela ex art. 2932 c.c. in assenza di un accordo contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato, per mancata esatta indicazione della parte obbligata a vendere (con conseguente impossibilità di individuare, in base al contratto, il soggetto da convenire in giudizio nel procedimento ex art. 2932 c.c.).
In terzo luogo, deve notarsi che la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019 è stata accettata in data 13/11/2019 solo da e da che hanno apposto la Persona_1 Controparte_6 propria sottoscrizione.
Secondo la giurisprudenza, “nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, giacché si deve presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" giuridico inscindibile, in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà … Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare” (cfr. Cass. 4227/2007, che richiama Cass. Sez. Un. 239/1999 e Cass. 9458/2004).
Pertanto, nel caso di specie, in cui l'immobile in questione apparteneva (per come sostenuto dalla stessa convenuta-opposta) a , e Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
quali eredi di il fatto che la “promessa” irrevocabile di acquisto del
[...] Persona_3
12/11/2019 sia stata accettata in data 13/11/2019 solo da e da Persona_1 Controparte_6 impediva (in ragione della mancata accettazione da parte degli altri comproprietari o di una delega, da parte di questi ultimi, in favore di e/o di la possibilità della Persona_1 Controparte_6 pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c.
In quarto luogo, deve rilevarsi che:
- “non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c., in assenza
… della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono un requisito richiesto a pena di nullità dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, ed integrano una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale” (cfr. Cass. 18195/2020); - conseguentemente, nel caso di specie la possibilità di una pronuncia ex art. 2932 c.c. era impedita anche dalla mancata indicazione, nella “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Quindi, dovendo escludersi che sia stato concluso un contratto preliminare o che, comunque, sia stato costituito un vincolo giuridico tale da abilitare le parti ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato, deve ritenersi che le parti abbiano raggiunto un mero accordo preparatorio (c.d. puntuazione) destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro contratto con l'effetto di fissarne solo gli elementi già concordati.
Conseguentemente, in base alla giurisprudenza sopra citata, deve escludersi che sia stato concluso l'affare ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c. e che sia sorto il diritto del mediatore (cioè della convenuta-opposta) alla provvigione, non essendo sufficiente la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, con la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è stato irrevocabilmente raggiunto.
Peraltro, deve notarsi che con l'allegato A alla proposta di acquisto del 12/11/2019 l'attore- opponente si è impegnato a corrispondere alla convenuta-opposta la somma di euro 11.000,00 (oltre
IVA) “il giorno del preliminare di compravendita”.
Orbene, Cass. 30801/2023 ha accolto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del mediatore per il pagamento della propria provvigione, evidenziando che:
- la sentenza impugnata non aveva “considerato il dato … relativo al fatto che le parti avevano espressamente previsto nella proposta di acquisto che la provvigione del mediatore sarebbe stata corrisposta al momento della stipula del contratto preliminare”;
- la sentenza non avrebbe potuto “omettere di verificare il significato della previsione contrattuale secondo la quale il diritto del mediatore alla provvigione sorgesse soltanto con la stipula del contratto preliminare;
infatti le parti potevano non solo concordare la misura della provvigione secondo la specifica disposizione dell'art. 1755 c.c., comma 2, ma anche, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., individuare il momento in cui sarebbe sorto il diritto del mediatore alla provvigione”.
Dunque, poiché nel caso di specie le parti hanno previsto che la provvigione della convenuta- opposta sarebbe stata corrisposta “il giorno del preliminare di compravendita”, deve ritenersi che le parti abbiano stabilito che solo in quel momento sarebbe sorto il diritto della convenuta-opposta alla provvigione.
Ne segue che il diritto della convenuta-opposta alla provvigione deve essere escluso anche in ragione di tale previsione contrattuale, considerato che non è stato stipulato alcun contratto preliminare di compravendita fra le parti e non può qualificarsi come tale la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, accettata in data 13/11/2019 (per le ragioni esposte sopra).
Pertanto, deve ritenersi che l'opposto non abbia dimostrato la sussistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria.
Ne segue che: - non è necessario esaminare gli altri motivi di opposizione formulati dall'attore-opponente, concernenti la “clausola risolutiva espressa”, l'“atto conseguenza di artifizi” e la “negligenza ed imperizia dell'agente immobiliare”, da ritenersi assorbiti;
- in ragione della fondatezza dell'opposizione proposta dall'attore-opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Occorre a questo punto esaminare la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'attore-opponente nei confronti della convenuta-opposta e di CP_3
Quanto alla posizione di va anzitutto ricordato che per come affermato da Cass. CP_3
23965/2023:
- “l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato”;
- “tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. 2124/1994)”;
- “ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass.
21706/2019; Cass. 22113/2015; Cass. 8718/2000)”;
- “si è infatti ulteriormente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono parti soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (Cass. 15567/2018) e il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, sicché
l'opponente, qualora voglia chiamare in causa un terzo, non può provvedervi direttamente, ma, essendogli preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare nella citazione l'udienza di prima comparizione e trattazione), deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione,
l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo (cfr. pronunce sopra citate)”;
- “quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, l'orientamento di questa Corte che si è consolidato si basa sul principio, affermato sin dal 1997 (Cass. 4894/1997), secondo cui la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme;
pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni (cfr. pronunce sopra citate)”; - “è, dunque, rimasta isolata la pronuncia richiamata in ricorso (Cass.883/2015, secondo cui l'eccezione di nullità deve essere sollevata dal terzo nell'atto di costituzione in giudizio dello stesso, restando altrimenti sanata la nullità), pur essendo individuabili, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, sempre in coerenza con le coordinate ermeneutiche di cui si è detto, alcune fattispecie in cui non si determina il vizio di nullità della chiamata del terzo”;
- “in particolare, ciò si verifica nell'ipotesi in cui la chiamata diretta del terzo contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia accompagnata dall'istanza comunque rivolta al giudice, anche in via subordinata, di autorizzazione alla chiamata (Cass. 16336/2020), nonché nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione abbia pronunciato nel merito nei confronti del terzo chiamato in giudizio, dovendosi, in tale ultimo caso, ritenere configurabile un'autorizzazione implicita alla chiamata del terzo (così ancora Cass. 16336/2020 citata)”.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata, l'attore-opponente non ha chiesto, mediante l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ma lo ha citato direttamente per la prima CP_3 udienza.
Da ciò deriva la nullità della chiamata in causa di considerato che: CP_3
- la mancata autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo ha determinato una CP_3 decadenza rilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione di quest'ultimo;
- nella chiamata diretta del terzo contenuta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non vi era l'istanza comunque rivolta al giudice, anche in via subordinata, di autorizzazione alla chiamata;
- con la presente sentenza non vi è alcuna pronuncia nel merito nei confronti di;
CP_3
- un'autorizzazione implicita alla chiamata del terzo non può comunque desumersi dai provvedimenti emessi in corso di causa e, in particolare, dalle ordinanze istruttorie, le quali sono di norma revocabili ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e soprattutto non pregiudicano il contenuto finale della decisione della controversia (cfr. Cass. 23965/2023, che richiama Cass. 30161/2018).
Quanto alla posizione della convenuta-opposta, va preliminarmente evidenziato che:
- con sentenza del Tribunale di Roma del 24/6/2023 (allegata alle note scritte dell'attore-opponente del 13/12/2024), emessa nel procedimento iscritto al n. 12083/2020 R.G., relativo ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, è stata condannata a pagare all'odierno attore- Persona_1 opponente la somma di euro 10.000,00 (oltre interessi), che aveva ricevuto Persona_1
(mediante assegno) dall'odierno attore-opponente a seguito dell'accettazione della “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, e ciò in quanto non era stato stipulato alcun contratto preliminare di compravendita, per cui il predetto pagamento era “sine titulo”, non essendo sorretto da alcuna causa giustificativa;
- nel presente giudizio l'attore-opponente ha proposto domanda riconvenzionale “per il danno arrecato di € 10.000,00 (consegna assegno a parte promittente venditrice)” (cfr. atto di citazione, p.
10); - con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore-opponente ha precisato che è stato richiesto di “risarcire il danno arrecato al Sig di € 10.000,00 per aver negligentemente Parte_2 consegnato l'assegno. Danno che ha un titolo diverso dalla restituzione richiesta nella causa civile RG 12083/2020 perché la restituzione è l'effetto naturale di un negozio dichiarato nullo/risolto, diversamente, l'attribuzione patrimoniale sarebbe senza titolo;
mentre il danno richiesto in questo giudizio discende dall'INADEMPIMENTO che ha cagionato il danno” (cfr. p. 9).
Orbene, com'è noto, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare il danno effettivamente subito;
il fatto che il danno sia risarcibile in via equitativa non fa venir meno l'onere del danneggiato di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno
(Cass. 16202/2002; nello stesso senso, fra tante, Cass. 15680/2020, 28742/2018, 2538/2017 e
20889/2016).
Nel caso di specie, l'attore-opponente (pur avendone l'onere) non ha allegato né provato quale specifico danno (diverso dalla mera perdita patrimoniale di euro 10.000,00 dovuta alla consegna dell'assegno in favore di , peraltro già condannata, con sentenza del Tribunale di Persona_1
Roma del 24/6/2023, alla restituzione di tale somma) gli fosse stato arrecato (ad esempio, sotto il profilo della perdita di altre occasioni contrattuali favorevoli), non avendo del resto formulato alcuna richiesta istruttoria sul punto, né prodotto documenti rilevanti sotto questo profilo.
Da ciò deriva l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore-opponente nei confronti della convenuta-opposta.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore- opponente, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
deve dichiararsi la nullità della chiamata in causa di deve rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dall'attore-opponente nei CP_3 confronti della convenuta-opposta.
Quanto alle spese processuali, anzitutto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali di PA (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del CP_3 valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attore- opponente.
Per il resto, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, la causa si è conclusa con l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore- opponente avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della convenuta-opposta (domanda principale), ma anche con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta (per un importo minore) dall'attore-opponente nei confronti della convenuta-opposta, cioè con soccombenza parziale reciproca e prevalente della convenuta-opposta. Dunque, in base agli artt. 91 e 92 c.p.c., risulta equo condannare la convenuta-opposta al pagamento, in favore dell'attore-opponente, di metà delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) e compensare le spese processuali per il residuo.
Deve poi rigettarsi la domanda (formulata da di condanna dell'attore-opponente al CP_3 risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., dato che non ha dimostrato di aver CP_3 subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
Deve altresì rigettarsi la domanda (formulata da ) di condanna dell'attore-opponente ex CP_3 art. 96, comma 3, c.p.c., non avendo nel caso di specie l'attore-opponente posto in essere una condotta processuale contrassegnata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1756/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
359/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 6-7/4/2020;
2) dichiara la nullità della chiamata in causa di CP_3
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
Controparte_2
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_2 CP_3 che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) condanna la al pagamento, in favore di di metà Controparte_2 Parte_2 delle spese processuali, che liquida già in questa misura in euro 72,75 per spese vive e in euro
2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Ragusa, 25 marzo 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1756/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA CP_1 Parte_1 C.F._1
SPANÒ, elettivamente domiciliato nel suo studio in Anzio, viale Mencacci n. 11;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO CALÒ e dell'avv. CESARE MOSCATI, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, via Savoia n. 78;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO DI CP_3 C.F._2
VEROLI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Savoia n. 78;
CONVENUTI
Oggetto
Mediazione.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 17/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14-15/6/2020 conveniva in giudizio la Parte_2
e proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2 CP_3 provvisoriamente esecutivo n. 359/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 6-7/4/2020, con cui era stato ingiunto a il pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_2
della somma di euro 13.420,00 (oltre interessi e spese), e (più precisamente) chiedendo:
[...]
- in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, nonché di dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza di valida procura, nonché per mancanza di attestazione di conformità;
- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, di condannare la e a risarcire il Controparte_2 CP_3 danno subito, pari a euro 10.000,00.
Inoltre, con istanza depositata in data 17/6/2020 chiedeva di sospendere la Parte_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 8/7/2020 la
[...] chiedeva: Controparte_2
- in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 8/7/2020 SA PA chiedeva:
- in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande proposte da nei propri confronti;
Parte_2
- nel merito, di rigettare le domande proposte da nei propri confronti;
Parte_2
- di condannare ex art. 96, commi 1-3, c.p.c. Parte_2
Con ordinanza del 22/7/2020 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dell'1/4/2021, disattese le richieste istruttorie delle parti, veniva formulata proposta conciliativa.
Con ordinanza del 15/6/2021, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte di la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Parte_2
Con ordinanza del 17/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la (convenuta-opposta) ha dedotto Controparte_2 di essere creditrice di (attore-opponente) per la somma di euro 13.420,00 (oltre Parte_2 interessi e spese), deducendo:
- che in data 12/11/2019, per il tramite dell'attività di mediazione svolta dalla convenuta-opposta,
l'attore-opponente aveva formulato una proposta irrevocabile d'acquisto dell'immobile sito in
Roma, via Madonna del Riposo n. 114/d, di proprietà di , Persona_1 Controparte_4 CP_5
e (“eredi ), per un prezzo complessivo pari a euro
[...] Controparte_6 CP_4
275.000,00;
- che l'attore-opponente aveva consegnato alla convenuta-opposta un assegno bancario non trasferibile intestato ai promittenti venditori per euro 10.000,00, dichiarando espressamente che “in caso di accettazione della presente proposta tale somma […] diverrà
[...]
” e impegnandosi, in tale ipotesi, ad integrare il prezzo d'acquisto di ulteriori Persona_2 euro 40.000,00 entro il 30/11/2019, nonché a stipulare il rogito notarile di compravendita e a versare il residuo importo di euro 225.000,00 entro il 30/3/2020; - che la predetta proposta irrevocabile era stata accettata e sottoscritta dai promittenti venditori in data 13/11/2019 e l'accettazione era stata comunicata all'attore-opponente con telegramma del
14/11/2019;
- che l'art. 7 della predetta proposta irrevocabile prevedeva testualmente che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del VENDITORE;
la relativa comunicazione potrà pervenire al PROPONENTE anche tramite l'agente immobiliare mediante trasmissione a mezzo telegramma”;
- che, contestualmente alla sottoscrizione della predetta proposta irrevocabile d'acquisto
(perfezionatasi in contratto preliminare di compravendita immobiliare), l'attore-opponente aveva sottoscritto l'allegato A alla medesima, con cui si era espressamente impegnato a corrispondere alla convenuta-opposta “il giorno del preliminare” l'importo di euro 11.000,00 oltre IVA (e, quindi, di euro 13.420,00 IVA inclusa), in ragione dell'attività di mediazione svolta;
- che l'attore-opponente si era rifiutato indebitamente di integrare la caparra confirmatoria entro il
30/11/2019 e di ottemperare agli obblighi assunti con la sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto e la successiva accettazione intervenuta da parte dei promittenti venditori;
- di avere diritto a conseguire il pagamento dell'importo di euro 13.420,00 IVA inclusa, a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione immobiliare svolta, anche a prescindere dalla condotta inadempiente tenuta da parte dell'attore-opponente nei riguardi dei promittenti venditori.
Con l'atto di citazione l'attore-opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, l'inesistenza di valida procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché la mancanza di attestazione di conformità.
Tali eccezioni preliminari non devono essere esaminate, in quanto:
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore-opponente ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di incompetenza territoriale (cfr. p. 3);
- con le conclusioni della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore-opponente non ha chiesto di dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza di valida procura, nonché per mancanza di attestazione di conformità, con conseguente implicita rinuncia a tali eccezioni;
- analogamente, con le note scritte di precisazione delle conclusioni del 13/12/2024 l'attore- opponente non ha chiesto di dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza di valida procura, nonché per mancanza di attestazione di conformità, con conseguente ulteriore dimostrazione dell'implicita rinuncia a tali eccezioni.
Ciò premesso, nel merito, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'attore- opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi: “omissione di atti e fatti rilevanti”, “inesistenza del fondamento giuridico del ricorso per decreto ingiuntivo”,
“clausola risolutiva espressa”, “atto conseguenza di artifizi” e “negligenza ed imperizia dell'agente immobiliare”.
I motivi concernenti la “omissione di atti e fatti rilevanti” e la “inesistenza del fondamento giuridico del ricorso per decreto ingiuntivo” (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono fondati, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 34850/2023:
- “il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro letterale dell'art. 1755 c.c., comma 1”;
- “al fine di poter ritenere concluso l'affare è necessario che fra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito - in relazione ad un'eventuale futura stipula di un contratto preliminare - un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato”;
- “non basta, invece, accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un "preliminare di preliminare", secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4628/2015 (cfr. Cass. n. 22012/2023, Cass. n. 17919/2023, Cass. n. 28879/2022, Cass.
n. 30083/2019)”.
Più precisamente, secondo Cass. 30083/2019:
- “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio”;
- al fine di verificare se sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, occorre tener conto delle modalità con cui si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti, per cui anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento), è idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa viene accettata dal promittente venditore e si costituisce tra le parti un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art. 2932 c.c.
Ed infatti, per come chiarito da Cass. 9694/2023, “la proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) - come la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 c.c.) - deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la stipulazione del negozio nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni, assumendo, in mancanza, carattere di mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro contratto con l'effetto di fissarne solo gli elementi già concordati”.
Ciò chiarito, nel caso di specie la convenuta-opposta ha anzitutto prodotto (a sostegno della domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta) la proposta del 12/11/2019 (all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo), con cui (per quanto qui di rilievo):
- l'attore-opponente “promette irrevocabilmente di acquistare” l'immobile sito in Roma, via
Madonna del Riposo n. 114 int. 8, intestato a “eredi , in catasto al foglio 423, part. 14, CP_4 sub 10, per il prezzo di euro 275.000,00;
- sono state indicate le “condizioni di pagamento”, che prevedevano la corresponsione di euro
10.000,00 al momento della proposta, di euro 40.000,00 entro e non oltre il 30/11/2019 e di euro
225.000,00 entro e non oltre il 30/3/2020, con stipula di atto notarile entro e non oltre il 30/3/2020
(cfr. punto 3);
- è stato previsto che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO
PRELIMINARE) non appena il Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del VENDITORE” (cfr. punto 7).
In calce a tale proposta vi era la “accettazione del venditore” del 13/11/2019 (“noi sottoscritto eredi e preso atto del contenuto della presente proposta d'acquisto dichiara di CP_4 Persona_1 accettarla integralmente”), sottoscritta da e da Persona_1 Controparte_6
Inoltre, la convenuta-opposta ha depositato:
- il telegramma del 14/11/2019 (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), con cui la convenuta- opposta aveva comunicato all'attore-opponente l'accettazione della predetta proposta, nonché la convocazione “presso i nostri uffici … per il giorno 25/11/2019 alle ore 18.00 per la sottoscrizione del preliminare di compravendita”;
- l'allegato A alla proposta di acquisto del 12/11/2019 (all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo), con cui l'attore-opponente aveva confermato l'impegno a corrispondere alla convenuta-opposta “quale compenso a Voi spettante per l'operato svolto l'importo di € 11.000,00 … + IVA somma che vi verrà corrisposta dal sottoscritto il giorno del preliminare di compravendita”.
Infine, l'attore-opponente ha documentato che:
- le parti avevano predisposto bozze di contratto preliminare di compravendita (cfr. all.
4-6 all'atto di citazione);
- nella data fissata per la stipula del contratto preliminare di compravendita (25/11/2019) le parti non avevano raggiunto alcun accordo (cfr. all. 7 all'atto di citazione);
- per la stipula del contratto preliminare di compravendita era stato programmato un ulteriore incontro per il 20/12/2019 (cfr. all. 9 all'atto di citazione).
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, accettata in data 13/11/2019, abbia dato luogo ad un vero e proprio contratto preliminare o, comunque, abbia costituito un vincolo giuridico tale da abilitare le parti ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
È vero che, in base al punto 7 della “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il
Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del VENDITORE”.
Tuttavia, va ricordato che il giudice può dare al rapporto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalle parti, avendo il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica (alla stregua del concreto assetto di interessi predisposto dalle parti) il rapporto che forma oggetto della controversia.
Orbene, in primo luogo, dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che è stato avviato un procedimento negoziale con più fasi, articolato:
- in una prima fase in cui, con la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, l'attore- opponente ha offerto il corrispettivo di euro 275.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, via Madonna del Riposo n. 114 int. 8, in catasto al foglio 423, part. 14, sub 10, con accettazione di tale “promessa”, in data 13/11/2019, da parte di e di Persona_1 Controparte_6
- in una seconda fase in cui doveva essere stipulato un contratto preliminare di compravendita del predetto immobile (per come si desume dalle bozze predisposte dalle parti e dalla fissazione di date per la sottoscrizione del contratto preliminare), il che, però, non è avvenuto;
- in una terza fase, in cui doveva essere stipulato il contratto definitivo di compravendita (rogito notarile) con il saldo del prezzo, il che, però, non è avvenuto.
Dunque, va evidenziato che, successivamente all'accettazione della “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, le parti hanno predisposto bozze di contratto preliminare e hanno programmato incontri per la stipula del contratto preliminare (poi non avvenuta).
Ciò depone nel senso che la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, accettata in data
13/11/2019, non era qualificabile come contratto preliminare, atteso che, altrimenti, non vi sarebbe stata alcuna ragione di interloquire per la stipula di un (ulteriore) contratto preliminare.
In secondo luogo, va osservato che la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019 non conteneva tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento) e, pertanto, non era idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa fosse stata accettata dal promittente venditore, considerato che:
- nella “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019 non è stata esattamente indicata la parte venditrice, essendo stato effettuato un generico riferimento agli “eredi ; CP_4
- conseguentemente, il promissario acquirente (cioè l'attore-opponente) non poteva agire ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica di un obbligo (quale l'obbligo di vendere l'immobile in questione) assunto da un soggetto non meglio precisato.
In questa prospettiva, risulta irrilevante che (per come evidenziato dalla convenuta-opposta)
l'attore-opponente non abbia mai dedotto e/o eccepito di non essere a conoscenza di chi fossero gli
“eredi e, inoltre, in data 7/11/2018 Pasqua Sabino, CP_4 Controparte_4 Controparte_5 e abbiano presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui Controparte_6 dichiaravano di essere eredi legittimi di Persona_3
Invero, anche a voler ritenere che , e Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 fossero gli eredi di e che ciò fosse noto all'attore-opponente, a
[...] Persona_3 quest'ultimo sarebbe comunque rimasta preclusa la tutela ex art. 2932 c.c. in assenza di un accordo contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato, per mancata esatta indicazione della parte obbligata a vendere (con conseguente impossibilità di individuare, in base al contratto, il soggetto da convenire in giudizio nel procedimento ex art. 2932 c.c.).
In terzo luogo, deve notarsi che la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019 è stata accettata in data 13/11/2019 solo da e da che hanno apposto la Persona_1 Controparte_6 propria sottoscrizione.
Secondo la giurisprudenza, “nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, giacché si deve presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" giuridico inscindibile, in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà … Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare” (cfr. Cass. 4227/2007, che richiama Cass. Sez. Un. 239/1999 e Cass. 9458/2004).
Pertanto, nel caso di specie, in cui l'immobile in questione apparteneva (per come sostenuto dalla stessa convenuta-opposta) a , e Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
quali eredi di il fatto che la “promessa” irrevocabile di acquisto del
[...] Persona_3
12/11/2019 sia stata accettata in data 13/11/2019 solo da e da Persona_1 Controparte_6 impediva (in ragione della mancata accettazione da parte degli altri comproprietari o di una delega, da parte di questi ultimi, in favore di e/o di la possibilità della Persona_1 Controparte_6 pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c.
In quarto luogo, deve rilevarsi che:
- “non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c., in assenza
… della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono un requisito richiesto a pena di nullità dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, ed integrano una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale” (cfr. Cass. 18195/2020); - conseguentemente, nel caso di specie la possibilità di una pronuncia ex art. 2932 c.c. era impedita anche dalla mancata indicazione, nella “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Quindi, dovendo escludersi che sia stato concluso un contratto preliminare o che, comunque, sia stato costituito un vincolo giuridico tale da abilitare le parti ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato, deve ritenersi che le parti abbiano raggiunto un mero accordo preparatorio (c.d. puntuazione) destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro contratto con l'effetto di fissarne solo gli elementi già concordati.
Conseguentemente, in base alla giurisprudenza sopra citata, deve escludersi che sia stato concluso l'affare ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c. e che sia sorto il diritto del mediatore (cioè della convenuta-opposta) alla provvigione, non essendo sufficiente la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, con la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è stato irrevocabilmente raggiunto.
Peraltro, deve notarsi che con l'allegato A alla proposta di acquisto del 12/11/2019 l'attore- opponente si è impegnato a corrispondere alla convenuta-opposta la somma di euro 11.000,00 (oltre
IVA) “il giorno del preliminare di compravendita”.
Orbene, Cass. 30801/2023 ha accolto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del mediatore per il pagamento della propria provvigione, evidenziando che:
- la sentenza impugnata non aveva “considerato il dato … relativo al fatto che le parti avevano espressamente previsto nella proposta di acquisto che la provvigione del mediatore sarebbe stata corrisposta al momento della stipula del contratto preliminare”;
- la sentenza non avrebbe potuto “omettere di verificare il significato della previsione contrattuale secondo la quale il diritto del mediatore alla provvigione sorgesse soltanto con la stipula del contratto preliminare;
infatti le parti potevano non solo concordare la misura della provvigione secondo la specifica disposizione dell'art. 1755 c.c., comma 2, ma anche, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., individuare il momento in cui sarebbe sorto il diritto del mediatore alla provvigione”.
Dunque, poiché nel caso di specie le parti hanno previsto che la provvigione della convenuta- opposta sarebbe stata corrisposta “il giorno del preliminare di compravendita”, deve ritenersi che le parti abbiano stabilito che solo in quel momento sarebbe sorto il diritto della convenuta-opposta alla provvigione.
Ne segue che il diritto della convenuta-opposta alla provvigione deve essere escluso anche in ragione di tale previsione contrattuale, considerato che non è stato stipulato alcun contratto preliminare di compravendita fra le parti e non può qualificarsi come tale la “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, accettata in data 13/11/2019 (per le ragioni esposte sopra).
Pertanto, deve ritenersi che l'opposto non abbia dimostrato la sussistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria.
Ne segue che: - non è necessario esaminare gli altri motivi di opposizione formulati dall'attore-opponente, concernenti la “clausola risolutiva espressa”, l'“atto conseguenza di artifizi” e la “negligenza ed imperizia dell'agente immobiliare”, da ritenersi assorbiti;
- in ragione della fondatezza dell'opposizione proposta dall'attore-opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Occorre a questo punto esaminare la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'attore-opponente nei confronti della convenuta-opposta e di CP_3
Quanto alla posizione di va anzitutto ricordato che per come affermato da Cass. CP_3
23965/2023:
- “l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato”;
- “tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. 2124/1994)”;
- “ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass.
21706/2019; Cass. 22113/2015; Cass. 8718/2000)”;
- “si è infatti ulteriormente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono parti soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (Cass. 15567/2018) e il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, sicché
l'opponente, qualora voglia chiamare in causa un terzo, non può provvedervi direttamente, ma, essendogli preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare nella citazione l'udienza di prima comparizione e trattazione), deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione,
l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo (cfr. pronunce sopra citate)”;
- “quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, l'orientamento di questa Corte che si è consolidato si basa sul principio, affermato sin dal 1997 (Cass. 4894/1997), secondo cui la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme;
pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni (cfr. pronunce sopra citate)”; - “è, dunque, rimasta isolata la pronuncia richiamata in ricorso (Cass.883/2015, secondo cui l'eccezione di nullità deve essere sollevata dal terzo nell'atto di costituzione in giudizio dello stesso, restando altrimenti sanata la nullità), pur essendo individuabili, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, sempre in coerenza con le coordinate ermeneutiche di cui si è detto, alcune fattispecie in cui non si determina il vizio di nullità della chiamata del terzo”;
- “in particolare, ciò si verifica nell'ipotesi in cui la chiamata diretta del terzo contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia accompagnata dall'istanza comunque rivolta al giudice, anche in via subordinata, di autorizzazione alla chiamata (Cass. 16336/2020), nonché nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione abbia pronunciato nel merito nei confronti del terzo chiamato in giudizio, dovendosi, in tale ultimo caso, ritenere configurabile un'autorizzazione implicita alla chiamata del terzo (così ancora Cass. 16336/2020 citata)”.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata, l'attore-opponente non ha chiesto, mediante l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ma lo ha citato direttamente per la prima CP_3 udienza.
Da ciò deriva la nullità della chiamata in causa di considerato che: CP_3
- la mancata autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo ha determinato una CP_3 decadenza rilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione di quest'ultimo;
- nella chiamata diretta del terzo contenuta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non vi era l'istanza comunque rivolta al giudice, anche in via subordinata, di autorizzazione alla chiamata;
- con la presente sentenza non vi è alcuna pronuncia nel merito nei confronti di;
CP_3
- un'autorizzazione implicita alla chiamata del terzo non può comunque desumersi dai provvedimenti emessi in corso di causa e, in particolare, dalle ordinanze istruttorie, le quali sono di norma revocabili ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e soprattutto non pregiudicano il contenuto finale della decisione della controversia (cfr. Cass. 23965/2023, che richiama Cass. 30161/2018).
Quanto alla posizione della convenuta-opposta, va preliminarmente evidenziato che:
- con sentenza del Tribunale di Roma del 24/6/2023 (allegata alle note scritte dell'attore-opponente del 13/12/2024), emessa nel procedimento iscritto al n. 12083/2020 R.G., relativo ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, è stata condannata a pagare all'odierno attore- Persona_1 opponente la somma di euro 10.000,00 (oltre interessi), che aveva ricevuto Persona_1
(mediante assegno) dall'odierno attore-opponente a seguito dell'accettazione della “promessa” irrevocabile di acquisto del 12/11/2019, e ciò in quanto non era stato stipulato alcun contratto preliminare di compravendita, per cui il predetto pagamento era “sine titulo”, non essendo sorretto da alcuna causa giustificativa;
- nel presente giudizio l'attore-opponente ha proposto domanda riconvenzionale “per il danno arrecato di € 10.000,00 (consegna assegno a parte promittente venditrice)” (cfr. atto di citazione, p.
10); - con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore-opponente ha precisato che è stato richiesto di “risarcire il danno arrecato al Sig di € 10.000,00 per aver negligentemente Parte_2 consegnato l'assegno. Danno che ha un titolo diverso dalla restituzione richiesta nella causa civile RG 12083/2020 perché la restituzione è l'effetto naturale di un negozio dichiarato nullo/risolto, diversamente, l'attribuzione patrimoniale sarebbe senza titolo;
mentre il danno richiesto in questo giudizio discende dall'INADEMPIMENTO che ha cagionato il danno” (cfr. p. 9).
Orbene, com'è noto, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare il danno effettivamente subito;
il fatto che il danno sia risarcibile in via equitativa non fa venir meno l'onere del danneggiato di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno
(Cass. 16202/2002; nello stesso senso, fra tante, Cass. 15680/2020, 28742/2018, 2538/2017 e
20889/2016).
Nel caso di specie, l'attore-opponente (pur avendone l'onere) non ha allegato né provato quale specifico danno (diverso dalla mera perdita patrimoniale di euro 10.000,00 dovuta alla consegna dell'assegno in favore di , peraltro già condannata, con sentenza del Tribunale di Persona_1
Roma del 24/6/2023, alla restituzione di tale somma) gli fosse stato arrecato (ad esempio, sotto il profilo della perdita di altre occasioni contrattuali favorevoli), non avendo del resto formulato alcuna richiesta istruttoria sul punto, né prodotto documenti rilevanti sotto questo profilo.
Da ciò deriva l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore-opponente nei confronti della convenuta-opposta.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore- opponente, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
deve dichiararsi la nullità della chiamata in causa di deve rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dall'attore-opponente nei CP_3 confronti della convenuta-opposta.
Quanto alle spese processuali, anzitutto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali di PA (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del CP_3 valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attore- opponente.
Per il resto, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, la causa si è conclusa con l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore- opponente avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della convenuta-opposta (domanda principale), ma anche con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta (per un importo minore) dall'attore-opponente nei confronti della convenuta-opposta, cioè con soccombenza parziale reciproca e prevalente della convenuta-opposta. Dunque, in base agli artt. 91 e 92 c.p.c., risulta equo condannare la convenuta-opposta al pagamento, in favore dell'attore-opponente, di metà delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) e compensare le spese processuali per il residuo.
Deve poi rigettarsi la domanda (formulata da di condanna dell'attore-opponente al CP_3 risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., dato che non ha dimostrato di aver CP_3 subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
Deve altresì rigettarsi la domanda (formulata da ) di condanna dell'attore-opponente ex CP_3 art. 96, comma 3, c.p.c., non avendo nel caso di specie l'attore-opponente posto in essere una condotta processuale contrassegnata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1756/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
359/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 6-7/4/2020;
2) dichiara la nullità della chiamata in causa di CP_3
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
Controparte_2
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_2 CP_3 che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) condanna la al pagamento, in favore di di metà Controparte_2 Parte_2 delle spese processuali, che liquida già in questa misura in euro 72,75 per spese vive e in euro
2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Ragusa, 25 marzo 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo