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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MI RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16556/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia N. 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2890 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento n. 2890 del 18.06.2025 emesso dal Comune di Acerra per la riscossione dell'IMU, anno 2020, per €. 446,00 oltre interessi e per un totale complessivo di €. 677,00.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto, in quanto emesso in violazione dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 trattandosi di terreno agricolo, oltreché per carente motivazione ed assenza di sottoscrizione.
Il Comune di Acerra non si costituisce.
Successivamente il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Infatti, non essendosi costituito il Comune – pur avendo il ricorrente ben notificato il ricorso - non è stata fornita prova contraria di quanto affermato dal ricorrente.
Pertanto, in base alla ripartizione dell'onere probatorio occorre ritenere fondato quanto affermato dal contribuente.
Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate in virtù della mancata costituzione e per l'accoglimento effettuato in virtù esclusivamente dell'assenza di prova contraria.
Pertanto, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MI RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16556/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia N. 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2890 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento n. 2890 del 18.06.2025 emesso dal Comune di Acerra per la riscossione dell'IMU, anno 2020, per €. 446,00 oltre interessi e per un totale complessivo di €. 677,00.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto, in quanto emesso in violazione dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 trattandosi di terreno agricolo, oltreché per carente motivazione ed assenza di sottoscrizione.
Il Comune di Acerra non si costituisce.
Successivamente il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Infatti, non essendosi costituito il Comune – pur avendo il ricorrente ben notificato il ricorso - non è stata fornita prova contraria di quanto affermato dal ricorrente.
Pertanto, in base alla ripartizione dell'onere probatorio occorre ritenere fondato quanto affermato dal contribuente.
Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate in virtù della mancata costituzione e per l'accoglimento effettuato in virtù esclusivamente dell'assenza di prova contraria.
Pertanto, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.