Articolo 11 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1683
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 dicembre 1962
Art. 11.
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti che, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 8, risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera, saranno conferiti mediante pubblici concorsi nei quali il Settanta per cento dei posti stessi sara' riservato ai dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le riserve di posti di cui all' articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti non di ruolo che conseguiranno, in base alle norme contenute nella presente legge, l'immissione nei ruoli giudiziari o nei ruoli aggiunti, il Consiglio nazionale delle ricerche versera' sul conto A, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, tante mensilita' della ultima retribuzione percepita nella posizione non di ruolo, per quanti sono gli anni interi di servizio prestato nella posizione stessa, con esclusione di ogni altra indennita' di preavviso o di anzianita'.
Inoltre, il Consiglio nazionale delle ricerche ed i predetti dipendenti verseranno sul conto B i contributi di rispettiva competenza al sensi dell'articolo 2, quinto comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, per il periodo di servizio prestato nella posizione non di ruolo,
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962