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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 21/10/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6835/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1960, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella de Castiglione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio del difensore in Milano, Via
Fontana n. 18, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(MB) il 23/06/1961, residente a [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Caterina Pirota e Letizia L. Franzese ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Lissone (MB), Via A. Gramsci n. 39/C, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- accertata la sussistenza dei presupposti processuali, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , celebrato in Parte_1 Parte_2
Monza in data 09.01.1982 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e confermare l'accordo precedentemente espresso in merito alle condizioni di separazione così come di seguito precisate:
1. I coniugi dichiarano di non avere ulteriori richieste di carattere patrimoniale da avanzare essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo bonariamente definito ogni questione in tal senso.
2. Le spese relative al presente procedimento congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi verranno integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 13/03/2018 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 15/03/2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 21/10/2024 e ribadite Parte_2 nelle note da loro sottoscritte depositate in data 4 dicembre 2024 entro il termine stabilito per la trattazione scritta così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monza in data 09/01/1982 (atto n. 11, Parte II, Parte_2
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 21/10/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6835/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1960, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella de Castiglione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio del difensore in Milano, Via
Fontana n. 18, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(MB) il 23/06/1961, residente a [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Caterina Pirota e Letizia L. Franzese ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Lissone (MB), Via A. Gramsci n. 39/C, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- accertata la sussistenza dei presupposti processuali, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , celebrato in Parte_1 Parte_2
Monza in data 09.01.1982 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e confermare l'accordo precedentemente espresso in merito alle condizioni di separazione così come di seguito precisate:
1. I coniugi dichiarano di non avere ulteriori richieste di carattere patrimoniale da avanzare essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo bonariamente definito ogni questione in tal senso.
2. Le spese relative al presente procedimento congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi verranno integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 13/03/2018 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 15/03/2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 21/10/2024 e ribadite Parte_2 nelle note da loro sottoscritte depositate in data 4 dicembre 2024 entro il termine stabilito per la trattazione scritta così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monza in data 09/01/1982 (atto n. 11, Parte II, Parte_2
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato