Articolo 8 bis della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 8Articolo 9
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11 novembre 2014
Art. 8-bis. (( (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).)) ((Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.)) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015.
Entrata in vigore il 11 novembre 2014
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