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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia rubricata al N°2278/2024, pendente tra:
(C.F , in persone del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Salerno Maurizio elettivamente dom.ta in Brindisi al Vico De Moricino 3 ; attrice contro
( C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persone del suo amministratore p.t., con sede in Brindisi alla via San Leucio 87. convenuto
Oggetto: Condominio – obbligo di comunicazione nominativi dei condomini morosi;
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 19.6.2025;
FATTO E DIRITTO ha evocato in giudizio il innanzi a questo Parte_1 Controparte_2
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare l'obbligo del resistente ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., di fornire alla ricorrente i nominativi ed i dati anagrafici dei CP_1 condomini morosi rispetto al credito vantato dalla società ricorrente verso il Condominio, con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto e, quindi, con indicazione delle quote ancora non versate da ciascun condomino;
condannandolo alla comunicazione dei dati richiesti;
- condannare il
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore ai sensi dell'art. 614 Controparte_3 Controparte_4 bis c.p.c., al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, quantificata in Euro 100,00; - vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”. Ha dedotto la società ricorrente che con d.i. n. 1914/2024, emesso in data 22.4.2024 dal
Giudice di Pace di Brindisi, veniva ingiunto al di pagare in Controparte_2 suo favore la somma di euro 1.600,00, comprensiva di accessori e spese di giudizio.
La ricorrente sulla base di quanto esposto, assumendo quindi di vantare un CP_1 credito nei confronti del che era rimasto inadempiente, Controparte_2 lamentava altresì l'infruttuosa collaborazione da parte dell'amministratore condominiale e l'impossibilità di conoscere le quote in millesimi dei condomini in base a cui ripartire i crediti riconosciuti in sede giudiziale, intendendo dare seguito all'azione esecutiva nei confronti dei singoli condomini, e richiedeva di fornire i dati (segnatamente, nominativi e millesimi) dei condomini per consentire alla stessa società di agire direttamente nei loro confronti oltre la condanna a versare una somma per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_2
Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Si evince dagli atti in fatto che la ricorrente non abbia ottenuto dal convenuto CP_2 la documentazione e i dati relativi ai condomini e segnatamente “l'elenco completo ed aggiornato di tutti i condomini, ivi inclusi quelli morosi, con l'indicazione dei relativi millesimi, dei dati anagrafici, di residenza e fiscali dei condomini rispetto al credito vantato”, tra cui sono tuttavia compresi anche dettagli e informazioni che esulano dalla previsione di cui all'articolo 63 disp. att. c.c.
La norma, infatti, legittima i creditori del condominio a chiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei condomini morosi: l'amministratore è tenuto a
«comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini».
L'amministratore è espressamente tenuto a comunicare al creditore il nominativo dei condomini morosi: ne deriva che i condomini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti solo dopo che il creditore abbia tentato di soddisfarsi sui condomini inadempienti.
È stato osservato dai commentatori che dal momento che non è mutata con la riforma del
2012 la formulazione dell'articolo 1123 c.c., la disciplina modificata dell'articolo 63 disp. att.
c.c. ha funzione di mitigare rispetto al terzo creditore l'esposizione dei singoli condomini in regola con i pagamenti, costringendo il creditore a soddisfarsi dapprima nei confronti dei condomini morosi.
pag. 2/5 La riforma ha così tentato di riempire un vuoto normativo la cui rilevanza era emersa a maggior ragione dopo l'affermarsi dell'orientamento di legittimità (Cass., sez. un., n.
9148/08) per il quale, com'è noto, «conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno», consentendosi così di azionare in sede esecutiva e rispetto ai singoli condomini il titolo conseguito nei confronti del condominio: senza però che fosse chiaro, all'epoca, quali strumenti il creditore avesse a disposizione per individuare il debitore cui rivolgersi.
È stato giustamente osservato che la questione involge diversi istituti tipici della materia condominiale, tra cui quello della inapplicabilità del principio dell'apparenza del diritto sia in relazione ai rapporti tra amministratore e condomini (Cass., sez. un., n. 5035/02; Cass. n.
22089/07, n. 17039/07, n. 23994/04) che nei rapporti tra condomini e terzi (Cass., n.
23621/17); e, ancora, il tema delle concrete modalità di esecuzione nei confronti del singolo, in ordine al quale i giudici di legittimità hanno affermato (Cass., n. 22856/17) che, se relativa alle obbligazioni contratte dall'amministratore, essa può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del condomino e quindi, se il creditore ometta di specificarla o proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615, comma 1 c.c. deducendo di non essere condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore. Secondo un orientamento oggi superato, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore [Tribunale di Catania, 16 gennaio 2018 e 15 dicembre 2017; Tribunale di Napoli, 1 febbraio 2017 e 5 settembre 2016], poiché correlato all'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale.
Altro e maggioritario orientamento, che questo giudice condivide, ritiene che legittimato passivo sia il , in persona del suo l.r.p.t., (Tribunale di Tivoli, 16 novembre CP_2
2015; Tribunale di Roma, 1 febbraio 2017; Tribunale di Napoli, 15 febbraio 2019 e 21 luglio 2020), in quanto soggetto obbligato è sì l'amministratore, ma solo ed esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. L'orientamento che ravvisa nel condominio la legittimazione passiva è l'unico in grado di assicurare tutela al creditore di una prestazione (il terzo creditore dell'ente, per il caso di cui all'art. 63 disp. att.
c.c.; ma anche il condomino richiedente accesso alla documentazione, caso speculare e che presenta la medesima questione) indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo pag. 3/5 gestorio e dalla eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore (Ex multis:
Corte d'Appello Napoli n. 3015/22;
È chiaro che l'obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore trova il suo fondamento giustificativo nel rapporto di mandato che lo lega al : sicché per il CP_2 caso in cui l'amministratore non ottemperi ai suoi doveri e il medesimo, in CP_2 persona dell'amministratore, venga condannato, rimane salva l'azione di responsabilità dovuta all'eventuale inerzia.
In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili – come iscritti nell'anagrafe condominiale –, delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.
Altri dati non sono previsti, sicché la domanda proposta va oltre il dato normativo e la consistenza dell'obbligo di cui si è detto.
Vero è che nel caso di specie non sono stati minimamente forniti gli elementi dall'amministratore del convenuto, anche rispetto all'interpretazione CP_2
(prevalente e che si condivide) del contenuto dell'obbligo di comunicazione (da ultimo:
Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 5192/22), e, pertanto, merita per quanto di ragione l'accoglimento la domanda attorea volta ad ottenere i nomi e cognomi dei condomini morosi e l'importo dovuto con l'indicazione delle complete generalità, dei dati dei beni immobili riferibili e delle relative quote millesimali.
Merita parimenti accoglimento anche l'istanza della Società ricorrente di ottenere la fissazione, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che l'inerzia prima e il comportamento processuale poi hanno causato nel soddisfacimento delle pretese del creditore, si determina in € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
Le spese di giudizio si liquidano dunque come da dispositivo secondo le tariffe di cui al
D.M. n. 55/14, con gli aggiornamenti di cui al DM per le attività difensive successive all'entrata in vigore di tale ultimo DM. 147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e applicato i parametri minimi delle varie fasi effettivamente svoltesi, attesa la semplicità del caso.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti del , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna , in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, a fornire entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza alla , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla somme dovute e debende di cui al decreto ingiuntivo n. 1914/2024, emesso in data 22.4.2024 dal Giudice di Pace di Brindisi,
l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascuno;
b) visto l'articolo 614 bis c.p.c. fissa in € 30,00 la somma dovuta all'attrice in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dal convenuto Controparte_2
in persona dell'amministratore pro tempore, per ogni giorno di ritardo nella
[...] esecuzione del provvedimento a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione dello stesso;
c) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2 al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 135,00 per esborsi, € 852,00 forfetario come per legge, IVA e CPA, con attribuzione ex articolo 93 c.p.c. all'avv. Salerno Maurizio che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente l'Ufficio per il Processo.
pag. 5/5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia rubricata al N°2278/2024, pendente tra:
(C.F , in persone del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Salerno Maurizio elettivamente dom.ta in Brindisi al Vico De Moricino 3 ; attrice contro
( C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persone del suo amministratore p.t., con sede in Brindisi alla via San Leucio 87. convenuto
Oggetto: Condominio – obbligo di comunicazione nominativi dei condomini morosi;
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 19.6.2025;
FATTO E DIRITTO ha evocato in giudizio il innanzi a questo Parte_1 Controparte_2
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare l'obbligo del resistente ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., di fornire alla ricorrente i nominativi ed i dati anagrafici dei CP_1 condomini morosi rispetto al credito vantato dalla società ricorrente verso il Condominio, con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto e, quindi, con indicazione delle quote ancora non versate da ciascun condomino;
condannandolo alla comunicazione dei dati richiesti;
- condannare il
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore ai sensi dell'art. 614 Controparte_3 Controparte_4 bis c.p.c., al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, quantificata in Euro 100,00; - vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”. Ha dedotto la società ricorrente che con d.i. n. 1914/2024, emesso in data 22.4.2024 dal
Giudice di Pace di Brindisi, veniva ingiunto al di pagare in Controparte_2 suo favore la somma di euro 1.600,00, comprensiva di accessori e spese di giudizio.
La ricorrente sulla base di quanto esposto, assumendo quindi di vantare un CP_1 credito nei confronti del che era rimasto inadempiente, Controparte_2 lamentava altresì l'infruttuosa collaborazione da parte dell'amministratore condominiale e l'impossibilità di conoscere le quote in millesimi dei condomini in base a cui ripartire i crediti riconosciuti in sede giudiziale, intendendo dare seguito all'azione esecutiva nei confronti dei singoli condomini, e richiedeva di fornire i dati (segnatamente, nominativi e millesimi) dei condomini per consentire alla stessa società di agire direttamente nei loro confronti oltre la condanna a versare una somma per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_2
Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Si evince dagli atti in fatto che la ricorrente non abbia ottenuto dal convenuto CP_2 la documentazione e i dati relativi ai condomini e segnatamente “l'elenco completo ed aggiornato di tutti i condomini, ivi inclusi quelli morosi, con l'indicazione dei relativi millesimi, dei dati anagrafici, di residenza e fiscali dei condomini rispetto al credito vantato”, tra cui sono tuttavia compresi anche dettagli e informazioni che esulano dalla previsione di cui all'articolo 63 disp. att. c.c.
La norma, infatti, legittima i creditori del condominio a chiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei condomini morosi: l'amministratore è tenuto a
«comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini».
L'amministratore è espressamente tenuto a comunicare al creditore il nominativo dei condomini morosi: ne deriva che i condomini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti solo dopo che il creditore abbia tentato di soddisfarsi sui condomini inadempienti.
È stato osservato dai commentatori che dal momento che non è mutata con la riforma del
2012 la formulazione dell'articolo 1123 c.c., la disciplina modificata dell'articolo 63 disp. att.
c.c. ha funzione di mitigare rispetto al terzo creditore l'esposizione dei singoli condomini in regola con i pagamenti, costringendo il creditore a soddisfarsi dapprima nei confronti dei condomini morosi.
pag. 2/5 La riforma ha così tentato di riempire un vuoto normativo la cui rilevanza era emersa a maggior ragione dopo l'affermarsi dell'orientamento di legittimità (Cass., sez. un., n.
9148/08) per il quale, com'è noto, «conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno», consentendosi così di azionare in sede esecutiva e rispetto ai singoli condomini il titolo conseguito nei confronti del condominio: senza però che fosse chiaro, all'epoca, quali strumenti il creditore avesse a disposizione per individuare il debitore cui rivolgersi.
È stato giustamente osservato che la questione involge diversi istituti tipici della materia condominiale, tra cui quello della inapplicabilità del principio dell'apparenza del diritto sia in relazione ai rapporti tra amministratore e condomini (Cass., sez. un., n. 5035/02; Cass. n.
22089/07, n. 17039/07, n. 23994/04) che nei rapporti tra condomini e terzi (Cass., n.
23621/17); e, ancora, il tema delle concrete modalità di esecuzione nei confronti del singolo, in ordine al quale i giudici di legittimità hanno affermato (Cass., n. 22856/17) che, se relativa alle obbligazioni contratte dall'amministratore, essa può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del condomino e quindi, se il creditore ometta di specificarla o proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615, comma 1 c.c. deducendo di non essere condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore. Secondo un orientamento oggi superato, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore [Tribunale di Catania, 16 gennaio 2018 e 15 dicembre 2017; Tribunale di Napoli, 1 febbraio 2017 e 5 settembre 2016], poiché correlato all'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale.
Altro e maggioritario orientamento, che questo giudice condivide, ritiene che legittimato passivo sia il , in persona del suo l.r.p.t., (Tribunale di Tivoli, 16 novembre CP_2
2015; Tribunale di Roma, 1 febbraio 2017; Tribunale di Napoli, 15 febbraio 2019 e 21 luglio 2020), in quanto soggetto obbligato è sì l'amministratore, ma solo ed esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. L'orientamento che ravvisa nel condominio la legittimazione passiva è l'unico in grado di assicurare tutela al creditore di una prestazione (il terzo creditore dell'ente, per il caso di cui all'art. 63 disp. att.
c.c.; ma anche il condomino richiedente accesso alla documentazione, caso speculare e che presenta la medesima questione) indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo pag. 3/5 gestorio e dalla eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore (Ex multis:
Corte d'Appello Napoli n. 3015/22;
È chiaro che l'obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore trova il suo fondamento giustificativo nel rapporto di mandato che lo lega al : sicché per il CP_2 caso in cui l'amministratore non ottemperi ai suoi doveri e il medesimo, in CP_2 persona dell'amministratore, venga condannato, rimane salva l'azione di responsabilità dovuta all'eventuale inerzia.
In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili – come iscritti nell'anagrafe condominiale –, delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.
Altri dati non sono previsti, sicché la domanda proposta va oltre il dato normativo e la consistenza dell'obbligo di cui si è detto.
Vero è che nel caso di specie non sono stati minimamente forniti gli elementi dall'amministratore del convenuto, anche rispetto all'interpretazione CP_2
(prevalente e che si condivide) del contenuto dell'obbligo di comunicazione (da ultimo:
Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 5192/22), e, pertanto, merita per quanto di ragione l'accoglimento la domanda attorea volta ad ottenere i nomi e cognomi dei condomini morosi e l'importo dovuto con l'indicazione delle complete generalità, dei dati dei beni immobili riferibili e delle relative quote millesimali.
Merita parimenti accoglimento anche l'istanza della Società ricorrente di ottenere la fissazione, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che l'inerzia prima e il comportamento processuale poi hanno causato nel soddisfacimento delle pretese del creditore, si determina in € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
Le spese di giudizio si liquidano dunque come da dispositivo secondo le tariffe di cui al
D.M. n. 55/14, con gli aggiornamenti di cui al DM per le attività difensive successive all'entrata in vigore di tale ultimo DM. 147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e applicato i parametri minimi delle varie fasi effettivamente svoltesi, attesa la semplicità del caso.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti del , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna , in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, a fornire entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza alla , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla somme dovute e debende di cui al decreto ingiuntivo n. 1914/2024, emesso in data 22.4.2024 dal Giudice di Pace di Brindisi,
l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascuno;
b) visto l'articolo 614 bis c.p.c. fissa in € 30,00 la somma dovuta all'attrice in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dal convenuto Controparte_2
in persona dell'amministratore pro tempore, per ogni giorno di ritardo nella
[...] esecuzione del provvedimento a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione dello stesso;
c) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2 al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 135,00 per esborsi, € 852,00 forfetario come per legge, IVA e CPA, con attribuzione ex articolo 93 c.p.c. all'avv. Salerno Maurizio che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente l'Ufficio per il Processo.
pag. 5/5