Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1813/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1813/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 22.10.2024, congiuntamente da:
, nata a Bagno a [...] il [...] (Cod. Controparte_1
Fisc. , residente in [...]
Pacinotti n. 19 int.2;
e
, nato in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), residente in [...]
Pacinotti n. 19 int.2, rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Fiesoli del Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato (PO), Via Valentini n. 8/d, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.10.2024, CP_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_1 in Agliana (PT) in data 11.04.2009, precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (in data 04.03.2018). Per_1
Le parti evidenziavano, peraltro, che la convivenza coniugale rilevava una incompatibilità caratteriale tra loro, divenuta insanabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà indivisa dei coniugi, posta nel
Comune di Quarrata, Via Antonio Pacinotti n. 19 int. 2, con gli arredi in essa presenti, verrà assegnata al IG. che Parte_1 ivi manterrà la propria residenza;
3) il IG. , acquisterà nelle more tra il deposito del Parte_1 presente ricorso e la sentenza di separazione la quota parte della casa coniugale di proprietà della IG.ra , provvedendo a CP_1 versarle la somma di € 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00) a titolo di pagamento della stessa ed al contempo provvederà ad accollarsi esclusivamente il mutuo relativo all'immobile;
4) la IG.ra , dal canto proprio, che ha già sottoscritto una CP_1 proposta di acquisto per un immobile posto in Quarrata, in Via
Masaccio n. 28 provvederà dunque a trasferirsi presso la nuova abitazione con la figlia che dunque prenderà la residenza Per_1 con la madre, impegnandosi la stessa ad acquistare l'immobile sopra descritto integralmente a sue spese;
4) il conto cointestato tra i coniugi resterà aperto per permettere il pagamento delle utenze che gravano sull'immobile ad oggi
2 cointestato;
il veicolo Mini Countryman targata FL766WW di proprietà esclusiva della IG.ra rimarrà intestato ed in uso CP_1 esclusivo della stessa, mentre il veicolo Audi targato DX128BG di proprietà esclusiva del IG. rimarrà intestato allo stesso ed Pt_1 in suo uso esclusivo;
5) l'affido della figlia è condiviso tra entrambe i coniugi, Per_1 pur essendo la stessa collocata prevalentemente con la madre presso la nuova casa presso cui richiederà la residenza;
6) ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita della figlia dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni della stessa;
7) in merito al diritto di visita del padre, in considerazione della tenera età della figlia, della sua particolare situazione di salute, degli impegni lavorativi del padre e dell'organizzazione familiare sinora tenuta, al fine di effettuare graduali eventuali cambiamenti dettati dalla crescita e dalle future necessità della figlia stessa, i
IGg. e concordano che: a settimane alternate il CP_1 Pt_1 padre terrà con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana
(indicativamente martedì e giovedì) dalla chiusura della tabaccheria
(ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre, fintantochè la figlia non si sentirà di pernottare con lui. In tale settimana la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre. La settimana successiva, il padre terrà con sé la figlia un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalla chiusura della tabaccheria (ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre, fintantochè la figlia non si sentirà di pernottare con lui. In tale settimana la figlia trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) con il padre, il quale nella giornata del sabato terrà con sé la figlia dalla chiusura della tabaccheria (ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre per poi riprenderla la domenica mattina e trascorrere con lei l'intera giornata, riportandola a pernottare a casa con la madre. Le suddette specificazioni sono da considerarsi
3 indicative, e soggette in qualsiasi momento alla modifica del pernottamento della piccola che potrà decidere quando Per_1 iniziare a pernottare a casa con il padre.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, anche in base alle diverse esigenze della figlia . Per_1
Nel periodo Natalizio, la figlia trascorrerà la Vigilia del Natale
(24.12) ed il Capodanno (30.12 e 31.12) con un genitore ed il
Natale (25.12) e la festività dell'Epifania (06.01) con l'altro, ad anni alterni. Le festività di Pasqua e Pasquetta verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Resta inteso che i giorni della settimana correnti tra le festività appena richiamate, verranno trascorsi dalla figlia secondo l'alternanza ordinaria sopra specificata, fatti salvi altri e diversi accordi tra i genitori. Durante il mese di Agosto, periodo in cui i coniugi possono godere delle ferie dal lavoro, la figlia trascorrerà indicativamente due settimane con la madre, e due settimane con il padre. I coniugi si impegnano a concordare tra loro le due settimane in cui terranno la figlia, entro il
31 Maggio di ogni anno.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, anche in base alle diverse esigenze della figlia;
Per_1
8) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando la somma di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) mensili entro il giorno
15 di ogni mese con versamento sul conto corrente della madre con le seguenti coordinate bancarie: [...].
La suddetta somma sarà rivalutabile secondo le variazioni Istat a partire dall'anno seguente alla sentenza di separazione;
9) i coniugi concordano che le spese straordinarie relative allo sport ad oggi praticato da , alle lezioni di pianoforte ed a quelle Per_1 mediche non coperte da SSN, saranno a carico di entrambi in genitori in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro coniuge su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione;
concordano altresì che la figlia venga posta Per_1 completamente a carico fiscale della madre che avrà pertanto diritto a chiedere l'attribuzione dell'Assegno Unico;
resta comunque
4 ferma, eccetto quanto sopra specificato, l'applicazione del
Protocollo sulle spese straordinarie applicato dal Tribunale adìto;
10) i coniugi concordano sin da ora che nei pomeriggi in cui gli stessi non possono occuparsi di andare a riprendere a Per_1 scuola, ovvero di portarla alle attività extrascolastiche, la figlia verrà portata dai nonni materni o da persona di fiducia già individuata dai genitori, che ha la delega depositata presso la
Scuola Primaria frequentata da;
i coniugi concordano Per_1 altresì che, vista la tenera età della figlia, gli stessi si impegnano a non presentare a quest'ultima nuovi compagni fintantochè la relazione non possa considerarsi duratura e che comunque ciò dovrà avvenire previa consultazione tra i genitori medesimi;
11) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minori e/o ad altro documento valido per l'espatrio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
07.01.2025, preso atto del parere favorevole espresso dal P.M. interveniente necessario, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
5 4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Controparte_1 nata a Bagno a [...] il [...] e , nato in [...]
Germania il 01.02.1978, che hanno contratto matrimonio in
Agliana (PT) in data 11.04.2009, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
8, P. 1, anno 2009, vol. 0);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6