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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7325/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 7325/2023;
avente a oggetto: “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”;
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avvocato Renato IG De Spirito
(C.F. e anche C.F._4 Parte_1 dall'Avv. Simone Monaco (C.F. ; C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato
Renato IG De Spirito sito in Carinola (CE) alla via Rio
Persico n. 58;
attori
E
(C.F. , rapp.to e NT C.F._6
difeso dall'avv. Gennaro di Rienzo (P.IVA P.IVA_1
C.F. ) e dall'avv. Antonio Grimaldi C.F._7
(P.IVA C.F. con i P.IVA_2 C.F._8
quali elegge domicilio in AN del MA (CE), al C.so
Garibaldi n. 37;
convenuto
E
(C.F. Controparte_2 C.F._9 elettivamente domiciliata in Cancello ed Arnone (CE) alla via Roma n. 122 presso lo Studio dell'avv. Giovanna
Maresca (C.F. ) che la rappresenta e C.F._10
difende;
convenuta
E
(C.F. , Controparte_3 C.F._11
rapp.to e difeso dall'avv. Rossana Miniello (C.F.
) con la quale elegge domicilio in C.F._12
SE Aurunca (CE) alla Via XXI Luglio n. 133;
interventore
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione , , Parte_1 Parte_2
e allora anche Parte_3 Controparte_3
chiedevano di dichiarare la nullità del testamento indicato, nonché l'indegnità di , con conseguente NT decadenza dai diritti successori e condanna alla restituzione di tutti i beni ereditari in suo possesso e dei frutti percepiti. Domandavano anche di dichiarare aperta la successione, riconoscendo la qualità di eredi legittimi in capo a loro e la riduzione della quota di . NT
Si costituiva eccependo l'improcedibilità e NT
la nullità dell'atto di citazione. Chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto Controparte_2 della domanda.
Successivamente revocava il mandato Controparte_3 all'Avv. Dello Spirito e presentava atto di costituzione in sostituzione di precedente difensore con cui chiedeva il rigetto della domanda avanzata da , Parte_1
e , evidenziando di Parte_2 Parte_3
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aver presentato anch'egli detta domanda solo per errore.
Tale atto, stante il suo contenuto, va qualificato alla stregua di intervento volontario.
Svolte le attività istruttorie, all'udienza del 24.03.2025 questo giudice riservava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
Gli attori premettono che il 18.10.1990 decedeva tragicamente a LO IG lasciando, quali eredi legittimi, la moglie e i suoi figli Controparte_2 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Controparte_3
e , come risulta da Parte_1 NT certificato stato di famiglia depositato). Premettono, altresì, che nel corso degli anni gli eredi decidevano di effettuare degli accordi bonari tra di loro per poter gestire l'azienda bufalina ed i terreni che erano stati lasciati dal padre, così che ognuno potesse vivere con il proprio lavoro attraverso l'utilizzo dei suddetti beni, nonché che tali accordi erano presi con l'intento di addivenire, poi, ad una definitiva ed equa divisione ereditaria, poiché il de cuius non aveva lasciato testamento. Affermano che nel corso degli anni, però, i rapporti tra i fratelli si sono deteriorati a causa delle condotte prevaricatrici di che voleva avere NT
tutto per sé, nonché che tale situazione continuò fino al
2017 allorquando si decisero a intraprendere la procedura per la successione legittima. Affermano, altresì, che negli
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ultimi mesi del 2022, dopo aver effettuato delle visure catastali sui beni che erano intestati al de cuius, scoprivano che gli stessi risultavano intestati esclusivamente al TE , il quale li NT
avrebbe ricevuti in forza di un testamento che lo designava come unico erede. Aggiungono che, in proposito, scoprivano che aveva fatto registrare, in NT
data 10.11.2017 presso il notaio Persona_1
un testamento olografo con cui il de cuius LO
[...]
IG avrebbe disposto dei propri beni assegnandoli tutti e in maniera esclusiva a , designandolo quale NT unico erede. Censurano la falsità del testamento in quanto
LO IG non avrebbe mai potuto scrivere un testamento olografo essendo semianalfabeta, non sapendo né leggere né scrivere. Ritengono che la firma apposta sull'atto pubblico indicato appare difforme da quella riportata nel testamento e che anche la sua grafia appare palesemente incompatibile. Rappresentano che LO
IG è deceduto a causa di un omicidio e non per cause naturali allorquando aveva soltanto poco più di quarant'anni, sicché apparirebbe singolare che una persona di circa quarant'anni, che è stata assassinata all'improvviso, lasci un testamento olografo con cui dispone di tutti i suoi beni in favore di un solo figlio, ignorando completamente gli altri eredi. Sostengono che tale atto sia stato creato per favorire solo ed esclusivamente . Sostengono, altresì, che sia NT
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comprovata la responsabilità di il quale, al NT fine di trarre vantaggio e di vedersi attribuito l'intero patrimonio del defunto padre, ne ha falsificato la volontà testamentaria o, comunque, ha utilizzato scientemente un testamento falso, essendo anch'egli a conoscenza del fatto che LO IG fosse analfabeta ed incapace di redigere un testamento. Evidenziano che questa condotta configura una ipotesi di indegnità a succedere.
eccepisce l'improcedibilità per mancato NT rispetto della normativa in materia di mediazione, nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità. Premette che dopo la morte di LO IG (avvenuta nel 1990) i germani e la madre, con il tramite di un tecnico di fiducia, geometra , addivenivano ad un accordo Controparte_4
in merito alla divisione dei beni. Afferma che l'accordo veniva raggiunto tra tutti gli eredi con preliminari di vendita e procure in favore del geometra che CP
stabilivano come dividere l'eredità ma che la morte prematura di sua figlia , avvenuta il Persona_2
02.04.2005, non portò alla stipula degli atti definitivi pur avendo già il possesso materiale dei beni così come divisi e pur avendo gli altri eredi incassato le somme pattuite. Si sofferma su detti accordi e preliminari. Rappresenta che le richiamate scritture private dimostrerebbero che gli eredi avevano raggiunto un chiaro e preciso accordo in merito alla divisione. Evidenzia, per quanto riguarda il testamento impugnato, che mese di luglio del 2017 il sig. Per_3
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mentre ripuliva il locale antistante l'abitazione in Per_4 cui era vissuto fino alla sua morte il de cuius e la sua famiglia dai mobili e suppellettili lì stipati, rinveniva uno scatolo contenente diversi documenti che gli consegnò e che tra l'incarto vi era anche il testamento impugnato.
Evidenzia, altresì, che tale rinvenimento non gli fece sorgere dubbi in merito alla sua autenticità in quanto il suo contenuto rispecchiava la volontà manifestata del padre e cristallizzata negli accordi già raggiunti con i fratelli. Conferma di aver pubblicato il testamento rinvenuto ma in totale buona fede e nella assoluta convinzione della sua autenticità. Nega che avrebbe potuto falsificarlo non sapendo né scrivere né leggere ma solo apporre la sua firma. Con scritti successivi svolge ulteriori difese ed eccepisce la prescrizione dei diritti successori e la carenza di interesse da parte degli attori alla domanda di indegnità in quanto i diritti patrimoniali in capo a tutti i chiamati all'eredità si sarebbero consolidati con gli atti del
2002. Ritiene che la spiegata azione non potrebbe incidere sui diritti acquisiti dal 1990 in capo agli stessi.
afferma che alla morte di LO IG Controparte_2 tutti i figli hanno continuato a lavorare i terreni del de cuius. Conferma la sussistenza di accordi bonari per la gestione dell'azienda bufalina e dei terreni. Rappresenta di aver ricevuto somme di danaro dal figlio a tacitazione CP
di ogni avere rispetto all'asse ereditario. Evidenzia che sul
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testamento rinvenuto successivamente agli accordi nulla sa riferire.
premette che solo successivamente Controparte_3 all'inizio del giudizio, dopo aver chiesto lumi circa la portata della causa da lui intrapresa nei confronti del TE , si rendeva conto di non aver ben capito CP
l'oggetto del presente giudizio ritenendo di aver conferito mandato all'avv. Renato per formalizzare la Per_5
divisione dei beni ereditati. Afferma che, sapendo del reperimento casuale del testamento, in quanto informato dal ER , unitamente agli altri germani, già nel CP
2017, mai avrebbe agito per la declaratoria di indegnità.
Insiste, dunque, per il rigetto.
In diritto
L'eccezione di improcedibilità va disattesa in quanto con provvedimento del 19.12.2023 è stata disposta la procedura di mediazione, attivata e svolta come da verbale agli atti.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è manifestamente infondata. Non solo non si evince l'eccepita genericità ma questa è smentita dalla stessa condotta del convenuto che si è ampiamente difeso nel merito.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile in quanto tardiva.
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L'eccezione di difetto di interesse ad agire va rigettata in quanto gli invocati preliminari non hanno stabilizzato la divisione poiché non seguiti dai rispettivi definitivi.
La domanda di nullità del testamento è fondata e va accolta.
Deve ritenersi, infatti, che mai il de cuius LO IG abbia potuto scrivere e sottoscrivere il testamento in quanto semianalfabeta. Tanto lo si evince in primis dagli atti pubblici: Nell'atto Rep. 14408; Racc. 4386 del
28.03.1988 espressamente si legge che LO IG dichiara di non poter firmare in quanto analfabeta;
nell'atto Rep. 14468; Racc. 4404 del 31.03.1988 non solo si legge che LO IG dichiara di non poter firmare in quanto analfabeta ma il notaio dà atto che tutti i paciscenti sottoscrivono a eccezione proprio di LO
IG “per la causale di cui sopra”; nell'atto Rep. 11125;
Racc. 4769 del 24.04.1990 il de cuius dichiarava di essere semianalfabeta e di poter firmare l'atto come può e, infatti, si riscontra una firma che mostra concrete e importanti difficoltà nella scrittura.
A quanto sopra si aggiunga la testimonianza di CP
. Questi, infatti, escusso all'udienza del
[...]
02.12.2024, nel premettere di aver partecipato a diversi atti notarili in qualità di tecnico in favore di LO IG, ha dichiarato che “Quando gli atti notarili venivano redatti i notai chiedevano alle parti se questi sapevano firmare ma
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LO IG era analfabeta e impossibilitato a firmare. Il
LO IG, infatti, dichiarava di non poter sottoscrivere perché analfabeta. In un'occasione mi ricordo che il notaio
chiese al LO di provare a mettere la sua Per_6
firma e il LO tentò una sottoscrizione. Il notaio, pertanto, vista l'effettiva incapacità a scrivere attestò che
LO IG era analfabeta”, nonché che “LO IG non poteva scrivere nulla. Anche la sua firma che ha tentato di mettere era illeggibile”.
A confermare quanto sopra vi è anche la deposizione di
, sorella di LO IG, la Testimone_1 quale, escussa all'udienza suddetta, ha affermato quanto segue: “Io sono analfabeta. Siamo otto fratelli, tutti analfabeti. Anche mio TE IG era analfabeta. Era totalmente analfabeta. Non riusciva neanche a mettere la firma”. Si precisi che la circostanza dichiarata da quest'ultima secondo cui il TE non sapesse mettere neanche la firma non inficia l'attendibilità in quanto, invero, è ben palese dall'atto pubblico richiamato che il de cuius, seppur tentasse una sottoscrizione, aveva concrete e decise difficoltà anche nella sola sottoscrizione.
Deve ritenersi provato, dunque, che il testamento olografo agli atti non è stato né scritto né sottoscritto da LO
IG, con conseguente sua nullità.
Va rigettata, invece, la domanda di indegnità per mancata prova dei relativi requisiti richiesti dall'art. 463 n. 6 c.c..
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Tanto lo si evince dalle deposizioni testimoniali di Tes_2
e , entrambe escusse all'udienza
[...] Testimone_3 del 02.12.2024. Ebbene, la prima ha riferito quanto segue:
“Ricordo che era il mese di luglio del 2017. Io ero a casa di
. C'eravamo io, il mio compagno, con la moglie e i CP CP
figli e un'altra signora, un'amica di famiglia. Quest'amica di famiglia si chiama . Non ricordo il cognome. Ricordo Tes_3
bene che vennero dei ragazzi che lavoravano per . Noi CP
eravamo seduti a tavola e uno di questi ragazzi, in questa circostanza, riferì a di aver trovato una busta NT di carta. Era una busta di carta sporca. , a NT questo punto, si è fatto lasciare la busta e l'ha messa a terra. Era tipo una busta per la spesa ma di carta.
Dopodiché, una volta finito di pranzare, quando eravamo ancora seduti a tavola, ha preso la busta e NT
ha visto cosa c'era all'interno ha trovato una busta da lettere gialla. Poiché, però, non sa leggere e NT
sa solo firmare, ha chiesto alla signora , che era al suo Tes_3 fianco, cosa c'era scritto sulla busta e la signora gli ha Tes_3 detto che c'era scritto testamento. A quel punto la signora
ha passato la busta a , la moglie di Tes_3 Pt_4 Parte_5 ha riferito al marito che era del padre. Preciso che era una busta da lettere gialla che non era sigillata. Preciso anzi che il sig. ha aperto la busta da lettere e ha NT
estratto il foglio che conteneva e lo ha passato a . A Tes_3
quel punto la signora , come detto, ha letto la parola Tes_3
“testamento” che era scritta su questo foglio. Dopo che la
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moglie di ha riferito che era del padre, NT
si è fatto restituire il foglio e lo ha rimesso NT nella busta e ha detto alla moglie che poi sarebbero andati dal geometra per vedere di cosa si trattava”. Tes_3
, dal canto suo, ha dichiarato quanto segue: “Ricordo
[...]
che era una domenica di luglio 2017. Io ero a pranzo da
. Oltre a me a pranzo c'erano , NT NT
la moglie , lo zio una parente che si chiama Pt_4 Per_7
. Non ricordo se c'era qualcun altro. Eravamo tutti Tes_2
seduti a tavola quando all'improvviso sono arrivati due stranieri che hanno portato una busta da spesa di plastica di cui non ricordo il colore. Erano due stranieri che credo aiutassero il sig. nelle sue faccende. Questi NT
due stranieri hanno consegnato questa busta a CP
. ha messo questa busta sul tavolo e
[...] NT
subito, visto che quando sono venuti questi stranieri noi avevamo quasi finito di mangiare, ha incominciato a vedere cosa c'era dentro questa busta. A un certo punto ha trovato una busta gialla per documenti. L'ha aperta e ha estratto dei documenti. Su un foglio era scritto “testamento”. A quel punto, poiché io so che il sig. non sa leggere, NT si è fatto leggere quello che era scritto. Non ricordo bene se
ha passato questo documento a qualcuno o NT
l'ha messo direttamente sul tavolo. Io stesso dissi che sul documento era scritto “testamento” ma poiché io non vedo bene e per educazione non ho letto altro. Il sig. CP
, dunque, disse che avrebbe dovuto chiamare il
[...]
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geometra per far vedere di che si trattava. Non ricordo bene se qualcun altro ha letto tutto il contenuto del documento o solo la parola “testamento” come ho fatto io”.
I richiamati testi devono ritenersi attendibili e le incongruenze tra le due deposizioni sono da qualificarsi come differenze fisiologiche nel ricordo dell'evento, non potendosi constatare una contraddittorietà eclatante e su circostanze principali.
Ebbene, dalle suddette deposizioni si evince che CP
è semianalfabeta, sicché non ha potuto formare
[...] personalmente il testamento. D'altro canto, poi, non è dimostrato che l'abbia fatto redigere da qualcun altro.
Per quanto riguarda l'utilizzo cosciente di un testamento falso, la dinamica come descritta dai testi mostra come sia possibile che abbia ritenuto quel NT
testamento genuino, non potendo neppure avere la certezza che il convenuto avesse piena contezza del semianalfabetismo del padre (anche in virtù della circostanza che tale caratteristica potrebbe venir meno con il tempo se la persona impari, seppur in età adulta, a leggere e scrivere).
Va disattesa anche la domanda di restituzione di tutti i beni ereditari in possesso di e dei frutti. Da NT
un lato, per come è stata strutturata detta domanda dagli attori nelle conclusioni, si evince che essi l'anno posta in
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conseguenza della dichiarazione di indegnità che, si ribadisca, va rigettata;
dall'altra, poi, gli attori non indicano né i beni che possiede né nulla di NT
specifico in relazione agli invocati frutti.
Va dichiarata aperta la successione di LO IG, come richiesto, ma va dichiarata la qualità di eredi legittimi in capo a , , Controparte_2 Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Controparte_3
anche . NT
Va dichiarata inammissibile, infine, la domanda di riduzione in quanto nulla è stato indicato in merito alla quota di legittima.
Occorre constatare, infine, come non vi sia nessuna riconvenzionale da parte di il quale, infatti, NT
nelle proprie conclusioni non ha presentato alcuna domanda ma si è solo riservato di agire in giudizio per l'esecuzione in forma specifica in caso di accoglimento della domanda di nullità del testamento.
Sulle spese
Tenuto conto che la domanda è stata sì accolta ma solo parzialmente e che, in particolar modo, è stata rigettata la domanda di indegnità, si ritiene di dover compensare le spese tra le parti.
Sulla domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c.
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Gli attori presentano domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c.
La domanda va disattesa in quanto non può dirsi temeraria la difesa di , stante il rigetto della NT
domanda di indegnità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda di nullità del testamento olografo;
• Per l'effetto dichiara la nullità del testamento olografo datato 15.01.1990 a firma di e registrato NT
con atto pubblico Rep. 35757; Racc. 20049 del
10.11.2017;
• Rigetta la domanda di indegnità;
• Dichiara inammissibile la domanda di riduzione;
• Dichiara aperta la successione di LO IG;
• Accerta la qualità di eredi legittimi in capo a CP_2
, , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e;
[...] Controparte_3 NT
• Compensa le spese del giudizio;
• Rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 25.03.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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