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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/12/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3343/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 29/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
NZ (C.F. ) e MI OS C.F._2
( ), elettivamente domiciliato in Pavia, via Mascheroni 26 presso lo C.F._3 studio dell'Avv. Giulio NZ, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nonché in persona del Direttore Controparte_2 pro tempore, entrambi difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di MILANO, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n.1, sono elettivamente domiciliati
-APPELLATI-
e contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCO Controparte_3 P.IVA_2
FA FR (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via C.F._4
pagina 1 di 10 Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19, 00193 presso lo studio dell'Avv. FA FR
FRANCO, giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1445/2024, pronunciata ex art. 281 sexies e pubblicata il 30/10/2024
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
◦ “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
Nel merito accogliere per tutti i motivi esposti e dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 1445/2024 del 30 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione prima civile, Giudice Dott.ssa Mariangela Liuzzo, nell'ambito del giudizio identificato mediante R.G.
3567/2023, pubblicata nella medesima data del 30/10/2024, e comunicata dalla cancelleria a mezzo p.e.c. in data 31 ottobre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano
° Nel merito, accertare e dichiarare che , quale ente della Controparte_4 riscossione per conto del e, per esso, di non Controparte_1 Controparte_3 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente per le somme portate dalla cartella esattoriale n.07920230006157666000 notificata in data 28 giugno 2023, per tutti
i motivi esposti e dedotti in narrativa essendo il quantum indicato in cartella esattoriale errato, infondato ed indimostrato e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia della cartella esattoriale n.07920230006157666000 notificata in data 28 giugno 2023 da parte di . Controparte_4
◦ In caso di accoglimento della presente opposizione, condannare Controparte_4
a restituire e/o rimborsare a tutte le somme dal medesimo versate
[...] Parte_1
a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo n.174264 del
12/03/2024 e relativa alla cartella esattoriale n.07920230006157666.
◦ Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.”
• condannare le appellate alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante come liquidate dal Tribunale di Pavia nell'impugnata Sentenza.
• Rigettare la domanda di compensazione delle spese di lite formulata da Controparte_1
e non sussistendone i presupposti, e non essendo
[...] Controparte_4 la parte del giudizio. Controparte_5 pagina 2 di 10 In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per il e : Controparte_1 Controparte_2
“- In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza de qua;
- Nel merito, rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento e per l'effetto condannare controparte alla refusione delle spese di lite anche in caso di accoglimento totale e parziale dell'appello effettuare un compensazione totale nei confronti del .” Controparte_1
Per : Controparte_3
“A) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della istanza di sospensione ex adverso formulata attesa l'insussistenza dei presupposti di legge;
B) nel merito, rigettare l'appello proposto dall'appellante perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1445/2024 emessa dal Tribunale di Pavia;
C) in ogni caso, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in punto di spese, diritti ed onorari di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co. c.p.c. Parte_1 contestava la cartella di pagamento n. 079 2023 00061576 66 000, notificatagli da
[...] per l'importo di € 54.641,93, a titolo di spese processuali in Controparte_6 relazione al procedimento penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di Milano e definito con sentenza divenuta irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, che ha condannato il per i reati di cui agli artt. 318 e 321 c.p. alla pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione. Pt_1
Nello specifico, deduceva che l'autoliquidazione operata dall'Ufficio recupero crediti del
Tribunale di Milano, fatto salvo l'importo di € 150,00 ascritto all'opponente per le spese recuperabili in misura fissa ex D.M. 124/2014, fosse del tutto ingiustificata e sproporzionata posto che il era stato solo marginalmente coinvolto in una vicenda processuale che Pt_1 vedeva coinvolti molteplici imputati per plurimi capi d'accusa, dei quali solo uno gli era riferibile.
Riteneva pertanto che la condanna al pagamento delle spese processuali, da recuperarsi nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, dovesse essere commisurata, pro quota, alle spese effettivamente sostenute per l'accertamento del reato contestatogli, secondo l'orientamento espresso sul punto dalla Corte di legittimità.
pagina 3 di 10 Osservava inoltre che, contestata da parte del debitore l'autoliquidazione delle spese di giustizia, fosse onere dell'ente creditore fornire la prova della loro determinazione nel quantum, con indicazione delle modalità della relativa liquidazione e della riferibilità delle stesse al solo reato per il quale era intervenuta condanna.
L'opponente chiedeva, pertanto, previa sospensione della cartella di pagamento, di accertare e dichiarare che quale ente preposto per conto del Ministero della Giustizia e, per esso, CP_6 di non aveva il diritto di procedere ad esecuzione forzata delle somme Controparte_3 portate dalla cartella esattoriale opposta.
2. Si costituiva deducendo la legittimità dell'iter processuale posto Controparte_3 in essere secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata con il Controparte_1
il 23.09.2013 per l'acquisizione dati dei debitori e la quantificazione dei crediti in
[...] materia di spese di giustizia, nel rispetto del principio di riferibilità delle stesse al reato per il quale era intervenuta condanna, sulla base della documentazione fornita dal e, in CP_1 particolare, sulla scorta del foglio notizie correttamente compilato dagli Uffici. Osservava di avere correttamente predisposto la cartella di pagamento impugnata, in conformità al modello legale di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che alcuna responsabilità poteva essere ravvisata sulla società laddove il foglio notizie non contenesse le informazioni necessarie per imputare le spese allo specifico reato per il quale le stesse sono state sostenute.
Si costituivano, altresì, il e l eccependo Controparte_1 Controparte_2 il difetto di competenza del giudice civile in favore del giudice penale dell'incidente di esecuzione nonché il difetto di legittimazione passiva sia del , con riferimento al CP_1 contenuto della cartella di pagamento, così come predisposta da e notificata da CP_6 CP_3
sia di per il merito del procedimento formativo del credito.
[...] CP_6
La difesa erariale deduceva in ogni caso l'infondatezza delle censure sollevate dall'opponente, stante la piena idoneità funzionale della motivazione contenuta nella cartella esattoriale, redatta in conformità ai canoni generali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
3. All'udienza del 30.10.2024, all'esito della discussione tra le parti, il Giudice emetteva sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la quale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare il Tribunale, ritenuta la propria competenza riguardando la doglianza dell'opponente solamente il quantum della cartella di pagamento, secondo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 491 del 29.09.2011, riteneva che il titolo esecutivo opposto fosse stato emesso in conformità alla procedura definita nella Convenzione tra pagina 4 di 10 ed “sulla scorta della Partita di Credito n. Controparte_1 Controparte_3
003274/2023 - settore penale, procedimento n. 002987/2018 M. 21 - Registro delle notizie di reato (Procura della Repubblica di Milano, n. 022852/2021 (stralcio dal 8192/2018) RGGIP,
Provvedimento: sentenza n. 3182 del 18/11/2021, Debitore […]”. Parte_1
Deduceva infatti che tali dati, e particolarmente quello del procedimento di stralcio, si evincevano anche dal cd. foglio notizie redatto dall'apposito ufficio del Tribunale di Milano e che comunque, come chiarito dalla sentenza del GIP, sebbene le intercettazioni riportate a piè di pagina fossero sette, “quelle occorse per l'attività di indagine inerente, specificamente,
l'attuale opponente sono state, in realtà, molte altre, quali quelle riportate, appunto nell'elenco redatto dall'apposito ufficio del Tribunale di Milano”. Dal che evidenziava “che le intercettazioni di cui al Foglio Notizie (…) ineriscono, esclusivamente, le spese processuali relative all'imputato condannato con la sentenza n. 3182 del 18/11/2021 (…) e non, come sostenuto dall'opponente, agli altri coimputati od indagati nel procedimento penale n.
002987/2018 M. 21 - Registro delle notizie di reato.”
4. Avverso detta sentenza proponeva appello, formulando cinque motivi di Parte_1 censura e chiedendo la riforma della sentenza e la condanna di a restituire le somme da CP_6 lui versate a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione della cartella esattoriale opposta.
Si costituivano in giudizio il , unitamente ad rivendicando la Controparte_1 CP_6 correttezza della sentenza impugnata, che aveva ritenuto analiticamente individuate le voci inerenti le singole partite, così come indicate nel foglio notizie e nella relativa partita di credito,
a fronte della generica contestazione sollevata da controparte.
Con memoria difensiva si costituiva altresì che argomentava in Controparte_3 relazione alla correttezza del proprio operato, conforme alla Convenzione con il Ministero della
Giustizia, chiedendo pertanto la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., il Presidente istruttore, lette le note depositate dai procuratori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assunta nella camera di consiglio del 4.11.2025.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la “errata valutazione delle risultanze istruttorie - travisamento del contenuto oggettivo della prova e conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova” ribadendo che, una volta contestata l'autoliquidazione delle spese da parte del debitore, sia onere dell'ente creditore specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, onere pagina 5 di 10 non assolto dalle controparti. Il Tribunale aveva quindi erroneamente ritenuto che alcuni dei documenti prodotti fossero idonei a dimostrare quanto sopra dal momento che entrambi i documenti richiamati dal primo giudice (foglio notizie e partita di credito) “nulla provano circa il fatto che le spese ivi indicate siano riferibili all'accertamento dell'unico reato contestato a
”, riportando in particolare il primo “solamente un elenco di fatture per Parte_1 intercettazioni, senza alcuna ulteriore precisazione” e riferendosi entrambi “alle spese processuali sostenute per tutte le intercettazioni sostenute durante l'intera fase delle indagini preliminari identificata con il numero di R.G.N.R. 2987/2018 (indagini che, si rammenta, ricomprendevano 11 soggetti imputati per 7 diversi capi di imputazione).”
5.1. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la “violazione e scorretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.” avendo errato il Tribunale nel ritenere non contestate le intercettazioni elencate nel foglio notizie, vertendo l'intero procedimento proprio sulla contestazione di dette spese.
5.2. Con il terzo motivo l'appellante deduce la “violazione ed errata applicazione dell'onere della prova”, avendo il Giudice di prime cure ritenuto che l'onere della prova gravasse in capo all'opponente, in contrasto con il pacifico orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in caso di opposizione a cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di spese processuali,
è onere dell'ente creditore, in quanto titolare della pretesa sostanziale, specificare le modalità dell'autoliquidazione e documentarne l'attività (Cass. sez. III, 19/12/2022 n.37138).
5.3. Con il quarto motivo censura la “illogicità della motivazione” essendo la stessa “meramente apparente” e “afflitta da un contrasto tra affermazioni inconciliabili e incomprensibili”. Il
Tribunale, infatti, avrebbe dapprima affermato che le intercettazioni richiamate dal GIP nella sentenza n. 3182/21 fossero solo sette, salvo poi affermare, senza però dare giustificazione di quanto sostenuto, che quelle inerenti al fossero state, in realtà, molte altre. Pt_1
5.4. Con il quinto e ultimo motivo di gravame, si censura la “omessa o errata valutazione delle prove offerte dall'appellante in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” avendo il primo giudice omesso di valutare, nonostante l'onere probatorio ricadesse sulle parti opposte, le prove fornite dall'opponente “oggettivamente idonee a sostenere la non riferibilità dell'intera somma di €
54.491,93 alle intercettazioni disposte nel corso delle indagini R.G.N.R. 2987/2018 per
l'accertamento del reato contestato a ” e, in particolare, la relazione della Parte_1
Polizia Giudiziaria, dalla quale emergeva il ruolo assolutamente marginale e temporalmente limitato del nelle indagini condotte mediante intercettazione di ben 30 utenze telefoniche Pt_1 di cui nessuna intestata a quest'ultimo.
6. L'appello è fondato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere parzialmente riformata.
pagina 6 di 10 Procedendo a una disamina unitaria dei motivi di censura, tutti riconducibili alla questione della corretta individuazione dell'onere probatorio e della valutazione delle prove a supporto della cartella oggetto di opposizione, si deve osservare, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata dalla difesa dell'appellante nell'atto di citazione di primo grado, che, una volta contestata dal debitore nel quantum l'autoliquidazione delle spese, è onere dell'ente creditore specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché documentare l'attività svolta, al fine di consentire al giudice di vagliare la correttezza delle suddette operazioni.
E invero, premesso che in sede di opposizione l'appellante non ha mai messo in dubbio di dover sostenere le spese processuali alle quali veniva condannato con sentenza penale n. 3182/21 del
18.11.2021 emessa dal GIP del Tribunale di Milano, nel procedimento n. 2987/18 RGNR, n.
22852/21 RGGIP (stralcio dal n. 8192/18 RGGIP), ma ha contestato la quantificazione delle stesse, ritenendole eccessive e sproporzionate, era preciso onere dei convenuti odierni appellati dimostrare la fondatezza delle voci che assumono dovute, specie in un caso, quale quello in esame, di “stralcio” della posizione di un imputato e della creazione a suo carico di un nuovo fascicolo processuale, circostanza che impone il frazionamento delle spese processuali complessive e il calcolo delle spese gravanti sullo stesso in relazione al reato per il quale egli ha subito condanna.
Secondo i princìpi di diritto enunciati in modo ormai consolidato dalla giurisprudenza della
Cassazione, “all'imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative
a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 cod. proc. pen. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o – nel regime antecedente alle modifiche dell'art.
535 cod. proc. pen. intervenute nel 2009 – per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena” (cfr. Cass. pen. n.
32979/2010; Cass. pen. n. 2955/2013; Cass. pen. n. 17410/2019; per ulteriori richiami si veda
Cass. civ n. 37138 del 2022 e Cass. civ. n. 31774/23).
Quanto alla corretta individuazione dell'onere della prova, sul punto, come chiarito dalla
Suprema Corte, “vale la pena rammentare – onde convintamente dare continuità all'indirizzo
– quanto enunciato nel richiamato precedente di questa Corte (Cass. n. 37138 del 2022): «nel
pagina 7 di 10 giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”
(Cass. n. 31774/23 già citata e, in senso conforme, Cass. n. 9727/25).
Orbene, nulla in ordine alle modalità di ripartizione delle spese (comuni a più indagati/imputati)
e attribuzione pro quota al in relazione al reato specifico per cui è intervenuta condanna Pt_1 nei suoi confronti, è ricavabile dalla documentazione versata in atti.
L'allegato foglio notizie, in base al quale è stata redatta la partita di credito n. 003274/2023
(docc. 2 e 3 allegata alla comparsa di costituzione di fascicolo di Controparte_3 primo grado) non fornisce elementi idonei a ricostruire la procedura di ripartizione (ove attuata) delle spese relative a indagini che, come si evince dall'avviso di chiusura delle indagini preliminari (doc. 2 allegato all'atto di citazione in primo grado), riguardavano undici indagati e sette capi di imputazione né, comunque, consente di dar conto della riferibilità al solo Pt_1 delle spese in esso elencate.
Nel foglio notizie sono indicati sia il numero di ruolo generale di notizie di reato riferito alle intere indagini (2987/18 RGNR) sia il numero del procedimento di stralcio relativo al solo
(22852/21 RGGIP). Orbene, stante la contestazione in merito alla concreta Pt_1 determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza di condanna, così come liquidato dagli organi competenti in misura ritenuta dall'opponente eccessiva (€ 54.636,05 di cui €
54.486,05 di “spese recuperabili per intero”), sarebbe stato onere del provare CP_1
l'avvenuta ripartizione e la riferibilità di tali spese al (solo) tenuto conto della posizione Pt_1 processuale del tutto secondaria del medesimo rispetto a quella degli altri coimputati, attinti dalla quasi totalità delle intercettazioni, non potendosi l'ente creditore limitare ad asserire genericamente la conformità del documento ai modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario1. 1 Dell'annosa questione relativa alla ripartizione delle spese penali, che ha generato un significativo contenzioso, si è occupato anche il Controparte_7 con nota del 14.7.2023 avente ad oggetto “Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 tra coimputati condannati in relazione ai soli titoli di reato cui afferiscono - Rif. Prot. DAG 0059770.E del 16 marzo 2023” in risposta a quesito posto dalla Corte di Appello di Bologna che aveva chiesto di chiarire se “sia corretto ripartire le spese processuali recuperabili per intero ex pagina 8 di 10 Come infatti chiarito dalla Suprema Corte: “ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, rileva non tanto e non solo la completezza della cartella di pagamento (che, pure, deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione;
restando insufficiente il richiamo “per relationem” alla sentenza penale di condanna o il rinvio ad altri atti non sono stati precedentemente comunicati), quanto l'ordinario onere di qualsiasi creditore di dare adeguata prova del credito azionato: onere che, in caso di specifica contestazione, neppure è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata” (Cass. n. 9727/25).
Pertanto, in assenza di elementi idonei a consentire la verifica in ordine ai presupposti e alle modalità di autoliquidazione effettuata in via amministrativa, va riconosciuto come dovuto il solo importo non contestato di € 150,00 per “spese recuperabili in misura fissa DM 124/2014
(I - processo in giudizio - giudizio abbreviato con citazione diretta)”, come da partita di credito n. 003274/2023 nonché le spese di notifica, pari ad € 5,88, come dedotte nella cartella di pagamento n. 079 2023 00061576 66 000.
Ne consegue, quindi, che è tenuta alla restituzione a , come dallo stesso CP_6 Parte_1 richiesto, di tutte le somme eccedenti quelle sopra indicate, dal medesimo versate a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo n.174264 del 12/03/2024.
7. All'accoglimento dell'appello segue altresì la riforma delle spese di entrambi i gradi di giudizio che la Corte ritiene di compensare totalmente tra le parti, conformemente al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 32061/22. Nel caso di specie, infatti, l'unitaria pretesa delle odierne parti appellate, originariamente quantificata nella cartella di pagamento n. 079 2023 00061576 66 000 per un importo pari ad € 54.641,93 e riquantificata per un importo seppur considerevolmente inferiore (pari ad € 155,88), trova comunque accoglimento nella sua debenza;
da ciò consegue che le odierne appellate, sostanzialmente vittoriose nell'opposizione, nonostante l'accoglimento dell'appello di controparte, non possono essere condannate alla rifusione delle spese di lite. Detta ipotesi può,
articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, in parti uguali tra i condannati per differenti capi di imputazione” nonché di precisare “le modalità operative con le quali gli uffici giudiziari possano associare le singole voci di spesa ai capi di imputazione per i quali sono state sostenute”.
pagina 9 di 10 invero, giustificare la compensazione in entrambi i gradi di giudizio, come ribadito dalle sopracitate Sezioni Unite “nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1445/2024, pubblicata il 30/10/2024,
[...] ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di , quale ente della riscossione per conto del Controparte_2
e, per esso, di di procedere ad Controparte_1 Controparte_3 esecuzione forzata in danno di per la minor somma di € 150,00, oltre spese Parte_1 di notifica pari a € 5,88;
2. condanna a restituire a tutte le somme Controparte_2 Parte_1 eccedenti il credito accertato di € 155,88, versate dal medesimo nelle more del giudizio a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo n.174264 del
12/03/2024;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria CP_8
Auricchio.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 29/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
NZ (C.F. ) e MI OS C.F._2
( ), elettivamente domiciliato in Pavia, via Mascheroni 26 presso lo C.F._3 studio dell'Avv. Giulio NZ, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nonché in persona del Direttore Controparte_2 pro tempore, entrambi difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di MILANO, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n.1, sono elettivamente domiciliati
-APPELLATI-
e contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCO Controparte_3 P.IVA_2
FA FR (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via C.F._4
pagina 1 di 10 Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19, 00193 presso lo studio dell'Avv. FA FR
FRANCO, giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1445/2024, pronunciata ex art. 281 sexies e pubblicata il 30/10/2024
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
◦ “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
Nel merito accogliere per tutti i motivi esposti e dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 1445/2024 del 30 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione prima civile, Giudice Dott.ssa Mariangela Liuzzo, nell'ambito del giudizio identificato mediante R.G.
3567/2023, pubblicata nella medesima data del 30/10/2024, e comunicata dalla cancelleria a mezzo p.e.c. in data 31 ottobre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano
° Nel merito, accertare e dichiarare che , quale ente della Controparte_4 riscossione per conto del e, per esso, di non Controparte_1 Controparte_3 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente per le somme portate dalla cartella esattoriale n.07920230006157666000 notificata in data 28 giugno 2023, per tutti
i motivi esposti e dedotti in narrativa essendo il quantum indicato in cartella esattoriale errato, infondato ed indimostrato e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia della cartella esattoriale n.07920230006157666000 notificata in data 28 giugno 2023 da parte di . Controparte_4
◦ In caso di accoglimento della presente opposizione, condannare Controparte_4
a restituire e/o rimborsare a tutte le somme dal medesimo versate
[...] Parte_1
a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo n.174264 del
12/03/2024 e relativa alla cartella esattoriale n.07920230006157666.
◦ Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.”
• condannare le appellate alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante come liquidate dal Tribunale di Pavia nell'impugnata Sentenza.
• Rigettare la domanda di compensazione delle spese di lite formulata da Controparte_1
e non sussistendone i presupposti, e non essendo
[...] Controparte_4 la parte del giudizio. Controparte_5 pagina 2 di 10 In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per il e : Controparte_1 Controparte_2
“- In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza de qua;
- Nel merito, rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento e per l'effetto condannare controparte alla refusione delle spese di lite anche in caso di accoglimento totale e parziale dell'appello effettuare un compensazione totale nei confronti del .” Controparte_1
Per : Controparte_3
“A) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della istanza di sospensione ex adverso formulata attesa l'insussistenza dei presupposti di legge;
B) nel merito, rigettare l'appello proposto dall'appellante perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1445/2024 emessa dal Tribunale di Pavia;
C) in ogni caso, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in punto di spese, diritti ed onorari di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co. c.p.c. Parte_1 contestava la cartella di pagamento n. 079 2023 00061576 66 000, notificatagli da
[...] per l'importo di € 54.641,93, a titolo di spese processuali in Controparte_6 relazione al procedimento penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di Milano e definito con sentenza divenuta irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, che ha condannato il per i reati di cui agli artt. 318 e 321 c.p. alla pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione. Pt_1
Nello specifico, deduceva che l'autoliquidazione operata dall'Ufficio recupero crediti del
Tribunale di Milano, fatto salvo l'importo di € 150,00 ascritto all'opponente per le spese recuperabili in misura fissa ex D.M. 124/2014, fosse del tutto ingiustificata e sproporzionata posto che il era stato solo marginalmente coinvolto in una vicenda processuale che Pt_1 vedeva coinvolti molteplici imputati per plurimi capi d'accusa, dei quali solo uno gli era riferibile.
Riteneva pertanto che la condanna al pagamento delle spese processuali, da recuperarsi nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, dovesse essere commisurata, pro quota, alle spese effettivamente sostenute per l'accertamento del reato contestatogli, secondo l'orientamento espresso sul punto dalla Corte di legittimità.
pagina 3 di 10 Osservava inoltre che, contestata da parte del debitore l'autoliquidazione delle spese di giustizia, fosse onere dell'ente creditore fornire la prova della loro determinazione nel quantum, con indicazione delle modalità della relativa liquidazione e della riferibilità delle stesse al solo reato per il quale era intervenuta condanna.
L'opponente chiedeva, pertanto, previa sospensione della cartella di pagamento, di accertare e dichiarare che quale ente preposto per conto del Ministero della Giustizia e, per esso, CP_6 di non aveva il diritto di procedere ad esecuzione forzata delle somme Controparte_3 portate dalla cartella esattoriale opposta.
2. Si costituiva deducendo la legittimità dell'iter processuale posto Controparte_3 in essere secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata con il Controparte_1
il 23.09.2013 per l'acquisizione dati dei debitori e la quantificazione dei crediti in
[...] materia di spese di giustizia, nel rispetto del principio di riferibilità delle stesse al reato per il quale era intervenuta condanna, sulla base della documentazione fornita dal e, in CP_1 particolare, sulla scorta del foglio notizie correttamente compilato dagli Uffici. Osservava di avere correttamente predisposto la cartella di pagamento impugnata, in conformità al modello legale di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che alcuna responsabilità poteva essere ravvisata sulla società laddove il foglio notizie non contenesse le informazioni necessarie per imputare le spese allo specifico reato per il quale le stesse sono state sostenute.
Si costituivano, altresì, il e l eccependo Controparte_1 Controparte_2 il difetto di competenza del giudice civile in favore del giudice penale dell'incidente di esecuzione nonché il difetto di legittimazione passiva sia del , con riferimento al CP_1 contenuto della cartella di pagamento, così come predisposta da e notificata da CP_6 CP_3
sia di per il merito del procedimento formativo del credito.
[...] CP_6
La difesa erariale deduceva in ogni caso l'infondatezza delle censure sollevate dall'opponente, stante la piena idoneità funzionale della motivazione contenuta nella cartella esattoriale, redatta in conformità ai canoni generali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
3. All'udienza del 30.10.2024, all'esito della discussione tra le parti, il Giudice emetteva sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la quale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare il Tribunale, ritenuta la propria competenza riguardando la doglianza dell'opponente solamente il quantum della cartella di pagamento, secondo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 491 del 29.09.2011, riteneva che il titolo esecutivo opposto fosse stato emesso in conformità alla procedura definita nella Convenzione tra pagina 4 di 10 ed “sulla scorta della Partita di Credito n. Controparte_1 Controparte_3
003274/2023 - settore penale, procedimento n. 002987/2018 M. 21 - Registro delle notizie di reato (Procura della Repubblica di Milano, n. 022852/2021 (stralcio dal 8192/2018) RGGIP,
Provvedimento: sentenza n. 3182 del 18/11/2021, Debitore […]”. Parte_1
Deduceva infatti che tali dati, e particolarmente quello del procedimento di stralcio, si evincevano anche dal cd. foglio notizie redatto dall'apposito ufficio del Tribunale di Milano e che comunque, come chiarito dalla sentenza del GIP, sebbene le intercettazioni riportate a piè di pagina fossero sette, “quelle occorse per l'attività di indagine inerente, specificamente,
l'attuale opponente sono state, in realtà, molte altre, quali quelle riportate, appunto nell'elenco redatto dall'apposito ufficio del Tribunale di Milano”. Dal che evidenziava “che le intercettazioni di cui al Foglio Notizie (…) ineriscono, esclusivamente, le spese processuali relative all'imputato condannato con la sentenza n. 3182 del 18/11/2021 (…) e non, come sostenuto dall'opponente, agli altri coimputati od indagati nel procedimento penale n.
002987/2018 M. 21 - Registro delle notizie di reato.”
4. Avverso detta sentenza proponeva appello, formulando cinque motivi di Parte_1 censura e chiedendo la riforma della sentenza e la condanna di a restituire le somme da CP_6 lui versate a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione della cartella esattoriale opposta.
Si costituivano in giudizio il , unitamente ad rivendicando la Controparte_1 CP_6 correttezza della sentenza impugnata, che aveva ritenuto analiticamente individuate le voci inerenti le singole partite, così come indicate nel foglio notizie e nella relativa partita di credito,
a fronte della generica contestazione sollevata da controparte.
Con memoria difensiva si costituiva altresì che argomentava in Controparte_3 relazione alla correttezza del proprio operato, conforme alla Convenzione con il Ministero della
Giustizia, chiedendo pertanto la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., il Presidente istruttore, lette le note depositate dai procuratori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assunta nella camera di consiglio del 4.11.2025.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la “errata valutazione delle risultanze istruttorie - travisamento del contenuto oggettivo della prova e conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova” ribadendo che, una volta contestata l'autoliquidazione delle spese da parte del debitore, sia onere dell'ente creditore specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, onere pagina 5 di 10 non assolto dalle controparti. Il Tribunale aveva quindi erroneamente ritenuto che alcuni dei documenti prodotti fossero idonei a dimostrare quanto sopra dal momento che entrambi i documenti richiamati dal primo giudice (foglio notizie e partita di credito) “nulla provano circa il fatto che le spese ivi indicate siano riferibili all'accertamento dell'unico reato contestato a
”, riportando in particolare il primo “solamente un elenco di fatture per Parte_1 intercettazioni, senza alcuna ulteriore precisazione” e riferendosi entrambi “alle spese processuali sostenute per tutte le intercettazioni sostenute durante l'intera fase delle indagini preliminari identificata con il numero di R.G.N.R. 2987/2018 (indagini che, si rammenta, ricomprendevano 11 soggetti imputati per 7 diversi capi di imputazione).”
5.1. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la “violazione e scorretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.” avendo errato il Tribunale nel ritenere non contestate le intercettazioni elencate nel foglio notizie, vertendo l'intero procedimento proprio sulla contestazione di dette spese.
5.2. Con il terzo motivo l'appellante deduce la “violazione ed errata applicazione dell'onere della prova”, avendo il Giudice di prime cure ritenuto che l'onere della prova gravasse in capo all'opponente, in contrasto con il pacifico orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in caso di opposizione a cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di spese processuali,
è onere dell'ente creditore, in quanto titolare della pretesa sostanziale, specificare le modalità dell'autoliquidazione e documentarne l'attività (Cass. sez. III, 19/12/2022 n.37138).
5.3. Con il quarto motivo censura la “illogicità della motivazione” essendo la stessa “meramente apparente” e “afflitta da un contrasto tra affermazioni inconciliabili e incomprensibili”. Il
Tribunale, infatti, avrebbe dapprima affermato che le intercettazioni richiamate dal GIP nella sentenza n. 3182/21 fossero solo sette, salvo poi affermare, senza però dare giustificazione di quanto sostenuto, che quelle inerenti al fossero state, in realtà, molte altre. Pt_1
5.4. Con il quinto e ultimo motivo di gravame, si censura la “omessa o errata valutazione delle prove offerte dall'appellante in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” avendo il primo giudice omesso di valutare, nonostante l'onere probatorio ricadesse sulle parti opposte, le prove fornite dall'opponente “oggettivamente idonee a sostenere la non riferibilità dell'intera somma di €
54.491,93 alle intercettazioni disposte nel corso delle indagini R.G.N.R. 2987/2018 per
l'accertamento del reato contestato a ” e, in particolare, la relazione della Parte_1
Polizia Giudiziaria, dalla quale emergeva il ruolo assolutamente marginale e temporalmente limitato del nelle indagini condotte mediante intercettazione di ben 30 utenze telefoniche Pt_1 di cui nessuna intestata a quest'ultimo.
6. L'appello è fondato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere parzialmente riformata.
pagina 6 di 10 Procedendo a una disamina unitaria dei motivi di censura, tutti riconducibili alla questione della corretta individuazione dell'onere probatorio e della valutazione delle prove a supporto della cartella oggetto di opposizione, si deve osservare, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata dalla difesa dell'appellante nell'atto di citazione di primo grado, che, una volta contestata dal debitore nel quantum l'autoliquidazione delle spese, è onere dell'ente creditore specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché documentare l'attività svolta, al fine di consentire al giudice di vagliare la correttezza delle suddette operazioni.
E invero, premesso che in sede di opposizione l'appellante non ha mai messo in dubbio di dover sostenere le spese processuali alle quali veniva condannato con sentenza penale n. 3182/21 del
18.11.2021 emessa dal GIP del Tribunale di Milano, nel procedimento n. 2987/18 RGNR, n.
22852/21 RGGIP (stralcio dal n. 8192/18 RGGIP), ma ha contestato la quantificazione delle stesse, ritenendole eccessive e sproporzionate, era preciso onere dei convenuti odierni appellati dimostrare la fondatezza delle voci che assumono dovute, specie in un caso, quale quello in esame, di “stralcio” della posizione di un imputato e della creazione a suo carico di un nuovo fascicolo processuale, circostanza che impone il frazionamento delle spese processuali complessive e il calcolo delle spese gravanti sullo stesso in relazione al reato per il quale egli ha subito condanna.
Secondo i princìpi di diritto enunciati in modo ormai consolidato dalla giurisprudenza della
Cassazione, “all'imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative
a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 cod. proc. pen. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o – nel regime antecedente alle modifiche dell'art.
535 cod. proc. pen. intervenute nel 2009 – per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena” (cfr. Cass. pen. n.
32979/2010; Cass. pen. n. 2955/2013; Cass. pen. n. 17410/2019; per ulteriori richiami si veda
Cass. civ n. 37138 del 2022 e Cass. civ. n. 31774/23).
Quanto alla corretta individuazione dell'onere della prova, sul punto, come chiarito dalla
Suprema Corte, “vale la pena rammentare – onde convintamente dare continuità all'indirizzo
– quanto enunciato nel richiamato precedente di questa Corte (Cass. n. 37138 del 2022): «nel
pagina 7 di 10 giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”
(Cass. n. 31774/23 già citata e, in senso conforme, Cass. n. 9727/25).
Orbene, nulla in ordine alle modalità di ripartizione delle spese (comuni a più indagati/imputati)
e attribuzione pro quota al in relazione al reato specifico per cui è intervenuta condanna Pt_1 nei suoi confronti, è ricavabile dalla documentazione versata in atti.
L'allegato foglio notizie, in base al quale è stata redatta la partita di credito n. 003274/2023
(docc. 2 e 3 allegata alla comparsa di costituzione di fascicolo di Controparte_3 primo grado) non fornisce elementi idonei a ricostruire la procedura di ripartizione (ove attuata) delle spese relative a indagini che, come si evince dall'avviso di chiusura delle indagini preliminari (doc. 2 allegato all'atto di citazione in primo grado), riguardavano undici indagati e sette capi di imputazione né, comunque, consente di dar conto della riferibilità al solo Pt_1 delle spese in esso elencate.
Nel foglio notizie sono indicati sia il numero di ruolo generale di notizie di reato riferito alle intere indagini (2987/18 RGNR) sia il numero del procedimento di stralcio relativo al solo
(22852/21 RGGIP). Orbene, stante la contestazione in merito alla concreta Pt_1 determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza di condanna, così come liquidato dagli organi competenti in misura ritenuta dall'opponente eccessiva (€ 54.636,05 di cui €
54.486,05 di “spese recuperabili per intero”), sarebbe stato onere del provare CP_1
l'avvenuta ripartizione e la riferibilità di tali spese al (solo) tenuto conto della posizione Pt_1 processuale del tutto secondaria del medesimo rispetto a quella degli altri coimputati, attinti dalla quasi totalità delle intercettazioni, non potendosi l'ente creditore limitare ad asserire genericamente la conformità del documento ai modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario1. 1 Dell'annosa questione relativa alla ripartizione delle spese penali, che ha generato un significativo contenzioso, si è occupato anche il Controparte_7 con nota del 14.7.2023 avente ad oggetto “Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 tra coimputati condannati in relazione ai soli titoli di reato cui afferiscono - Rif. Prot. DAG 0059770.E del 16 marzo 2023” in risposta a quesito posto dalla Corte di Appello di Bologna che aveva chiesto di chiarire se “sia corretto ripartire le spese processuali recuperabili per intero ex pagina 8 di 10 Come infatti chiarito dalla Suprema Corte: “ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, rileva non tanto e non solo la completezza della cartella di pagamento (che, pure, deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione;
restando insufficiente il richiamo “per relationem” alla sentenza penale di condanna o il rinvio ad altri atti non sono stati precedentemente comunicati), quanto l'ordinario onere di qualsiasi creditore di dare adeguata prova del credito azionato: onere che, in caso di specifica contestazione, neppure è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata” (Cass. n. 9727/25).
Pertanto, in assenza di elementi idonei a consentire la verifica in ordine ai presupposti e alle modalità di autoliquidazione effettuata in via amministrativa, va riconosciuto come dovuto il solo importo non contestato di € 150,00 per “spese recuperabili in misura fissa DM 124/2014
(I - processo in giudizio - giudizio abbreviato con citazione diretta)”, come da partita di credito n. 003274/2023 nonché le spese di notifica, pari ad € 5,88, come dedotte nella cartella di pagamento n. 079 2023 00061576 66 000.
Ne consegue, quindi, che è tenuta alla restituzione a , come dallo stesso CP_6 Parte_1 richiesto, di tutte le somme eccedenti quelle sopra indicate, dal medesimo versate a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo n.174264 del 12/03/2024.
7. All'accoglimento dell'appello segue altresì la riforma delle spese di entrambi i gradi di giudizio che la Corte ritiene di compensare totalmente tra le parti, conformemente al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 32061/22. Nel caso di specie, infatti, l'unitaria pretesa delle odierne parti appellate, originariamente quantificata nella cartella di pagamento n. 079 2023 00061576 66 000 per un importo pari ad € 54.641,93 e riquantificata per un importo seppur considerevolmente inferiore (pari ad € 155,88), trova comunque accoglimento nella sua debenza;
da ciò consegue che le odierne appellate, sostanzialmente vittoriose nell'opposizione, nonostante l'accoglimento dell'appello di controparte, non possono essere condannate alla rifusione delle spese di lite. Detta ipotesi può,
articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, in parti uguali tra i condannati per differenti capi di imputazione” nonché di precisare “le modalità operative con le quali gli uffici giudiziari possano associare le singole voci di spesa ai capi di imputazione per i quali sono state sostenute”.
pagina 9 di 10 invero, giustificare la compensazione in entrambi i gradi di giudizio, come ribadito dalle sopracitate Sezioni Unite “nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1445/2024, pubblicata il 30/10/2024,
[...] ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di , quale ente della riscossione per conto del Controparte_2
e, per esso, di di procedere ad Controparte_1 Controparte_3 esecuzione forzata in danno di per la minor somma di € 150,00, oltre spese Parte_1 di notifica pari a € 5,88;
2. condanna a restituire a tutte le somme Controparte_2 Parte_1 eccedenti il credito accertato di € 155,88, versate dal medesimo nelle more del giudizio a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo n.174264 del
12/03/2024;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria CP_8
Auricchio.
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