Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2025, proposto da
UA MA, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Missineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio Scolastico Provinciale A.T. di Bologna, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 826/2023, pubblicata in data 21.11.2023, emessa dal Tribunale di Bologna – Sez. lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa ND HI;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa MA UA agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per una pluralità di annualità, ivi specificate, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle penalità di mora.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ottemperanda, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta infatti quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Va accolta anche la domanda di penalità di mora, non avendo previsto la sentenza ottemperanda l’applicazione di interessi o rivalutazione sulla somma da pagare a carico dell’Amministrazione allora convenuta. Appare equo fissare le penalità di mora in misura pari all’interessi legali decorrenti dalla scadenza del suvvisto termine per eseguire la sentenza fino alla corresponsione effettiva del dovuto alla ricorrente.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente, tenuto conto che si tratta di un accoglimento parziale, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa MA UA e spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ND HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND HI | UG Di NE |
IL SEGRETARIO