Art. 279. Giudice competente 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Cassazione penale n. 46147/2005https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., la competenza all'applicazione di misure cautelari personali nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento appartiene al giudice dell'udienza preliminare, pur dopo la modifica dell'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 26 della L. 16 dicembre 1999 n. 479. […]
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Giurisprudenza • 296
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 1767Provvedimento: […] IO avrebbe dovuto astenersi in quanto "incompatibile ai sensi dell'art. 34 c.p.p. e dunque non legittimato ad esercitare la competenza funzionale di cui all'art. 279 c.p.p. in ragione del rapporto Ai accessorietà di cui parla la giurisprudenza, fra il potere di cognizione e potere cautelare"; a seguito dell'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare il dott. […] Il riferimento all'art. 279 cod. proc. pen. che si rinviene nel ricorso, infine, impone di precisare che il giudice che procede è da individuare nell'organo giudiziario davanti al quale il processo pende, a prescindere dalla composizione fisica di esso, sicché l'attribuzione al dott. […]Leggi di più...
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