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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. /809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel.
Dott. Nicola Del Vecchio Giudice
Dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 809/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. TESCAROLI STEFANIA PITTALIS DANILA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. BRAGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: si dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 08.05.2010 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
RE, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, alle seguenti
CONDIZIONI 1) Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
2) Affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
3)
Salvo migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
Pagina 1 minore: - due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21.00, e due fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore
21.00; - 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le vacanze pasquali, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, che i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno;
4) L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre del minore;
5) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. 6) Il padre provvederà al mantenimento del minore mediante versamento alla madre entro il giorno 15 di ogni mese di un assegno di Euro 600,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
7) I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio/rinnovo di passaporto o ad altro documento equivalente valido per
l'espatrio del figlio minore;
8) Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20-5-2024 ha chiesto al Tribunale di Rovigo che Parte_1 fosse dichiarata la separazione personale dal coniuge , con il quale ha Controparte_1 contratto matrimonio a RE (VE) il 08.05.2010, atto trascritto nel registro degli atti
Pagina 2 di matrimonio del predetto Comune al Numero 7 Parte I anno 2010 e con domanda cumulata, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha dedotto il reciproco venire meno dell'affectio maritalis e dal 2022
l'improseguibilità della convivenza a causa dell'inasprirsi delle posizioni personali e delle profonde divergenze caratteriali tra i coniugi;
ha chiesto disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore nato il [...], l'assegnazione della casa coniugale a sé Per_1
(quale genitore collocatario), un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili in favore di la contribuzione al 50% alle spese straordinarie da effettuarsi sempre Per_1 previo accordo nell'interesse del minore, la percezione per intero dell'assegno unico universale, la chiusura del conto corrente bancario cointestato.
La ricorrente ha allegato di percepire la NASPI e di essere alla ricerca di un impiego, assumendo che il coniuge percepisce dalla propria attività lavorativa un reddito mensile di circa euro 2.500,00 euro, oltre ai compensi per le frequenti trasferte all'estero.
Il si è costituito in giudizio e non si è opposto alle domande svolte dalla CP_1 ricorrente;
ha, invero, chiesto la determinazione in euro 450,00 del proprio contributo al mantenimento di Per_1
Con sentenza parziale n. 839/2024 Rg pubblicata il 4.12.2024 il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni proposte dal giudice delegato all'udienza del 30.10.2024 e dai medesimi accettate anche ai fini della pronuncia di divorzio.
Con ordinanza del 3.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio sulla domanda avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già concordate dai coniugi.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, a fronte dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 839/2024, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con la sentenza n.
839/2024, depositata il 4.12.2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale del 30-10-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Pagina 3 Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, contratto in CAVARZERE in data 08/05/2010, con Controparte_1 atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di CAVARZERE nell'anno 2010, numero 7 Parte I anno 2010;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
C. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
D. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel.
Dott. Nicola Del Vecchio Giudice
Dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 809/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. TESCAROLI STEFANIA PITTALIS DANILA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. BRAGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: si dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 08.05.2010 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
RE, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, alle seguenti
CONDIZIONI 1) Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
2) Affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
3)
Salvo migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
Pagina 1 minore: - due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21.00, e due fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore
21.00; - 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le vacanze pasquali, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, che i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno;
4) L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre del minore;
5) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. 6) Il padre provvederà al mantenimento del minore mediante versamento alla madre entro il giorno 15 di ogni mese di un assegno di Euro 600,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
7) I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio/rinnovo di passaporto o ad altro documento equivalente valido per
l'espatrio del figlio minore;
8) Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20-5-2024 ha chiesto al Tribunale di Rovigo che Parte_1 fosse dichiarata la separazione personale dal coniuge , con il quale ha Controparte_1 contratto matrimonio a RE (VE) il 08.05.2010, atto trascritto nel registro degli atti
Pagina 2 di matrimonio del predetto Comune al Numero 7 Parte I anno 2010 e con domanda cumulata, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha dedotto il reciproco venire meno dell'affectio maritalis e dal 2022
l'improseguibilità della convivenza a causa dell'inasprirsi delle posizioni personali e delle profonde divergenze caratteriali tra i coniugi;
ha chiesto disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore nato il [...], l'assegnazione della casa coniugale a sé Per_1
(quale genitore collocatario), un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili in favore di la contribuzione al 50% alle spese straordinarie da effettuarsi sempre Per_1 previo accordo nell'interesse del minore, la percezione per intero dell'assegno unico universale, la chiusura del conto corrente bancario cointestato.
La ricorrente ha allegato di percepire la NASPI e di essere alla ricerca di un impiego, assumendo che il coniuge percepisce dalla propria attività lavorativa un reddito mensile di circa euro 2.500,00 euro, oltre ai compensi per le frequenti trasferte all'estero.
Il si è costituito in giudizio e non si è opposto alle domande svolte dalla CP_1 ricorrente;
ha, invero, chiesto la determinazione in euro 450,00 del proprio contributo al mantenimento di Per_1
Con sentenza parziale n. 839/2024 Rg pubblicata il 4.12.2024 il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni proposte dal giudice delegato all'udienza del 30.10.2024 e dai medesimi accettate anche ai fini della pronuncia di divorzio.
Con ordinanza del 3.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio sulla domanda avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già concordate dai coniugi.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, a fronte dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 839/2024, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con la sentenza n.
839/2024, depositata il 4.12.2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale del 30-10-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Pagina 3 Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, contratto in CAVARZERE in data 08/05/2010, con Controparte_1 atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di CAVARZERE nell'anno 2010, numero 7 Parte I anno 2010;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
C. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
D. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
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