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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
MA VA - Presidente
NZ BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2863/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. ALBANESE Parte_1
ANGELA)
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. ASARO ANGELO) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione more uxorio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 23.12.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni contenute nel decreto del 18 febbraio 2021, con cui questo Tribunale aveva regolamentato l'affidamento della figlia nata dalla relazione more uxorio con Per_1 Per_2
Assumeva che la convenuta aveva posto in essere una condotta ostruzionistica,
[...] rendendo difficoltoso il diritto di visita della minore, negando il pernottamento e non facendolo partecipe delle scelte di vita riguardanti la minore. Evidenziava inoltre che, essendo un agente di polizia penitenziaria, soggetto a turni variabili, era stato costretto in diverse occasioni, a non vedere la figlia senza incontrare alcuna disponibilità nella madre per il recupero delle visite.
Chiedeva pertanto, di modificare le condizioni in atto vigenti, prevedendo incontri liberi, senza rigidi schemi, e quindi compatibili con la propria attività lavorativa, di meglio precisare il tempo di permanenza con il padre durante i fine settimana, nelle festività e nel giorno del compleanno della minore.
Chiedeva infine, di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare l'interesse della minore ex art. 473 bis 39 c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. A tal fine, Persona_2 evidenziava di non avere mai posto in essere alcuna condotta ostruzionistica e che il mancato pernottamento della minore con il padre e la presenza della madre durante gli incontri dipendeva dalla volontà della figlia. così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda di deve essere accolta nei Parte_1 limiti di seguito esplicitati.
Nel corso dell'istruttoria, è stata espletata una ctu psicologica per effettuare una indagine sul rapporto tra le parti e la minore e accertare le cause delle difficoltà nel rapporto tra padre e figlia.
Il ctu, dott.ssa , compiendo un accertamento meticoloso e immune da vizi di Persona_3 tipo logico e metodologico, ha dato atto che “Il rapporto della Sig.ra con sua figlia, rischia di Per_2 essere distorto dalle tensioni nei confronti dell'ex-convivente. La figlia, per la Sig.ra appare essere Per_2 un mezzo per colpire l'ex partner , mantenendo, così, in vita il legame con lui. La bambina , con le sue emozioni e la sua sofferenza rimane sullo sfondo mentre la scena viene interamente occupata dal conflitto di coppia. Al contempo, il rapporto del Sig. con sua figlia rischia di essere alterato Parte_1 dall'effetto spillover ovvero un travaso della conflittualità di coppia alla relazione padre-bambina. La violenza psicologica che nel tempo la Signora muoverà sulla figlia sarà assolutamente Per_2
inconsapevole: indurrà la bimba a scegliere lei al posto del padre, con l'instaurarsi di conflitti di lealtà, sentimenti di colpa, inadeguatezza e di abbandono. La Signora sembra essere bloccata Per_2
2 nell'elaborazione della separazione dal Sig. senza giungere all'accettazione dell'evento, come Parte_1
se non riuscisse a raggiungere quello che (1973) ha chiamato “divorzio psichico” ovvero la Per_4
possibilità di sperimentare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità a prescindere dalla presenza dell'ex partner, tutto ciò rafforzato, anche dalla forte dipendenza dalla famiglia di origine. L ambivalenza relazionale rischia di pervadere l'area della genitorialità e nel tempo la signora non riuscirà a tener conto della necessità più forte che sentirà , in mezzo a tutto questo dolore, di poter continuare a sentirsi Per_1 rassicurata, protetta e amata da entrambe le figure genitoriali”.
Alla luce di tale quadro, il ctu ha concluso affermando che è necessario un lavoro individuale psicologico che permetta a l'elaborazione e la comprensione del fallimento del legame di Per_2 coppia (“ Solo entrando in contatto con il dolore di questa perdita si potrà procedere con l'accettazione di questo evento, iniziando con il tempo ad investire su di sé e sulle proprie risorse”).
Quanto al regime di affido, ha evidenziato che per la minore è necessaria la continuità nella relazione padre-figlia ( deve avere la possibilità di accedere ad entrambe le figure di riferimento Per_1
che si integrano e completano reciprocamente, ricavandone vissuti positivi che favoriscono un sano sviluppo”) e, considerato che gli orari di lavoro del padre sono soggetti a turnazione con programmazione mensile, ha suggerito una regolamentazione che tenga conto di ciò e che il
Collegio ritiene di dover condividere.
Pertanto, recependo i suggerimenti del ctu, che in alcuni punti devono essere integrati, va previsto che: fornirà a all'inizio di ogni mese, i propri orari di lavoro;
Parte_1 Per_2
Infurna garantirà al padre due incontri a settimana di 4 ore e un weekend ogni 15 giorni durante il quale la bimba resterà con il padre dalle ore 10 della mattina del sabato sino alle ore 19.00 e poi dalle ore 10.00 della domenica sino alle ore 19.00; dopo i primi tre mesi di frequentazione, la minore, nei weekend spettanti al padre, trascorrerà con il padre il fine settimana dalle ore 10 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il papà due settimane, continuativamente, e in questo periodo la madre potrà incontrare due volte a Per_1 settimana (due giorni infrasettimanali per 4 ore); la minore inoltre, con decorrenza dalle festività Pasquali del 2026, potrà trascorrere con il padre un periodo di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di tre giorni in occasione di quelle pasquali alternando con i genitori i giorni delle festività principali;
infine, il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
Tenuto conto delle risultanze della ctu, la quale ha sottolineato che le difficoltà nel rapporto tra padre e figlia sono da ricondurre al mancato superamento del fallimento di coppia da parte di che ha portato la stessa a usare la minore come mezzo per colpire l'ex partner, anche se Per_2
3 in modo non consapevole, appare necessario incaricare il Consultorio familiare del Comune di
Agrigento del compito di intraprendere un percorso psicologico della durata di 12 mesi che miri al superamento della conflittualità e sia di ausilio alla bigenitorialità.
Le spese di lite, stante la natura della controversia, devono essere compensate per metà; per la restante parte, alla luce delle risultanze della ctu, vanno poste a carico di e sono Per_2 liquidate sulla base di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, stante la semplicità delle questioni trattate.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
-in riforma delle statuizioni in atto vigenti, dispone che l'affidamento della minore sia regolamentato nel seguente modo: fornirà a all'inizio di ogni mese, i propri orari di lavoro;
Parte_1 Per_2
Infurna garantirà al padre due incontri a settimana di 4 ore e un weekend ogni 15 giorni durante il quale la bimba resterà con il padre dalle ore 10 della mattina del sabato sino alle ore 19.00 e poi dalle ore 10.00 della domenica sino alle ore 19.00; dopo i primi tre mesi di frequentazione, la minore, nei weekend spettanti al padre, trascorrerà con il padre il fine settimana dalle ore 10 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il papà due settimane, continuativamente, e in questo periodo la madre potrà incontrare due volte a Per_1 settimana (due giorni infrasettimanali per 4 ore); la minore inoltre, con decorrenza dalle festività Pasquali del 2026, potrà trascorrere con il padre un periodo di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di tre giorni in occasione di quelle pasquali alternando con i genitori i giorni delle festività principali;
infine, il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con i genitori secondo il criterio dell'alternanza; incarica il Consultorio familiare del Comune di Agrigento del compito di intraprendere un percorso psicologico della durata di 12 mesi che miri al superamento della conflittualità e sia di ausilio alla bigenitorialità;
-compensa le spese di lite per metà e condanna a pagare la restante parte a Per_2
che liquida nella somma (già oggetto della dedotta compensazione) di euro Parte_1
2.800,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 24.12.2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
NZ BE MA VA
(atto firmato digitalmente)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
MA VA - Presidente
NZ BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2863/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. ALBANESE Parte_1
ANGELA)
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. ASARO ANGELO) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione more uxorio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 23.12.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni contenute nel decreto del 18 febbraio 2021, con cui questo Tribunale aveva regolamentato l'affidamento della figlia nata dalla relazione more uxorio con Per_1 Per_2
Assumeva che la convenuta aveva posto in essere una condotta ostruzionistica,
[...] rendendo difficoltoso il diritto di visita della minore, negando il pernottamento e non facendolo partecipe delle scelte di vita riguardanti la minore. Evidenziava inoltre che, essendo un agente di polizia penitenziaria, soggetto a turni variabili, era stato costretto in diverse occasioni, a non vedere la figlia senza incontrare alcuna disponibilità nella madre per il recupero delle visite.
Chiedeva pertanto, di modificare le condizioni in atto vigenti, prevedendo incontri liberi, senza rigidi schemi, e quindi compatibili con la propria attività lavorativa, di meglio precisare il tempo di permanenza con il padre durante i fine settimana, nelle festività e nel giorno del compleanno della minore.
Chiedeva infine, di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare l'interesse della minore ex art. 473 bis 39 c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. A tal fine, Persona_2 evidenziava di non avere mai posto in essere alcuna condotta ostruzionistica e che il mancato pernottamento della minore con il padre e la presenza della madre durante gli incontri dipendeva dalla volontà della figlia. così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda di deve essere accolta nei Parte_1 limiti di seguito esplicitati.
Nel corso dell'istruttoria, è stata espletata una ctu psicologica per effettuare una indagine sul rapporto tra le parti e la minore e accertare le cause delle difficoltà nel rapporto tra padre e figlia.
Il ctu, dott.ssa , compiendo un accertamento meticoloso e immune da vizi di Persona_3 tipo logico e metodologico, ha dato atto che “Il rapporto della Sig.ra con sua figlia, rischia di Per_2 essere distorto dalle tensioni nei confronti dell'ex-convivente. La figlia, per la Sig.ra appare essere Per_2 un mezzo per colpire l'ex partner , mantenendo, così, in vita il legame con lui. La bambina , con le sue emozioni e la sua sofferenza rimane sullo sfondo mentre la scena viene interamente occupata dal conflitto di coppia. Al contempo, il rapporto del Sig. con sua figlia rischia di essere alterato Parte_1 dall'effetto spillover ovvero un travaso della conflittualità di coppia alla relazione padre-bambina. La violenza psicologica che nel tempo la Signora muoverà sulla figlia sarà assolutamente Per_2
inconsapevole: indurrà la bimba a scegliere lei al posto del padre, con l'instaurarsi di conflitti di lealtà, sentimenti di colpa, inadeguatezza e di abbandono. La Signora sembra essere bloccata Per_2
2 nell'elaborazione della separazione dal Sig. senza giungere all'accettazione dell'evento, come Parte_1
se non riuscisse a raggiungere quello che (1973) ha chiamato “divorzio psichico” ovvero la Per_4
possibilità di sperimentare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità a prescindere dalla presenza dell'ex partner, tutto ciò rafforzato, anche dalla forte dipendenza dalla famiglia di origine. L ambivalenza relazionale rischia di pervadere l'area della genitorialità e nel tempo la signora non riuscirà a tener conto della necessità più forte che sentirà , in mezzo a tutto questo dolore, di poter continuare a sentirsi Per_1 rassicurata, protetta e amata da entrambe le figure genitoriali”.
Alla luce di tale quadro, il ctu ha concluso affermando che è necessario un lavoro individuale psicologico che permetta a l'elaborazione e la comprensione del fallimento del legame di Per_2 coppia (“ Solo entrando in contatto con il dolore di questa perdita si potrà procedere con l'accettazione di questo evento, iniziando con il tempo ad investire su di sé e sulle proprie risorse”).
Quanto al regime di affido, ha evidenziato che per la minore è necessaria la continuità nella relazione padre-figlia ( deve avere la possibilità di accedere ad entrambe le figure di riferimento Per_1
che si integrano e completano reciprocamente, ricavandone vissuti positivi che favoriscono un sano sviluppo”) e, considerato che gli orari di lavoro del padre sono soggetti a turnazione con programmazione mensile, ha suggerito una regolamentazione che tenga conto di ciò e che il
Collegio ritiene di dover condividere.
Pertanto, recependo i suggerimenti del ctu, che in alcuni punti devono essere integrati, va previsto che: fornirà a all'inizio di ogni mese, i propri orari di lavoro;
Parte_1 Per_2
Infurna garantirà al padre due incontri a settimana di 4 ore e un weekend ogni 15 giorni durante il quale la bimba resterà con il padre dalle ore 10 della mattina del sabato sino alle ore 19.00 e poi dalle ore 10.00 della domenica sino alle ore 19.00; dopo i primi tre mesi di frequentazione, la minore, nei weekend spettanti al padre, trascorrerà con il padre il fine settimana dalle ore 10 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il papà due settimane, continuativamente, e in questo periodo la madre potrà incontrare due volte a Per_1 settimana (due giorni infrasettimanali per 4 ore); la minore inoltre, con decorrenza dalle festività Pasquali del 2026, potrà trascorrere con il padre un periodo di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di tre giorni in occasione di quelle pasquali alternando con i genitori i giorni delle festività principali;
infine, il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
Tenuto conto delle risultanze della ctu, la quale ha sottolineato che le difficoltà nel rapporto tra padre e figlia sono da ricondurre al mancato superamento del fallimento di coppia da parte di che ha portato la stessa a usare la minore come mezzo per colpire l'ex partner, anche se Per_2
3 in modo non consapevole, appare necessario incaricare il Consultorio familiare del Comune di
Agrigento del compito di intraprendere un percorso psicologico della durata di 12 mesi che miri al superamento della conflittualità e sia di ausilio alla bigenitorialità.
Le spese di lite, stante la natura della controversia, devono essere compensate per metà; per la restante parte, alla luce delle risultanze della ctu, vanno poste a carico di e sono Per_2 liquidate sulla base di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, stante la semplicità delle questioni trattate.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
-in riforma delle statuizioni in atto vigenti, dispone che l'affidamento della minore sia regolamentato nel seguente modo: fornirà a all'inizio di ogni mese, i propri orari di lavoro;
Parte_1 Per_2
Infurna garantirà al padre due incontri a settimana di 4 ore e un weekend ogni 15 giorni durante il quale la bimba resterà con il padre dalle ore 10 della mattina del sabato sino alle ore 19.00 e poi dalle ore 10.00 della domenica sino alle ore 19.00; dopo i primi tre mesi di frequentazione, la minore, nei weekend spettanti al padre, trascorrerà con il padre il fine settimana dalle ore 10 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il papà due settimane, continuativamente, e in questo periodo la madre potrà incontrare due volte a Per_1 settimana (due giorni infrasettimanali per 4 ore); la minore inoltre, con decorrenza dalle festività Pasquali del 2026, potrà trascorrere con il padre un periodo di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di tre giorni in occasione di quelle pasquali alternando con i genitori i giorni delle festività principali;
infine, il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con i genitori secondo il criterio dell'alternanza; incarica il Consultorio familiare del Comune di Agrigento del compito di intraprendere un percorso psicologico della durata di 12 mesi che miri al superamento della conflittualità e sia di ausilio alla bigenitorialità;
-compensa le spese di lite per metà e condanna a pagare la restante parte a Per_2
che liquida nella somma (già oggetto della dedotta compensazione) di euro Parte_1
2.800,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 24.12.2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
NZ BE MA VA
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