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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.1276 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1276 2023 R.G. promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli avv.ti
SPAHAJ ELONA e GENOVESE STEFANIA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Martellago (VE), via Tiziano, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti
SANDRINI GIORGIO e DALLA SANTA GABRIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Verona, Corso Porta Nuova N. 127
APPELLATA
1 Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo) appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1311/2023 del 28.6.2023
Conclusioni parte appellante: “Voglia la Corte D'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In principalità In totale riforma della sentenza n. 1311/2023 emessa dal
Tribunale di Verona in data 28 giugno 2023 e depositata in cancelleria in medesima data, notificata in data 29 giugno 2023, accertarsi e dichiararsi la fondatezza dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2022 e, per l'effetto, revocarsi il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 343/2022 con rigetto dunque di ogni domanda ed eccezione proposta da
[...] nel giudizio di primo grado e anche nel presente grado di giudizio. Controparte_1
Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona per le ragioni esposte in narrativa in favore del Tribunale di Venezia e, per l'effetto, dichiarare caducato o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 343/2022 e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da
[...]
a per le causali esposte in narrativa. Parte_1 _1
In riforma della sentenza n. 1311/2023 emessa dal Tribunale di Verona il 28 giugno 2023 e depositata il medesimo giorno, accertarsi e dichiararsi il diritto di al pagamento Parte_1 delle fatture n. 48 M4 dell'11 febbraio 2021 dell'importo di euro 1.541,96, n. 2 T3 del 18 gennaio
2021 dell'importo di euro 366,00 e n. 432 M4 del 31 dicembre 2020 dell'importo di euro 30,60, n.
180 del 7 giugno 2021 dell'importo di euro 16,80 e n. 353 del 30 novembre 2021 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarsi (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Nogarole Rocca (VR), Via del
Lavoro n. 4 a pagare in favore di l'importo di euro 2.702,35, oltre Parte_1 interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalla singola scadenza al pagamento del dovuto.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello di Venezia accertasse e dichiarasse sussistente in capo alla società l'obbligo di restituzione dei bancali e, Parte_1 dunque, dichiarasse dovute le fatture azionate in via monitoria, in riforma della sentenza n.
1311/2023, condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento a favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di compenso per le prestazioni accessorie di restituzione bancali. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Conclusioni parte appellata: “Rigettarsi integralmente tutti i motivi di appello proposti da in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto Parte_1 confermarsi integralmente la appellata sentenza n.1311 resa dal Tribunale di Verona pubblicata il
28/6/2023 e, in ogni caso, confermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Verona e nel merito confermarsi il decreto ingiuntivo emesso dell'intestato Tribunale di Verona, n. 343/2022 del
12/2/22 e condannarsi, la società appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla società opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 11.818,94= o la somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Respingersi inoltre la domanda riconvenzione dell'appellante in quanto totalmente infondata per i motivi esposti al punto D) della parte di diritto della comparsa di costituzione 7/11/23. In ogni caso: spese e compensi del grado di appello, oltre a 15% spese forfettarie, oltre ad IVA se dovuta, interamente rifuse all'appellata”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi per brevità chiedeva ed otteneva _1 Controparte_1 _1
l'emissione del decreto ingiuntivo sopra indicato per l'importo di € 11.818,94 oltre interessi moratori e spese, in ragione del mancato pagamento delle fatture n. 4013001417 del 9.03.21 di € 17,51, n.
4013001387 del 28.01.21 di € 57,60, n. 4013001385 del 28.01.21 di € 99,20, n. 4013001386 del
28.01.21 di € 67,89, n. 4011112695 del 4.12.20 di € 6.300,00 e n. 4011112761 del 5.01.21 di €
7.215,30, detratte le fatture della debitrice n. 48 del 11.0./21 di € 1.541,96, n. 2 del 18.0.21 di € 366,00
e n. 432 del 31.12.20 di € 30,60 per omessa restituzione di bancali in relazione all'attività di sub vezione affidata a (d'ora in poi, per brevità, dall'ottobre Parte_1 Parte_1
2020 al dicembre 2020 (costo unitario €6,30 a bancale).
1.2. radicava giudizio di opposizione al titolo monitorio innanzi al tribunale di Verona, Parte_1 proponendo anche domanda riconvenzionale per il pagamento in proprio favore della somma di
€2702,35 (fatture n. 48 M4 dell'11 febbraio 2021 dell'importo di euro 1.541,96, n. 2 T3 del 18 gennaio 2021 dell'importo di euro 366,00 e n. 432 M4 del 31 dicembre 2020 dell'importo di euro
30,60, n. 180 del 7 giugno 2021 dell'importo di euro 16,80 e n. 353 del 30 novembre 2021), oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo.
Il giudice di primo grado, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dall'opponente ed espletamento della prova orale, confermava il decreto ingiuntivo e condannava la società soccombente al pagamento delle spese di lite.
3 2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. , quale primo motivo di censura, eccepisce la nullità della sentenza per difetto Parte_1 assoluto di motivazione in ordine all'asserita liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria da e in ordine al conseguente rigetto della domanda Controparte_1 preliminare di incompetenza per territorio – violazione dell'art. 132 II comma n. 4 c.p.c.
2.2. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che il credito azionato in via monitoria ed oggetto di contestazione fosse “liquido ed esigibile” e sulla scorta di tale
(errato) presupposto ha deciso di rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Verona svolta dall'odierna appellante.
2.3. Parte appellata non avrebbe allegato al ricorso per decreto ingiuntivo alcun riscontro probatorio dal quale si potesse evincere un accordo delle parti circa la determinazione dei prezzi indicati nelle fatture azionate in via monitoria e tanto meno avrebbe fornito una indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi e, dunque, dell'asserito credito.
2.4.L'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe invero ad oggetto il pagamento dei corrispettivi richiesti da con l'emissione delle fatture azionate in via monitoria, ovvero una tipica Controparte_1 obbligazione pecuniaria, la quale tuttavia dovrebbe ritenersi illiquida, non risultando provato – peraltro neppure nel giudizio di opposizione – né l'obbligo alla restituzione né che il prezzo indicato nelle fatture fosse stato predeterminato convenzionalmente dalle parti con riferimento all'ammontare o fosse stato comunque in altro modo determinabile con mero calcolo aritmetico, essendo peraltro stato espressamente contestato da Parte_1
2.5.Stante l'illiquidità delle obbligazioni di pagamento di cui alle fatture azionate in via monitoria, il criterio di radicamento della competenza territoriale, relativo al luogo di (potenziale) esecuzione delle prestazioni, andrebbe individuato alla stregua dell'art. 1182, comma 4, c.c. e dunque con riferimento alla sede legale della odierna appellante ossia nel Tribunale di Venezia, che risulterebbe territorialmente competente anche con riferimento all'ulteriore possibile foro alternativo del forum contractus, ovvero al luogo in cui hanno avuto inizio le esecuzioni delle prestazioni di trasporto, considerata l'inesistenza di specifica pattuizione in punto bancali o eventuali addebiti per regressi.
3. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante deduce: Travisamento dei fatti – Erroneo rigetto della domanda preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore di quello di Venezia svolta dall'odierna appellante per asserita mancata indicazione da parte dell'odierna appellante del Giudice territorialmente competente in ordine a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – violazione dell'art. 115 c.p.c.
4 3.1.Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto e dichiarato che fosse stata omessa da parte dell'odierna appellante l'indicazione del giudice territorialmente competente in base a tutti i concorrenti criteri di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.., avendo invece l'appellante espressamente indicato il Tribunale di Venezia quale Giudice territorialmente competente tanto secondo il criterio di collegamento previsto dall'art. 19 c.p.c. (Giudice del luogo in cui l'appellante ha sede legale) quanto secondo il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. (Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione - vedasi pagg. da 2 a 7 dell'atto di citazione in opposizione).
È pacifico e confermato da tutti i testi escussi che tra e le Parte_1 Controparte_1 trattative si sono interrotte e non hanno portato al perfezionamento di alcun accordo.
Quindi, il fatto che vi fossero stati degli incontri presso la sede di sarebbe Controparte_1 assolutamente irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale.
4. Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce l'errata valutazione delle prove – violazione dei principi di disponibilità e valutazione delle prove di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
4.1.Il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, affermando genericamente che
[...] ha dimostrato con i “documenti in atti e la prova orale” la fondatezza della Controparte_1 propria pretesa creditoria, ritenendo erroneamente provato il credito della predetta società sulla base di documentazione non prodotta in atti e segnatamente un conteggio dei pallet ceduti rispetto a quelli non restituiti, report mensili di dare ed avere (non prodotti in causa da Controparte_1
[...
e circostanze in fatto inesistenti e non provate: a detta del giudice tali report sarebbero stati asseritamente inviati da a e mai contestati da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima.
4.2. Evidenzia innanzitutto che controparte non ha depositato alcun conteggio dei bancali, né tantomeno i presunti report di dare/avere che secondo i testi di sarebbero stati inviati Controparte_1 mensilmente via mail a e neppure tali mail. Parte_1
4.3. Inoltre, Le prove orali rese in corso di istruttoria non avrebbero fornito alcun supporto probatorio con riguardo al numero dei bancali indicati nelle fatture azionate in via monitoria n. 4011112695 del
4.12.2020 di euro 6.300,00 e n. 4011112761 del 5.1.2021 di euro 7.215,30.
4.4. Quale quarto motivo di impugnazione viene dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine all'asserita sussistenza dell'obbligo in capo a Parte_1 di restituzione dei bancali – violazione dell'art. 132 II comma n. 4 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 11 bis del D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286.
5 4.5. Il giudice di primo grado avrebbe del tutto omesso di indicare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere sussistente l'obbligo di restituzione dei bancali in capo a Parte_1 essendo emerso in corso di causa che tra e non era stato stipulato alcun Parte_1 _1 contratto avente ad oggetto l'obbligo in capo all'odierna appellante di riconsegna dei bancali, né il prezzo da applicare per ogni bancale non restituito, circostanza confermata pacificamente anche dai testi escussi.
4.6. Inoltre, l'art. 11 bis del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 prevede espressamente che la riconsegna degli imballaggi deve essere oggetto di esplicito accordo tra le parti.
5.Quale quinto motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine all'asserita sussistenza del credito azionato in via monitoria da Controparte_1 relativamente alle fatture per asseriti ricavi di regresso ed azionate pure esse in via monitoria – violazione dell'art. 132 II comma n. 4 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
5.1. Il Giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna motivazione in relazione alla ritenuta prova del credito per presunti addebiti di regresso di in relazione alle fatture Controparte_1
n. 4013001417 del 9 marzo 2021 di euro 17,51, n. 4013001387 del 28 gennaio 2021 di euro 57,60 e n. 4013001385 del 28 gennaio 2021 di euro 99,20, n. 4013001386 del 28 gennaio 2021 di euro 67,89 emesse da Controparte_1
5.2. avrebbe fermamente contestato sia l'an che il quantum anche delle predette fatture Parte_1 di regresso, rilevando che gli addebiti non fossero alla stessa imputabili e che la tariffa applicata in fattura era stata determinata in via discrezionale non essendo mai stato pattuita una tariffa per tali addebiti.
5.3. Inoltre, gli addebiti si riferirebbero a trasporti eseguiti nel mese di agosto 2020 e gennaio 2021
(DDT del 29.8.2020 e DDT del 11.01.2021 Arrigoni) ovvero prima che i rapporti tra Parte_2
e avessero inizio e dopo che si sono interrotti. Parte_1 Controparte_1
6.Quale sesto motivo di censura viene dedotta l'omessa pronuncia sulla domanda formulata in via subordinata da ed avente ad oggetto la condanna di Parte_1 Controparte_1 al pagamento a favore di di una somma da determinarsi
[...] Parte_1 in via equitativa a titolo di compenso per le prestazioni accessorie di restituzione bancali, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c.
6.2. Il Tribunale nulla avrebbe statuito in ordine alla domanda svolta in via subordinata dall'odierna appellante ed avente ad oggetto la richiesta di vedersi accertato il diritto sancito dall'art. 11 bis del
D.lgs.21 novembre 2005 n. 286 ad ottenere un equo compenso per l'assunzione di tale obbligo.
6 6.3.Quale settimo motivo di impugnazione viene dedotta l'omessa pronuncia sulla domanda formulata in via riconvenzionale da avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria Parte_1 del diritto di quest'ultima al pagamento delle fatture n. 48 M4 dell'11 febbraio 2021 dell'importo di euro 1.541,96, n. 2 T3 del 18 gennaio 2021 dell'importo di euro 366,00 e n.432 M4 del 31 dicembre
2020 dell'importo di euro 30,60, n. 180 del 7 giugno 2021 dell'importo di euro 16,80 e n. 353 del 30 novembre 2021 emesse nei confronti di per trasporti eseguiti a suo favore e, per Controparte_1
l'effetto, la condanna di quest'ultima a pagare in favore di l'importo di Parte_1 euro 2.702,35, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalla singola scadenza al pagamento del dovuto.
6.4. deduce di aver contestato fermamente la compensazione operata da Parte_1 controparte, atteso che nel caso de quo il presunto credito opposto in compensazione da _1 risulta contestato dall'odierna appellante in ordine sia all'an che al quantum.
7.Si è costituita parte appellata, la quale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
7.1. Quanto ai primi due motivi rileva come il Tribunale di Verona sia stato correttamente individuato quale giudice del luogo ove si è concluso l'accordo che ha dato origine al rapporto in esame, protrattosi per circa due mesi, da cui discende l'obbligazione per cui è causa.
7.2. Ai fini della competenza territoriale deve anche considerarsi che l'obbligazione dedotta è obbligazione che deve essere eseguita al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, co. 3,
7.3. Con riferimento alla dedotta non liquidità del credito afferma che l'asserto sarebbe smentito dalla documentazione dimessa, in particolare dalla pec del 20.10.2020 con la quale YE SH (doc. 1) già si riconosceva debitrice di n. 11.258 bancali e detta comunicazione risultava inviata anche a a conferma del fatto che quest'ultima società era coinvolta nella continuità del Parte_1 rapporto, stante il fatto che i trasporti hanno avuto regolare esecuzione anche nel corso della trattativa di subentro nel rapporto da formalizzarsi in forma scritta.
7.4.Con riguardo poi al prezzo di addebito pari ad euro 6,30, deduce che tale era anche il prezzo già applicato al precedente rapporto con YE SH e si tratta sicuramente di prezzo di mercato, frutto di preciso accordo tra le parti, come confermato dai testi e Tes_1 Tes_2
7.5. Quanto al terzo, quarto e quinto motivo deduce che la società appellante non ha mai contestato il numero di bancali ricevuti e il numero di bancali esposti nelle fatture azionate dall'appellata in sede monitoria, ma ha basato la propria opposizione sul presupposto che non fosse dovuto il pagamento dei pallet non restituiti, perché a suo dire non esisteva tra le parti nessun accordo che prevedesse la restituzione dei pallet utilizzati per i servizi di trasporto.
7 7.6. In ordine al sesto motivo di appello, concernente il preteso pagamento di un compenso all'appellante per “prestazione accessoria di ritiro bancali”, rileva che trattasi di domanda inconferente al processo posto che si discute in causa del pagamento dei bancali non restituiti.
7.6.bis. Inoltre, essendo un rapporto riconducibile alla fattispecie dell'appalto di servizi, non sarebbe neppure applicabile allo stesso la disciplina prevista dal d.Lgs. 286/2005 in tema di contratti di trasporto.
7.6.ter. Ribadisce, comunque, che per lo scambio e la restituzione dei bancali c'era un preciso accordo e certamente essendo previsto il reciproco scambio alla pari, tra le parti non veniva maturato alcun reciproco compenso per questa prestazione accessoria.
7.Quanto al settimo motivo, relativo alla domanda riconvenzionale di euro 2.702,35 - sul presupposto che si sarebbe riconosciuta debitrice delle fatture n. 48 del 11/02/21 di euro 1.541,96, n. 2 _1 del 18/01/21 di euro 366,00 e n. 432 del 31/12/20 di euro 30,60 per totali euro 1.938,56, fatture 352 del 30/11/2020 (doc. 12 di ctp.) per un residuo di euro 746,99, - rileva che tale somma sarebbe stata già parzialmente già compensata da per €1.938,53 (doc.13 pec del 27.7.2021) e per il _1 rimanente non riconosciuta.
La causa, previo rigetto dell'istanza ex art 283 c.p.c. è stata rimessa in decisione all'udienza del
3.2.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere delibata l'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dall'appellante ai sensi dell'art. 1182, c.4, c.c..
1.1.L'art. 1182, c.3, c.c., stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro - sul presupposto della sua certezza ed esigibilità - deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (obbligazione portabile), mentre il successivo coma quarto prevede che, negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza
(obbligazione chiedibile).
1.2. Ai fini della competenza per territorio, la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alle risultanze dell'istruttoria emerse all'esito del giudizio (cfr. Cass. nn. 26611/2022; 4792/2021).
1.3.Chi si afferma creditore di una somma di danaro determinata, convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza e/o sede legale, radica correttamente
8 il giudizio e la competenza del giudice adito non può certo venir meno per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito.
1.4. Pertanto, se a fondamento della domanda promossa in sede monitoria l'attore sostanziale, come nel caso di specie, abbia prodotto delle fatture (con indicazione specifica del numero dei pallet e del costo unitario), legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore (nel caso di specie della sede legale della società opposta), in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili (Cass. n. 1268 del 21/04/1969; Cass.
n. 1095 del 30/04/1966).
1.5. Le eventuali eccezioni del convenuto circa l'esistenza o l'ammontare del credito non rendono illiquido quest'ultimo, ma - integrando fatti impeditivi della domanda - possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice competente (cfr. Cass. n. 4821 del 1997;
Cass. n. 1085 del 16/04/1971).
1.6. Quindi, come sinteticamente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4792
2021 già citata):
a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c.,
a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'art. 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38 c.p.c., comma 4, e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa.
1.7. Applicando dunque i suddetti principi al caso di specie, ne deriva che correttamente il Tribunale ha ritenuto la propria competenza per territorio, atteso che la contestazione sollevata da Parte_1 ha riguardato in primis la riferibilità a sé del rapporto obbligatorio, poiché l'appellante ha contestato sia la liquidità che l'esistenza del credito, negando di avere concluso un contratto e di essere obbligata alla restituzione dei bancali ed al pagamento di alcuna somma per mancata restituzione dei bancali ricevuti da _1
9 1.8. L'eccezione, pertanto, è infondata e pertanto vanno respinti i primi due motivi di appello.
2. Il terzo ed il quarto motivo di appello sono fondati.
2.1. L'appellante deduce che il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto la fondatezza della pretesa creditoria di parte appellata, ritenendo erroneamente provato il credito della predetta società sulla base di documentazione non prodotta in atti e segnatamente un conteggio dei pallet ceduti rispetto a quelli non restituiti, report mensili di dare ed avere (non prodotti in causa da Controparte_1
e circostanze in fatto inesistenti e non provate: a detta del giudice tali report sarebbero
[...] stati asseritamente inviati da a e mai Controparte_1 Parte_1 contestati da quest'ultima.
2.2.Rileva la Corte come il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova;
essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
2.3. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di legittimità (ex plurimis Cass. n. 26048 2024), se da un lato va ribadito il consolidato principio, secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del
27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv.
505362), deve osservarsi che per la prova del credito non è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice" ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
2.4.Osserva il Collegio come la documentazione indicata da parte appellante - report ed estratti conto mensili relativi ai bancali non restituiti - non sia stata prodotta in giudizio da parte appellata, che l'esistenza della pretesa creditoria azionata da non solo è stata specificamente contestata da _1
, la quale, ha sollevato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, censure relative non Parte_1
10 solo all'inesistenza di un accordo circa l'obbligo di restituzione dei bancali e di un costo unitario per bancale non consegnato, ma anche, sotto il diverso profilo del quantum, ha eccepito il difetto di certezza circa il numero dei bancali da restituire.
2.6. Ritiene il Collegio come parte appellata, pertanto, non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c..in ordine al quantum.
2.7. Deve premettersi che con pec del 28.8.2020 (doc. n. 2 opposta di primo grado) YE SH comunicava a e che: “Gentile cliente, con la presente vi comunichiamo che in _1 Parte_1 data 20 agosto 2020 la scrivente società e hanno sottoscritto un accordo Parte_1 commerciale volto a consolidare una partnership già iniziata negli scorsi anni. Grazie alle rispettive competenze messe in rete, si potrà beneficiare di un sistema organizzato per soddisfare al meglio le vostre aspettative e quelle dei vostri clienti in forza di questo accordo e della collaborazione con
[...]
, si potrà contare su una distribuzione capillare in tutto il territorio nazionale grazie al CP_2 network organizzato e strutturato. Pertanto a partire dal 1° settembre 2020 i servizi di trasporto svolti per vostro conto verranno eseguiti o fatturati da con sede legale in Parte_1
Venezia, via Paruta, n. 4, partita iva , mentre rimarranno invariati sia i contatti telefonici P.IVA_1 che email per tutte le questioni operative e logistiche”.
2.8.Con successiva pec del 21.9.2020 comunicava l'impossibilità di gestire “il cambio di _1 collaborazione” (doc. n .4 opposta di primo grado).
2.9.Pertanto, a fronte di tale comunicazione, pur in difetto di una espressa pattuizione contrattuale, le odierne parti processuali davano comunque esecuzione a reciproche prestazioni di consegna della merce e dei pallet, ciò dal mese di ottobre 2020 fino al 15 dicembre 2020, periodo in cui si sono svolte serie trattative volte alla prosecuzione dei rapporti prima in essere con la società YE SH (il cui legale rappresentante è la stessa persona fisica di quella in capo a e Persona_1 Parte_1 redazione di una bozza di contratto di appalto di servizi, con specifico allegato n.3 relativo alla previsione di un obbligo di scambio di un numero equivalente di imballaggi, di restituzione a _1 di tutti quelli forniti, ed un costo unitario di €7,00 per pallet non restituito (doc. nn 5 e. 6 di parte opponente di primo grado), costo rispetto al quale proponeva una modifica al ribasso, Parte_1 documenti poi non sottoscritti dalle parti per mancato raggiungimento della comune volontà.
2.10.Nel corso di questo periodo di trattative precontrattuali, le parti, si ripete, hanno comunque dato esecuzione alle consegne della merce e dei bancali, risultando al 20.10.2020 un debito riconosciuto di YE SH di 11.258,00 di bancali (doc. 1), comunicazione inviata anche a al fine del Parte_1 subentro di quest'ultima.
11 2.11.L'interpretazione delle trattative contrattuali svolte nel bimestre oggetto di causa deve essere comunque operata secondo i criteri ermeneutici di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. e degli accordi previamente raggiunti tra YE SH e anche in considerazione della condotta _1 extragiudiziale di che, in ordine alla richiesta di pagamento di un costo per €7,00 a Parte_1 bancale, proponeva la modifica della clausola ad un prezzo inferiore ad €7,00, non il rifiuto, così implicitamente riconoscendo la astratta debenza di un costo unitario per bancale.
2.12.Tale dichiarazione comprova che YE SH e quindi poi anche , quale soggetto Parte_1 subentrante, rendicontava il numero dei bancali non restituiti a così come quest'ultima a sua _1 volta;
tale rendicontazione non avrebbe alcuna giustificazione se non quella della correlativa obbligazione di restituzione, secondo un accordo confermato dai testi e Tes_3 Tes_4
2.13.Ciò che difetta, nel caso di specie, è la prova certa del numero dei bancali da restituire, in assenza di specifica documentazione di rendicontazione proveniente dal creditore o di uno specifico atto di riconoscimento del debito da parte di (così come quello formalizzato da YE SH in Parte_1 data 20.10.2020), non essendo sul punto sufficienti le deposizioni del teste il quale ha riferito Tes_1 di “circa 3.000 bancali”, mentre le fatture azionate si riferiscono a complessivi 2131 pallet.
3. La domanda riconvenzionale.
3.1. Anche il settimo motivo di appello è parzialmente fondato.
3.2. Rileva la Corte che le fatture n. 48 dell'11 febbraio 2021 dell'importo di euro 1.541,96, n. 2 T3 del 18 gennaio 2021 dell'importo di euro 366,00 e n. 432 M4 del 31 dicembre 2020 dell'importo di euro 30,60, per €1938,56, per stessa ammissione di parte appellante, in quanto già portate in detrazione rispetto all'importo chiesto in sede monitoria, debbono ritenersi non contestate da parte appellata e quindi dovute, oltre interessi ex Dlvo n. 231/2002, dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
3.3. Parte appellante non ha invero comprovato il credito residuo di cui alla fattura n. 352 del 2021 e della n. 180 del 2021, non risultante dal doc. n. 12 di primo grado nè di quella n. 180 del 7 giugno
2021 dell'importo di euro 16,80 per merce non consegnata.
3.4. Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
3.5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico di parte appellata e vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. per il primo grado in €5.100,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il secondo grado in €3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n. 1311/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 28 giugno 2023;
revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 11.2.2022;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di €1.938,56, oltre interessi Parte_1 moratori ex Dlvo n. 231/2002 dalle scadenze al saldo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 spese liquidate per il primo grado in €5.100,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il secondo grado in €3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Venezia nella camera di Consiglio del 10.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1276 2023 R.G. promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli avv.ti
SPAHAJ ELONA e GENOVESE STEFANIA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Martellago (VE), via Tiziano, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti
SANDRINI GIORGIO e DALLA SANTA GABRIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Verona, Corso Porta Nuova N. 127
APPELLATA
1 Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo) appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1311/2023 del 28.6.2023
Conclusioni parte appellante: “Voglia la Corte D'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In principalità In totale riforma della sentenza n. 1311/2023 emessa dal
Tribunale di Verona in data 28 giugno 2023 e depositata in cancelleria in medesima data, notificata in data 29 giugno 2023, accertarsi e dichiararsi la fondatezza dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2022 e, per l'effetto, revocarsi il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 343/2022 con rigetto dunque di ogni domanda ed eccezione proposta da
[...] nel giudizio di primo grado e anche nel presente grado di giudizio. Controparte_1
Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona per le ragioni esposte in narrativa in favore del Tribunale di Venezia e, per l'effetto, dichiarare caducato o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 343/2022 e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da
[...]
a per le causali esposte in narrativa. Parte_1 _1
In riforma della sentenza n. 1311/2023 emessa dal Tribunale di Verona il 28 giugno 2023 e depositata il medesimo giorno, accertarsi e dichiararsi il diritto di al pagamento Parte_1 delle fatture n. 48 M4 dell'11 febbraio 2021 dell'importo di euro 1.541,96, n. 2 T3 del 18 gennaio
2021 dell'importo di euro 366,00 e n. 432 M4 del 31 dicembre 2020 dell'importo di euro 30,60, n.
180 del 7 giugno 2021 dell'importo di euro 16,80 e n. 353 del 30 novembre 2021 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarsi (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Nogarole Rocca (VR), Via del
Lavoro n. 4 a pagare in favore di l'importo di euro 2.702,35, oltre Parte_1 interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalla singola scadenza al pagamento del dovuto.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello di Venezia accertasse e dichiarasse sussistente in capo alla società l'obbligo di restituzione dei bancali e, Parte_1 dunque, dichiarasse dovute le fatture azionate in via monitoria, in riforma della sentenza n.
1311/2023, condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento a favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di compenso per le prestazioni accessorie di restituzione bancali. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Conclusioni parte appellata: “Rigettarsi integralmente tutti i motivi di appello proposti da in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto Parte_1 confermarsi integralmente la appellata sentenza n.1311 resa dal Tribunale di Verona pubblicata il
28/6/2023 e, in ogni caso, confermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Verona e nel merito confermarsi il decreto ingiuntivo emesso dell'intestato Tribunale di Verona, n. 343/2022 del
12/2/22 e condannarsi, la società appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla società opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 11.818,94= o la somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Respingersi inoltre la domanda riconvenzione dell'appellante in quanto totalmente infondata per i motivi esposti al punto D) della parte di diritto della comparsa di costituzione 7/11/23. In ogni caso: spese e compensi del grado di appello, oltre a 15% spese forfettarie, oltre ad IVA se dovuta, interamente rifuse all'appellata”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi per brevità chiedeva ed otteneva _1 Controparte_1 _1
l'emissione del decreto ingiuntivo sopra indicato per l'importo di € 11.818,94 oltre interessi moratori e spese, in ragione del mancato pagamento delle fatture n. 4013001417 del 9.03.21 di € 17,51, n.
4013001387 del 28.01.21 di € 57,60, n. 4013001385 del 28.01.21 di € 99,20, n. 4013001386 del
28.01.21 di € 67,89, n. 4011112695 del 4.12.20 di € 6.300,00 e n. 4011112761 del 5.01.21 di €
7.215,30, detratte le fatture della debitrice n. 48 del 11.0./21 di € 1.541,96, n. 2 del 18.0.21 di € 366,00
e n. 432 del 31.12.20 di € 30,60 per omessa restituzione di bancali in relazione all'attività di sub vezione affidata a (d'ora in poi, per brevità, dall'ottobre Parte_1 Parte_1
2020 al dicembre 2020 (costo unitario €6,30 a bancale).
1.2. radicava giudizio di opposizione al titolo monitorio innanzi al tribunale di Verona, Parte_1 proponendo anche domanda riconvenzionale per il pagamento in proprio favore della somma di
€2702,35 (fatture n. 48 M4 dell'11 febbraio 2021 dell'importo di euro 1.541,96, n. 2 T3 del 18 gennaio 2021 dell'importo di euro 366,00 e n. 432 M4 del 31 dicembre 2020 dell'importo di euro
30,60, n. 180 del 7 giugno 2021 dell'importo di euro 16,80 e n. 353 del 30 novembre 2021), oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo.
Il giudice di primo grado, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dall'opponente ed espletamento della prova orale, confermava il decreto ingiuntivo e condannava la società soccombente al pagamento delle spese di lite.
3 2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. , quale primo motivo di censura, eccepisce la nullità della sentenza per difetto Parte_1 assoluto di motivazione in ordine all'asserita liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria da e in ordine al conseguente rigetto della domanda Controparte_1 preliminare di incompetenza per territorio – violazione dell'art. 132 II comma n. 4 c.p.c.
2.2. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che il credito azionato in via monitoria ed oggetto di contestazione fosse “liquido ed esigibile” e sulla scorta di tale
(errato) presupposto ha deciso di rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Verona svolta dall'odierna appellante.
2.3. Parte appellata non avrebbe allegato al ricorso per decreto ingiuntivo alcun riscontro probatorio dal quale si potesse evincere un accordo delle parti circa la determinazione dei prezzi indicati nelle fatture azionate in via monitoria e tanto meno avrebbe fornito una indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi e, dunque, dell'asserito credito.
2.4.L'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe invero ad oggetto il pagamento dei corrispettivi richiesti da con l'emissione delle fatture azionate in via monitoria, ovvero una tipica Controparte_1 obbligazione pecuniaria, la quale tuttavia dovrebbe ritenersi illiquida, non risultando provato – peraltro neppure nel giudizio di opposizione – né l'obbligo alla restituzione né che il prezzo indicato nelle fatture fosse stato predeterminato convenzionalmente dalle parti con riferimento all'ammontare o fosse stato comunque in altro modo determinabile con mero calcolo aritmetico, essendo peraltro stato espressamente contestato da Parte_1
2.5.Stante l'illiquidità delle obbligazioni di pagamento di cui alle fatture azionate in via monitoria, il criterio di radicamento della competenza territoriale, relativo al luogo di (potenziale) esecuzione delle prestazioni, andrebbe individuato alla stregua dell'art. 1182, comma 4, c.c. e dunque con riferimento alla sede legale della odierna appellante ossia nel Tribunale di Venezia, che risulterebbe territorialmente competente anche con riferimento all'ulteriore possibile foro alternativo del forum contractus, ovvero al luogo in cui hanno avuto inizio le esecuzioni delle prestazioni di trasporto, considerata l'inesistenza di specifica pattuizione in punto bancali o eventuali addebiti per regressi.
3. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante deduce: Travisamento dei fatti – Erroneo rigetto della domanda preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore di quello di Venezia svolta dall'odierna appellante per asserita mancata indicazione da parte dell'odierna appellante del Giudice territorialmente competente in ordine a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – violazione dell'art. 115 c.p.c.
4 3.1.Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto e dichiarato che fosse stata omessa da parte dell'odierna appellante l'indicazione del giudice territorialmente competente in base a tutti i concorrenti criteri di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.., avendo invece l'appellante espressamente indicato il Tribunale di Venezia quale Giudice territorialmente competente tanto secondo il criterio di collegamento previsto dall'art. 19 c.p.c. (Giudice del luogo in cui l'appellante ha sede legale) quanto secondo il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. (Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione - vedasi pagg. da 2 a 7 dell'atto di citazione in opposizione).
È pacifico e confermato da tutti i testi escussi che tra e le Parte_1 Controparte_1 trattative si sono interrotte e non hanno portato al perfezionamento di alcun accordo.
Quindi, il fatto che vi fossero stati degli incontri presso la sede di sarebbe Controparte_1 assolutamente irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale.
4. Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce l'errata valutazione delle prove – violazione dei principi di disponibilità e valutazione delle prove di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
4.1.Il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, affermando genericamente che
[...] ha dimostrato con i “documenti in atti e la prova orale” la fondatezza della Controparte_1 propria pretesa creditoria, ritenendo erroneamente provato il credito della predetta società sulla base di documentazione non prodotta in atti e segnatamente un conteggio dei pallet ceduti rispetto a quelli non restituiti, report mensili di dare ed avere (non prodotti in causa da Controparte_1
[...
e circostanze in fatto inesistenti e non provate: a detta del giudice tali report sarebbero stati asseritamente inviati da a e mai contestati da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima.
4.2. Evidenzia innanzitutto che controparte non ha depositato alcun conteggio dei bancali, né tantomeno i presunti report di dare/avere che secondo i testi di sarebbero stati inviati Controparte_1 mensilmente via mail a e neppure tali mail. Parte_1
4.3. Inoltre, Le prove orali rese in corso di istruttoria non avrebbero fornito alcun supporto probatorio con riguardo al numero dei bancali indicati nelle fatture azionate in via monitoria n. 4011112695 del
4.12.2020 di euro 6.300,00 e n. 4011112761 del 5.1.2021 di euro 7.215,30.
4.4. Quale quarto motivo di impugnazione viene dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine all'asserita sussistenza dell'obbligo in capo a Parte_1 di restituzione dei bancali – violazione dell'art. 132 II comma n. 4 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 11 bis del D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286.
5 4.5. Il giudice di primo grado avrebbe del tutto omesso di indicare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere sussistente l'obbligo di restituzione dei bancali in capo a Parte_1 essendo emerso in corso di causa che tra e non era stato stipulato alcun Parte_1 _1 contratto avente ad oggetto l'obbligo in capo all'odierna appellante di riconsegna dei bancali, né il prezzo da applicare per ogni bancale non restituito, circostanza confermata pacificamente anche dai testi escussi.
4.6. Inoltre, l'art. 11 bis del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 prevede espressamente che la riconsegna degli imballaggi deve essere oggetto di esplicito accordo tra le parti.
5.Quale quinto motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine all'asserita sussistenza del credito azionato in via monitoria da Controparte_1 relativamente alle fatture per asseriti ricavi di regresso ed azionate pure esse in via monitoria – violazione dell'art. 132 II comma n. 4 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
5.1. Il Giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna motivazione in relazione alla ritenuta prova del credito per presunti addebiti di regresso di in relazione alle fatture Controparte_1
n. 4013001417 del 9 marzo 2021 di euro 17,51, n. 4013001387 del 28 gennaio 2021 di euro 57,60 e n. 4013001385 del 28 gennaio 2021 di euro 99,20, n. 4013001386 del 28 gennaio 2021 di euro 67,89 emesse da Controparte_1
5.2. avrebbe fermamente contestato sia l'an che il quantum anche delle predette fatture Parte_1 di regresso, rilevando che gli addebiti non fossero alla stessa imputabili e che la tariffa applicata in fattura era stata determinata in via discrezionale non essendo mai stato pattuita una tariffa per tali addebiti.
5.3. Inoltre, gli addebiti si riferirebbero a trasporti eseguiti nel mese di agosto 2020 e gennaio 2021
(DDT del 29.8.2020 e DDT del 11.01.2021 Arrigoni) ovvero prima che i rapporti tra Parte_2
e avessero inizio e dopo che si sono interrotti. Parte_1 Controparte_1
6.Quale sesto motivo di censura viene dedotta l'omessa pronuncia sulla domanda formulata in via subordinata da ed avente ad oggetto la condanna di Parte_1 Controparte_1 al pagamento a favore di di una somma da determinarsi
[...] Parte_1 in via equitativa a titolo di compenso per le prestazioni accessorie di restituzione bancali, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c.
6.2. Il Tribunale nulla avrebbe statuito in ordine alla domanda svolta in via subordinata dall'odierna appellante ed avente ad oggetto la richiesta di vedersi accertato il diritto sancito dall'art. 11 bis del
D.lgs.21 novembre 2005 n. 286 ad ottenere un equo compenso per l'assunzione di tale obbligo.
6 6.3.Quale settimo motivo di impugnazione viene dedotta l'omessa pronuncia sulla domanda formulata in via riconvenzionale da avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria Parte_1 del diritto di quest'ultima al pagamento delle fatture n. 48 M4 dell'11 febbraio 2021 dell'importo di euro 1.541,96, n. 2 T3 del 18 gennaio 2021 dell'importo di euro 366,00 e n.432 M4 del 31 dicembre
2020 dell'importo di euro 30,60, n. 180 del 7 giugno 2021 dell'importo di euro 16,80 e n. 353 del 30 novembre 2021 emesse nei confronti di per trasporti eseguiti a suo favore e, per Controparte_1
l'effetto, la condanna di quest'ultima a pagare in favore di l'importo di Parte_1 euro 2.702,35, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalla singola scadenza al pagamento del dovuto.
6.4. deduce di aver contestato fermamente la compensazione operata da Parte_1 controparte, atteso che nel caso de quo il presunto credito opposto in compensazione da _1 risulta contestato dall'odierna appellante in ordine sia all'an che al quantum.
7.Si è costituita parte appellata, la quale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
7.1. Quanto ai primi due motivi rileva come il Tribunale di Verona sia stato correttamente individuato quale giudice del luogo ove si è concluso l'accordo che ha dato origine al rapporto in esame, protrattosi per circa due mesi, da cui discende l'obbligazione per cui è causa.
7.2. Ai fini della competenza territoriale deve anche considerarsi che l'obbligazione dedotta è obbligazione che deve essere eseguita al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, co. 3,
7.3. Con riferimento alla dedotta non liquidità del credito afferma che l'asserto sarebbe smentito dalla documentazione dimessa, in particolare dalla pec del 20.10.2020 con la quale YE SH (doc. 1) già si riconosceva debitrice di n. 11.258 bancali e detta comunicazione risultava inviata anche a a conferma del fatto che quest'ultima società era coinvolta nella continuità del Parte_1 rapporto, stante il fatto che i trasporti hanno avuto regolare esecuzione anche nel corso della trattativa di subentro nel rapporto da formalizzarsi in forma scritta.
7.4.Con riguardo poi al prezzo di addebito pari ad euro 6,30, deduce che tale era anche il prezzo già applicato al precedente rapporto con YE SH e si tratta sicuramente di prezzo di mercato, frutto di preciso accordo tra le parti, come confermato dai testi e Tes_1 Tes_2
7.5. Quanto al terzo, quarto e quinto motivo deduce che la società appellante non ha mai contestato il numero di bancali ricevuti e il numero di bancali esposti nelle fatture azionate dall'appellata in sede monitoria, ma ha basato la propria opposizione sul presupposto che non fosse dovuto il pagamento dei pallet non restituiti, perché a suo dire non esisteva tra le parti nessun accordo che prevedesse la restituzione dei pallet utilizzati per i servizi di trasporto.
7 7.6. In ordine al sesto motivo di appello, concernente il preteso pagamento di un compenso all'appellante per “prestazione accessoria di ritiro bancali”, rileva che trattasi di domanda inconferente al processo posto che si discute in causa del pagamento dei bancali non restituiti.
7.6.bis. Inoltre, essendo un rapporto riconducibile alla fattispecie dell'appalto di servizi, non sarebbe neppure applicabile allo stesso la disciplina prevista dal d.Lgs. 286/2005 in tema di contratti di trasporto.
7.6.ter. Ribadisce, comunque, che per lo scambio e la restituzione dei bancali c'era un preciso accordo e certamente essendo previsto il reciproco scambio alla pari, tra le parti non veniva maturato alcun reciproco compenso per questa prestazione accessoria.
7.Quanto al settimo motivo, relativo alla domanda riconvenzionale di euro 2.702,35 - sul presupposto che si sarebbe riconosciuta debitrice delle fatture n. 48 del 11/02/21 di euro 1.541,96, n. 2 _1 del 18/01/21 di euro 366,00 e n. 432 del 31/12/20 di euro 30,60 per totali euro 1.938,56, fatture 352 del 30/11/2020 (doc. 12 di ctp.) per un residuo di euro 746,99, - rileva che tale somma sarebbe stata già parzialmente già compensata da per €1.938,53 (doc.13 pec del 27.7.2021) e per il _1 rimanente non riconosciuta.
La causa, previo rigetto dell'istanza ex art 283 c.p.c. è stata rimessa in decisione all'udienza del
3.2.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere delibata l'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dall'appellante ai sensi dell'art. 1182, c.4, c.c..
1.1.L'art. 1182, c.3, c.c., stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro - sul presupposto della sua certezza ed esigibilità - deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (obbligazione portabile), mentre il successivo coma quarto prevede che, negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza
(obbligazione chiedibile).
1.2. Ai fini della competenza per territorio, la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alle risultanze dell'istruttoria emerse all'esito del giudizio (cfr. Cass. nn. 26611/2022; 4792/2021).
1.3.Chi si afferma creditore di una somma di danaro determinata, convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza e/o sede legale, radica correttamente
8 il giudizio e la competenza del giudice adito non può certo venir meno per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito.
1.4. Pertanto, se a fondamento della domanda promossa in sede monitoria l'attore sostanziale, come nel caso di specie, abbia prodotto delle fatture (con indicazione specifica del numero dei pallet e del costo unitario), legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore (nel caso di specie della sede legale della società opposta), in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili (Cass. n. 1268 del 21/04/1969; Cass.
n. 1095 del 30/04/1966).
1.5. Le eventuali eccezioni del convenuto circa l'esistenza o l'ammontare del credito non rendono illiquido quest'ultimo, ma - integrando fatti impeditivi della domanda - possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice competente (cfr. Cass. n. 4821 del 1997;
Cass. n. 1085 del 16/04/1971).
1.6. Quindi, come sinteticamente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4792
2021 già citata):
a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c.,
a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'art. 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38 c.p.c., comma 4, e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa.
1.7. Applicando dunque i suddetti principi al caso di specie, ne deriva che correttamente il Tribunale ha ritenuto la propria competenza per territorio, atteso che la contestazione sollevata da Parte_1 ha riguardato in primis la riferibilità a sé del rapporto obbligatorio, poiché l'appellante ha contestato sia la liquidità che l'esistenza del credito, negando di avere concluso un contratto e di essere obbligata alla restituzione dei bancali ed al pagamento di alcuna somma per mancata restituzione dei bancali ricevuti da _1
9 1.8. L'eccezione, pertanto, è infondata e pertanto vanno respinti i primi due motivi di appello.
2. Il terzo ed il quarto motivo di appello sono fondati.
2.1. L'appellante deduce che il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto la fondatezza della pretesa creditoria di parte appellata, ritenendo erroneamente provato il credito della predetta società sulla base di documentazione non prodotta in atti e segnatamente un conteggio dei pallet ceduti rispetto a quelli non restituiti, report mensili di dare ed avere (non prodotti in causa da Controparte_1
e circostanze in fatto inesistenti e non provate: a detta del giudice tali report sarebbero
[...] stati asseritamente inviati da a e mai Controparte_1 Parte_1 contestati da quest'ultima.
2.2.Rileva la Corte come il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova;
essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
2.3. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di legittimità (ex plurimis Cass. n. 26048 2024), se da un lato va ribadito il consolidato principio, secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del
27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv.
505362), deve osservarsi che per la prova del credito non è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice" ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
2.4.Osserva il Collegio come la documentazione indicata da parte appellante - report ed estratti conto mensili relativi ai bancali non restituiti - non sia stata prodotta in giudizio da parte appellata, che l'esistenza della pretesa creditoria azionata da non solo è stata specificamente contestata da _1
, la quale, ha sollevato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, censure relative non Parte_1
10 solo all'inesistenza di un accordo circa l'obbligo di restituzione dei bancali e di un costo unitario per bancale non consegnato, ma anche, sotto il diverso profilo del quantum, ha eccepito il difetto di certezza circa il numero dei bancali da restituire.
2.6. Ritiene il Collegio come parte appellata, pertanto, non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c..in ordine al quantum.
2.7. Deve premettersi che con pec del 28.8.2020 (doc. n. 2 opposta di primo grado) YE SH comunicava a e che: “Gentile cliente, con la presente vi comunichiamo che in _1 Parte_1 data 20 agosto 2020 la scrivente società e hanno sottoscritto un accordo Parte_1 commerciale volto a consolidare una partnership già iniziata negli scorsi anni. Grazie alle rispettive competenze messe in rete, si potrà beneficiare di un sistema organizzato per soddisfare al meglio le vostre aspettative e quelle dei vostri clienti in forza di questo accordo e della collaborazione con
[...]
, si potrà contare su una distribuzione capillare in tutto il territorio nazionale grazie al CP_2 network organizzato e strutturato. Pertanto a partire dal 1° settembre 2020 i servizi di trasporto svolti per vostro conto verranno eseguiti o fatturati da con sede legale in Parte_1
Venezia, via Paruta, n. 4, partita iva , mentre rimarranno invariati sia i contatti telefonici P.IVA_1 che email per tutte le questioni operative e logistiche”.
2.8.Con successiva pec del 21.9.2020 comunicava l'impossibilità di gestire “il cambio di _1 collaborazione” (doc. n .4 opposta di primo grado).
2.9.Pertanto, a fronte di tale comunicazione, pur in difetto di una espressa pattuizione contrattuale, le odierne parti processuali davano comunque esecuzione a reciproche prestazioni di consegna della merce e dei pallet, ciò dal mese di ottobre 2020 fino al 15 dicembre 2020, periodo in cui si sono svolte serie trattative volte alla prosecuzione dei rapporti prima in essere con la società YE SH (il cui legale rappresentante è la stessa persona fisica di quella in capo a e Persona_1 Parte_1 redazione di una bozza di contratto di appalto di servizi, con specifico allegato n.3 relativo alla previsione di un obbligo di scambio di un numero equivalente di imballaggi, di restituzione a _1 di tutti quelli forniti, ed un costo unitario di €7,00 per pallet non restituito (doc. nn 5 e. 6 di parte opponente di primo grado), costo rispetto al quale proponeva una modifica al ribasso, Parte_1 documenti poi non sottoscritti dalle parti per mancato raggiungimento della comune volontà.
2.10.Nel corso di questo periodo di trattative precontrattuali, le parti, si ripete, hanno comunque dato esecuzione alle consegne della merce e dei bancali, risultando al 20.10.2020 un debito riconosciuto di YE SH di 11.258,00 di bancali (doc. 1), comunicazione inviata anche a al fine del Parte_1 subentro di quest'ultima.
11 2.11.L'interpretazione delle trattative contrattuali svolte nel bimestre oggetto di causa deve essere comunque operata secondo i criteri ermeneutici di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. e degli accordi previamente raggiunti tra YE SH e anche in considerazione della condotta _1 extragiudiziale di che, in ordine alla richiesta di pagamento di un costo per €7,00 a Parte_1 bancale, proponeva la modifica della clausola ad un prezzo inferiore ad €7,00, non il rifiuto, così implicitamente riconoscendo la astratta debenza di un costo unitario per bancale.
2.12.Tale dichiarazione comprova che YE SH e quindi poi anche , quale soggetto Parte_1 subentrante, rendicontava il numero dei bancali non restituiti a così come quest'ultima a sua _1 volta;
tale rendicontazione non avrebbe alcuna giustificazione se non quella della correlativa obbligazione di restituzione, secondo un accordo confermato dai testi e Tes_3 Tes_4
2.13.Ciò che difetta, nel caso di specie, è la prova certa del numero dei bancali da restituire, in assenza di specifica documentazione di rendicontazione proveniente dal creditore o di uno specifico atto di riconoscimento del debito da parte di (così come quello formalizzato da YE SH in Parte_1 data 20.10.2020), non essendo sul punto sufficienti le deposizioni del teste il quale ha riferito Tes_1 di “circa 3.000 bancali”, mentre le fatture azionate si riferiscono a complessivi 2131 pallet.
3. La domanda riconvenzionale.
3.1. Anche il settimo motivo di appello è parzialmente fondato.
3.2. Rileva la Corte che le fatture n. 48 dell'11 febbraio 2021 dell'importo di euro 1.541,96, n. 2 T3 del 18 gennaio 2021 dell'importo di euro 366,00 e n. 432 M4 del 31 dicembre 2020 dell'importo di euro 30,60, per €1938,56, per stessa ammissione di parte appellante, in quanto già portate in detrazione rispetto all'importo chiesto in sede monitoria, debbono ritenersi non contestate da parte appellata e quindi dovute, oltre interessi ex Dlvo n. 231/2002, dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
3.3. Parte appellante non ha invero comprovato il credito residuo di cui alla fattura n. 352 del 2021 e della n. 180 del 2021, non risultante dal doc. n. 12 di primo grado nè di quella n. 180 del 7 giugno
2021 dell'importo di euro 16,80 per merce non consegnata.
3.4. Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
3.5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico di parte appellata e vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. per il primo grado in €5.100,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il secondo grado in €3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n. 1311/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 28 giugno 2023;
revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 11.2.2022;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di €1.938,56, oltre interessi Parte_1 moratori ex Dlvo n. 231/2002 dalle scadenze al saldo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 spese liquidate per il primo grado in €5.100,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il secondo grado in €3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Venezia nella camera di Consiglio del 10.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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