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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/08/2025, n. 12018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12018 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 44610 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 riservata in decisione con provvedimento del 06.05.2025 vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma in via Augusto Riboty n. 23 presso lo studio dell'avv. Davide Binda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, in viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell'avv. Fabio Mariottino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata–
E pagina 1 di 4 , CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi in virtù di procura in atti;
- -appellata-
-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7065/2025 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso estratto di ruolo;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 7065/2025 con la quale il Giudice di Pace Parte_1 di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo relativo ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720120166212767000, avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, oltre accessori, dovute per violazioni del Codice della strada.
Il giudice di prime cure, ritenuto in via generale impugnabile l'estratto di ruolo nella sola ipotesi di omessa notificazione della cartella di pagamento, ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta da alla luce della documentata notificazione della cartella di pagamento n. Parte_1
09720120166212767000.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame rilevando l'erroneità della sentenza di Parte_1 prime cure, per non essersi pronunciata sulla contestazione relativa alla prescrizione del credito maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento, sulla contestazione relativa alla illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 legge n. 689/1981 e in ordine alla invalidità del ruolo formato dall'amministrazione.
L' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, Controparte_1 evidenziando l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso un mero estratto di ruolo.
L' ha altresì evidenziato la legittimità delle maggiorazioni applicate Controparte_1 ai sensi dell'art. 27 legge n. 689/1981 e la tardività delle doglianze relative al merito e al contenuto della cartella di pagamento.
ha dedotto di essersi costituita ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, CP_2 evidenziando la propria estraneità rispetto alle contestazioni oggetto di causa, relative alla notificazione pagina 2 di 4 della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
Il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta, ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo in ipotesi di rituale notificazione della cartella di pagamento ad esso sottesa
La statuizione del primo giudice deve essere emendata alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, in base al quale l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione richiamata trova applicazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d. l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 26283/2022).
La Corte di Cassazione ha escluso la portata retroattiva della disposizione, chiarendo, tuttavia, che essa
è da ritenersi applicabile ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte della cartella non notificata o invalidamente notificata. La disposizione, dunque, non determina un'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma è onere della parte dimostrare la sussistenza del pregiudizio, richiesto dalla legge, idoneo a costituire condizione dell'azione. pagina 3 di 4 Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato la sussistenza del pregiudizio delineato nelle forme di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
In difetto di allegazioni in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e in applicazione dei principi di diritto sopra evidenziati, il provvedimento del Giudice di Pace che, ritenendo non proponibile l'opposizione, ha dichiarato inammissibili le domande proposte (pur avendo disposto, erroneamente, il rigetto delle stesse nel solo dispositivo della sentenza), deve essere confermato, previa rettifica, nel senso sopra evidenziato, delle motivazioni sottese alla statuizione di inammissibilità.
Va precisato che le considerazioni che precedono non trovano il limite del giudicato, considerato che la pronuncia di rigetto del primo giudice deve essere propriamente qualificata come dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, avendo il Giudice di Pace ritenuto non impugnabile l'estratto di ruolo in ragione della rituale notificazione della cartella di pagamento, senza decidere nel merito l'opposizione.
3. In considerazione della modifica legislativa intervenuta nel corso del giudizio di prime cure e del contrasto giurisprudenziale in ordine alla sua portata retroattiva, risolto con l'intervento delle Sezioni
Unite dopo l'introduzione del giudizio di gravame, le spese di lite del giudizio di appello devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. al riguardo Cass. n. 3812/2023 che, in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo era stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, ha affermato che lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili – pur non potendo incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, rileva ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7065/2025, così provvede: Parte_1 rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del giudizio di appello;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 27.08.2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini pagina 4 di 4