Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
R01 880 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISARCIMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 17344/99 - Cron.4627 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere - Rep. 510 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.04/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 3.10 per diritti 11 FEB. 2002 sul ricorso proposto da: il IL CE ER DE IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO 8, presso lo studio dell'avvocato ADALBERTO TEMPESTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IG AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GABAGLIO 15, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO COLAMBUMBO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro 2001 COND VIA PRISCIANO 8 ROMA, in persona dell'Amm.re p.t. .1635 -1- pro tempore;
intimato avverso la sentenza n. 1151/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Adalberto TEMPESTA, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Eugenio COLAMBUMBO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7.5.1996 e regolarmente notificato, RT RO conveniva dinanzi al PR di Roma DE BE ed il IO di via Prisciano 8 in Roma esponendo di essere proprietario di un appartamento nell'edificio condominiale;
che 1'8.12.1995 si era verificato il crollo della muratura dell'intradosso del balcone sovrastante il proprio appartamento, per una lunghezza di tre metri;
che né DE BE, proprietaria del balcone nel quale si era verificato il distacco, né il IO avevano assunto alcun provvedimento per impedire il progredire dei danni. Assumeva che il crollo si era verificato per il concorso di due cause: il vizio costruttivo dell'immobile e le infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo della BE. Chiedeva quindi al PR di emettere i provvedimenti urgenti necessari per il restauro dell'immobile. Con ordinanza del 6.2.1997 il PR ordinava ad DE BE di eseguire l'impermeabilizzazione del proprio terrazzo entro il 15.4.1997 e di astenersi dall'uso dell'impianto di innaffiamento delle piante sino al completamento dei lavori. Con atto di citazione notificato in data 4.3.1997, il RO riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale, chiedendo la condanna della BE e del IO (solidalmente od alternativamente) al restauro della porzione crollata ed al risarcimento dei danni subiti, individuati nel costo del restauro dell'appartamento di esso attore e nel lucro cessante per la forzosa indisponibilità dell'immobile. I due convenuti si costituivano ritualmente resistendo alla domanda. In particolare la BE assumeva che le infiltrazioni erano state causate da un vizio costruttivo dell'immobile e dall'erronea applicazione (dal 1989) sui frontalini di ogni balcone di lamine inclinate al posto dei gocciolatoi, mentre il IO sosteneva la responsabilità esclusiva della BE, addebitandola alle infiltrazioni di acque percolanti dal pavimento del suo balcone. Il Tribunale adito, con sentenza in data 10.3/6.4.1998, condannava la BE ad eseguire le opere ritenute necessarie dando facoltà all'attore di eseguirle direttamente a spese della convenuta in caso di inottemperanza;
inoltre condannava la BE a rifondere al RO le spese di lite, mentre rigettava la domanda proposta dall'attore nei confronti del IO con هر condanna alle spese processuali. La BE appellava con atto notificato il 16.6.1998 lamentando con vari motivi la erroneità della sentenza impugnata, di cui chiedeva la riforma con conseguente rigetto dell'avversa domanda. Mentre il IO rimaneva contumace, il RO si costituiva sostenendo l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto e proponendo appello incidentale per ottenere una liquidazione più elevata del danno subito. Con sentenza in data 23.3/14.4.1999, la Corte di appello di Roma rigettava entrambi gli appelli e regolava le spese. Osservava la Corte capitolina che le risultanze processuali erano sufficienti per decidere la causa e non vi erano istanze istruttorie che le parti non avessero potuto proporre al Tribunale. Il giudizio era stato originato (vedi il ricorso al PR e l'atto di citazione in riassunzione davanti al Tribunale) dal crollo della muratura dell'intradosso del terrazzo sovrastante l'appartamento del RO verificatosi il mattino dell'8.12.1995, crollo che l'attore aveva attribuito alle persistenti infiltrazioni di acqua usata dalla BE per innaffiare le piante e al forte carico delle medesime, nonché alla non corretta esecuzione dei lavori di costruzione dell'immobile (i ferri di armatura dei travetti, nella zona in cui si è verificato il crollo delle pignatte, non risultano collegati da un cordolo di collegamento terminale). In coerenza con la premessa, la domanda era stata limitata al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. Ne consegue che il Tribunale doveva solo verificare la sussistenza del fatto denunciato e quindi ricercare le cause che l'hanno determinato individuando i lavori necessari per eliminarlo e la sussistenza ed entità di eventuali danni. هر Questo essendo il limitato oggetto della lite, ne discendeva la ovvia conseguenza che erano irrilevanti ai fini di causa tutte le affermazioni concernenti la necessità di eseguire lavori di ripristino anche in parti dell'edificio diverse da quelle che avevano determinato il fatto lamentato dal RO. In altri termini, il Tribunale (quindi anche la Corte) non era stato chiamato a stabilire tutti i lavori che sarebbe opportuno eseguire sull'edificio condominiale, ma solo ad ordinare quelli resi necessari dal crollo della muratura dell'intradosso del terrazzo della BE e dalle infiltrazioni denunciate dal RO. Il CTU aveva addebitato la causa esclusiva del crollo alla terrazza della BE. I lavori necessari alle altre terrazze ed in generale agli intonaci dell'edificio erano causalmente scollegati all'evento di cui è causa e quindi non potevano essere presi in considerazione dal Tribunale e la Corte non doveva pronunciare su di essi. 3 Il CTU aveva esplicitamente affermato di ritenere che la tracimazione di acqua dell'impianto per annaffiare le piante potesse aver imbibito la struttura di intradosso della terrazza della BE provocandone il crollo parziale sulla sottostante terrazza del RO. Era agevole rilevare che, una volta accertato che il danno era stato causato da una parte dell'edificio di proprietà esclusiva di un condomino, la responsabilità del medesimo si configurava ex lege (vedi l'art. 2051 c.c.), senza necessità per il danneggiato di offrirne la prova positiva ex art.2043 C.C. Era poi sufficiente ricordare che il CTU, pur dando atto della precarietà dello stato degli altri terrazzi, aveva spiegato che i danni riscontrati presso la terrazza del RO sono stati originati dalle costanti percolazioni d'acqua هر d'innatfiamento delle piante site nella terrazza della BE e dal difetto d'impermeabilizzazione della medesima a livello giunzione copertina - pavimento. V'era poi la considerazione determinante che, salvo l'eventuale rivalsa nei confronti del costruttore sussistendone i presupposti e le condizioni, i vizi di costruzione e i difetti di manutenzione determinavano la responsabilità del proprietario, quindi del IO per le parti comuni, di ciascun condomino per le parti di proprietà individuale. Quanto al contestato riferimento agli artt.40 e 41 c.p. contenuto nella sentenza impugnata, bastava considerare che esso era stato utilizzato dal primo giudice al solo scopo di escludere la necessità di accertare se la pioggia poteva aver accelerato la produzione del danno ed era privo di significato e di rilievo ai fini della decisione. t Uguale irrilevanza doveva essere riconosciuta al difetto di costruzione che secondo la BE sarebbe stato costituito dall'assenza di scarico delle acque da tutti i balconi dell'edificio. Come si evinceva da quanto già argomentato, ciascuno dei rispettivi proprietari deve comunque rispondere dei danni arrecati dal proprio balcone. Ne conseguiva che non avendo le acque provenienti dagli altri balconi influito sull'evento la responsabilità dei loro proprietari e dell'intero IO restava esclusa. Per la stessa ragione, non essendovi alcun nesso tra l'eventuale vizio di costruzione ed il degrado degli altri balconi e l'evento all'origine della lite, non poteva essere ordinata la partecipazione al giudizio dei proprietari dei medesimi. Di conseguenza erano inammissibili e irrilevanti tutte le argomentazioni della BE relative alle posizioni individuali e collettive degli altri condomini. Costei sosteneva anche che il distacco verificatosi era attribuibile ad una infiltrazione d'acqua nella zona del cordolo che delimita il frontalino سر esterno di tutti i terrazzi, nel quale sono infissi i ferri dei parapetti dei medesimi. Anche a tale proposito la Corte ribadiva che la relazione del CTU non conteness alcun elemento che inducesse a ritenere che il fatto all'origine della controversia fosse attribuibile alle parti comuni dell'edificio. Ancora, l'appellante s'indugiava ad ipotizzare l'esito a suo dire probabile dei lavori ordinati dal Tribunale e a lamentare che in ogni caso essi non sarebbero stati idonei a risolvere i problemi dell'edificio, non senza stigmatizzare CTU e giudicanti che non hanno provveduto a risolverli. Ma al riguardo valeva quanto già detto a proposito del limitato oggetto del giudizio, al quale era estraneo anche il tema della canalizzazione verticale delle acque. L'appellante si doleva di essere stata condannata a rifondere alla controparte le spese di primo grado. Ma avendo stabilito che il danno era ascrivibile alla sua proprietà esclusiva e che essa necessitava di lavori di restauro, il Tribunale aveva coerentemente applicato il principio della soccombenza. 5 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DE IS BE, sulla base di cinque motivi;
resiste con controricorso RT RO Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, la BE lamenta violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio in relazione agli artt. 101, 102 e 103, 1° cpv, e 331 cpc nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi al riguardo sul piano processuale, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5 cpc. Con il secondo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art.342 cpc, 1° cpv, per quanto attiene ai motivi dell'impugnazione in appello, nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, con riguardo all'art.360, nn. 3 e 5 cpc. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.345 e ss. cpc, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione al riguardo, con riferimento all'art.360 nn. 3 e 5 cpc. Il quarto motivo concerne violazione e falsa applicazione dell'art.2727 c.c. e 40 e 41 c.p., in relazione agli artt. 116 e 117 cpc, nonché degli artt. 261 e 262 cpc;
ancora, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della fattispecie, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5 cpc. Infine il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 93 cpc, quanto alle spese, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5 cpc. Venendo al primo motivo di ricorso, occorre immediatamente rilevare che lo stesso, sia pure prospettato sotto il profilo di violazione di litisconsorzio necessario nei confronti dei proprietari dei balconi aventi le stesse 6 caratteristiche di quello della BE, investe in realtà una questione sostanziale, più volte prospettata, vale a dire quella della pretesa responsabilità di costoro. E' bene ribadire che oggetto del giudizio è soltanto la parziale rovina del balcone dell'odierna ricorrente, che ha causato danni al balcone sottostante. Su tale base, è evidente che, sia pure nella prospettazione fatta propria dalla BE, secondo cui la rovina (parziale) del suo balcone dipendeva da difetto di costruzione, è evidente che i proprietari degli altri balconi non hanno né causato né concorso a causare l'evento produttivo di danno. Ne consegue che, in relazione al motivo in esame, il presupposto sostanziale su m counuale cui necessariamente si basa il conseguente vizio ostanziale denunziato è insussistente, cosa questa che rende inconsistente la doglianza. سر Con il secondo motivo ci si duole del fatto che la Corte capitolina, rifacendosi al principio della specificità dei motivi di appello, abbia " formalmente rilevato tale difetto nell'impugnazione della BE. A prescindere dalla fondatezza o meno di tale rilievo sotto il profilo esclusivamente formale, va rilevato che il punto della motivazione così impugnato è assolutamente irrilevante, atteso che i motivi ritenuti non specifici sono stati in realtà esaminati e respinti, sulla base di considerazioni che sono esplicitamente enunziate, di talchè appare privo di ogni rilievo la precedente argomentazione in ordine alla specificità (o meno) dei motivi posti a base della impugnazione. Non mette quindi conto di scendere all'esame della questione processuale, atteso che la comunque avutasi decisione su tutti i profili dedotti rende ininfluente ogni censura al riguardo. Il terzo motivo in larga misura reitera il secondo, laddove sposta l'accento sui motivi di appello ritenuti nuovi dalla Corte territoriale;
il discorso deve pertanto essere analogo, atteso che dalla motivazione della sentenza 7 impugnata emerge con assoluta chiarezza che anche i motivi di gravame ritenuti nuovi sono stati compiutamente esaminati e respinti con motivazione specifica. Da tanto emerge per un verso l'irrilevanza della censura svolta nei confronti di un profilo motivazionale scevro di conseguenze pregiudizievoli per la parte allora appellante e, per altro verso, l'assoluta carenza di interesse a far valere una asserita carenza motivazionale relativa ad un aspetto che non ha in alcun modo influito sull'esito della controversia per il motivo già esposto. Il quarto motivo, laddove censura la sentenza di primo grado è ovviamente inammissibile;
in particolare, è stato il primo giudice a far (limitato) ricorso alla presunzione, ma tanto non è stato condiviso dalla Corte capitolina, che سر ha ben diversamente argomentato. Per il resto, va ricordato quanto chiarito in precedenza circa l'oggetto del giudizio per evidenziare che ogni considerazione relativa ai pretesi difetti di costruzione non può spiegare rilevanza nei confronti del danneggiato, il quale ha diritto di pretendere il ripristino della sua situazione patrimoniale e locativa da chi tale danno ha causato;
è appena il caso di sottolineare che l'inerzia nel provvedere a riparazioni e riattamenti asseritamente necessari, seppure configurabile e praticabile, costituisce anch'essa motivo di responsabilità in ragione della consapevolezza delle sussistenza dei vizi. Ancora, appare fuorviante l'ulteriore argomento che attinge alla mancata verifica dei rilievi pluviometrici, in quanto è fuor di dubbio che tale evento era ovviamente comune a tutti i balconi, mentre solo quello della BE è parzialmente crollato, cosa questa atta a fondare un giudizio di attribuibilità dell'evento a condizioni particolari riferentisi a quel balcone e ragionevolmente individuate nella presenza di piante pesanti e di un sistema di innaffiamento. 8 Quanto poi alla CTU, ed alle censure rivolte alla sentenza nell'acritico (asseritamente) recepimento delle conclusioni relative, esse si risolvono in una petizione di principio laddove si sottolineano aspetti in cui il CTU si è spinto a considerazioni estranee all'oggetto del giudizio, quale precedentemente specificato, mentre, laddove ritorna alla tematica delle questioni concernenti il nesso di causalità, si esprimono censure di merito che, a fronte di una motivazione compiuta e logicamente argomentata al riguardo, sono inammissibili nella presente sede di legittimità. Il quinto motivo riguarda le spese;
esso, attesa la soccombenza della ricorrente in entrambi i gradi del giudizio di merito, è chiaramente collegato ad un eventuale esito positivo del presente ricorso che, per le motivazioni sin qui addotte, non si è avuto. Ove poi vi si potessero leggere critiche sull'entità della liquidazione attuata, tale profilo sarebbe inammissibile, perché non è specifico nell'indicare eventuali violazioni delle tariffe o altre violazioni rilevanti ai fini in esame. In definitiva, il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la 109T 129,11 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 456T 20
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese TOT. 160,10 che liquida in euro 88,52 oltre agli onorari liquidati in 1.550,00 euro. 0 2 0 2 1 Così deciso in Roma, il 4.12.2001 Il Presidente MA2 Il Consigliere estensore лепти Минкарвоний i r a i z i d u l G 0 ) 1 O / P A P I T IL CE C1 t L i I t z N F A i I v o A i Valeria NeriValeria, r z D i e S v S r S e z E a i S e r S e r l G i A b O a a i e r T s t a n 11 FEB. 2002 n N o M e p E g s a i e s r C i s R . t D AL CE C1 t l I l o I D ( 9 . . p o r u e (