Articolo 2 della Legge 4 marzo 1994, n. 200
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 marzo 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo medesimo.
Entrata in vigore il 27 marzo 1994