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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/07/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 120/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. GIANNINI MM;
Parte_1
contro
– con il Funzionario dott. CASTELNUOVO Controparte_1
ADAMO; oggi 9/07/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. GIANNINI MM, per la parte resistente la dott.ssa , munita di delega agli Controparte_2
atti telematici.
L'Avv. GIANNINI stante l'eccezione di prescrizione che può incidere solo sui conteggi relativi al periodo post ruolo, riduce la corrispondente domanda a €
1.752,76.
La dott.ssa si riporta alla propria memoria difensiva. CP_2
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 120/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
- ricostruzione carriera - condanna specifica al pagamento delle differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MM GIANNINI e NA OV LA PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_3 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 26/02/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
allegando di essere dipendente dell'Amministrazione convenuta, in Controparte_1
qualità di personale ATA, essendo stata immessa in ruolo il 9.1.2011, solo dopo avere prestato per diversi anni (dal 2.10.2000) le stesse mansioni in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo. Spiegando di avere ottenuto dalla Corte d'Appello di
Milano l'accoglimento della domanda (rigettata in primo grado) di riconoscimento integrale dell'anzianità preruolo, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate sino all'immissione in ruolo, la ricorrente, dolendosi del fatto che 2 l'Amministrazione scolastica non abbia dato corretta esecuzione alla precedente sentenza della
Corte d'Appello, non emettendo il corretto decreto di ricostruzione della carriera e non erogando quanto dovuto a titolo di risarcimento per differenze retributive, ha fatto valere il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità preruolo e con applicazione dei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 499/2016 2. Accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta in maniera integrale l'anzianità di servizio maturata con i numerosi contratti a termine stipulati e precisamente un'anzianità preruolo sino al 31.8.2011 pari ad anni 9 mesi 1 e giorni 16; 3. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica;
4. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, dell'anzianità di servizio preruolo suindicata di Anni 9 mesi 1 e giorni 16 nonché dell'anzianità di servizio maturata per l'anno 2013 con riconoscimento di un'anzianità di servizio complessiva al 31.12.2024 di Anni 22 mesi 5 e giorni 16 con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale alla stesso spettante per legge dall'immissione in ruolo del 1.9.2011; 5. Conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento per il periodo preruolo, a titolo di risarcimento danno secondo quanto disposto dalla Corte d'Appello di Milano, della somma di € 2068,97 nonché le ulteriori differenze retributive maturate dall'immissione in ruolo fino al 31.12.2024 pari ad € 8394,80 (comprensiva del rateo di 13.ma), derivanti dalla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'effettiva anzianità di servizio maturata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari
Si è costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione dei crediti retributivi CP_1
azionati e comunque contestando le avverse pretese, anche sostenendo di avere dato corretta esecuzione alla pronuncia della Corte d'Appello territoriale.
3 2. Merita anzitutto accoglimento la domanda volta all'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica per tutti i periodi di servizio preruolo prestati dalla ricorrente, con conseguente condanna del a detta ricostruzione. La sentenza della CP_1
Corte d'Appello di Milano si è infatti limitata a statuire il diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e la retribuzione spettante al lavoratore a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Ciò premesso, anche in applicazione dei principi già enunciati dalla Corte d'Appello, che ha accolto la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio, va riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Si osserva come il nella presente causa dimostri di voler continuare ad applicare la CP_1
censurata discriminazione, come si desume inequivocabilmente dal decreto di
“inquadramento” prodotto sub doc. n. 4 in allegato alla memoria difensiva, in cui si continua a distinguere tra “anzianità utile ai fini giuridici ed economici” ed “anzianità utile ai soli fini economici”.
Per quanto qui rileva l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Ed infatti, nel predetto decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'amministrazione emerge come il preruolo continui ad essere riconosciuto solo parzialmente.
4 La questione del divieto di discriminazione nella ricostruzione della carriera giuridica ed economica del personale ATA, che è già oggetto di giudicato tra le odierne parti in causa per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stata risolta dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150/2019 del 15.10.2019 pubblicata in data 28.11.2019
(confermata dalla successiva sent. Cass. n. 2924/2020 pubblicata il 7.2.2020), che ha definitivamente stabilito che “l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva
N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio prestato".
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che:
- l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
5 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_2 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
- i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_3 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi";
- le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
- quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo 6 contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
- la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche ( v. Cass., n. 31150/2019)”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, AD Santana punti da 49 a 56)”.
In definitiva va censurata la condotta dell'Amministrazione scolastica, che pretende di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello disattendendone le statuizioni, sicché va qui accertato il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio preruolo, non potendosi condividere la diversa determinazione di un minore periodo, effettuata dal in applicazione della normativa discriminatoria -che va disapplicata- e dovendosi CP_1
7 considerare che la difesa attorea non contesta, ai diversi fini della progressione stipendiale, che il servizio svolto nell'anno 2013 non sia utile ai fini di detta progressione stipendiale, a causa del blocco degli aumenti stipendiali (cfr. prospetto sub doc. n. 15 di parte ricorrente). La questione della rilevanza giuridica dell'anno 2013 è stata decisa in senso favorevole dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data 21.5.2025 n. 13619/2025 (che ne ha invece escluso la rilevanza economica anche per gli anni successivi).
Va anche considerato che la parte resistente non ha nemmeno contestato il computo dell'anzianità di servizio complessiva, di cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento, tenuto conto del servizio preruolo dedotto e del riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Anche tale domanda di accertamento va pertanto accolta.
3. Con l'odierna azione la ricorrente intende inoltre ottenere la liquidazione del quantum del diritto riconosciuto dalla Corte d'Appello, anche in ragione del fatto che fino alla data di proposizione del ricorso il non aveva ancora dato corretta esecuzione al giudicato CP_1
relativo al pagamento delle differenze retributive per il periodo preruolo.
Va allora decisa in questa sede la domanda relativa al quantum delle differenze stipendiali, che per il periodo preruolo sono coperte dal giudicato, sicchè è irrilevante l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in questa sede dalla parte datoriale.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello (e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) implica che nella ricostruzione, ai fini giuridici ed economici, della carriera del personale ATA l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Come già detto, non può pertanto trovare applicazione la normativa (artt. 569 e 570 del Lgs.vo n. 297/1994) che prevede il riconoscimento del servizio preruolo per intero unicamente per i primi tre anni (piuttosto che quattro), con la riduzione/penalizzazione di un terzo per gli anni successivi e va invece riconosciuto per intero il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.
Va allora considerato che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che: “Il personale già in servizio a tempo
8 indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi che le disposizioni transitorie trovino applicazione anche al lavoratore precario che alla data del 1.9.2010 abbia maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2, atteso che egli aveva comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo del lavoratore a tempo determinato.
Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 AD
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36)”.
9 La progressione stipendiale prevista dalla clausola di salvaguardia va quindi riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo.
Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, che -con riferimento alla norma transitoria sopra richiamata-ha chiarito trattarsi di disposizione posta “a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.”.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, relativo ad una lavoratrice immessa in ruolo in data successiva al 1.9.2010 la Corte ha statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Anche nel caso in esame risulta come la ricorrente, alla data del 1.9.2010, avesse già maturato diversi anni di servizio, sicchè ad essi va applicata la più favorevole disciplina transitoria della contrattazione collettiva.
Dal decreto di inquadramento sub doc. n. 4 della parte resistente si desume che il non CP_1
ha fatto applicazione dei predetti principi, avendo attribuito alla dipendente, alla data del
1.1.2016, la seconda posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 9.
Pertanto le contestazioni del (peraltro generiche) in ordine ai conteggi svolti dalla CP_1
difesa attorea risultano, risultano effettuate su presupposti errati.
10 Si prende atto che per il periodo successivo all'immissione in ruolo la difesa attorea ha ridotto la domanda economica a € 1.752,76, in ragione della prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal MINISTERO può valere soltanto con riferimento al periodo successivo all'immissione in ruolo, non per le differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo (azionate in € 2.068,97) e già accertate in via generica dalla Corte d'Appello, con sentenza passata in giudicato, nei limiti della più ampia prescrizione decennale.
Vanno in conclusione accolte le domande economiche attoree volte ad ottenere il pagamento, per il periodo preruolo, degli importi indicati nelle conclusioni formulate. L'Amministrazione va quindi condannata a pagare alla ricorrente, le differenze retributive indicate in dispositivo e da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi sì di somma dovuta a titolo risarcitorio, come stabilito dalla Corte d'Appello, ma pur sempre di una somma volta a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e perciò soggetta a tassazione (cfr. sent. Cass.
n. 5108/2019).
Va altresì riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento delle ulteriori differenze stipendiali maturate dopo l'immissione in ruolo, come rideterminate all'odierna udienza, dovendosi però osservare che rispetto a tale ulteriore credito va considerata la natura retributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 10219/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore delle domande e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del , ogni
[...] Controparte_3
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato il diritto di all'immediato riconoscimento per Parte_1
intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze
11 dell'Amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima dell'immissione in ruolo, nonché al riconoscimento giuridico dell'anno 2013; disapplicato il decreto di ricostruzione della carriera n. 499/2016; condanna il alla ricostruzione della carriera della Controparte_3
ricorrente, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo;
accerta ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo pari a anni 9, mesi 1 e giorni 16, alla data del
31.8.2011; accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio complessiva, pari a : anni 22, mesi 5 e giorni 16 maturati al 31.12.2024; condanna la parte resistente a corrispondere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato e così quantificate: € 2.068,97 a titolo di risarcimento del danno sino all'immissione in ruolo e € 1.752,76 (al lordo delle ritenute fiscali) a titolo di differenze maturate nel periodo successivo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, € 118,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 9 luglio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
12
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 120/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. GIANNINI MM;
Parte_1
contro
– con il Funzionario dott. CASTELNUOVO Controparte_1
ADAMO; oggi 9/07/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. GIANNINI MM, per la parte resistente la dott.ssa , munita di delega agli Controparte_2
atti telematici.
L'Avv. GIANNINI stante l'eccezione di prescrizione che può incidere solo sui conteggi relativi al periodo post ruolo, riduce la corrispondente domanda a €
1.752,76.
La dott.ssa si riporta alla propria memoria difensiva. CP_2
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 120/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
- ricostruzione carriera - condanna specifica al pagamento delle differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MM GIANNINI e NA OV LA PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_3 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 26/02/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
allegando di essere dipendente dell'Amministrazione convenuta, in Controparte_1
qualità di personale ATA, essendo stata immessa in ruolo il 9.1.2011, solo dopo avere prestato per diversi anni (dal 2.10.2000) le stesse mansioni in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo. Spiegando di avere ottenuto dalla Corte d'Appello di
Milano l'accoglimento della domanda (rigettata in primo grado) di riconoscimento integrale dell'anzianità preruolo, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate sino all'immissione in ruolo, la ricorrente, dolendosi del fatto che 2 l'Amministrazione scolastica non abbia dato corretta esecuzione alla precedente sentenza della
Corte d'Appello, non emettendo il corretto decreto di ricostruzione della carriera e non erogando quanto dovuto a titolo di risarcimento per differenze retributive, ha fatto valere il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità preruolo e con applicazione dei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 499/2016 2. Accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta in maniera integrale l'anzianità di servizio maturata con i numerosi contratti a termine stipulati e precisamente un'anzianità preruolo sino al 31.8.2011 pari ad anni 9 mesi 1 e giorni 16; 3. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica;
4. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, dell'anzianità di servizio preruolo suindicata di Anni 9 mesi 1 e giorni 16 nonché dell'anzianità di servizio maturata per l'anno 2013 con riconoscimento di un'anzianità di servizio complessiva al 31.12.2024 di Anni 22 mesi 5 e giorni 16 con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale alla stesso spettante per legge dall'immissione in ruolo del 1.9.2011; 5. Conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento per il periodo preruolo, a titolo di risarcimento danno secondo quanto disposto dalla Corte d'Appello di Milano, della somma di € 2068,97 nonché le ulteriori differenze retributive maturate dall'immissione in ruolo fino al 31.12.2024 pari ad € 8394,80 (comprensiva del rateo di 13.ma), derivanti dalla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'effettiva anzianità di servizio maturata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari
Si è costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione dei crediti retributivi CP_1
azionati e comunque contestando le avverse pretese, anche sostenendo di avere dato corretta esecuzione alla pronuncia della Corte d'Appello territoriale.
3 2. Merita anzitutto accoglimento la domanda volta all'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica per tutti i periodi di servizio preruolo prestati dalla ricorrente, con conseguente condanna del a detta ricostruzione. La sentenza della CP_1
Corte d'Appello di Milano si è infatti limitata a statuire il diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e la retribuzione spettante al lavoratore a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Ciò premesso, anche in applicazione dei principi già enunciati dalla Corte d'Appello, che ha accolto la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio, va riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Si osserva come il nella presente causa dimostri di voler continuare ad applicare la CP_1
censurata discriminazione, come si desume inequivocabilmente dal decreto di
“inquadramento” prodotto sub doc. n. 4 in allegato alla memoria difensiva, in cui si continua a distinguere tra “anzianità utile ai fini giuridici ed economici” ed “anzianità utile ai soli fini economici”.
Per quanto qui rileva l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Ed infatti, nel predetto decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'amministrazione emerge come il preruolo continui ad essere riconosciuto solo parzialmente.
4 La questione del divieto di discriminazione nella ricostruzione della carriera giuridica ed economica del personale ATA, che è già oggetto di giudicato tra le odierne parti in causa per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stata risolta dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150/2019 del 15.10.2019 pubblicata in data 28.11.2019
(confermata dalla successiva sent. Cass. n. 2924/2020 pubblicata il 7.2.2020), che ha definitivamente stabilito che “l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva
N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio prestato".
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che:
- l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
5 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_2 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
- i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_3 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi";
- le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
- quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo 6 contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
- la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche ( v. Cass., n. 31150/2019)”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, AD Santana punti da 49 a 56)”.
In definitiva va censurata la condotta dell'Amministrazione scolastica, che pretende di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello disattendendone le statuizioni, sicché va qui accertato il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio preruolo, non potendosi condividere la diversa determinazione di un minore periodo, effettuata dal in applicazione della normativa discriminatoria -che va disapplicata- e dovendosi CP_1
7 considerare che la difesa attorea non contesta, ai diversi fini della progressione stipendiale, che il servizio svolto nell'anno 2013 non sia utile ai fini di detta progressione stipendiale, a causa del blocco degli aumenti stipendiali (cfr. prospetto sub doc. n. 15 di parte ricorrente). La questione della rilevanza giuridica dell'anno 2013 è stata decisa in senso favorevole dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data 21.5.2025 n. 13619/2025 (che ne ha invece escluso la rilevanza economica anche per gli anni successivi).
Va anche considerato che la parte resistente non ha nemmeno contestato il computo dell'anzianità di servizio complessiva, di cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento, tenuto conto del servizio preruolo dedotto e del riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Anche tale domanda di accertamento va pertanto accolta.
3. Con l'odierna azione la ricorrente intende inoltre ottenere la liquidazione del quantum del diritto riconosciuto dalla Corte d'Appello, anche in ragione del fatto che fino alla data di proposizione del ricorso il non aveva ancora dato corretta esecuzione al giudicato CP_1
relativo al pagamento delle differenze retributive per il periodo preruolo.
Va allora decisa in questa sede la domanda relativa al quantum delle differenze stipendiali, che per il periodo preruolo sono coperte dal giudicato, sicchè è irrilevante l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in questa sede dalla parte datoriale.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello (e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) implica che nella ricostruzione, ai fini giuridici ed economici, della carriera del personale ATA l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Come già detto, non può pertanto trovare applicazione la normativa (artt. 569 e 570 del Lgs.vo n. 297/1994) che prevede il riconoscimento del servizio preruolo per intero unicamente per i primi tre anni (piuttosto che quattro), con la riduzione/penalizzazione di un terzo per gli anni successivi e va invece riconosciuto per intero il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.
Va allora considerato che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che: “Il personale già in servizio a tempo
8 indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi che le disposizioni transitorie trovino applicazione anche al lavoratore precario che alla data del 1.9.2010 abbia maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2, atteso che egli aveva comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo del lavoratore a tempo determinato.
Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 AD
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36)”.
9 La progressione stipendiale prevista dalla clausola di salvaguardia va quindi riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo.
Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, che -con riferimento alla norma transitoria sopra richiamata-ha chiarito trattarsi di disposizione posta “a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.”.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, relativo ad una lavoratrice immessa in ruolo in data successiva al 1.9.2010 la Corte ha statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Anche nel caso in esame risulta come la ricorrente, alla data del 1.9.2010, avesse già maturato diversi anni di servizio, sicchè ad essi va applicata la più favorevole disciplina transitoria della contrattazione collettiva.
Dal decreto di inquadramento sub doc. n. 4 della parte resistente si desume che il non CP_1
ha fatto applicazione dei predetti principi, avendo attribuito alla dipendente, alla data del
1.1.2016, la seconda posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 9.
Pertanto le contestazioni del (peraltro generiche) in ordine ai conteggi svolti dalla CP_1
difesa attorea risultano, risultano effettuate su presupposti errati.
10 Si prende atto che per il periodo successivo all'immissione in ruolo la difesa attorea ha ridotto la domanda economica a € 1.752,76, in ragione della prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal MINISTERO può valere soltanto con riferimento al periodo successivo all'immissione in ruolo, non per le differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo (azionate in € 2.068,97) e già accertate in via generica dalla Corte d'Appello, con sentenza passata in giudicato, nei limiti della più ampia prescrizione decennale.
Vanno in conclusione accolte le domande economiche attoree volte ad ottenere il pagamento, per il periodo preruolo, degli importi indicati nelle conclusioni formulate. L'Amministrazione va quindi condannata a pagare alla ricorrente, le differenze retributive indicate in dispositivo e da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi sì di somma dovuta a titolo risarcitorio, come stabilito dalla Corte d'Appello, ma pur sempre di una somma volta a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e perciò soggetta a tassazione (cfr. sent. Cass.
n. 5108/2019).
Va altresì riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento delle ulteriori differenze stipendiali maturate dopo l'immissione in ruolo, come rideterminate all'odierna udienza, dovendosi però osservare che rispetto a tale ulteriore credito va considerata la natura retributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 10219/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore delle domande e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del , ogni
[...] Controparte_3
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato il diritto di all'immediato riconoscimento per Parte_1
intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze
11 dell'Amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima dell'immissione in ruolo, nonché al riconoscimento giuridico dell'anno 2013; disapplicato il decreto di ricostruzione della carriera n. 499/2016; condanna il alla ricostruzione della carriera della Controparte_3
ricorrente, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo;
accerta ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo pari a anni 9, mesi 1 e giorni 16, alla data del
31.8.2011; accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio complessiva, pari a : anni 22, mesi 5 e giorni 16 maturati al 31.12.2024; condanna la parte resistente a corrispondere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato e così quantificate: € 2.068,97 a titolo di risarcimento del danno sino all'immissione in ruolo e € 1.752,76 (al lordo delle ritenute fiscali) a titolo di differenze maturate nel periodo successivo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, € 118,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 9 luglio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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