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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1619/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO PUCCETTI, con studio in Viale San Domenico n. 16,
Verona
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avvocato
[...] C.F._3 domiciliatario GIOVANNI FICANI, con studio in Via Bollo n. 8, Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 luglio 2023, n. 1350
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1350/2023, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 03.07.2023 e pubblicata in pari data, resa nella causa iscritta al n. 286/2022 R.G e, pertanto: - Rigettarsi integralmente le domande avanzate dai signori , e CP_1 Controparte_2 [...]
poiché infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di alcun CP_3 supporto probatorio per le motivazioni esposte nei propri atti e scritti difensivi - Condannarsi conseguentemente parti appellate al rimborso integrale delle spese del giudizio di primo grado in quanto già integralmente corrisposte da parte appellante. In via subordinata: A parziale accoglimento delle domande formulate col presente atto di appello, procedersi alla parziale riforma della sentenza impugnata e conseguentemente: Ridursi proporzionalmente e in via equitativa l'ammontare della somma liquidata a favore dei signori e CP_1
a titolo di danno non patrimoniale in quanto Controparte_2 infondato per le motivazioni esposte nei propri atti e scritti difensivi;
-
Rigettarsi integralmente le domande avanzate dal signor CP_3 poiché infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nei propri atti e scritti difensivi - riformarsi pertanto la sentenza impugnata anche in merito alla parte relativa alla condanna alle spese di lite di cui la
[...]
è stata gravata nella misura di 2/3, Parte_1 pari ad euro 2.539,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.- conseguentemente condannarsi le parti appellate a rimborsare le spese processuali già anticipate dalla società appellante e ciò nella misura che sarò ritenuta di giustizia. In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
[conclusioni formalizzate con l'atto di appello parzialmente diverse: In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1350/2023, pronunciata dal pag. 2/14 Tribunale di Verona in data 03.07.2023 e pubblicata in pari data, resa nella causa iscritta al n. 286/2022 R.G e, pertanto: - Rigettarsi integralmente le domande avanzate dai signori , CP_1
e poiché infondate in fatto e Controparte_2 CP_3 diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.- Condannarsi conseguentemente parti appellate al rimborso integrale delle spese del giudizio di primo grado in quanto già integralmente corrisposte da parte appellante. In via subordinata: A parziale accoglimento delle domande formulate col presente atto di appello, procedersi alla parziale riforma della sentenza impugnata e conseguentemente - Rigettarsi integralmente la domanda avanzata dal signor a titolo di CP_3 danno non patrimoniale poiché infondata in fatto e diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. - riformarsi pertanto la sentenza impugnata anche in merito alla parte relativa alla condanna alle spese di lite di cui la è stata gravata Parte_1 nella misura di 2/3, pari ad euro 2.539,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, disponendone la proporzionale riduzione in ragione del rigetto della relativa domanda. - conseguentemente condannarsi le parti appellate a rimborsare le spese processuali già anticipate dalla società appellante e ciò nella misura che sarò ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio]
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
2. rigettare nel merito il gravame proposto dalla dal
[...] Parte_1
pag. 3/14 perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
3. confermare la sentenza di primo grado n. n.1350/2023, depositata in data 03.07.2023, del Tribunale di Verona e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nonché di quelli precedenti di primo grado e ATP, oltre accessori di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 3 luglio 2023 n. 1350/2023 il Tribunale di Verona ha condannato al Parte_1 risarcimento dei danni conseguenti a non tollerabili immissioni acustiche verificatesi all'interno dell'abitazione dei coniugi e Parte_2 [...]
e del loro figlio Per i due coniugi il Controparte_2 CP_3 danno è stato liquidato in moneta attuale nella somma di euro
12.000,00 e per il figlio nella somma di euro 6.000,00. Gli interessi sino alla sentenza sono stati calcolati secondo un criterio individuato in un noto precedente giurisprudenziale (Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995).
1.1 L'appartamento dove gli attori risiedono è posizionato al secondo piano di un edificio, al cui piano piano terra e primo si trovano la pasticceria e i macchinari a servizio della pasticceria.
1.2 Il Tribunale ha ritenuto che le immissioni acustiche non tollerabili si siano verificate fra il 7 luglio 2014, quando gli attori avevano contestato le immissioni inviando una raccomandata, e un periodo prossimo all'agosto 2019, momento in cui la società aveva eseguito i lavori di bonifica indicati dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.. Il periodo da considerare è dunque pag. 4/14 di circa cinque anni (60 mesi). Non ha invece ritenuto fondata la domanda nella parte in cui gli attori avevano lamentato la sussistenza anche d'immissioni odorigene.
1.3 La società – spiega il giudice di primo grado - non aveva
“contestato il profilo dell'intollerabilità delle immissioni acustiche prima dell'esecuzione dei menzionati lavori, avendo aderito alle indicazioni fornite in merito dal C.T.U., intollerabilità per la quale devono in ogni caso essere richiamati gli esiti degli accertamenti compiuti da quest'ultimo”.
1.4 Il Tribunale ha ritenuto che, sulla base degli elementi di prova forniti, una CTU medico legale per accertare un eventuale danno biologico avrebbe avuto carattere esplorativo. Ha peraltro evidenziato
“che l'esistenza di livelli di rumorosità molto elevati, come sono quelli accertati originariamente nel caso di specie, non possa che aver inciso in modo negativo sul riposo e, conseguentemente, sull'effettuazione delle attività quotidiane degli attori, con una generale ripercussione negativa sulla possibilità per gli stessi di esplicare pienamente la loro personalità”.
1.5 Il danno non patrimoniale è stato liquidato in via equitativa nella somma di euro 200,00/mese sia per che per CP_1 [...]
(euro 12.000,00: euro 200,00 X 60 mesi). Con Controparte_2 riferimento ad l'importo è stato dimezzato, in quanto pur CP_3 risiedendo anche lui nell'immobile, era stato allegato che vi soggiornasse per un periodo limitato, in particolar modo durante i fine settimana e nei giorni festivi.
pag. 5/14 1.6 Le spese sono state liquidate sulla base scaglione del d.m. n. 55 del 2014 compreso fra euro 26.001,00 a euro 52.00,00 per il giudizio di merito e dello scaglione “indeterminabile - complessità bassa” per la consulenza preventiva nonché tenendo conto dei valori minimi per le varie fasi, considerate la natura e il numero delle questioni trattate. I compensi sono stati determinati in euro 3.809,00 per il giudizio di merito e in euro 1.528,00 per la consulenza preventiva. Stante il rigetto di una delle domande risarcitorie, le spese del giudizio di merito sono state compensate per un terzo. Le spese della CTU e della CTP sono state poste a carico della parte soccombente.
2. L'appellante chiede che, in riforma della Parte_1 sentenza a) sia rigettata la domanda di risarcimento perché sfornita di prova;
b) sia rigettata quantomeno la domanda di risarcimento proposta da Lamenta: CP_3
2.1 che pur escludendo un danno biologico, il Tribunale ha concluso il ragionamento con una “formula pilatesca”, senza spiegare perché non avesse ritenuto meritevole di valutazione “la copiosa documentazione depositata dalla parte appellata”, attestante “l'intensa attività sociale e pubblica (convegni, tavole rotonde, incontri con l'amministrazione comunale e stampa, eventi mondani) a cui ha partecipato e presieduto il
durante l'arco temporale di esposizione alle lamentate CP_1 immissioni”. Ne risulta svuotata la tesi secondo cui sarebbe stato leso il diritto di esplicare pienamente la sua personalità. Il Tribunale non ha considerato che il danno – conseguenza deve essere allegato e provato, principio che si risolve nell'esigenza che le allegazioni siano specifiche.
Una cosa è affermare che il danno è presunto (con inversione dell'onere pag. 6/14 della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario); altro è attestare che può essere provato per presunzioni;
2.2 che è stato riconosciuto il danno non patrimoniale anche al figlio
Il Tribunale ha ritenuto fondato in modo apodittico CP_3
l'assunto delle parti attrici circa lo status di “residente” di CP_3 presso l'abitazione familiare in occasione di tutti i weekend e di tutti i giorni festivi dell'anno, tralasciando arbitrariamente di verificare se tale affermazione potesse corrispondere a verità. Nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dai coniugi non viene menzionato il Parte_3 figlio. È verosimile che il riferimento anche al figlio all'atto della formalizzazione giudiziale della richiesta di risarcimento sia avvenuto ad abundantiam, con la prospettazione di beneficiare di un indebito ristoro per un presunto danno;
2.3 che all'esito dell'appello la pronuncia dovrà essere riformata anche in merito alle spese di lite liquidate in primo grado.
3. Gli appellati e CP_1 Controparte_2 CP_3 hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
3.1 Nell'ambito del procedimento svoltosi nel contraddittorio il CTU aveva accertato per le immissioni endogene “…gli effluvi gassosi maleodoranti (con tono edonico distintamente fastidioso) vengono distintamente percepiti in prossimità dell'abitazione del ricorrente
(terrazzo); in tale scenario si verifica un accumulo di gas percettibili in maniera non accettabile (qualitativamente descrivibili come sgradevoli) che vengono trasportati, anche senza vento, all'interno dell'abitazione del ricorrente, percettibili in maniera non accettabile”; per le immissioni pag. 7/14 acustiche “… in riferimento al periodo notturno il mancato rispetto del criterio della normale tollerabilità per la sorgente in esame nella condizione di finestre chiuse per la posizione 1- camera da letto;
4. la valutazione dei risultati delle misure ha dimostrato in riferimento al periodo diurno il mancato rispetto del criterio della normale tollerabilità per le sorgenti in esame nella condizione di finestre chiuse per la posizione 2- soggiorno;
5. la valutazione dei risultati delle misure ha dimostrato in riferimento al periodo notturno il mancato rispetto del criterio differenziale per la sorgente in esame nella condizione di finestre chiuse per la posizione 1- camera da letto”. Il consulente aveva spiegato quali soluzioni tecniche potessero adottarsi affinché i fumi, gli odori ed i vapori venissero aspirati correttamente e convogliati in un apposito camino di aspirazione e per ridurre i rumori con l'incapsulamento del compressore della cella frigo, la manutenzione straordinaria degli organi in movimento sul compressore a servizio del conservatore, ed incapsulamento del compressore, l'utilizzo di appoggi di supporti antivibranti e l'aumento del potere fonoisolante del solaio di separazione tra laboratorio della pasticceria e appartamento. Eseguiti gli interventi, il CTU aveva ritenuto che in prossimità dell'abitazione gli effluvi gassosi fossero impercettibili e che non permanessero eventi rumorosi significativi.
3.2 La Corte di cassazione ha più volte affermato che, a fronte di comprovate immissioni nocive che superano i limiti di normale tollerabilità, i danni conseguenti non richiedono una specifica prova documentale, risultando risarcibili di per sé a prescindere dalla prova di un danno biologico. Le Sezioni Unite con la sentenza 27.2.2013, n. 4848 hanno ritenuto, una volta accertata l'intollerabilità delle immissioni, che
è legittimo adottare un criterio equitativo nella liquidazione del danno pag. 8/14 non patrimoniale, considerando la certezza del fatto generatore del pregiudizio patrimoniale nella sua entità oggettiva e l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno.
3.3 Solo in sede di comparsa conclusionale l'appellante aveva contestato la residenza di risultante peraltro dalla banale CP_3 consultazione dell'ufficio anagrafe del Comune di Verona.
3.4 In caso di contestazione del danno, senza una specifica domanda di riduzione o rideterminazione dello stesso, i giudici non possono pronunciarsi sull'ammontare del danno, a meno di non incorrere in ultrapetizione.
4. Il primo motivo di appello sulla liquidazione del danno - conseguenza non è meritevole di accoglimento.
4.1 La giurisprudenza di legittimità afferma che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della CEDU (cfr. Cass., s.u., sent. n. 2611 del 2017
e Cass., sez. 3, sent. n. 20927 del 2015). La prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cass., sez. 3, sent. n. 26899 del 2014).
Non è necessario dimostrare un effettivo mutamento delle abitudini di vita (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. n. 11930 del 2022).
pag. 9/14 4.2 Nello stesso tempo, la giurisprudenza ha anche chiarito che la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non
è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (Cass., sez. 3, ord. n. 2203 del
2024). Il danno in re ipsa giunge a identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo (Cass., sez. 6-3, ord. n. 19434 del
2019).
4.3 Nella liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al «quantum» (Cass., sez. 3, sent. n. 2018 del
2327) ovvero che esso spieghi le ragioni del processo logico sul quale la decisione è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (Cass., sez. 3, sent. n. 14645 del 2014).
4.4 La “copiosa documentazione” a cui l'appellante fa riferimento riguarda informazioni reperite in rete circa l'attività di CP_1 quale” segretario comitato Unicef Verona”, “segretario ”, CP_4
pag. 10/14 esponente del “Comitato Provinciale di Unicef di Verona” e presidente di una sezione di Verona del Rotary Club. Si tratta di attività che non appaiono incompatibili con il riconosciuto danno non patrimoniale perché il Tribunale non ha ritenuto che i rumori molesti impedissero al comproprietario dell'appartamento di continuare a svolgere una vita sociale e quindi avessero comportato un radicale stravolgimento delle abitudini di vita.
4.5 Senza considerare i riferimenti contenuti nella sentenza di primo grado al danno in re ipsa (v. motivazione della sentenza, pag. 8), le circostanze valorizzate dal giudice di primo grado consentivano di ritenere provato per presunzioni il danno: a) le lamentate immissioni rumorose provenivano dai macchinari di un laboratorio posto sotto l'abitazione degli attori, che si trova al secondo piano di un condominio
(al piano terra è collocato il negozio di pasticceria e al piano piano primo il laboratorio della pasticceria); b) una CTU aveva accertato la sussistenza d'immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità in più locali dell'appartamento, quali soggiorno e camera da letto, a finestre chiuse, provenienti dai macchinari del laboratorio;
c) le immissioni avvenivano anche in orario notturno;
d) le misurazioni non erano state contestate dalla società che gestiva il laboratorio e anzi la società aveva adottato gli accorgimenti indicati dall'ausiliario; e) le immissioni erano proseguite, fino all'esecuzione dei lavori che avevano reso tollerabile la rumorosità dei macchinari, per un lasso di tempo di circa cinque anni. A fronte di tale quadro presuntivo, poteva ritenersi provato che il normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione fosse stato apprezzabilmente turbato. Non può ritenersi che il primo motivo di appello sia circoscritto all'an della responsabilità perché si contesta proprio la sussistenza di un danno conseguenza.
pag. 11/14 Nell'impossibilità di far riferimento a tabelle giurisprudenziali, data la natura del pregiudizio non patrimoniale, la decisione di liquidare per ciascuno componente del nucleo famigliare la somma di euro 200,00 per ogni mese in cui la persona era stata costretta a convivere con le moleste immissioni acustiche, appare prudenziale e non certo eccessiva.
L'entità complessiva del danno è condizionata dal lungo lasso temporale per cui le immissioni si erano protratte. Che le immissioni fossero proseguite per circa cinque anni non è contestato dal motivo di gravame.
5. Nemmeno il secondo motivo di appello relativo alla posizione di uno specifico danneggiato può essere accolto.
L'abituale presenza all'interno dell'immobile, oltre dei due proprietari, anche del figlio era stata allegata al punto 2 dell'atto di citazione: “Di sovente anche il figlio SI. soggiorna presso la casa dei CP_3 genitori in particolare nei fini settimana dal venerdì sera al lunedì mattina nei giorni festivi”. Nel punto 4 dell'atto era stato fatto riferimento ai “disagi diurni notturni, anche e soprattutto con riferimento al compromesso riposo sia nei giorni feriali che in quelli festivi derivanti dall'incessante e permanente funzionamento dei macchinari”. Né con la comparsa di costituzione e risposta né con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la società convenuta aveva contestato che abitasse nell'appartamento, anche se nei CP_3 limiti indicati dalla stessa difesa attorea. Non aveva nemmeno dedotto di non essere in grado di verificare la circostanza e che quindi, secondo le ordinarie regole sull'onere della prova, gli attori avrebbero dovuto dimostrarla. Posto che si discute di rapporti di vicinato e si può muovere dalla presunzione che i gestori del laboratorio-pasticceria fossero (o quantomeno potessero essere) a conoscenza delle persone che pag. 12/14 abitavano al di sopra dell'attività artigianale e commerciale, trova applicazione il principio di non contestazione dell'art. 115, comma 1,
c.p.c.. Gli attori avrebbero dovuto dimostrare che il figlio soggiornasse abitualmente, per la parte non lavorativa della settimana, nell'appartamento solo qualora la circostanza fosse stata tempestivamente contestata.
6. Il terzo motivo di appello sulle spese di lite non è autonomo dai precedenti.
7. L'appello deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è Parte_1 determinabile nella somma di euro 6.946,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (euro 26.001,00 – euro 52.000,00).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 luglio CP_3
2023 n. 1350/2023 così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pag. 13/14 2) condanna la parte appellante Parte_1 al pagamento, in favore di
[...] CP_1
e delle spese del Controparte_2 CP_3 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è Parte_1 obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1619/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO PUCCETTI, con studio in Viale San Domenico n. 16,
Verona
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avvocato
[...] C.F._3 domiciliatario GIOVANNI FICANI, con studio in Via Bollo n. 8, Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 luglio 2023, n. 1350
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1350/2023, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 03.07.2023 e pubblicata in pari data, resa nella causa iscritta al n. 286/2022 R.G e, pertanto: - Rigettarsi integralmente le domande avanzate dai signori , e CP_1 Controparte_2 [...]
poiché infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di alcun CP_3 supporto probatorio per le motivazioni esposte nei propri atti e scritti difensivi - Condannarsi conseguentemente parti appellate al rimborso integrale delle spese del giudizio di primo grado in quanto già integralmente corrisposte da parte appellante. In via subordinata: A parziale accoglimento delle domande formulate col presente atto di appello, procedersi alla parziale riforma della sentenza impugnata e conseguentemente: Ridursi proporzionalmente e in via equitativa l'ammontare della somma liquidata a favore dei signori e CP_1
a titolo di danno non patrimoniale in quanto Controparte_2 infondato per le motivazioni esposte nei propri atti e scritti difensivi;
-
Rigettarsi integralmente le domande avanzate dal signor CP_3 poiché infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nei propri atti e scritti difensivi - riformarsi pertanto la sentenza impugnata anche in merito alla parte relativa alla condanna alle spese di lite di cui la
[...]
è stata gravata nella misura di 2/3, Parte_1 pari ad euro 2.539,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.- conseguentemente condannarsi le parti appellate a rimborsare le spese processuali già anticipate dalla società appellante e ciò nella misura che sarò ritenuta di giustizia. In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
[conclusioni formalizzate con l'atto di appello parzialmente diverse: In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1350/2023, pronunciata dal pag. 2/14 Tribunale di Verona in data 03.07.2023 e pubblicata in pari data, resa nella causa iscritta al n. 286/2022 R.G e, pertanto: - Rigettarsi integralmente le domande avanzate dai signori , CP_1
e poiché infondate in fatto e Controparte_2 CP_3 diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.- Condannarsi conseguentemente parti appellate al rimborso integrale delle spese del giudizio di primo grado in quanto già integralmente corrisposte da parte appellante. In via subordinata: A parziale accoglimento delle domande formulate col presente atto di appello, procedersi alla parziale riforma della sentenza impugnata e conseguentemente - Rigettarsi integralmente la domanda avanzata dal signor a titolo di CP_3 danno non patrimoniale poiché infondata in fatto e diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. - riformarsi pertanto la sentenza impugnata anche in merito alla parte relativa alla condanna alle spese di lite di cui la è stata gravata Parte_1 nella misura di 2/3, pari ad euro 2.539,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, disponendone la proporzionale riduzione in ragione del rigetto della relativa domanda. - conseguentemente condannarsi le parti appellate a rimborsare le spese processuali già anticipate dalla società appellante e ciò nella misura che sarò ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio]
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
2. rigettare nel merito il gravame proposto dalla dal
[...] Parte_1
pag. 3/14 perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
3. confermare la sentenza di primo grado n. n.1350/2023, depositata in data 03.07.2023, del Tribunale di Verona e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nonché di quelli precedenti di primo grado e ATP, oltre accessori di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 3 luglio 2023 n. 1350/2023 il Tribunale di Verona ha condannato al Parte_1 risarcimento dei danni conseguenti a non tollerabili immissioni acustiche verificatesi all'interno dell'abitazione dei coniugi e Parte_2 [...]
e del loro figlio Per i due coniugi il Controparte_2 CP_3 danno è stato liquidato in moneta attuale nella somma di euro
12.000,00 e per il figlio nella somma di euro 6.000,00. Gli interessi sino alla sentenza sono stati calcolati secondo un criterio individuato in un noto precedente giurisprudenziale (Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995).
1.1 L'appartamento dove gli attori risiedono è posizionato al secondo piano di un edificio, al cui piano piano terra e primo si trovano la pasticceria e i macchinari a servizio della pasticceria.
1.2 Il Tribunale ha ritenuto che le immissioni acustiche non tollerabili si siano verificate fra il 7 luglio 2014, quando gli attori avevano contestato le immissioni inviando una raccomandata, e un periodo prossimo all'agosto 2019, momento in cui la società aveva eseguito i lavori di bonifica indicati dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.. Il periodo da considerare è dunque pag. 4/14 di circa cinque anni (60 mesi). Non ha invece ritenuto fondata la domanda nella parte in cui gli attori avevano lamentato la sussistenza anche d'immissioni odorigene.
1.3 La società – spiega il giudice di primo grado - non aveva
“contestato il profilo dell'intollerabilità delle immissioni acustiche prima dell'esecuzione dei menzionati lavori, avendo aderito alle indicazioni fornite in merito dal C.T.U., intollerabilità per la quale devono in ogni caso essere richiamati gli esiti degli accertamenti compiuti da quest'ultimo”.
1.4 Il Tribunale ha ritenuto che, sulla base degli elementi di prova forniti, una CTU medico legale per accertare un eventuale danno biologico avrebbe avuto carattere esplorativo. Ha peraltro evidenziato
“che l'esistenza di livelli di rumorosità molto elevati, come sono quelli accertati originariamente nel caso di specie, non possa che aver inciso in modo negativo sul riposo e, conseguentemente, sull'effettuazione delle attività quotidiane degli attori, con una generale ripercussione negativa sulla possibilità per gli stessi di esplicare pienamente la loro personalità”.
1.5 Il danno non patrimoniale è stato liquidato in via equitativa nella somma di euro 200,00/mese sia per che per CP_1 [...]
(euro 12.000,00: euro 200,00 X 60 mesi). Con Controparte_2 riferimento ad l'importo è stato dimezzato, in quanto pur CP_3 risiedendo anche lui nell'immobile, era stato allegato che vi soggiornasse per un periodo limitato, in particolar modo durante i fine settimana e nei giorni festivi.
pag. 5/14 1.6 Le spese sono state liquidate sulla base scaglione del d.m. n. 55 del 2014 compreso fra euro 26.001,00 a euro 52.00,00 per il giudizio di merito e dello scaglione “indeterminabile - complessità bassa” per la consulenza preventiva nonché tenendo conto dei valori minimi per le varie fasi, considerate la natura e il numero delle questioni trattate. I compensi sono stati determinati in euro 3.809,00 per il giudizio di merito e in euro 1.528,00 per la consulenza preventiva. Stante il rigetto di una delle domande risarcitorie, le spese del giudizio di merito sono state compensate per un terzo. Le spese della CTU e della CTP sono state poste a carico della parte soccombente.
2. L'appellante chiede che, in riforma della Parte_1 sentenza a) sia rigettata la domanda di risarcimento perché sfornita di prova;
b) sia rigettata quantomeno la domanda di risarcimento proposta da Lamenta: CP_3
2.1 che pur escludendo un danno biologico, il Tribunale ha concluso il ragionamento con una “formula pilatesca”, senza spiegare perché non avesse ritenuto meritevole di valutazione “la copiosa documentazione depositata dalla parte appellata”, attestante “l'intensa attività sociale e pubblica (convegni, tavole rotonde, incontri con l'amministrazione comunale e stampa, eventi mondani) a cui ha partecipato e presieduto il
durante l'arco temporale di esposizione alle lamentate CP_1 immissioni”. Ne risulta svuotata la tesi secondo cui sarebbe stato leso il diritto di esplicare pienamente la sua personalità. Il Tribunale non ha considerato che il danno – conseguenza deve essere allegato e provato, principio che si risolve nell'esigenza che le allegazioni siano specifiche.
Una cosa è affermare che il danno è presunto (con inversione dell'onere pag. 6/14 della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario); altro è attestare che può essere provato per presunzioni;
2.2 che è stato riconosciuto il danno non patrimoniale anche al figlio
Il Tribunale ha ritenuto fondato in modo apodittico CP_3
l'assunto delle parti attrici circa lo status di “residente” di CP_3 presso l'abitazione familiare in occasione di tutti i weekend e di tutti i giorni festivi dell'anno, tralasciando arbitrariamente di verificare se tale affermazione potesse corrispondere a verità. Nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dai coniugi non viene menzionato il Parte_3 figlio. È verosimile che il riferimento anche al figlio all'atto della formalizzazione giudiziale della richiesta di risarcimento sia avvenuto ad abundantiam, con la prospettazione di beneficiare di un indebito ristoro per un presunto danno;
2.3 che all'esito dell'appello la pronuncia dovrà essere riformata anche in merito alle spese di lite liquidate in primo grado.
3. Gli appellati e CP_1 Controparte_2 CP_3 hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
3.1 Nell'ambito del procedimento svoltosi nel contraddittorio il CTU aveva accertato per le immissioni endogene “…gli effluvi gassosi maleodoranti (con tono edonico distintamente fastidioso) vengono distintamente percepiti in prossimità dell'abitazione del ricorrente
(terrazzo); in tale scenario si verifica un accumulo di gas percettibili in maniera non accettabile (qualitativamente descrivibili come sgradevoli) che vengono trasportati, anche senza vento, all'interno dell'abitazione del ricorrente, percettibili in maniera non accettabile”; per le immissioni pag. 7/14 acustiche “… in riferimento al periodo notturno il mancato rispetto del criterio della normale tollerabilità per la sorgente in esame nella condizione di finestre chiuse per la posizione 1- camera da letto;
4. la valutazione dei risultati delle misure ha dimostrato in riferimento al periodo diurno il mancato rispetto del criterio della normale tollerabilità per le sorgenti in esame nella condizione di finestre chiuse per la posizione 2- soggiorno;
5. la valutazione dei risultati delle misure ha dimostrato in riferimento al periodo notturno il mancato rispetto del criterio differenziale per la sorgente in esame nella condizione di finestre chiuse per la posizione 1- camera da letto”. Il consulente aveva spiegato quali soluzioni tecniche potessero adottarsi affinché i fumi, gli odori ed i vapori venissero aspirati correttamente e convogliati in un apposito camino di aspirazione e per ridurre i rumori con l'incapsulamento del compressore della cella frigo, la manutenzione straordinaria degli organi in movimento sul compressore a servizio del conservatore, ed incapsulamento del compressore, l'utilizzo di appoggi di supporti antivibranti e l'aumento del potere fonoisolante del solaio di separazione tra laboratorio della pasticceria e appartamento. Eseguiti gli interventi, il CTU aveva ritenuto che in prossimità dell'abitazione gli effluvi gassosi fossero impercettibili e che non permanessero eventi rumorosi significativi.
3.2 La Corte di cassazione ha più volte affermato che, a fronte di comprovate immissioni nocive che superano i limiti di normale tollerabilità, i danni conseguenti non richiedono una specifica prova documentale, risultando risarcibili di per sé a prescindere dalla prova di un danno biologico. Le Sezioni Unite con la sentenza 27.2.2013, n. 4848 hanno ritenuto, una volta accertata l'intollerabilità delle immissioni, che
è legittimo adottare un criterio equitativo nella liquidazione del danno pag. 8/14 non patrimoniale, considerando la certezza del fatto generatore del pregiudizio patrimoniale nella sua entità oggettiva e l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno.
3.3 Solo in sede di comparsa conclusionale l'appellante aveva contestato la residenza di risultante peraltro dalla banale CP_3 consultazione dell'ufficio anagrafe del Comune di Verona.
3.4 In caso di contestazione del danno, senza una specifica domanda di riduzione o rideterminazione dello stesso, i giudici non possono pronunciarsi sull'ammontare del danno, a meno di non incorrere in ultrapetizione.
4. Il primo motivo di appello sulla liquidazione del danno - conseguenza non è meritevole di accoglimento.
4.1 La giurisprudenza di legittimità afferma che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della CEDU (cfr. Cass., s.u., sent. n. 2611 del 2017
e Cass., sez. 3, sent. n. 20927 del 2015). La prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cass., sez. 3, sent. n. 26899 del 2014).
Non è necessario dimostrare un effettivo mutamento delle abitudini di vita (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. n. 11930 del 2022).
pag. 9/14 4.2 Nello stesso tempo, la giurisprudenza ha anche chiarito che la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non
è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (Cass., sez. 3, ord. n. 2203 del
2024). Il danno in re ipsa giunge a identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo (Cass., sez. 6-3, ord. n. 19434 del
2019).
4.3 Nella liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al «quantum» (Cass., sez. 3, sent. n. 2018 del
2327) ovvero che esso spieghi le ragioni del processo logico sul quale la decisione è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (Cass., sez. 3, sent. n. 14645 del 2014).
4.4 La “copiosa documentazione” a cui l'appellante fa riferimento riguarda informazioni reperite in rete circa l'attività di CP_1 quale” segretario comitato Unicef Verona”, “segretario ”, CP_4
pag. 10/14 esponente del “Comitato Provinciale di Unicef di Verona” e presidente di una sezione di Verona del Rotary Club. Si tratta di attività che non appaiono incompatibili con il riconosciuto danno non patrimoniale perché il Tribunale non ha ritenuto che i rumori molesti impedissero al comproprietario dell'appartamento di continuare a svolgere una vita sociale e quindi avessero comportato un radicale stravolgimento delle abitudini di vita.
4.5 Senza considerare i riferimenti contenuti nella sentenza di primo grado al danno in re ipsa (v. motivazione della sentenza, pag. 8), le circostanze valorizzate dal giudice di primo grado consentivano di ritenere provato per presunzioni il danno: a) le lamentate immissioni rumorose provenivano dai macchinari di un laboratorio posto sotto l'abitazione degli attori, che si trova al secondo piano di un condominio
(al piano terra è collocato il negozio di pasticceria e al piano piano primo il laboratorio della pasticceria); b) una CTU aveva accertato la sussistenza d'immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità in più locali dell'appartamento, quali soggiorno e camera da letto, a finestre chiuse, provenienti dai macchinari del laboratorio;
c) le immissioni avvenivano anche in orario notturno;
d) le misurazioni non erano state contestate dalla società che gestiva il laboratorio e anzi la società aveva adottato gli accorgimenti indicati dall'ausiliario; e) le immissioni erano proseguite, fino all'esecuzione dei lavori che avevano reso tollerabile la rumorosità dei macchinari, per un lasso di tempo di circa cinque anni. A fronte di tale quadro presuntivo, poteva ritenersi provato che il normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione fosse stato apprezzabilmente turbato. Non può ritenersi che il primo motivo di appello sia circoscritto all'an della responsabilità perché si contesta proprio la sussistenza di un danno conseguenza.
pag. 11/14 Nell'impossibilità di far riferimento a tabelle giurisprudenziali, data la natura del pregiudizio non patrimoniale, la decisione di liquidare per ciascuno componente del nucleo famigliare la somma di euro 200,00 per ogni mese in cui la persona era stata costretta a convivere con le moleste immissioni acustiche, appare prudenziale e non certo eccessiva.
L'entità complessiva del danno è condizionata dal lungo lasso temporale per cui le immissioni si erano protratte. Che le immissioni fossero proseguite per circa cinque anni non è contestato dal motivo di gravame.
5. Nemmeno il secondo motivo di appello relativo alla posizione di uno specifico danneggiato può essere accolto.
L'abituale presenza all'interno dell'immobile, oltre dei due proprietari, anche del figlio era stata allegata al punto 2 dell'atto di citazione: “Di sovente anche il figlio SI. soggiorna presso la casa dei CP_3 genitori in particolare nei fini settimana dal venerdì sera al lunedì mattina nei giorni festivi”. Nel punto 4 dell'atto era stato fatto riferimento ai “disagi diurni notturni, anche e soprattutto con riferimento al compromesso riposo sia nei giorni feriali che in quelli festivi derivanti dall'incessante e permanente funzionamento dei macchinari”. Né con la comparsa di costituzione e risposta né con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la società convenuta aveva contestato che abitasse nell'appartamento, anche se nei CP_3 limiti indicati dalla stessa difesa attorea. Non aveva nemmeno dedotto di non essere in grado di verificare la circostanza e che quindi, secondo le ordinarie regole sull'onere della prova, gli attori avrebbero dovuto dimostrarla. Posto che si discute di rapporti di vicinato e si può muovere dalla presunzione che i gestori del laboratorio-pasticceria fossero (o quantomeno potessero essere) a conoscenza delle persone che pag. 12/14 abitavano al di sopra dell'attività artigianale e commerciale, trova applicazione il principio di non contestazione dell'art. 115, comma 1,
c.p.c.. Gli attori avrebbero dovuto dimostrare che il figlio soggiornasse abitualmente, per la parte non lavorativa della settimana, nell'appartamento solo qualora la circostanza fosse stata tempestivamente contestata.
6. Il terzo motivo di appello sulle spese di lite non è autonomo dai precedenti.
7. L'appello deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è Parte_1 determinabile nella somma di euro 6.946,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (euro 26.001,00 – euro 52.000,00).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 luglio CP_3
2023 n. 1350/2023 così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pag. 13/14 2) condanna la parte appellante Parte_1 al pagamento, in favore di
[...] CP_1
e delle spese del Controparte_2 CP_3 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è Parte_1 obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
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