Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 829/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 829/2025, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 23.4.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C. F. nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Monsummano Terme (PT), via Mario Alicata n. 67, int. 2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Grelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Piazza XX Settembre n. 32,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], int. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gian Maria De Turris, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 71;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 23.4.2025 i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in data 29.4.2006 in CP_1
Per_ Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (nata il
13.2.2009).
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g.n. 969/2019), con decreto di omologazione n. 3512/2019 del 19.7.2019, omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza, né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) pronunci la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, con l'obbligo per il
Sig. di somministrare mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, Controparte_1 alla Sig.ra un assegno divorzile di € 150,00 (centocinquanta/00), da Parte_1
adeguarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello della pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio. Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
2) disponga che la figlia venga affidata secondo il regime dell'affidamento Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con la precisazione che, in riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per lei (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale) saranno assunte di comune accordo dai genitori mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dagli stessi separatamente, nei giorni in cui la ragazza si troverà ai medesimi affidata;
3) disponga che la figlia abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_1
presso e con la madre nella casa coniugale, sita in Monsummano Terme (PT) alla Via
Mario Alicata n. 67, interno 2, già assegnata alla Sig.ra in sede di Parte_1
2 separazione e da mantenere in assegnazione alla stessa anche con l'emananda sentenza divorzile;
4) disponga che la figlia continui a frequentare i genitori secondo la seguente Per_1
ipotesi di calendario in forza della quale la ragazza:
- starà con il padre tutti i martedì e tutti i venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30/23.00;
- starà con il padre a settimane alterne il giorno del sabato dalle ore 12.00 alle ore
23.00 oppure il giorno della domenica dalle ore 11.00 alle ore 22.30/23.00;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività natalizie, fermo per il resto il calendario ordinario di cui sopra, trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre mentre trascorrerà ad anni alterni con un genitore il pranzo del giorno del Santo Natale e con l'altro la cena;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione delle festività pasquali, trascorrerà ad anni alterni con un genitore il pranzo del giorno della Santa Pasqua e con l'altro la cena;
e trascorrerà il giorno del Lunedì dell'Angelo (c.d. Pasquetta) un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche, in occasione della sospensione estiva, trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, in regime di sospensione dell'ordinario calendario di visita di cui sopra, in un periodo che dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Con salvezza di qualunque ulteriore e diverso accordo tra i genitori da valutarsi nelle singole ricorrenze ed in relazione ad impegni od imprevisti, anche lavorativi, dei medesimi genitori nonché in relazione ad attività ed impegni scolastici ovvero extrascolastici di che dovessero sopravvenire, anche in ragione dell'età della Per_1
ragazza, ed al momento, quindi, non preventivabili;
5) tenuto conto che la figlia vivrà in modo prevalente presso e con la madre, Per_1
disponga che il Signor corrisponda alla RA , a titolo di CP_1 Pt_1
contributo periodico al mantenimento della figlia stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili da adeguarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello della pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio;
6) disponga che il padre contribuisca alle spese straordinarie utili e necessarie per la figlia in ragione del 60% e che la madre vi contribuisca in ragione del 40%, Per_1
rimandando espressamente i coniugi in merito alla individuazione delle stesse ed alla
3 relativa disciplina, anche in ordine alla preventiva condivisione ed al successivo rimborso, a quanto previsto e dettagliato nell'art. 6 del richiamato Protocollo di Intesa del 2018;
7) prenda atto dell'accordo tra i Sigg.ri e in forza del quale la Pt_1 CP_1 madre continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico e Universale per la figlia;
8) e con integrale compensazione delle spese di lite.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9-12.5.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monsummano
Terme (PT) il 29.4.2006 dai coniugi , nata a [...], il [...], e Parte_1
nato a [...], il [...], alle condizioni da essi concordate;
Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 11 P. II, Serie A, Anno 2006);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4